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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8218 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 35879/23 RG, vertente
T R A
società a responsabilità limitata con socio Parte_1 unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano
(TV), via V. Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e per essa la P.IVA_1
in forza di procura speciale Controparte_1 autenticata nelle sottoscrizioni per atto Notaio Persona_1 di Pordenone in data 10.12.2020 Rep. 306269 Racc. 37358 e registrata a Pordenone in data 15.12.2020 al n. 16601 serie 1T, con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale
€ 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA in P.IVA_2
Pag. 1 a 8 persona del Dott. nato a [...] il Controparte_2
25.10.1985 (C.F. ), giusta procura autenticata C.F._1 nelle sottoscrizioni per atto Notaio in Milano Persona_2 del 25.05.2020 rep. 142719, racc. 36506, registrata in data
27.05.2020 in Milano 2 al n. 35001 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini (CF: PEC C.F._2
fax 06/68809813), come da Email_1 procura speciale allegata all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Antonio
Plana n. 4 (CAP 00197);
ATTORE
E
nato a [...] il [...] (CF: Controparte_3
), nato a [...], C.F._3 CP_4 il 18.07.1958 (CF: e nata in C.F._4 Parte_2
Francia il 10.06.1961 (CF: , tutti rappresentati C.F._5
e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'avvocato
NL AR (Cod. Fisc.: , ed C.F._6 elettivamente domiciliati nel suo studio in Latina, via Farini, n.
2.
CONVENUTI
Svolgimento del processo
La società a responsabilità limitata con Parte_1 socio unico, con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 30.12.2022 innanzi il Tribunale di Latina, iscritto al n. R.G. 6749/2022, promosso nei confronti CP_3
, e , chiedeva l'accoglimento
[...] CP_4 Parte_2 delle seguenti conclusioni del seguente tenore letterale: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che i Signori
e in virtù della Controparte_3 CP_4 Parte_2 cancellazione dal registro delle Imprese e conseguente estinzione Pag. 2 a 8 della Società ai sensi dell'art. 2490 Controparte_5
c.c., nella loro qualità di soci di quest'ultima, sono subentrati nella titolarità dei beni della società estinta non compresi nel bilancio finale di liquidazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i medesimi, ciascuno per la quota specifica indicata in narrativa (corrispondente alla quota societaria in capo a ciascuno) e, congiuntamente, per l'intero, hanno acquistato ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 e 477 c.c., la piena proprietà già appartenuta alla Società Controparte_5 dei seguenti beni:
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
- Immobili in Sermoneta (LT), Via della Sorgente snc, e in particolare:
- Appartamento, cat. A/2, piano T-S1, classe 3, consistenza 3,5 vani, Rendita Euro
216,91, censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 26, p.lla
1286, sub. 19;
- Locale, cat. C/2, classe 10, piano S1, consistenza 47 mq,
Rendita Euro 101,95, censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 26, p.lla 1286, sub.
25”.
Il Tribunale di Latina in accoglimento dell'eccezione preliminare dei convenuti, inerente alla incompetenza territoriale e per materia dello stesso Tribunale di Latina, dichiarava la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa ed assegnava all'attrice il termine di tre mesi per la riassunzione.
In data 13.7.2023 la Controparte_6 con socio unico, notificava atto di
[...] citazione in riassunzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che i Signori e Controparte_3 CP_4 Pt_2
, in virtù della cancellazione dal registro delle Imprese e
[...] conseguente estinzione della Società ai Controparte_5 sensi dell'art. 2490 c.c., nella loro qualità di soci di Pag. 3 a 8 quest'ultima, sono subentrati nella titolarità dei beni della società estinta non compresi nel bilancio finale di liquidazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i medesimi, ciascuno per la quota specifica indicata in narrativa (corrispondente alla quota societaria in capo a ciascuno) e, congiuntamente, per l'intero, hanno acquistato ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 e 477 c.c., la piena proprietà già appartenuta alla Società
dei seguenti beni: Controparte_5
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
- Immobili in Sermoneta (LT), Via della Sorgente snc, e in particolare:
- Appartamento, cat. A/2, piano T-S1, classe 3, consistenza 3,5 vani, Rendita Euro 216,91, censito al NCEU del predetto Comune al
Foglio 26, p.lla 1286, sub. 19;
- Locale, cat. C/2, classe 10, piano S1, consistenza 47 mq,
Rendita Euro 101,95, censito al NCEU del predetto Comune al Foglio
26, p.lla 1286, sub. 25.
Riferiva la società a responsabilità Parte_1 limitata con socio unico, che in data 19.02.2017, Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e erano state fuse per
[...] Controparte_11 incorporazione in e che in data 4 dicembre 2020, Controparte_12 la aveva ceduto un pacchetto di Controparte_13 crediti pro soluto, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/99 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(Testo Unico Bancario), alla società Controparte_6
limitata con socio unico, costituita ai sensi
[...] dell'articolo 3 della Legge 130/99, come da pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 145 del 12 dicembre 2020
(doc. 3) e che la con procura speciale Parte_1 autenticata nelle sottoscrizioni per atto Notaio Persona_1 di Pordenone in data 10.12.2020 Rep. 306269 Racc. 37358 e registrata a Pordenone in data 15.12.2020 al n. 16601 serie 1T, aveva conferito mandato alla per Controparte_1
Pag. 4 a 8 l'attività di gestione del recupero e dell'incasso dei crediti ceduti tra cui quello azionato nel presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza rigettata: in via preliminare e nel rito, 1) accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti, con conseguente rigetto di tutte le richieste avverse e decadenza dall'azione giudiziaria. In subordine, sempre in via preliminare e nel rito, 2) accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti e dell'atto di citazione di controparte per difetto di rappresentanza. In ogni caso, 3) rigettare tutte le avverse richieste, per tutti i motivi indicati nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
All'udienza del 1-4-2025, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, i convenuti hanno eccepito l'assenza di procura in calce, ovvero connessa, al ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. della società a responsabilità Parte_1 limitata con socio unico.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Giova innanzitutto evidenziare che L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, (cfr. Cass. 27/10/2011, n. 22436), ragione per cui, essendo la lite insorta con l'instaurazione innanzi il Tribunale di Latina con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato dalla società a responsabilità limitata con Parte_1 socio unico in data 30.12.2022, la normativa processuale nella fattispecie è quella ante “riforma Cartabia”.
Pag. 5 a 8 In particolare, deve essere evidenziato che la norma di cui all'art. 83, comma 4, c.p.c., è operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione ed è ciò che è riscontrabile nel caso in esame, risultando la procura speciale allegata all'atto di precetto conferita dalla e indicata nel ricorso ex art. Parte_1
702 bis cod. proc. civ. depositato in data 30.12.2022 innanzi il
Tribunale di Latina, rilasciata in favore dell'avv. Alberigo
Panini; testualmente …: ”conferisce delega a rappresentare e difendere quest'ultima società procedure giudiziali e concorsuali che saranno avviate o già pendenti per il recupero del credito vantato nei confronti della Società e Controparte_5 dei garanti, l'avv. Alberigo Panini del Foro di Roma (CF:
[...]
fax 06/68809813, PEC C.F._7
), in ogni sede, fase, stato Email_1
e grado, conferendo a tal fine ogni più ampia facoltà di legge inclusa quella di per l'ottenimento della seconda copia esecutiva dei titoli, farsi sostituire, proporre appelli incidentali, chiamare terzi in causa, eleggere domicili, farsi sostituire e nominare sostituti, eccettuate le facoltà di rinunciare agli atti, transigere ed incassare somme, quietanzare ed estinguere la procedura….”
L'esame della stessa consente di constatare che essa è assolutamente generica, non contenendo alcuna indicazione del
Tribunale adito, delle parti e della controversia cui si riferisce.
Deve essere quindi richiamato il condivisibile principio espresso dalla S. C. secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura",
a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs.
n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno Pag. 6 a 8 giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.”
(Cass. 9/10/2023 n. 28251)
Il vizio suddetto si inscrive nelle ipotesi di inesistenza della procura, rispetto ai quali non è possibile alcuna sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., integrando un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
Ad colorandum, deve evidenziarsi che il legale dell'attrice, evidentemente nella consapevolezza della sussistenza del vizio in questione, ha provveduto, unitamente al deposito della prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., a produrre una nuova procura ad litem con espresso riferimento al presente giudizio, nel tentativo si superare l'eccezione di controparte;
tale iniziativa, in ragione di quanto innanzi illustrato, non può, evidentemente, sortire effetto alcuno.
L'accoglimento dell'eccezione de qua, esonera il Tribunale dall'esaminare il merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da società limitata con socio Parte_1 Controparte_6 unico nei confronti di e Controparte_3 CP_4 Pt_2
così dispone:
[...] rigetta la domanda per l'inesistenza della procura alle liti conferita dalla società a responsabilità Parte_1 limitata con socio unico al proprio difensore.
Condanna la Controparte_6 limitata con socio unico al pagamento in favore di CP_3
, e delle spese di lite,
[...] CP_4 Parte_2 che liquida in complessivi € 4.200,00 per onorari, oltre IVA, CPA
e spese generali come da tariffa forense.
Pag. 7 a 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 5 maggio 2025.
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 35879/23 RG, vertente
T R A
società a responsabilità limitata con socio Parte_1 unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano
(TV), via V. Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e per essa la P.IVA_1
in forza di procura speciale Controparte_1 autenticata nelle sottoscrizioni per atto Notaio Persona_1 di Pordenone in data 10.12.2020 Rep. 306269 Racc. 37358 e registrata a Pordenone in data 15.12.2020 al n. 16601 serie 1T, con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale
€ 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA in P.IVA_2
Pag. 1 a 8 persona del Dott. nato a [...] il Controparte_2
25.10.1985 (C.F. ), giusta procura autenticata C.F._1 nelle sottoscrizioni per atto Notaio in Milano Persona_2 del 25.05.2020 rep. 142719, racc. 36506, registrata in data
27.05.2020 in Milano 2 al n. 35001 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini (CF: PEC C.F._2
fax 06/68809813), come da Email_1 procura speciale allegata all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Antonio
Plana n. 4 (CAP 00197);
ATTORE
E
nato a [...] il [...] (CF: Controparte_3
), nato a [...], C.F._3 CP_4 il 18.07.1958 (CF: e nata in C.F._4 Parte_2
Francia il 10.06.1961 (CF: , tutti rappresentati C.F._5
e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall'avvocato
NL AR (Cod. Fisc.: , ed C.F._6 elettivamente domiciliati nel suo studio in Latina, via Farini, n.
2.
CONVENUTI
Svolgimento del processo
La società a responsabilità limitata con Parte_1 socio unico, con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 30.12.2022 innanzi il Tribunale di Latina, iscritto al n. R.G. 6749/2022, promosso nei confronti CP_3
, e , chiedeva l'accoglimento
[...] CP_4 Parte_2 delle seguenti conclusioni del seguente tenore letterale: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che i Signori
e in virtù della Controparte_3 CP_4 Parte_2 cancellazione dal registro delle Imprese e conseguente estinzione Pag. 2 a 8 della Società ai sensi dell'art. 2490 Controparte_5
c.c., nella loro qualità di soci di quest'ultima, sono subentrati nella titolarità dei beni della società estinta non compresi nel bilancio finale di liquidazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i medesimi, ciascuno per la quota specifica indicata in narrativa (corrispondente alla quota societaria in capo a ciascuno) e, congiuntamente, per l'intero, hanno acquistato ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 e 477 c.c., la piena proprietà già appartenuta alla Società Controparte_5 dei seguenti beni:
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
- Immobili in Sermoneta (LT), Via della Sorgente snc, e in particolare:
- Appartamento, cat. A/2, piano T-S1, classe 3, consistenza 3,5 vani, Rendita Euro
216,91, censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 26, p.lla
1286, sub. 19;
- Locale, cat. C/2, classe 10, piano S1, consistenza 47 mq,
Rendita Euro 101,95, censito al NCEU del predetto Comune al Foglio 26, p.lla 1286, sub.
25”.
Il Tribunale di Latina in accoglimento dell'eccezione preliminare dei convenuti, inerente alla incompetenza territoriale e per materia dello stesso Tribunale di Latina, dichiarava la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa ed assegnava all'attrice il termine di tre mesi per la riassunzione.
In data 13.7.2023 la Controparte_6 con socio unico, notificava atto di
[...] citazione in riassunzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che i Signori e Controparte_3 CP_4 Pt_2
, in virtù della cancellazione dal registro delle Imprese e
[...] conseguente estinzione della Società ai Controparte_5 sensi dell'art. 2490 c.c., nella loro qualità di soci di Pag. 3 a 8 quest'ultima, sono subentrati nella titolarità dei beni della società estinta non compresi nel bilancio finale di liquidazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i medesimi, ciascuno per la quota specifica indicata in narrativa (corrispondente alla quota societaria in capo a ciascuno) e, congiuntamente, per l'intero, hanno acquistato ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 e 477 c.c., la piena proprietà già appartenuta alla Società
dei seguenti beni: Controparte_5
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
- Immobili in Sermoneta (LT), Via della Sorgente snc, e in particolare:
- Appartamento, cat. A/2, piano T-S1, classe 3, consistenza 3,5 vani, Rendita Euro 216,91, censito al NCEU del predetto Comune al
Foglio 26, p.lla 1286, sub. 19;
- Locale, cat. C/2, classe 10, piano S1, consistenza 47 mq,
Rendita Euro 101,95, censito al NCEU del predetto Comune al Foglio
26, p.lla 1286, sub. 25.
Riferiva la società a responsabilità Parte_1 limitata con socio unico, che in data 19.02.2017, Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e erano state fuse per
[...] Controparte_11 incorporazione in e che in data 4 dicembre 2020, Controparte_12 la aveva ceduto un pacchetto di Controparte_13 crediti pro soluto, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/99 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
(Testo Unico Bancario), alla società Controparte_6
limitata con socio unico, costituita ai sensi
[...] dell'articolo 3 della Legge 130/99, come da pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 145 del 12 dicembre 2020
(doc. 3) e che la con procura speciale Parte_1 autenticata nelle sottoscrizioni per atto Notaio Persona_1 di Pordenone in data 10.12.2020 Rep. 306269 Racc. 37358 e registrata a Pordenone in data 15.12.2020 al n. 16601 serie 1T, aveva conferito mandato alla per Controparte_1
Pag. 4 a 8 l'attività di gestione del recupero e dell'incasso dei crediti ceduti tra cui quello azionato nel presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e Controparte_3 CP_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza rigettata: in via preliminare e nel rito, 1) accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti, con conseguente rigetto di tutte le richieste avverse e decadenza dall'azione giudiziaria. In subordine, sempre in via preliminare e nel rito, 2) accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti e dell'atto di citazione di controparte per difetto di rappresentanza. In ogni caso, 3) rigettare tutte le avverse richieste, per tutti i motivi indicati nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
All'udienza del 1-4-2025, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, i convenuti hanno eccepito l'assenza di procura in calce, ovvero connessa, al ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. della società a responsabilità Parte_1 limitata con socio unico.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Giova innanzitutto evidenziare che L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, (cfr. Cass. 27/10/2011, n. 22436), ragione per cui, essendo la lite insorta con l'instaurazione innanzi il Tribunale di Latina con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato dalla società a responsabilità limitata con Parte_1 socio unico in data 30.12.2022, la normativa processuale nella fattispecie è quella ante “riforma Cartabia”.
Pag. 5 a 8 In particolare, deve essere evidenziato che la norma di cui all'art. 83, comma 4, c.p.c., è operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione ed è ciò che è riscontrabile nel caso in esame, risultando la procura speciale allegata all'atto di precetto conferita dalla e indicata nel ricorso ex art. Parte_1
702 bis cod. proc. civ. depositato in data 30.12.2022 innanzi il
Tribunale di Latina, rilasciata in favore dell'avv. Alberigo
Panini; testualmente …: ”conferisce delega a rappresentare e difendere quest'ultima società procedure giudiziali e concorsuali che saranno avviate o già pendenti per il recupero del credito vantato nei confronti della Società e Controparte_5 dei garanti, l'avv. Alberigo Panini del Foro di Roma (CF:
[...]
fax 06/68809813, PEC C.F._7
), in ogni sede, fase, stato Email_1
e grado, conferendo a tal fine ogni più ampia facoltà di legge inclusa quella di per l'ottenimento della seconda copia esecutiva dei titoli, farsi sostituire, proporre appelli incidentali, chiamare terzi in causa, eleggere domicili, farsi sostituire e nominare sostituti, eccettuate le facoltà di rinunciare agli atti, transigere ed incassare somme, quietanzare ed estinguere la procedura….”
L'esame della stessa consente di constatare che essa è assolutamente generica, non contenendo alcuna indicazione del
Tribunale adito, delle parti e della controversia cui si riferisce.
Deve essere quindi richiamato il condivisibile principio espresso dalla S. C. secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura",
a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs.
n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno Pag. 6 a 8 giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.”
(Cass. 9/10/2023 n. 28251)
Il vizio suddetto si inscrive nelle ipotesi di inesistenza della procura, rispetto ai quali non è possibile alcuna sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., integrando un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
Ad colorandum, deve evidenziarsi che il legale dell'attrice, evidentemente nella consapevolezza della sussistenza del vizio in questione, ha provveduto, unitamente al deposito della prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., a produrre una nuova procura ad litem con espresso riferimento al presente giudizio, nel tentativo si superare l'eccezione di controparte;
tale iniziativa, in ragione di quanto innanzi illustrato, non può, evidentemente, sortire effetto alcuno.
L'accoglimento dell'eccezione de qua, esonera il Tribunale dall'esaminare il merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da società limitata con socio Parte_1 Controparte_6 unico nei confronti di e Controparte_3 CP_4 Pt_2
così dispone:
[...] rigetta la domanda per l'inesistenza della procura alle liti conferita dalla società a responsabilità Parte_1 limitata con socio unico al proprio difensore.
Condanna la Controparte_6 limitata con socio unico al pagamento in favore di CP_3
, e delle spese di lite,
[...] CP_4 Parte_2 che liquida in complessivi € 4.200,00 per onorari, oltre IVA, CPA
e spese generali come da tariffa forense.
Pag. 7 a 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 5 maggio 2025.
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 8 a 8