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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3794 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nato a [...], il [...](C.F: ), ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. USAI ROBERTA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata in [...] il [...], Controparte_1
(CF: , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. C.F._2
SERPAU FILIPPO che la rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra (trascritto Parte_1 Controparte_1 all'ufficio dello stato civile del Comune di Cagliari, con Atto n. 85, Parte 1, anno 2012, degli atti di matrimonio), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3. disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
4. con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da: ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e Parte_1 Controparte_1
, con ricorso depositato da in data 16/06/2024 e regolare costituzione della
[...] Pt_1
convenuta in data 15.11.2024, all'udienza del 20.11.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 22.02.2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 16.06.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
Pagina 2 . Controparte_1
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a CAGLIARI il 14/07/2012 tra Pt_1
nato a [...], il [...] e ,
[...] Controparte_2
nata in [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.85, parte 1, anno 2012 - Comune di CAGLIARI).
2. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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