Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5451/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5451/2024 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 49 (c.f. ) (avv. Angelo Bartolotti e Umberto Bartolotti) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_2
(c.f. ) (avv. Paola Patuelli) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/12/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 18.06.1994 in Lugo (RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 38, Parte II, serie A, anno 1994;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi fin dalla sottoscrizione del presente atto si autorizzano a vivere separati, con facoltà di stabilire il proprio domicilio, residenza o dimora ovunque lo ritengano opportuno, senza interferire nelle rispettive vite private ed improntando il loro rapporto al massimo rispetto reciproco.
2) La casa coniugale sita in Lugo (Ra), Viale Europa n. 49, di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
, si specifica, per quanto occorrer possa, rimarrà assegnata alla stessa ove continueranno Parte_1
a risiedere i figli e;
Per_1 Per_2
3) Il SI. ha già lasciato la casa coniugale da circa un anno e mezzo trasferendosi Parte_2
presso altro immobile di civile abitazione a Lugo (Ra), Via Guido Reni n.1 prelevando dalla casa coniugale i propri effetti personali;
4) Il SI. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156, comma 1 c.c., in considerazione Parte_2
del fatto che la SI.ra percepisce dalla società Pt_1 Controparte_1 Pt_3 er la propria attività lavorativa quale impiegata uno stipendio netto mensile di circa € 1.100,00,
[...]
corrisponderà alla stessa SI.ra , quale integrazione concordata a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario presso il conto corrente intestato in via esclusiva alla SI.ra , con impegno del SI. Parte_1 Pt_2
di integrare in futuro ulteriormente tale contributo al mantenimento qualora vi fosse una riduzione del netto in busta dello stipendio, integrazione ulteriore che dovrà essere pari alla somma di cui si fosse ridotto il “netto in busta”, più il 50% di tale somma per mantenere analogo valore (per via della riduzione dei contributi versati e per compensare la maggior fiscalità a svantaggio e a carico della SI.ra ; Pt_1
5) Il SI. corrisponderà inoltre alla SI.ra la somma mensile di € Parte_2 Parte_1 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario presso il conto corrente intestato in via esclusiva alla SI.ra , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1
il Protocollo del Tribunale di Ravenna;
6) L'assegno familiare unico per i figli, se dovuto, è riconosciuto in via esclusiva a favore della madre SI.ra con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Parte_1
7) Ai fini della definizione del presente procedimento i coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
8) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
9) I coniugi prestano acquiescenza alla omologa in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
10) Le spese legali sono compensate tra le parti.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi