TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
Anna Destito, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Parte_1 C.F._1
Adda 22, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Falvo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Controparte_1 C.F._2 via C. Colombo 67, presso lo studio dell'Avv. Antonio Perri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
*********
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presente procedimento nasce dall'intimazione di sfratto per morosità promossa dal ricorrente nei confronti di conduttore dell'immobile ad uso abitativo, di sua proprietà, sito in Controparte_1
Lamezia Terme Via dei Giardini n. 77, censito nel catasto fabbricati al foglio 16 del predetto comune, particelle 668 sub 4, categoria A/3, cl. 2, vani 5,0, r.c. 271,14, superficie catastale mq. 112, giusto contratto di locazione intercorso fra le parti di data 28.9.2022 e, registrato a Lamezia Terme al n.
1728, serie 3T, il 28.9.2022,
A fondamento della domanda ha allegato il mancato pagamento, da parte del resistente, dei canoni di locazione relativi ai mesi di aprile 2023 a luglio 2023 per l'importo di € 1.800,00 (450,00x4), nonché quelli a scadere sino al rilascio.
Ha resistito , opponendosi allo sfratto per i motivi di cui alla propria comparsa di Controparte_1
costituzione.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto, il Giudice designato, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito. A seguito del mutamento del rito solo il ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
Con ordinanza del 13.2.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che parte ricorrente ha proceduto al deposito delle note di trattazione scritte, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
RILEVATO IN DIRITTO
Giova evidenziare che nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 e ss c.c. ovvero ai fini della condanna al pagamento dei canoni non pagati. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che il locatore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo
(così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533), ferma restando, ai fini della pronuncia di risoluzione, la valutazione della gravità dell'inadempimento, da effettuarsi tenendo conto di quanto specificamente disposto, in subiecta materia, ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c. c.
La valutazione dell'importanza dell'inadempimento nel contratto di locazione, la cui natura giuridica lo pone nell'ambito dei contratti sinallagmatici, va affermata anche in relazione all'esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., che impone di evitare il pregiudizio dell'interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al conseguimento della relativa prestazione. Per cui, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata solamente all'entità del danno, che potrebbe anche non sussistere, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. E' pacifico per costante giurisprudenza della Suprema Corte che l'inadempimento del conduttore configura infatti una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui "in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455
c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone" (Cass. 1/10/2004 n. 19652).
Tanto premesso il locatore ha fondato la propria pretesa, - l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone -, sul contratto di locazione con cui ha concesso in godimento il bene oggetto di controversia.
Il conduttore, onerato della prova dell'adempimento, a confutazione di quanto asserito da parte locatrice, si è limitata ad eccepire l'infondatezza della pretesa, non supportata da prova alcuna.
È pacifico, pertanto, che si è determinato un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale in forza del mancato adempimento dell'obbligo primario facente capo alla conduttrice
L'accertata illegittimità della condotta posta in essere dal resistente conduce all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente.
Per quanto suddetto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.900,00 (da aprile
2023 a febbraio 2025) a titolo di canoni dovuti, oltre quelli maturati fino al rilascio, interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Va conseguentemente disposto anche l'ordine di rilascio dell'immobile, ove ancora non eseguito.
Il termine per il rilascio dell'immobile viene fissato come da dispositivo, tenuto conto delle ragioni della risoluzione e della durata del comportamento inadempiente di . Controparte_1
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo al minimo sulla base del decisum, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: • dichiara risolto il contratto di locazione intercorso fra le parti registrato al n. 1728, serie 3T il
28.9.2022, Ufficio delle Entrate di Lamezia Terme;
• condanna , al pagamento in favore di , della somma di € 9.900,00, a titolo Controparte_1 Parte_1
di canoni non corrisposti, oltre quelli maturati fino alla data del rilascio, interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• ordina a il rilascio dell'immobile per cui è causa, in favore del locatore, entro il Controparte_1
termine di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza;
•condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre IVA, cnpa, spese generali come per legge.
Lamezia Terme, 18.03.2025
Il GOP Avv. Anna Destito