TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1998/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Calì Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelbuono in
Via Sac. F.sco Cipolla, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore;
- resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione CP_1
n. OI000072414, notificata in data 09.06.2022, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del relativo presupposto atto di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Ente previdenziale convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Va, infatti, accolta l'eccezione di mancata notificazione del verbale di accertamento sollevata dalla parte ricorrente.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione”.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati, quindi, i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del
4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
L' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della CP_1
notificazione degli atti di accertamento.
A ciò si aggiunga che il ricorso meriterebbe, in ogni caso, accoglimento anche in considerazione del fatto che dalla documentazione in atti non
è possibile ricavare l'illegittimità della condotta posta a fondamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in esame, della cui prova era onerato , che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza- CP_1
ingiunzione, è attore in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (Cass. 7 marzo 2007,
n. 5277, Cass. sez. un. 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass.
22 gennaio 2018, n. 1529).
Per le ragioni su esposte, ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi accolto e l' ordinanza impugnata annullata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- annulla l'ordinanza ingiunzione OI000072414 notificata in data
09.06.2022; - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in €. 1.700,00, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1998/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Calì Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelbuono in
Via Sac. F.sco Cipolla, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore;
- resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione CP_1
n. OI000072414, notificata in data 09.06.2022, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del relativo presupposto atto di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Ente previdenziale convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Va, infatti, accolta l'eccezione di mancata notificazione del verbale di accertamento sollevata dalla parte ricorrente.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione”.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati, quindi, i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del
4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
L' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della CP_1
notificazione degli atti di accertamento.
A ciò si aggiunga che il ricorso meriterebbe, in ogni caso, accoglimento anche in considerazione del fatto che dalla documentazione in atti non
è possibile ricavare l'illegittimità della condotta posta a fondamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in esame, della cui prova era onerato , che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza- CP_1
ingiunzione, è attore in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (Cass. 7 marzo 2007,
n. 5277, Cass. sez. un. 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass.
22 gennaio 2018, n. 1529).
Per le ragioni su esposte, ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi accolto e l' ordinanza impugnata annullata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- annulla l'ordinanza ingiunzione OI000072414 notificata in data
09.06.2022; - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in €. 1.700,00, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo