Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/06/2025, n. 12108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12108 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2699 del 2022, proposto da
RC TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello e Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto, prot. n. del 07.01.2022, comunicato a mezzo PEC agli infrascritti legali in data 07.01.2022 prot. n. 307, relativamente alle classi “A-48 e A-49”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 6504/2020 (RG 7500/2019), pubblicata il 12.06.2020 e notificata a mezzo pec il 17.06.2020 e della sentenza di ottemperanza Tar Lazio n. 5531/2021 (R.G. 2291/2021), con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. TT agiva per l’annullamento del provvedimento prot. n. 28 del 7 gennaio 2022 con cui il Ministero dell’Istruzione, in asserita ottemperanza alle sentenze di questo Tribunale nn. 6504 del 12 giugno 2020 e 5531 dell’11 maggio 2021, respingeva l’istanza della ricorrente di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in Romania nell’ambito disciplinare “Scienza dello sport ed educazione fisica”.
In particolare, sosteneva il ricorrente (in possesso della Laurea in Scienze Motorie conseguita il 1° ottobre 2022 presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, del Nivel I, del Nivel II e del certificato [adeverinţa] rilasciato dal Ministero per l’Educazione Nazionale rumeno ed attestante il proprio diritto ad insegnare Educazione Fisica in Romania) che, nonostante questo Tribunale avesse già annullato un primo atto di diniego della domanda di riconoscimento del suddetto titolo ai fini dell’insegnamento in Italia con sentenza n. 6504/2020 e, con successiva sentenza n. 5531/2021, avesse condannato il Ministero dell’Istruzione a provvedere a dare riscontro all’istanza avanzata dal ricorrente nel rispetto degli indirizzi conformativi impartiti con la decisione di merito del ricorso, l’amministrazione scolastica avesse comunque respinto l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in Romania dal ricorrente rilevando la mancata corrispondenza dell’attestazione rilasciata dalle autorità romene rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013.
In punto di fatto, il ricorrente rilevava come il provvedimento impugnato fosse stato adottato in totale assenza di istruttoria ed in difetto della procedura di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 206/2007, non avendo l’amministrazione verificato l’adeguatezza professionale della qualifica vantata dal ricorrente, a con riguardo alla durata complessiva, al livello e alla qualità della formazione e dell’esperienza professionale maturata.
In diritto, egli avanzava plurimi profili di illegittimità, consistenti nella violazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e seguenti del TFUE, del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007 e, infine, l’eccesso di potere del provvedimento avversato per ingiustificata disparità di trattamento, travisamento dei fatti, elusione del giudicato, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
A suo dire, infatti, l’amministrazione avrebbe completamente omesso di effettuare una reale comparazione tra i percorsi abilitativi italiano e rumeno, ovvero indire una conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 206/2007, al fine di richiedere alle autorità rumene l’effettiva corrispondenza della classe richiesta al titolo rilasciato da quello Stato.
Oltretutto, sempre secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe stato del tutto carente di motivazione, trattandosi peraltro di un provvedimento cumulativo, reso per classi di concorso e ambiti completamente diversi tra loro.
Infine, parte ricorrente censurava altresì la violazione delle garanzie partecipative (non essendo stato il provvedimento impugnato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 -bis , legge n. 241/1990) e la violazione ed elusione del giudicato in ottemperanza, in quanto il provvedimento cumulativo di rigetto, si sarebbe fondato esclusivamente su una generica e, peraltro, erronea valutazione degli elementi formali dell’istanza.
Benché ritualmente intimato, il Ministero dell’Istruzione non si costituiva in giudizio.
In vista della discussione nel merito dell’affare, parte ricorrente depositava memoria conclusionale con la quale insisteva per l’accoglimento del gravame.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 13 giugno 2025, la causa passava in decisione.
Ritiene il Collegio, in via dirimente ed assorbente, che l’impugnazione promossa sia meritevole di accoglimento sulla scorta, peraltro, di numerosi precedenti resi tanto da questo Tribunale quanto dal Giudice amministrativo di appello in ordine al provvedimento gravato con il presente ricorso il quale, infatti, ha natura di atto plurimo in quanto, con un’unica statuizione unitariamente motivata, ha ritenuto di respingere le istanze presentate da una pluralità di soggetti afferenti a diverse classi concorsuali.
Da questo punto di vista, il Collegio ritiene di dover fare riferimento alla decisione n. 18794 del 28 ottobre 2024 di questo Tribunale.
In quella occasione, questo Giudice ebbe ad accogliere il gravame promosso avverso il provvedimento fatto oggetto di impugnazione nel presente giudizio ritenendolo inidoneo “ ad esplicare le ragioni del rigetto, non assolvendo all’onere – come declinato dalla Ad. Plen. n. 22/2022 – di procedere ad una comparazione in concreto del percorso professionale seguito con la classe di concorso di cui si chiede il riconoscimento del diritto ad insegnare. Invero, con il provvedimento, di tipo cumulativo, adottato dal Ministero nei riguardi di più istanti - tra cui la ricorrente – l’amministrazione si limita ad affermare l’ambito disciplinare “non coerente”, come ricavabile dalla attestazione degli studi compiuti all’estero con la classe di concorso richiesta, senza descrivere le ragioni o dar conto di aver proceduto ad una comparazione sostanziale. In relazione ad un caso analogo, il Consiglio di Stato ha da ultimo affermato che: “L’amministrazione deve, quindi, esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni svolte in Romania non siano inferiori a quelli delle formazioni richieste in Italia ai fini dell’abilitazione. Il Ministero deve valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Deve essere salvaguardato poi il principio già enunciato da questa Sezione, per il quale l’autorità italiana deve comunque applicare la Direttiva europea ispirata alla parità di trattamento dei cittadini dell’Unione europea, e pertanto non deve considerare necessario che il diploma di laurea sia stato conseguito in Romania (Cons. St., sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1850). Rileva infatti il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze OP e ND de AD, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un N. 02711/2022 REG.RIC. altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia UE, 13 novembre 2003, in causa C313/01, Morgenbesser).” (Cons. St., VII, n. 11237/2023; sentenza della Sezione n. 14929/2024). 4. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe, nei limiti in cui riguardano la posizione della ricorrente ”.
In conseguenza, attenendosi ai consolidati precedenti di cui sopra, anche il ricorso in questione va accolto, con annullamento quindi dei provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe, nei limiti in cui riguardano la posizione del ricorrente.
La particolarità della questione ed i precedenti giurisprudenziali che, pur se favorevoli al ricorrente, sono maturati successivamente alla proposizione del ricorso giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO