Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 14/07/2022, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 00686/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vernole, via Battisti, 40/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CE, domiciliataria ex lege in CE, via Rubichi n. 39;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno di prima assegnazione di fine corso allievi ispettori alla sede di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to L. Doria in sostituzione dell'avv.to G. Zecca per la parte ricorrente;
Ritenuto che non sussista il fumus di fondatezza della domanda, in quanto – soprassedendo al momento da profili di eventuale irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso – il trasferimento dei colleghi del ricorrente presso la sede di CE ( peraltro in soprannumero rispetto all’organico ) non sembra essere un effetto della procedura concorsuale, ma di differenti procedimenti, avviati a vario titolo dalla P.A.;
Ritenuto che non sia apprezzabile neppure il presupposto del periculum in mora , in quanto il ricorrente continua a prestare servizio, nella miglior qualifica ottenuta, nella stessa città dove era assegnato prima della procedura concorsuale de qua , ed inoltre la distanza della sede di assegnazione dal luogo di residenza della parente disabile non sembra pregiudicare la possibilità per il ricorrente di fornirle adeguata assistenza;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – CE, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o suoi parenti.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.