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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6775 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10547/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 10547.23 R.G.,
e vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. entrambi residenti in
[...] C.F._2
Quarto alla via Trefole n. 9, rappresentati e difesi ai fini del presente atto dall‟Avv.
c.f. , con studio in Pomigliano d‟Arco (NA), Parte_3 C.F._3
alla Via N. Bixio n. 1 come in atti
- Attore
Contro
pagina 1 di 16 con sede in Torre del Greco (NA), al Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele n. 92/100, “Palazzo Vallelonga”, codice fiscale e P.IVA P.IVA_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, P.IVA_2
dott. rappresentata e difesa dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula CP_2
(C.F.: ), in virtù di procura allegata sub 1a) da considerarsi apposta C.F._4
in calce al suddetto atto ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza
Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 125, 133,
134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le eventuali comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax 081/2481333 ed al seguente indirizzo p.e.c.: ;
- Convenuta
Conclusioni come da verbale del 4.7.25 che si ha per richiamato integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.4.2023 e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la d'ora in poi anche Controparte_1
solo dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere Controparte_3
l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle clausole determinative di interessi per usurarietà e per illegittima indeterminatezza, anche per violazione del divieto di anatocismo e di usura, con condanna della banca alla restituzione delle somme percepite illegittimamente. In particolare, gli attori hanno chiesto: “1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art.644 c.p.c. e dell'art. L.108/96 poiché il TEG del contratto di mutuo rep.
12817_2011, verificato con l'applicazione della penale di risoluzione supera il limite del pagina 2 di 16 Tasso Soglia come stabilito dai decreti ministeriali in vigore pro tempore e/o l'indeterminatezza del tasso applicato, nonché degli elementi economici essenziali con la violazione degli artt. 821 comma 3 c.c., 1194 c.c., 1195 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 e/o
1419 c.c., e degli artt. 117 e 120 TUB;
2) Accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso applicato, nonché degli elementi economici essenziali del contratto di mutuo rep. 14939_2019, con la violazione degli artt.
artt. 821 comma 3 c.c., 1194 c.c., 1195 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 e/o 1419 c.c., e degli artt. 117 e 120 TUB;
3) Per l'effetto, riguardo al mutuo 12817_2011, nelle ipotesi previste al capo 1),
condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.088,32
ovvero € 28.450,14 con gl'interessi come per legge;
riguardo al mutuo rep. 14939_2019, condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori alternativamente le somme di € 21.215,74, nel caso, previo riconoscimento della connessione giuridica-finanziaria tra i due mutui, la somma ricalcolata tenga conto dell'accertata usura del primo mutuo, ovvero, € 20.861,15 nel caso la somma ricalcolata tenga conto dell'indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto del primo mutuo ovvero, € 20.062,93 nel caso in cui non si consideri l'effetto del primo mutuo ma si accerti solo la circostanza di cui al capo 2), il tutto con gl'interessi come per legge;
4) In virtù della precedente statuizione, si ordini che la rata di ammortamento del mutuo rep. 14939_2019 sia, rispettivamente alle ipotesi indicate in narrativa, ridotta a € 614,37
ovvero € 673,47 ovvero € 806,51 per l'intero periodo di ammortamento;
pagina 3 di 16 5) Condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento del danno per l'applicazione di un Tasso Floor costituente una clausola vessatoria non esplicitamente pattuita e oggetto di specifica trattativa calcolato nella misura di € 3.045,33 ovvero di ogni altro importo che l'On. Giudice dovesse ritenere più congruo, con gl'interessi come per legge e la rivalutazione monetaria intervenuta medio tempore;
5) Vittoria di spese e competenze professionali”.
In fatto e diritto, gli attori hanno affermato di essere stati titolari del mutuo ipotecario concesso dalla convenuta per euro 250.000,00 in data 9.2.2011, estinto anticipatamente il
28.6.2019; e di altro mutuo concesso dalla medesima banca il 10.6.2019.
Il mutuo era erogato alle seguenti condizioni: Tipologia mutuo: Tasso variabile con floor;
Capitale mutuato: € 250.000,00; Durata (anni): 15; Periodicità rata: mensile;
N° rate da contratto: 180; Importo rata: Non indicato;
Tipo di ammortamento: francese;
Tasso di ammortamento iniziale (TAN): 3,175 % con tasso floor pari al tasso legale in vigore pro-
tempore; Tasso di mora: Tan + 2% pari al 5,175% al momento della stipula;
TAEG/ISC
indicato in contratto: 3,40%; Tasso Effettivo su base annua: non indicato;
Tasso effettivo infrannuale: non indicato;
Regime di capitalizzazione degl‟interessi: non indicato;
Criterio
di imputazione degli interessi: non indicato;
In data 28.06.2019 il mutuo detto era estinto anticipatamente con un nuovo mutuo di liquidità recante n. rep.14939 del 10.06.2019, sottoscritto ancora dagli attori, con la stessa banca erogante e mediante il versamento di €127.261,91.
pagina 4 di 16 Il nuovo mutuo, ancora in regolare ammortamento, era erogato alle seguenti condizioni:
Tipologia mutuo: Tasso variabile con doppio floor;
Capitale mutuato: € 250.000,00; Durata
(anni): 18; Periodicità rata: mensile;
N° rate da contratto: 215; Importo rata: Non indicato;
Tipo di ammortamento: francese;
Tasso di ammortamento iniziale (TAN): 4,010 % con tasso floor pari al tasso legale in vigore pro-tempore e un Euribor a 6 mesi 365 che non potrà scendere al di sotto dello 0,010%; Tasso di mora: Tan + 1,90% pari al 5,91;
TAEG/ISC indicato in contratto: 4,35%; Tasso Effettivo su base annua: non indicato;
Tasso
effettivo infrannuale: non indicato;
Regime di capitalizzazione degli interessi: non indicato;
Criterio di imputazione degli interessi: non indicato.
Deducevano in ordine alle illegittimità quanto segue:
illegittimita' del mutuo rep. 12817 del 09.02.2011 per usura del tasso;
illegittimita' per indeterminatezza degli elementi essenziali del mutuo;
vessatorietà della clausola che impedisce al tasso variabile di scendere sotto a una certa soglia.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva preliminarmente l'assenza della condizione di procedibilità in capo alla , avendo ella omesso l'esperimento di un valido Parte_2
tentativo di mediazione, preventivo all'instaurazione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, richiamato dal D.L. n. 69 del 2013 (c.d. “Decreto
Fare”).
Nel premettere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, nel merito osservava che:
pagina 5 di 16 - entrambi i mutui contestati dagli attori sono contratti di mutuo di durata rispettivamente di 15 e 18 anni che prevedono un tasso di interessi (inizialmente fisso) da rimborsare con rate mensili posticipate, regolate mediante ammortamento predeterminato per quota capitale (espressa in percentuale) e quota interessi, a tasso di interesse fisso per un periodo iniziale e poi variabile, calcolato sul capitale residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti e, ovviamente, non a rata costante (data la variabilità degli interessi);
- - la quota capitale è predefinita e crescente e viene calcolata utilizzando il TAN
relativo al momento della conclusione del contratto;
- la rata è costituita dalla somma di quota capitale (predefinita) e quota interessi;
- il debito residuo è predefinito e pari alla differenza tra il debito residuo relativo alla scadenza precedente meno la quota capitale della rata in scadenza.
Pertanto, è evidente la strumentalità dell'iniziativa dell'attore che contesta il piano di ammortamento alla francese ritenendo erroneamente che lo stesso sia “produttivo di anatocismo e/o costo occulto” nonché di indeterminatezza per applicazione di un presunto regime finanziario composto in luogo di un teorizzato “interesse semplice”.
Ovviamente alcuna indeterminatezza o costo occulto può esservi dal momento che l'ammontare complessivo degli interessi era conosciuto alla stipula e, quindi, il cliente è
stato messo nelle condizioni di valutare l'adeguatezza del prodotto nonché la sua convenienza.
Inoltre, contestava le avverse difese perché infondate in fatto e diritto.
pagina 6 di 16 Eccepiva inoltre la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, facendola decorrere dalla data dei singoli pagamenti effettuati dai mutuatari (o quantomeno è decorsa in riferimento a tutti i pagamenti effettuati prima del 24.4.2013, e cioè antecedenti i dieci anni anteriori alla data notifica dell'atto introduttivo del 24.4.2023).
A seguito della necessità di procedere alla mediazione obbligatoria anche per la parte
, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28 del 2010, Parte_2
espressamente eccepita dalla convenuta nella prima difesa, veniva rimessa la causa sul ruolo al fine di procedere alla mediazione per la predetta parte, avendo invece il Pt_1
già proceduto ad espletare il procedimento di mediazione. Inoltre, risultando la sopravvenienza della pronunzia della Corte di Cassazione a s.u. 20 maggio 2024, n. 15130,
sull'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo, il giudice invitava le parti ad ulteriori deduzioni anche al fine di una risoluzione stragiudiziale della controversia.
Acquisita la documentazione, espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, si osserva.
Sulla dedotta usurarietà dei tassi di cui al contratto di mutuo del 09.02.2011.
Gli attori allegano che nell'ipotesi di risoluzione anticipata per decadenza del beneficio del termine di cui al contratto in premessa, (ipotesi teorica e non realizzatasi attesa l'estinzione del mutuo del 2011 con successivo mutuo solutorio del 2019) decadenza dalla settima rata in poi con facoltà della banca e senza quindi automatismo, tenuto conto dei valori del finanziamento, del valore attualizzato delle prime 8 rate e quelle di preammortamento del pagina 7 di 16 valore degli interessi di mora calcolati sulla sola quota capitale delle rate impagate del valore di tutte le spese trattenute all‟atto della sottoscrizione del contratto del valore del debito residuo dopo la scadenza nella rata n.8, si corrisponderebbe un tasso d'interesse superiore alla soglia.
Orbene, a prescindere dalla eventuale quantificazione ultrasoglia del tasso derivante dall'inadempimento e dalla decadenza del beneficio del termine, esso, avrebbe la natura di tasso moratorio, con la conseguenza, in applicazione delle statuizioni della Suprema Corte a s.u. sentenza n. 19597/2020, che non sarebbe dovuto il solo interesse moratorio.
Risulta in atti, e gli attori neppure hanno allegato in senso diverso, che il contratto del 2011
di mutuo, è stato estinto anticipatamente con un secondo finanziamento del 2019.
Sicchè, non risulta che gli attori abbiano corrisposto interessi moratori.
L'indeterminatezza degli elementi contrattuali:
la modalità di ammortamento utilizzata per la restituzione del prestito (francese, italiana,
americana, tedesca, ecc.) ovvero il c.d. “piano di ammortamento”. Il regime degli interessi
(semplice o composto) utilizzato per la costruzione dello stesso piano di ammortamento.
La determinatezza-determinabilità degli elementi essenziali
Sul punto il tribunale intende richiamare l'arresto di cui alle 2024, secondo cui la mancata pattuizione e indicazione delle “modalità” di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non ne determina la nullità.
pagina 8 di 16 Secondo la Corte, che esclude l'anatocismo nei contratti di mutuo, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «semplice o composto»
degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza, potendo le parti stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto, o contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).Inoltre, non vi è anatocismo, in quanto l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, nonostante quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, e non si prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi (sicché l'ammortamento alla francese non incide né sul TAN
né sul TAEG, che devono essere esplicitati nel contratto).
Il principio di diritto, è stato espresso per l'ipotesi del mutuo a tasso fisso, sul presupposto che fosse comunque conoscibile l'elemento essenziale, unitamente al capitale erogato, degli interessi corrispettivi da corrispondersi alla banca. L'insieme, il quantum insomma dei costi conseguenti all'accensione del mutuo, quindi anche spese, oltre interessi e tutti gli altri costi, se conoscibile sin dalla stipulazione del contratto, a prescindere dall'elemento del regime dell'interesse, che non è un elemento costitutivo imprescindibile da esteriorizzare.
In presenza di tali elementi accertabili anche per relationem, si esclude ogni ipotesi di nullità delle clausole e del contratto.
Sviluppando tale principio ai due mutui a tasso variabile di cui è causa, che, per definizione, non possono a priori - al momento della conclusione – riportare l'intero pagina 9 di 16 ammontare che il mutuatario corrisponderà a titolo di interessi corrispettivi, atteso che tale quantum è per definizione e volontà delle parti, variabile nel tempo, - acquisita la validità
del mutuo anche in assenza di indicazione del regime dell'interesse - occorre rilevare invece, se sin dalla costituzione dell'obbligazione restitutoria siano state pattuite ed indicate tutte le condizioni minime affinchè sia determinabile l'importo a titolo di interessi.
Ma la questione allora sfocia inevitabilmente nel profilo della determinatezza determinabilità degli elementi essenziali del contratto.
L'importo a titolo di interessi.
La presenza dei piani di ammortamento in entrambi i contratti di mutuo, che prevedono le rate come composte da quota capitale ed interessi, consente, almeno nella parte genetica del contratto, di poter ritenere che i mutuatari hanno la possibilità di conoscere l'esborso iniziale a titolo di interessi dato il tasso iniziale. Data la natura di tasso variabile, per quanto predetto, occorre verificare se sono state indicate nel contratto al fine di soddisfare la determinabilità, tutti gli indici esterni richiamati.
Parte attrice allega le seguenti criticità in termini di indeterminatezza del tasso dei due contratti di mutuo:
1. La durata dell‟Euribor (1M, 3M, 6M, ecc.) preso a riferimento quale parametro variabile;
2. La modalità di rilevazione (specifico giorno, media mensile, mese precedente, ecc.);
3. La fonte di pubblicazione del tasso (Sole24ore, Federazione Bancaria Europea, ecc.);
4. La base di calcolo del tasso (365 o 360);
pagina 10 di 16 5. Lo spread da aggiungere per avere il tasso finito su base annua (c.d. TAN);
6. La modalità di calcolo giorni (day count convention) da applicare per calcolare la quota
Orbene, per quanto si dirà le censure sono infondate.
Il contratto di mutuo del 2011, nel prevedere un tasso iniziale nominale annuo al 3,175%,
prevede la modifica mensile a decorrere dal 2 marzo 2011 e quindi evidentemente ogni 2
del mese, sommando uno spread di ulteriori 2,5% su base annua.
A tale consistenza di tasso, si aggiungerà una variazione calcolata dalla media del tasso euribor a 365 giorni relativa al mese precedente lo scadere della rata da pagare.
Ritrascritti gli elementi contrattuali, giova aggiungere la considerazione che la media dell'euribor a tre mesi su scala 365 è un dato unico acquisibile da qualunque fonte che può
essere ricercata dal mutuatario con semplici attività di consultazione anche di motori di ricerca su internet. L'unicità del dato, rende superflua l'indicazione di una fonte specifica a cui fare riferimento.
Inoltre, l'indicazione della media del tasso Euribor a tre mesi su divisore 365, relativa al mese precedente la rata appare sufficientemente determinata consentendo la puntuale,
univoca e precisa determinazione del concreto tasso di interesse applicabile, in quanto l'indicazione del divisore, 365 (e non 360), del pattuito tasso Euribor a 3 mesi consente la piena attuazione del meccanismo di determinazione del tasso di interessi e sulla possibilità
del contraente di conoscere ed apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi che discendono dal contratto stipulato con l'istituto di credito.
pagina 11 di 16 Il contratto fa riferimento all'anno solare in modo chiaro preferendolo all'applicazione del divisore 360 che fa invece riferimento all'anno commerciale composto da mesi tutti di 30
giorni.
Inoltre, l'allegato al contratto, che ne fa parte integrante perché richiamato, conferma che le rate debbano essere corrisposte il 2 di ogni mese, come può evincersi dall'esempio di di simulazione di estinzione anticipata contenuta in calce al piano di ammortamento,
ipotizzato il 2.3.2013 e 2.3.2016.
Stesse considerazioni sono espresse per il contratto di mutuo del 2019, il quale, oltre a prevedere le medesime modalità di determinazione sia pur con diversi importi del contratto del 2011, - tasso iniziale nominale annuo al 4,0105%, aggiunta di uno spread di ulteriori
4,0% su base annua a tale consistenza di tasso, si aggiungerà una variazione calcolata dalla media del tasso euribor a 365 giorni relativa al mese precedente lo scadere della rata da pagare - in più, presenta il piano di ammortamento con espressa indicazione del pagamento il giorno 1 di ogni mese.
Vessatorietà della clausola che prevede il tasso c.d. floor.
Sostengono gli attori che i tassi applicati a entrambi i mutui contengono una clausola che impedisce al tasso variabile di scendere sotto a una certa soglia.
La clausola in questione stabilisce che il tasso (variabile) possa liberamente fluttuare in alto ma non scendere sotto un certo limite (floor).
Tale clausola sarebbe evidentemente vessatoria poiché, come è stato rilevato comporta un peggioramento nelle condizioni di pagamento da parte del mutuatario e quindi uno sbilanciamento nelle condizioni contrattuali.
pagina 12 di 16 Sul punto richiama un arresto della Corte di Giustizia Europea, “chiamata a pronunciarsi in un contenzioso tra un consumatore e una banca spagnola, nella Sentenza del 22 maggio
2022 (C – 869/19) ha stabilito che “Le clausole floor contenute nei contratti di finanziamento e mutuo sono opponibili anche in caso di giudicato e se pagate, ovvero se il contraente di un finanziamento abbia subito l‟espropriazione, può chiedere il risarcimento del danno” ed un precedente della giurisprudenza di merito della Corte di Appello di
Milano la quale in una recente sentenza n.2836/2022 è stata chiamata ad esprimersi in un contenzioso, tra un consumatore e la . CP_4
La domanda evidentemente si fonda sulla posizione di consumatore degli attori, qualifica incontestata oltre che emergente dalle dichiarazioni rese dalle parti al notaio in sede di stipulazione dei due mutui.
In limine si osserva come, non sia la Corte di Giustizia a definire come abusiva la clausola al tasso floor, piuttosto, la decisione su richiamata - che ha esaminato una controversia del giudice nazionale spagnolo ove era stata dichiarata abusiva una clausola floor che prevedeva la misura minima al 3% del tasso - ha pronunziata l'incompatibilità
dell'ordinamento spagnolo laddove opera una limitazione nel tempo degli effetti giuridici discendenti dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale,
consentendo di garantire solamente una tutela limitata ai consumatori che abbiano sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario contenente una clausola abusiva (nella specie accertata tale dal giudice spagnolo per scarsa trasparenza della clausola di tasso minimo)
prima della data di pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.
pagina 13 di 16 In altri termini la Corte di giustizia si pronunzia sull'incompatibilità di un ordinamento che,
una volta accertata l'abusività di una clausola ne impedisce la possibilità di farla valere laddove operi la preclusione del giudicato.
La Corte non definisce abusiva una clausola che determini il tasso floor. Era stata definita tale dal giudice spagnolo, sulla base esclusivamente di un deficit informativo e di trasparenza non per la sua portata applicativa.
Quanto alla trasparenza delle clausole dei contratti di mutuo di cui è causa, risulta in entrambi i contratti che il tasso variabile, viene cristallizzato al minimo alla stregua dell'importo del taso legale, al di sotto di tale importo non può scendere anche se le fluttuazioni dei tassi di settore fossero inferiori.
La clausola è molto chiara sul punto all'art. 4 paragrafo 6 del contratto del 2019 e del contratto del 2011 “il tasso d'interesse comunque determinato non potrà essere inferiore al tasso legale all'epoca”. La formulazione è molto chiara in sé ed è collocata subito dopo la parte del contratto ove sono indicati i criteri di determinazione del tasso variabile.
Appare evidente che manchi un deficit informativo ai danni del mutuatario consumatore.
Le clausole sono anche approvate per iscritto dai mutuatari (tra l'altro per pacifica giurisprudenza della S.C. le clausole inserite in un con-tratto stipulato per atto pubblico,
ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e,
pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di speci-fica approvazione (Cass. civ. sent. n.
pagina 14 di 16 Occorre allora accertare se, nonostante la chiara formulazione, abbiano come effetto quello di “malgrado la buona fede, determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33 codice del consumo,
comma 1).
Giova preliminarmente evidenziare che non vi è alcuna clausola contrattuale che pone un limite al massimo importo del tasso, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il limite indicato nei contratti è diretta conseguenza dell'art. 644 c.p. in tema di tasso usurario,
i contratti prevedono che per l'ipotesi di ritardato pagamento non potrà mai essere richiesto un tasso che superi la soglia usuraria. A ciò si aggiunga che la previsione richiamata dalla convenuta non regola il tasso corrispettivo, oggetto dell'esame in termini di eventuale abusività, ma il tasso moratorio.
Orbene, considerato che prevedere che, nonostante le oscillazioni del tasso di riferimento, il tasso corrispettivo non possa andare al di sotto di un certo ammontare, nel caso di specie al tasso legale, vuol dire predeterminare entro un certo limite, al minimo, il corrispettivo della prestazione di prestito di capitale effettuata dalla banca. La clausola floor va, pertanto,
ricondotta alla struttura di determinazione del corrispettivo con al conseguenza che ai sensi dell'art. 34 comma 2 del codice del consumo, “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”.
Le pregresse considerazioni inducono a ritenere infondata anche questa domanda.
Le spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale su alcune questioni oggetto della controversia oltre alla novità di altre, sono compensate tra le parti.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta le domande;
compensa le spese di lite.
Napoli 4.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15237 del 2017).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 10547.23 R.G.,
e vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. entrambi residenti in
[...] C.F._2
Quarto alla via Trefole n. 9, rappresentati e difesi ai fini del presente atto dall‟Avv.
c.f. , con studio in Pomigliano d‟Arco (NA), Parte_3 C.F._3
alla Via N. Bixio n. 1 come in atti
- Attore
Contro
pagina 1 di 16 con sede in Torre del Greco (NA), al Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele n. 92/100, “Palazzo Vallelonga”, codice fiscale e P.IVA P.IVA_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, P.IVA_2
dott. rappresentata e difesa dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula CP_2
(C.F.: ), in virtù di procura allegata sub 1a) da considerarsi apposta C.F._4
in calce al suddetto atto ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza
Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 125, 133,
134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le eventuali comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax 081/2481333 ed al seguente indirizzo p.e.c.: ;
- Convenuta
Conclusioni come da verbale del 4.7.25 che si ha per richiamato integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.4.2023 e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la d'ora in poi anche Controparte_1
solo dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere Controparte_3
l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle clausole determinative di interessi per usurarietà e per illegittima indeterminatezza, anche per violazione del divieto di anatocismo e di usura, con condanna della banca alla restituzione delle somme percepite illegittimamente. In particolare, gli attori hanno chiesto: “1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art.644 c.p.c. e dell'art. L.108/96 poiché il TEG del contratto di mutuo rep.
12817_2011, verificato con l'applicazione della penale di risoluzione supera il limite del pagina 2 di 16 Tasso Soglia come stabilito dai decreti ministeriali in vigore pro tempore e/o l'indeterminatezza del tasso applicato, nonché degli elementi economici essenziali con la violazione degli artt. 821 comma 3 c.c., 1194 c.c., 1195 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 e/o
1419 c.c., e degli artt. 117 e 120 TUB;
2) Accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso applicato, nonché degli elementi economici essenziali del contratto di mutuo rep. 14939_2019, con la violazione degli artt.
artt. 821 comma 3 c.c., 1194 c.c., 1195 c.c., 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 e/o 1419 c.c., e degli artt. 117 e 120 TUB;
3) Per l'effetto, riguardo al mutuo 12817_2011, nelle ipotesi previste al capo 1),
condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.088,32
ovvero € 28.450,14 con gl'interessi come per legge;
riguardo al mutuo rep. 14939_2019, condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori alternativamente le somme di € 21.215,74, nel caso, previo riconoscimento della connessione giuridica-finanziaria tra i due mutui, la somma ricalcolata tenga conto dell'accertata usura del primo mutuo, ovvero, € 20.861,15 nel caso la somma ricalcolata tenga conto dell'indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto del primo mutuo ovvero, € 20.062,93 nel caso in cui non si consideri l'effetto del primo mutuo ma si accerti solo la circostanza di cui al capo 2), il tutto con gl'interessi come per legge;
4) In virtù della precedente statuizione, si ordini che la rata di ammortamento del mutuo rep. 14939_2019 sia, rispettivamente alle ipotesi indicate in narrativa, ridotta a € 614,37
ovvero € 673,47 ovvero € 806,51 per l'intero periodo di ammortamento;
pagina 3 di 16 5) Condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento del danno per l'applicazione di un Tasso Floor costituente una clausola vessatoria non esplicitamente pattuita e oggetto di specifica trattativa calcolato nella misura di € 3.045,33 ovvero di ogni altro importo che l'On. Giudice dovesse ritenere più congruo, con gl'interessi come per legge e la rivalutazione monetaria intervenuta medio tempore;
5) Vittoria di spese e competenze professionali”.
In fatto e diritto, gli attori hanno affermato di essere stati titolari del mutuo ipotecario concesso dalla convenuta per euro 250.000,00 in data 9.2.2011, estinto anticipatamente il
28.6.2019; e di altro mutuo concesso dalla medesima banca il 10.6.2019.
Il mutuo era erogato alle seguenti condizioni: Tipologia mutuo: Tasso variabile con floor;
Capitale mutuato: € 250.000,00; Durata (anni): 15; Periodicità rata: mensile;
N° rate da contratto: 180; Importo rata: Non indicato;
Tipo di ammortamento: francese;
Tasso di ammortamento iniziale (TAN): 3,175 % con tasso floor pari al tasso legale in vigore pro-
tempore; Tasso di mora: Tan + 2% pari al 5,175% al momento della stipula;
TAEG/ISC
indicato in contratto: 3,40%; Tasso Effettivo su base annua: non indicato;
Tasso effettivo infrannuale: non indicato;
Regime di capitalizzazione degl‟interessi: non indicato;
Criterio
di imputazione degli interessi: non indicato;
In data 28.06.2019 il mutuo detto era estinto anticipatamente con un nuovo mutuo di liquidità recante n. rep.14939 del 10.06.2019, sottoscritto ancora dagli attori, con la stessa banca erogante e mediante il versamento di €127.261,91.
pagina 4 di 16 Il nuovo mutuo, ancora in regolare ammortamento, era erogato alle seguenti condizioni:
Tipologia mutuo: Tasso variabile con doppio floor;
Capitale mutuato: € 250.000,00; Durata
(anni): 18; Periodicità rata: mensile;
N° rate da contratto: 215; Importo rata: Non indicato;
Tipo di ammortamento: francese;
Tasso di ammortamento iniziale (TAN): 4,010 % con tasso floor pari al tasso legale in vigore pro-tempore e un Euribor a 6 mesi 365 che non potrà scendere al di sotto dello 0,010%; Tasso di mora: Tan + 1,90% pari al 5,91;
TAEG/ISC indicato in contratto: 4,35%; Tasso Effettivo su base annua: non indicato;
Tasso
effettivo infrannuale: non indicato;
Regime di capitalizzazione degli interessi: non indicato;
Criterio di imputazione degli interessi: non indicato.
Deducevano in ordine alle illegittimità quanto segue:
illegittimita' del mutuo rep. 12817 del 09.02.2011 per usura del tasso;
illegittimita' per indeterminatezza degli elementi essenziali del mutuo;
vessatorietà della clausola che impedisce al tasso variabile di scendere sotto a una certa soglia.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva preliminarmente l'assenza della condizione di procedibilità in capo alla , avendo ella omesso l'esperimento di un valido Parte_2
tentativo di mediazione, preventivo all'instaurazione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, richiamato dal D.L. n. 69 del 2013 (c.d. “Decreto
Fare”).
Nel premettere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, nel merito osservava che:
pagina 5 di 16 - entrambi i mutui contestati dagli attori sono contratti di mutuo di durata rispettivamente di 15 e 18 anni che prevedono un tasso di interessi (inizialmente fisso) da rimborsare con rate mensili posticipate, regolate mediante ammortamento predeterminato per quota capitale (espressa in percentuale) e quota interessi, a tasso di interesse fisso per un periodo iniziale e poi variabile, calcolato sul capitale residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti e, ovviamente, non a rata costante (data la variabilità degli interessi);
- - la quota capitale è predefinita e crescente e viene calcolata utilizzando il TAN
relativo al momento della conclusione del contratto;
- la rata è costituita dalla somma di quota capitale (predefinita) e quota interessi;
- il debito residuo è predefinito e pari alla differenza tra il debito residuo relativo alla scadenza precedente meno la quota capitale della rata in scadenza.
Pertanto, è evidente la strumentalità dell'iniziativa dell'attore che contesta il piano di ammortamento alla francese ritenendo erroneamente che lo stesso sia “produttivo di anatocismo e/o costo occulto” nonché di indeterminatezza per applicazione di un presunto regime finanziario composto in luogo di un teorizzato “interesse semplice”.
Ovviamente alcuna indeterminatezza o costo occulto può esservi dal momento che l'ammontare complessivo degli interessi era conosciuto alla stipula e, quindi, il cliente è
stato messo nelle condizioni di valutare l'adeguatezza del prodotto nonché la sua convenienza.
Inoltre, contestava le avverse difese perché infondate in fatto e diritto.
pagina 6 di 16 Eccepiva inoltre la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, facendola decorrere dalla data dei singoli pagamenti effettuati dai mutuatari (o quantomeno è decorsa in riferimento a tutti i pagamenti effettuati prima del 24.4.2013, e cioè antecedenti i dieci anni anteriori alla data notifica dell'atto introduttivo del 24.4.2023).
A seguito della necessità di procedere alla mediazione obbligatoria anche per la parte
, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28 del 2010, Parte_2
espressamente eccepita dalla convenuta nella prima difesa, veniva rimessa la causa sul ruolo al fine di procedere alla mediazione per la predetta parte, avendo invece il Pt_1
già proceduto ad espletare il procedimento di mediazione. Inoltre, risultando la sopravvenienza della pronunzia della Corte di Cassazione a s.u. 20 maggio 2024, n. 15130,
sull'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo, il giudice invitava le parti ad ulteriori deduzioni anche al fine di una risoluzione stragiudiziale della controversia.
Acquisita la documentazione, espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, si osserva.
Sulla dedotta usurarietà dei tassi di cui al contratto di mutuo del 09.02.2011.
Gli attori allegano che nell'ipotesi di risoluzione anticipata per decadenza del beneficio del termine di cui al contratto in premessa, (ipotesi teorica e non realizzatasi attesa l'estinzione del mutuo del 2011 con successivo mutuo solutorio del 2019) decadenza dalla settima rata in poi con facoltà della banca e senza quindi automatismo, tenuto conto dei valori del finanziamento, del valore attualizzato delle prime 8 rate e quelle di preammortamento del pagina 7 di 16 valore degli interessi di mora calcolati sulla sola quota capitale delle rate impagate del valore di tutte le spese trattenute all‟atto della sottoscrizione del contratto del valore del debito residuo dopo la scadenza nella rata n.8, si corrisponderebbe un tasso d'interesse superiore alla soglia.
Orbene, a prescindere dalla eventuale quantificazione ultrasoglia del tasso derivante dall'inadempimento e dalla decadenza del beneficio del termine, esso, avrebbe la natura di tasso moratorio, con la conseguenza, in applicazione delle statuizioni della Suprema Corte a s.u. sentenza n. 19597/2020, che non sarebbe dovuto il solo interesse moratorio.
Risulta in atti, e gli attori neppure hanno allegato in senso diverso, che il contratto del 2011
di mutuo, è stato estinto anticipatamente con un secondo finanziamento del 2019.
Sicchè, non risulta che gli attori abbiano corrisposto interessi moratori.
L'indeterminatezza degli elementi contrattuali:
la modalità di ammortamento utilizzata per la restituzione del prestito (francese, italiana,
americana, tedesca, ecc.) ovvero il c.d. “piano di ammortamento”. Il regime degli interessi
(semplice o composto) utilizzato per la costruzione dello stesso piano di ammortamento.
La determinatezza-determinabilità degli elementi essenziali
Sul punto il tribunale intende richiamare l'arresto di cui alle 2024, secondo cui la mancata pattuizione e indicazione delle “modalità” di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non ne determina la nullità.
pagina 8 di 16 Secondo la Corte, che esclude l'anatocismo nei contratti di mutuo, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «semplice o composto»
degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza, potendo le parti stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto, o contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).Inoltre, non vi è anatocismo, in quanto l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, nonostante quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, e non si prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi (sicché l'ammortamento alla francese non incide né sul TAN
né sul TAEG, che devono essere esplicitati nel contratto).
Il principio di diritto, è stato espresso per l'ipotesi del mutuo a tasso fisso, sul presupposto che fosse comunque conoscibile l'elemento essenziale, unitamente al capitale erogato, degli interessi corrispettivi da corrispondersi alla banca. L'insieme, il quantum insomma dei costi conseguenti all'accensione del mutuo, quindi anche spese, oltre interessi e tutti gli altri costi, se conoscibile sin dalla stipulazione del contratto, a prescindere dall'elemento del regime dell'interesse, che non è un elemento costitutivo imprescindibile da esteriorizzare.
In presenza di tali elementi accertabili anche per relationem, si esclude ogni ipotesi di nullità delle clausole e del contratto.
Sviluppando tale principio ai due mutui a tasso variabile di cui è causa, che, per definizione, non possono a priori - al momento della conclusione – riportare l'intero pagina 9 di 16 ammontare che il mutuatario corrisponderà a titolo di interessi corrispettivi, atteso che tale quantum è per definizione e volontà delle parti, variabile nel tempo, - acquisita la validità
del mutuo anche in assenza di indicazione del regime dell'interesse - occorre rilevare invece, se sin dalla costituzione dell'obbligazione restitutoria siano state pattuite ed indicate tutte le condizioni minime affinchè sia determinabile l'importo a titolo di interessi.
Ma la questione allora sfocia inevitabilmente nel profilo della determinatezza determinabilità degli elementi essenziali del contratto.
L'importo a titolo di interessi.
La presenza dei piani di ammortamento in entrambi i contratti di mutuo, che prevedono le rate come composte da quota capitale ed interessi, consente, almeno nella parte genetica del contratto, di poter ritenere che i mutuatari hanno la possibilità di conoscere l'esborso iniziale a titolo di interessi dato il tasso iniziale. Data la natura di tasso variabile, per quanto predetto, occorre verificare se sono state indicate nel contratto al fine di soddisfare la determinabilità, tutti gli indici esterni richiamati.
Parte attrice allega le seguenti criticità in termini di indeterminatezza del tasso dei due contratti di mutuo:
1. La durata dell‟Euribor (1M, 3M, 6M, ecc.) preso a riferimento quale parametro variabile;
2. La modalità di rilevazione (specifico giorno, media mensile, mese precedente, ecc.);
3. La fonte di pubblicazione del tasso (Sole24ore, Federazione Bancaria Europea, ecc.);
4. La base di calcolo del tasso (365 o 360);
pagina 10 di 16 5. Lo spread da aggiungere per avere il tasso finito su base annua (c.d. TAN);
6. La modalità di calcolo giorni (day count convention) da applicare per calcolare la quota
Orbene, per quanto si dirà le censure sono infondate.
Il contratto di mutuo del 2011, nel prevedere un tasso iniziale nominale annuo al 3,175%,
prevede la modifica mensile a decorrere dal 2 marzo 2011 e quindi evidentemente ogni 2
del mese, sommando uno spread di ulteriori 2,5% su base annua.
A tale consistenza di tasso, si aggiungerà una variazione calcolata dalla media del tasso euribor a 365 giorni relativa al mese precedente lo scadere della rata da pagare.
Ritrascritti gli elementi contrattuali, giova aggiungere la considerazione che la media dell'euribor a tre mesi su scala 365 è un dato unico acquisibile da qualunque fonte che può
essere ricercata dal mutuatario con semplici attività di consultazione anche di motori di ricerca su internet. L'unicità del dato, rende superflua l'indicazione di una fonte specifica a cui fare riferimento.
Inoltre, l'indicazione della media del tasso Euribor a tre mesi su divisore 365, relativa al mese precedente la rata appare sufficientemente determinata consentendo la puntuale,
univoca e precisa determinazione del concreto tasso di interesse applicabile, in quanto l'indicazione del divisore, 365 (e non 360), del pattuito tasso Euribor a 3 mesi consente la piena attuazione del meccanismo di determinazione del tasso di interessi e sulla possibilità
del contraente di conoscere ed apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi che discendono dal contratto stipulato con l'istituto di credito.
pagina 11 di 16 Il contratto fa riferimento all'anno solare in modo chiaro preferendolo all'applicazione del divisore 360 che fa invece riferimento all'anno commerciale composto da mesi tutti di 30
giorni.
Inoltre, l'allegato al contratto, che ne fa parte integrante perché richiamato, conferma che le rate debbano essere corrisposte il 2 di ogni mese, come può evincersi dall'esempio di di simulazione di estinzione anticipata contenuta in calce al piano di ammortamento,
ipotizzato il 2.3.2013 e 2.3.2016.
Stesse considerazioni sono espresse per il contratto di mutuo del 2019, il quale, oltre a prevedere le medesime modalità di determinazione sia pur con diversi importi del contratto del 2011, - tasso iniziale nominale annuo al 4,0105%, aggiunta di uno spread di ulteriori
4,0% su base annua a tale consistenza di tasso, si aggiungerà una variazione calcolata dalla media del tasso euribor a 365 giorni relativa al mese precedente lo scadere della rata da pagare - in più, presenta il piano di ammortamento con espressa indicazione del pagamento il giorno 1 di ogni mese.
Vessatorietà della clausola che prevede il tasso c.d. floor.
Sostengono gli attori che i tassi applicati a entrambi i mutui contengono una clausola che impedisce al tasso variabile di scendere sotto a una certa soglia.
La clausola in questione stabilisce che il tasso (variabile) possa liberamente fluttuare in alto ma non scendere sotto un certo limite (floor).
Tale clausola sarebbe evidentemente vessatoria poiché, come è stato rilevato comporta un peggioramento nelle condizioni di pagamento da parte del mutuatario e quindi uno sbilanciamento nelle condizioni contrattuali.
pagina 12 di 16 Sul punto richiama un arresto della Corte di Giustizia Europea, “chiamata a pronunciarsi in un contenzioso tra un consumatore e una banca spagnola, nella Sentenza del 22 maggio
2022 (C – 869/19) ha stabilito che “Le clausole floor contenute nei contratti di finanziamento e mutuo sono opponibili anche in caso di giudicato e se pagate, ovvero se il contraente di un finanziamento abbia subito l‟espropriazione, può chiedere il risarcimento del danno” ed un precedente della giurisprudenza di merito della Corte di Appello di
Milano la quale in una recente sentenza n.2836/2022 è stata chiamata ad esprimersi in un contenzioso, tra un consumatore e la . CP_4
La domanda evidentemente si fonda sulla posizione di consumatore degli attori, qualifica incontestata oltre che emergente dalle dichiarazioni rese dalle parti al notaio in sede di stipulazione dei due mutui.
In limine si osserva come, non sia la Corte di Giustizia a definire come abusiva la clausola al tasso floor, piuttosto, la decisione su richiamata - che ha esaminato una controversia del giudice nazionale spagnolo ove era stata dichiarata abusiva una clausola floor che prevedeva la misura minima al 3% del tasso - ha pronunziata l'incompatibilità
dell'ordinamento spagnolo laddove opera una limitazione nel tempo degli effetti giuridici discendenti dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale,
consentendo di garantire solamente una tutela limitata ai consumatori che abbiano sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario contenente una clausola abusiva (nella specie accertata tale dal giudice spagnolo per scarsa trasparenza della clausola di tasso minimo)
prima della data di pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.
pagina 13 di 16 In altri termini la Corte di giustizia si pronunzia sull'incompatibilità di un ordinamento che,
una volta accertata l'abusività di una clausola ne impedisce la possibilità di farla valere laddove operi la preclusione del giudicato.
La Corte non definisce abusiva una clausola che determini il tasso floor. Era stata definita tale dal giudice spagnolo, sulla base esclusivamente di un deficit informativo e di trasparenza non per la sua portata applicativa.
Quanto alla trasparenza delle clausole dei contratti di mutuo di cui è causa, risulta in entrambi i contratti che il tasso variabile, viene cristallizzato al minimo alla stregua dell'importo del taso legale, al di sotto di tale importo non può scendere anche se le fluttuazioni dei tassi di settore fossero inferiori.
La clausola è molto chiara sul punto all'art. 4 paragrafo 6 del contratto del 2019 e del contratto del 2011 “il tasso d'interesse comunque determinato non potrà essere inferiore al tasso legale all'epoca”. La formulazione è molto chiara in sé ed è collocata subito dopo la parte del contratto ove sono indicati i criteri di determinazione del tasso variabile.
Appare evidente che manchi un deficit informativo ai danni del mutuatario consumatore.
Le clausole sono anche approvate per iscritto dai mutuatari (tra l'altro per pacifica giurisprudenza della S.C. le clausole inserite in un con-tratto stipulato per atto pubblico,
ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e,
pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di speci-fica approvazione (Cass. civ. sent. n.
pagina 14 di 16 Occorre allora accertare se, nonostante la chiara formulazione, abbiano come effetto quello di “malgrado la buona fede, determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33 codice del consumo,
comma 1).
Giova preliminarmente evidenziare che non vi è alcuna clausola contrattuale che pone un limite al massimo importo del tasso, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il limite indicato nei contratti è diretta conseguenza dell'art. 644 c.p. in tema di tasso usurario,
i contratti prevedono che per l'ipotesi di ritardato pagamento non potrà mai essere richiesto un tasso che superi la soglia usuraria. A ciò si aggiunga che la previsione richiamata dalla convenuta non regola il tasso corrispettivo, oggetto dell'esame in termini di eventuale abusività, ma il tasso moratorio.
Orbene, considerato che prevedere che, nonostante le oscillazioni del tasso di riferimento, il tasso corrispettivo non possa andare al di sotto di un certo ammontare, nel caso di specie al tasso legale, vuol dire predeterminare entro un certo limite, al minimo, il corrispettivo della prestazione di prestito di capitale effettuata dalla banca. La clausola floor va, pertanto,
ricondotta alla struttura di determinazione del corrispettivo con al conseguenza che ai sensi dell'art. 34 comma 2 del codice del consumo, “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”.
Le pregresse considerazioni inducono a ritenere infondata anche questa domanda.
Le spese di lite atteso il contrasto giurisprudenziale su alcune questioni oggetto della controversia oltre alla novità di altre, sono compensate tra le parti.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta le domande;
compensa le spese di lite.
Napoli 4.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15237 del 2017).