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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/07/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2658 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2658/2024 R.G. avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio giudiziale
promossa con ricorso da:
C.F. Parte_1 C.F._1
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Ibba Stefania, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-RICORRENTE- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall' Avv. Franca Sapone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Pronunciare la sentenza di divorzio.
Il SI. verserà in favore della SI.ra , la somma di € 100,00 mensili Controparte_1 Parte_1 con decorrenza da ottobre 2024 e fino a maggio 2025 e € 200.00 mensili da giugno 2025 fino a maggio
2026 quale termine indicato dall'estratto INPS, doc. 30 prodotto dalla ricorrente, senza riconoscimento di assegno divorzile.
Per il P.M.:
Accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Torino, in Parte_1 Controparte_1
data 1.8.1992 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 376,
Parte I, , anno 1992).
Dalla unione è nata prole: , nata a [...], il [...] oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e nata a [...] il [...] e deceduta il 18.4.2017. Per_2
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea, in data 31.3.2023 omologato con decreto in data 3.4.2023.
Con ricorso iscritto in data 11.10.2024 adiva codesto Tribunale per domandare Parte_1
la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Si costituiva la parte resistente.
All'udienza di comparizione dei coniugi, il 4.6.2025, le parti raggiungevano un accordo ed il Giudice, in medesima data, rimetteva la causa in decisione,
Il Pubblico Ministero, a cui veniva comunicata l'ordinanza di rimessione in decisione, in data 11.6.2025 concludeva per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione del raggiunto accordo le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato a Torino in data 1.8.1992, i cui estremi sono precisati in narrativa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 18.6.2025
Il Presidente rel/est..
Alessandro Sciala
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2658/2024 R.G. avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio giudiziale
promossa con ricorso da:
C.F. Parte_1 C.F._1
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Ibba Stefania, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-RICORRENTE- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall' Avv. Franca Sapone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Pronunciare la sentenza di divorzio.
Il SI. verserà in favore della SI.ra , la somma di € 100,00 mensili Controparte_1 Parte_1 con decorrenza da ottobre 2024 e fino a maggio 2025 e € 200.00 mensili da giugno 2025 fino a maggio
2026 quale termine indicato dall'estratto INPS, doc. 30 prodotto dalla ricorrente, senza riconoscimento di assegno divorzile.
Per il P.M.:
Accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Torino, in Parte_1 Controparte_1
data 1.8.1992 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 376,
Parte I, , anno 1992).
Dalla unione è nata prole: , nata a [...], il [...] oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e nata a [...] il [...] e deceduta il 18.4.2017. Per_2
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea, in data 31.3.2023 omologato con decreto in data 3.4.2023.
Con ricorso iscritto in data 11.10.2024 adiva codesto Tribunale per domandare Parte_1
la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Si costituiva la parte resistente.
All'udienza di comparizione dei coniugi, il 4.6.2025, le parti raggiungevano un accordo ed il Giudice, in medesima data, rimetteva la causa in decisione,
Il Pubblico Ministero, a cui veniva comunicata l'ordinanza di rimessione in decisione, in data 11.6.2025 concludeva per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione del raggiunto accordo le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato a Torino in data 1.8.1992, i cui estremi sono precisati in narrativa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 18.6.2025
Il Presidente rel/est..
Alessandro Sciala