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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4806/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Sodano Parte_1 C.F._1
( ) – - elett.te domiciliato presso lo studio C.F._2 Email_1 dell'avv.to Francesco Procaccini sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 670
APPELLANTE
E
1 ( ), nella qualità di proprietario e delegato dei Condomini del CP_1 C.F._3 fabbricato “ , rapp.to e difeso dall'avv. Pellegrino Cavuoto - CP_2 C.F._4
– ed elett.te dom.to presso il suo studio in Benevento alla Via Ennio Email_2
Goduti - Pal. Parte_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento n. 1823/2023, pubblicata in data
14.09.2023 e notificata in data 28.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
In accoglimento del ricorso proposto dal Geometra ex artt. 633 e segg. c.p.c., il Tribunale Parte_1 di Benevento ingiungeva a - quale delegato dei condomini del fabbricato CP_1 CP_2
”, nonché titolare di una unità immobiliare nel fabbricato condominiale - il pagamento della somma
[...] di € 38.602,65, oltre interessi e spese, preteso quale compenso professionale maturato per la redazione del progetto di riparazione dell'edificio condominiale finalizzato all'ottenimento del contributo pubblico per la riparazione dei danni arrecati dal sisma del 1980 ex L. 219/81, e per l'esecuzione del correlato incarico di direzione dei lavori.
Il deduceva la corretta esecuzione della prestazione - affidata con delibera assembleare del Pt_1
23.3.1984 - mediante redazione di tutti gli elaborati tecnici (progetto esecutivo e SAL) necessari all'ottenimento del contributo pubblico, che era stato effettivamente rilasciato in favore di
[...] per un importo pari ad € 299.985,41. CP_1
Lamentava di aver ricevuto dal delegato condominiale soltanto un acconto di € 39.640,00 per l'attività svolta, residuando a suo credito l'importo di € 38.602,65.
proponeva opposizione con citazione del 25.11.2019, deducendo la nullità del contratto CP_1
d'opera per illiceità della causa ex art. 1418 c.c., e la violazione di norma imperativa ex art. 1343 c.c., avendo il Geometra svolto attività di progettazione e direzione dei lavori devolute per legge ad Pt_1 architetti e/o ingegneri, in ragione della sottoposizione del fabbricato a vincolo storico/artistico.
Precisava, a tal fine, che il Ministero a mezzo del Sovraintendente di Controparte_3
e di Benevento, aveva espresso parere favorevole al progetto di restauro conservativo del CP_4
“ ”, a condizione che venissero osservate alcune prescrizioni. CP_2
2 La Soprintendenza aveva, in particolare, chiesto espressamente che la progettazione esecutiva e la direzione lavori fossero affidate ad un architetto, anche in associazione con il Geometra che Pt_1 figurava come firmatario degli atti e dei grafici esaminati (“… il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a mezzo del Sovraintendente di , con nota del 17.11.1998 (all. n.2), esprimeva, ai sensi della legge Controparte_5
1089/39, parere favorevole al progetto di restauro conservativo del ” a condizione che venissero osservate CP_2 alcune prescrizioni. Successivamente, con ulteriore comunicazione del 01.08.2006 (all. n. 3), si chiedeva espressamente che:
“Poiché gli atti integrativi trasmessi ed i grafici sono a firma di un geometra è opportuno che la progettazione esecutiva e la direzione lavori siano affidati ad un architetto anche in associazione con la predetta figura professionale.”: cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3).
In via gradata l'opponente chiedeva rideterminarsi il dovuto ex art. 2233 c.c., avendo le parti espressamente pattuito il compenso, e in virtù di tale accordo il professionista aveva emesso dieci fatture per complessivi euro 40.554,22, oltre iva, dichiarandosi, poi, in sede di riepilogo, ancora creditore dell'importo di euro 20.954,90, inferiore a quello ingiunto (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione in opposizione).
Radicatasi la lite, si costituiva il Geom. resistendo all'opposizione. Pt_1
Svolta l'istruttoria, disposti accertamenti tecnici, sollecitata invano dal Tribunale la conciliazione della lite, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, che accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
In sintesi, il primo giudice riteneva che l'attività svolta dal eccedesse la competenza attribuita Pt_1 per legge al geometra, e che nulla gli fosse, pertanto, dovuto.
Il avrebbe “svolto attività che non potevano essere affidate ad un tecnico geometra” ma dovevano essere Pt_1 svolte per legge “da un soggetto dotato di particolare qualifica professionale”.
Nella fattispecie in esame, il progetto e la Direzione lavori avevano riguardato un edificio di più piani di interesse storico artistico, la cui esecuzione “andava effettuata senz'altro da un ingegnere o da un architetto” ex art. 52 del Regio Decreto n. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto).
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva espresso parere favorevole al progetto di restauro conservativo del “ , a condizione che la progettazione esecutiva e la direzione lavori CP_2 fossero affidati ad un architetto, anche in associazione con il Geom. Pt_1
E formalmente ciò era avvenuto con la nomina in affiancamento dell'architetto di ZO, ma il progetto era rimasto quello redatto dal geometra Pt_1
3 In atti risultava acquisita una dichiarazione a firma dell'arch. di ZO (in allegato all'integrazione della c.t.u.), che il Tribunale interpretava come atto ricognitivo dello svolgimento di attività estranea alla prestazione prettamente tecnica da parte del Pt_1
In conclusione, la prestazione dell'opposto non rientrava nei limiti di cui al R.D. n. 274 del 1929
(Regolamento per la professione di geometra), come delineati dall'art. 16 del citato R.G..
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata il 27.10.2023, il geometra ha proposto Pt_1 tempestivo appello. Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituito con comparsa depositata il 29.2.2024 (per l'udienza del 20.3.2024, differita CP_1 di ufficio al 26.3.2024), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
L'appellante censura, in primo luogo, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che egli avesse svolto “attività estranea alla prestazione prettamente tecnica”.
Deduce, in senso contrario, che l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, in origine conferito solo a lui, era stato integrato, nel 1997, secondo le indicazioni della Soprintendenza, con l'affidamento dell'incarico di co-progettista e co-direttore dei lavori all'arch. , mediante la predisposizione Parte_3 di un progetto integrativo, nel quale egli avrebbe curato, per quanto di sua competenza, la parte strutturale dell'immobile, mentre l'Arch. avrebbe curato la parte storica, a sanatoria di ogni nullità. Parte_3
4 La riparazione dell'immobile avrebbe, peraltro, riguardato non l'intero fabbricato, ma soltanto due abitazioni, di modeste dimensioni, cioè i due appartamenti intestati a e Parte_4 CP_1
La prestazione resa sarebbe, pertanto, riconducibile alla previsione di cui alla lett. m) dell'art. 16 comma
1 del R.D. 11.2.1929 n. 274 (“progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”), e dunque di competenza di un geometra, a tal fine rilevando quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 27.4.1993 (a tenore della quale, per accertare se una costruzione sia da considerare
"modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n.
274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera).
Oggetto di censura è, sotto altro profilo (pag. 9 appello), la parte in cui il primo giudice afferma che “il progetto risulta redatto dal geometra che non ne aveva le competenze…neppure l'eventuale intervento nella fase Pt_1 esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza”.
Tale affermazione sarebbe smentita della comunicazione di inizio lavori del 20.6.2008 – con la quale
[...] attestava che la direzione dei lavori era stata affidata, per la parte storica, al , mentre, CP_1 Parte_3 per la parte strutturale, al onché al geom. per il collaudo d'opera dei lavori. Pt_1 Controparte_6
Le censure sono infondate.
L'appellante ha agito per il pagamento del saldo delle competenze professionali maturate in relazione all'intera attività progettuale ed esecutiva prestata per il recupero e restauro del di Controparte_2
Montesarchio, reclamando, con le fatture azionate, il complessivo importo di euro 38.602,65, comprensivo della parte di compensi formalmente spettanti all'arch. di ZO.
L'arch. di ZO, per quanto qui interessa, ha rilasciato, infatti, in data 28.4.2022, una dichiarazione a tenore della quale egli non avrebbe concordato alcun compenso professionale con i committenti, avendo
“delegato” il ad includere nella propria parcella professionale anche gli emolumenti a lui Pt_1 spettanti (cfr. dichiarazione allegata all'integrazione della c.t.u. espletata in primo grado).
5 Come accertato dal c.t.u. nominato in primo grado, arch. al spetterebbe, al Controparte_7 Pt_1 netto della percentuale spettante all'architetto che ha coadiuvato le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, il minore importo di euro 20.116,37, comprendente la attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (cfr. integrazione c.t.u., pag.
17).
Sennonché, l'attività di cui si reclama la remunerazione è stata svolta, come correttamente rilevato dal primo giudice, sulla base di un contratto affetto da nullità insanabile, in quanto concluso con un professionista non abilitato rispetto alle caratteristiche del bene.
A norma dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925, recante il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto. La parte tecnica può essere compiuta anche da un ingegnere. Non anche da un geometra.
La tesi di parte appellante, che invoca la categoria dell'intervento su modesta costruzione civile (di competenza del geometra ex art. 16 comma 1 lett. m) del R.D. 11.2.1929 n. 274), per avere operato su due sole unità abitative del fabbricato, non è condivisibile.
Essa collide con le risultanze di causa, ed in particolare con il parere della che, come si è CP_8 visto, ha ritenuto imprescindibile la predisposizione di un progetto integrativo a firma di un architetto.
Ciò posto, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, n.
21/2014; T.A.R. Lazio, Roma, n. 7997/2011 e T.A.R. Salerno, n. 149/2015) la riserva di CP_9 competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico
- artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile, per le quali il citato art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri.
L'una e l'altra qualifica difettavano in capo all'appellante, il cui progetto, infatti, dopo la sottoposizione del fabbricato a vincolo storico/artistico, non era più idoneo al conseguimento dei necessari titoli autorizzativi.
Che l'intervento dell'arch. di ZO nella fase progettuale ed esecutiva si sia ridotto a mera formalità, come pare evincersi dalla sua dichiarata rinuncia a qualsivoglia pretesa di compenso per l'attività prestata,
è circostanza che conferma la nullità della fonte contrattuale della pretesa azionata dal il quale, Pt_1 dopo la sottoposizione a vincolo del fabbricato, non aveva più la competenza professionale necessaria
6 allo svolgimento dell'incarico professionale precedentemente affidatogli dall'assemblea condominiale, al più potendo reclamare il rimborso delle spese eventualmente anticipate.
Si è scelto, invece, di sanare la nullità sopravvenuta del contratto presentando un progetto integrativo a firma dell'arch. di ZO.
Verosimilmente il geometra ha continuato ad interessarsi in via esclusiva del progetto e Pt_1 dell'opera.
Ciò non toglie che, per l'opera prestata, egli non possa direttamente reclamare alcunché, oltre ciò che ha già incassato, atteso che la tipologia di intervento realizzato imponeva la qualifica di architetto del professionista incaricato, o, al più, per la sola parte tecnica, quella di ingegnere.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che la nullità del contratto d'opera professionale così concluso non fosse suscettibile di sanatoria nemmeno in conseguenza dell'intervento, nella fase esecutiva o di direzione dei lavori, di un professionista di categoria a ciò abilitato, trattandosi di nullità derivante dalla violazione di norme imperative (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009).
A nulla rileva, peraltro, l'acquiescenza del committente.
Vale, infatti, la pena richiamare la giurisprudenza formatasi in materia di costruzioni in cemento armato, secondo cui “il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità.
Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra e il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II,
26/04/2023, n. 10951).
Peraltro, nel caso di specie, emerge dai rilievi fotografici e dalla documentazione tecnica in atti, oltre che da quanto accertato in sede di CTU, che l'attività svolta dal ha riguardato non già singole Pt_1 porzioni, ma il fabbricato nel suo complesso.
Trattasi di un edificio storico diviso in tre appartamenti di circa 350 mq complessivi, con una superficie non residenziale di circa 200 mq (cantine e depositi) e, infine, una superficie adibita a giardini e cortili interni pari a oltre 150 mq, per il quale è stato liquidato un buono contributo di quasi 300.000,00 euro, rispetto al quale è senz'altro da escludere la categoria delle modeste costruzioni civili di cui alla lett. m) dell'art. 16 citato.
7 In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza deve essere integralmente confermata.
Circa le spese, analogamente a quanto già disposto dal primo giudice, reputa la Corte che lo svolgimento effettivo di attività insuscettibile di remunerazione consenta di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n.
77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un Parte_1 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 9.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4806/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Sodano Parte_1 C.F._1
( ) – - elett.te domiciliato presso lo studio C.F._2 Email_1 dell'avv.to Francesco Procaccini sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 670
APPELLANTE
E
1 ( ), nella qualità di proprietario e delegato dei Condomini del CP_1 C.F._3 fabbricato “ , rapp.to e difeso dall'avv. Pellegrino Cavuoto - CP_2 C.F._4
– ed elett.te dom.to presso il suo studio in Benevento alla Via Ennio Email_2
Goduti - Pal. Parte_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Benevento n. 1823/2023, pubblicata in data
14.09.2023 e notificata in data 28.09.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
In accoglimento del ricorso proposto dal Geometra ex artt. 633 e segg. c.p.c., il Tribunale Parte_1 di Benevento ingiungeva a - quale delegato dei condomini del fabbricato CP_1 CP_2
”, nonché titolare di una unità immobiliare nel fabbricato condominiale - il pagamento della somma
[...] di € 38.602,65, oltre interessi e spese, preteso quale compenso professionale maturato per la redazione del progetto di riparazione dell'edificio condominiale finalizzato all'ottenimento del contributo pubblico per la riparazione dei danni arrecati dal sisma del 1980 ex L. 219/81, e per l'esecuzione del correlato incarico di direzione dei lavori.
Il deduceva la corretta esecuzione della prestazione - affidata con delibera assembleare del Pt_1
23.3.1984 - mediante redazione di tutti gli elaborati tecnici (progetto esecutivo e SAL) necessari all'ottenimento del contributo pubblico, che era stato effettivamente rilasciato in favore di
[...] per un importo pari ad € 299.985,41. CP_1
Lamentava di aver ricevuto dal delegato condominiale soltanto un acconto di € 39.640,00 per l'attività svolta, residuando a suo credito l'importo di € 38.602,65.
proponeva opposizione con citazione del 25.11.2019, deducendo la nullità del contratto CP_1
d'opera per illiceità della causa ex art. 1418 c.c., e la violazione di norma imperativa ex art. 1343 c.c., avendo il Geometra svolto attività di progettazione e direzione dei lavori devolute per legge ad Pt_1 architetti e/o ingegneri, in ragione della sottoposizione del fabbricato a vincolo storico/artistico.
Precisava, a tal fine, che il Ministero a mezzo del Sovraintendente di Controparte_3
e di Benevento, aveva espresso parere favorevole al progetto di restauro conservativo del CP_4
“ ”, a condizione che venissero osservate alcune prescrizioni. CP_2
2 La Soprintendenza aveva, in particolare, chiesto espressamente che la progettazione esecutiva e la direzione lavori fossero affidate ad un architetto, anche in associazione con il Geometra che Pt_1 figurava come firmatario degli atti e dei grafici esaminati (“… il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a mezzo del Sovraintendente di , con nota del 17.11.1998 (all. n.2), esprimeva, ai sensi della legge Controparte_5
1089/39, parere favorevole al progetto di restauro conservativo del ” a condizione che venissero osservate CP_2 alcune prescrizioni. Successivamente, con ulteriore comunicazione del 01.08.2006 (all. n. 3), si chiedeva espressamente che:
“Poiché gli atti integrativi trasmessi ed i grafici sono a firma di un geometra è opportuno che la progettazione esecutiva e la direzione lavori siano affidati ad un architetto anche in associazione con la predetta figura professionale.”: cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3).
In via gradata l'opponente chiedeva rideterminarsi il dovuto ex art. 2233 c.c., avendo le parti espressamente pattuito il compenso, e in virtù di tale accordo il professionista aveva emesso dieci fatture per complessivi euro 40.554,22, oltre iva, dichiarandosi, poi, in sede di riepilogo, ancora creditore dell'importo di euro 20.954,90, inferiore a quello ingiunto (cfr. all. n. 2 dell'atto di citazione in opposizione).
Radicatasi la lite, si costituiva il Geom. resistendo all'opposizione. Pt_1
Svolta l'istruttoria, disposti accertamenti tecnici, sollecitata invano dal Tribunale la conciliazione della lite, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, che accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
In sintesi, il primo giudice riteneva che l'attività svolta dal eccedesse la competenza attribuita Pt_1 per legge al geometra, e che nulla gli fosse, pertanto, dovuto.
Il avrebbe “svolto attività che non potevano essere affidate ad un tecnico geometra” ma dovevano essere Pt_1 svolte per legge “da un soggetto dotato di particolare qualifica professionale”.
Nella fattispecie in esame, il progetto e la Direzione lavori avevano riguardato un edificio di più piani di interesse storico artistico, la cui esecuzione “andava effettuata senz'altro da un ingegnere o da un architetto” ex art. 52 del Regio Decreto n. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto).
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva espresso parere favorevole al progetto di restauro conservativo del “ , a condizione che la progettazione esecutiva e la direzione lavori CP_2 fossero affidati ad un architetto, anche in associazione con il Geom. Pt_1
E formalmente ciò era avvenuto con la nomina in affiancamento dell'architetto di ZO, ma il progetto era rimasto quello redatto dal geometra Pt_1
3 In atti risultava acquisita una dichiarazione a firma dell'arch. di ZO (in allegato all'integrazione della c.t.u.), che il Tribunale interpretava come atto ricognitivo dello svolgimento di attività estranea alla prestazione prettamente tecnica da parte del Pt_1
In conclusione, la prestazione dell'opposto non rientrava nei limiti di cui al R.D. n. 274 del 1929
(Regolamento per la professione di geometra), come delineati dall'art. 16 del citato R.G..
Avverso la citata pronuncia, con citazione notificata il 27.10.2023, il geometra ha proposto Pt_1 tempestivo appello. Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituito con comparsa depositata il 29.2.2024 (per l'udienza del 20.3.2024, differita CP_1 di ufficio al 26.3.2024), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
L'appellante censura, in primo luogo, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che egli avesse svolto “attività estranea alla prestazione prettamente tecnica”.
Deduce, in senso contrario, che l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, in origine conferito solo a lui, era stato integrato, nel 1997, secondo le indicazioni della Soprintendenza, con l'affidamento dell'incarico di co-progettista e co-direttore dei lavori all'arch. , mediante la predisposizione Parte_3 di un progetto integrativo, nel quale egli avrebbe curato, per quanto di sua competenza, la parte strutturale dell'immobile, mentre l'Arch. avrebbe curato la parte storica, a sanatoria di ogni nullità. Parte_3
4 La riparazione dell'immobile avrebbe, peraltro, riguardato non l'intero fabbricato, ma soltanto due abitazioni, di modeste dimensioni, cioè i due appartamenti intestati a e Parte_4 CP_1
La prestazione resa sarebbe, pertanto, riconducibile alla previsione di cui alla lett. m) dell'art. 16 comma
1 del R.D. 11.2.1929 n. 274 (“progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”), e dunque di competenza di un geometra, a tal fine rilevando quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 27.4.1993 (a tenore della quale, per accertare se una costruzione sia da considerare
"modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n.
274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera).
Oggetto di censura è, sotto altro profilo (pag. 9 appello), la parte in cui il primo giudice afferma che “il progetto risulta redatto dal geometra che non ne aveva le competenze…neppure l'eventuale intervento nella fase Pt_1 esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza”.
Tale affermazione sarebbe smentita della comunicazione di inizio lavori del 20.6.2008 – con la quale
[...] attestava che la direzione dei lavori era stata affidata, per la parte storica, al , mentre, CP_1 Parte_3 per la parte strutturale, al onché al geom. per il collaudo d'opera dei lavori. Pt_1 Controparte_6
Le censure sono infondate.
L'appellante ha agito per il pagamento del saldo delle competenze professionali maturate in relazione all'intera attività progettuale ed esecutiva prestata per il recupero e restauro del di Controparte_2
Montesarchio, reclamando, con le fatture azionate, il complessivo importo di euro 38.602,65, comprensivo della parte di compensi formalmente spettanti all'arch. di ZO.
L'arch. di ZO, per quanto qui interessa, ha rilasciato, infatti, in data 28.4.2022, una dichiarazione a tenore della quale egli non avrebbe concordato alcun compenso professionale con i committenti, avendo
“delegato” il ad includere nella propria parcella professionale anche gli emolumenti a lui Pt_1 spettanti (cfr. dichiarazione allegata all'integrazione della c.t.u. espletata in primo grado).
5 Come accertato dal c.t.u. nominato in primo grado, arch. al spetterebbe, al Controparte_7 Pt_1 netto della percentuale spettante all'architetto che ha coadiuvato le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, il minore importo di euro 20.116,37, comprendente la attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (cfr. integrazione c.t.u., pag.
17).
Sennonché, l'attività di cui si reclama la remunerazione è stata svolta, come correttamente rilevato dal primo giudice, sulla base di un contratto affetto da nullità insanabile, in quanto concluso con un professionista non abilitato rispetto alle caratteristiche del bene.
A norma dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925, recante il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto. La parte tecnica può essere compiuta anche da un ingegnere. Non anche da un geometra.
La tesi di parte appellante, che invoca la categoria dell'intervento su modesta costruzione civile (di competenza del geometra ex art. 16 comma 1 lett. m) del R.D. 11.2.1929 n. 274), per avere operato su due sole unità abitative del fabbricato, non è condivisibile.
Essa collide con le risultanze di causa, ed in particolare con il parere della che, come si è CP_8 visto, ha ritenuto imprescindibile la predisposizione di un progetto integrativo a firma di un architetto.
Ciò posto, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, n.
21/2014; T.A.R. Lazio, Roma, n. 7997/2011 e T.A.R. Salerno, n. 149/2015) la riserva di CP_9 competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico
- artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile, per le quali il citato art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri.
L'una e l'altra qualifica difettavano in capo all'appellante, il cui progetto, infatti, dopo la sottoposizione del fabbricato a vincolo storico/artistico, non era più idoneo al conseguimento dei necessari titoli autorizzativi.
Che l'intervento dell'arch. di ZO nella fase progettuale ed esecutiva si sia ridotto a mera formalità, come pare evincersi dalla sua dichiarata rinuncia a qualsivoglia pretesa di compenso per l'attività prestata,
è circostanza che conferma la nullità della fonte contrattuale della pretesa azionata dal il quale, Pt_1 dopo la sottoposizione a vincolo del fabbricato, non aveva più la competenza professionale necessaria
6 allo svolgimento dell'incarico professionale precedentemente affidatogli dall'assemblea condominiale, al più potendo reclamare il rimborso delle spese eventualmente anticipate.
Si è scelto, invece, di sanare la nullità sopravvenuta del contratto presentando un progetto integrativo a firma dell'arch. di ZO.
Verosimilmente il geometra ha continuato ad interessarsi in via esclusiva del progetto e Pt_1 dell'opera.
Ciò non toglie che, per l'opera prestata, egli non possa direttamente reclamare alcunché, oltre ciò che ha già incassato, atteso che la tipologia di intervento realizzato imponeva la qualifica di architetto del professionista incaricato, o, al più, per la sola parte tecnica, quella di ingegnere.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che la nullità del contratto d'opera professionale così concluso non fosse suscettibile di sanatoria nemmeno in conseguenza dell'intervento, nella fase esecutiva o di direzione dei lavori, di un professionista di categoria a ciò abilitato, trattandosi di nullità derivante dalla violazione di norme imperative (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009).
A nulla rileva, peraltro, l'acquiescenza del committente.
Vale, infatti, la pena richiamare la giurisprudenza formatasi in materia di costruzioni in cemento armato, secondo cui “il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità.
Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra e il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II,
26/04/2023, n. 10951).
Peraltro, nel caso di specie, emerge dai rilievi fotografici e dalla documentazione tecnica in atti, oltre che da quanto accertato in sede di CTU, che l'attività svolta dal ha riguardato non già singole Pt_1 porzioni, ma il fabbricato nel suo complesso.
Trattasi di un edificio storico diviso in tre appartamenti di circa 350 mq complessivi, con una superficie non residenziale di circa 200 mq (cantine e depositi) e, infine, una superficie adibita a giardini e cortili interni pari a oltre 150 mq, per il quale è stato liquidato un buono contributo di quasi 300.000,00 euro, rispetto al quale è senz'altro da escludere la categoria delle modeste costruzioni civili di cui alla lett. m) dell'art. 16 citato.
7 In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza deve essere integralmente confermata.
Circa le spese, analogamente a quanto già disposto dal primo giudice, reputa la Corte che lo svolgimento effettivo di attività insuscettibile di remunerazione consenta di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n.
77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un Parte_1 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 9.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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