Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
AS (LO), Frazione Cadilana, Via I° Maggio n.16;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Chignolo Po (PV), Via Cucchiani n.35;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Paride Milanesi;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 27.05.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La FI rimarrà affidata ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a ricevere cura, Per_1
educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi pagina 1 di 4
e manterrà la residenza presso l'abitazione coniugale sita in Corte AS (LO) Frazione
Cadilana, via I° Maggio n. 16.
3. Il SI. potrà vedere e tenere con sé la FI quando lo vorrà, Parte_2 Per_1
compatibilmente con le esigenze della stessa, e comunque il mercoledì e il venerdì dalle ore
18:00 alle ore 21:00, nonché nei fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica.
4. Il padre avrà inoltre facoltà di tenere la FI con sé per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale da concordare con la madre entro il 15 maggio di ogni anno. Avrà la facoltà di recuperare le giornate in cui non è potuto stare con la FI per impedimento della stessa o proprio o della madre. La FI trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, così come la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il tutto come riportato nel piano genitoriale di base (doc. 11).
5. La SI.ra e il SI. continueranno ad esercitare la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la FI, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
6. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la potestà separatamente.
7. Il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della FI , la Parte_2 Per_1 somma mensile di € 450,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT), finché la stessa non si renderà economicamente indipendente.
Il SI. parteciperà nella misura del 50% alle spese scolastiche, sportive, Parte_2
ricreative e relative alla cura della persona, alle gite scolastiche e buoni pasto e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Spese che dovranno essere concordate dai genitori prima di essere sostenute, finché la FI non si renderà economicamente indipendente.
Il tutto come riportato nel piano genitoriale di base (doc. 11).
8. Ai fini degli assegni familiari per la FI i genitori concordano che la richiesta venga Per_1
avanzata dalla SI.ra e che gli stessi siano integralmente a carico della Parte_1
madre.
pagina 2 di 4 9. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, resterà assegnata in via esclusiva alla SI.ra , la quale potrà liberamente decidere se continuare ad occupare Parte_1
l'immobile oppure venderlo. Tale bene è sito in Corte AS (LO) Frazione Cadilana, via
Primo Maggio n. 16, costituito da appartamento sito al piano primo, composto da soggiorno, cuocivivande, bagno, due camere, e balcone, con annesso vano di cantina al piano terreno e box ad uso autorimessa al piano terreno;
il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto comune come segue: - foglio 2, mappale 334, sub. 12, via primo Maggio SNC, p. T-1, categ.
A/3, classe 4, vani 6, sup. cat. mq. 106, r.c. euro 266,49; - foglio 2, mappale 334, sub. 3, via
Primo Maggio SNC, p. T, categ. C/6, classe 2, mq. 23, sup. cat. mq. 28, r.c. euro 60,58 (D.M.
701/94) Tale bene è stato acquistato con atto a firma del notaio che si allega sub. doc. 12.
Il SI. rinuncia a qualsiasi pretesa economica sull'immobile e si impegna ed Parte_2
obbliga a trasferire la propria quota di proprietà della casa coniugale, così come ut supra identificata, alla SI.ra con separato atto notarile, senza corrispettivo. Tutte le Parte_1
spese (tributarie, fiscali e notarili) di tale cessione saranno a carico della SI.ra T_
. Gli obblighi ed impegni indicati al presente punto sono essenziali e funzionali alla
[...]
composizione della lite familiare ed alla risoluzione della crisi coniugale.
10. Gli arredi dell'immobile familiare rimarranno di proprietà esclusiva della SI.ra T_
che, contestualmente al passaggio di proprietà della casa coniugale di cui al punto 9,
[...] verserà al SI. la somma di € 3.500,00 quale liquidazione della sua quota di Parte_2
proprietà dei sopracitati arredi.
11. I coniugi dichiarano di avere provveduto al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile coniugale il cui debito è stato estinto, così come quelle relative al finanziamento per le inferriate di sicurezza e per l'acquisto della cameretta della FI
. Per_1
12. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti (cfr. doc. 13-18) e si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione al precorso matrimonio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione, avendo definito ogni altro rapporto di natura economica e personale tra loro pendenti.
13. I coniugi si concedono il reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 3 di 4 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla FI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Lodi Vecchio (LO) in data 11.12.2004, trascritto nei registri dello stato Parte_2
civile del Comune medesimo Atto n. 8, Parte I, Anno 2004;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 27/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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