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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6670/2022 avente ad oggetto accertamento di rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato in [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Andrea Miceli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio n. 125, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cimmino, d'intesa con gli avv.ti P.IVA_1
Alberto Floridia, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina
Schilirò ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'
[...]
, siti in Catania piazza della Repubblica n. 26, per mandato versato in atti telematici CP_3
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.07.2022, in breve, ha esposto: Parte_1
- che dal 04.10.2010 al 30.09.2020, senza soluzione di continuità, ha prestato attività lavorativa, a tempo pieno, alle dipendenze di quale titolare dell'omonima Controparte_1
ditta con sede in Catania via Gisira n.7/9, svolgendo la mansione di commesso addetto alle vendite, riconducibile al IV livello CCNL Commercio Terziario Confcommercio e, nello specifico, occupandosi “dell'allestimento del banco davanti all'ingresso della bottega, ubicata in Catania all'interno del mercato denominato “Pescheria”, e della vendita al pubblico dei prodotti commercializzati”;
- che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, ha reso la propria prestazione, “sia intellettuale che manuale … sotto la direzione specifica del datore di lavoro, assoggettato al potere direttivo e gerarchico di quest'ultimo e tenuto all'osservanza di precisi orari di lavoro, con conseguente limitazione della propria autonomia”;
- che, segnatamente, ha svolto la propria attività lavorativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore
7,00 alle ore 14,00, mentre, il sabato, dalle ore 6,30 alle ore 15,00 e, dunque, con una media di almeno 43,5 ore settimanali, dietro la percezione, sempre in contanti, nel 2010 della somma mensile di euro 600,00; negli anni 2011 e 2012 della somma mensile di euro 700,00; negli anni
2013 e 2014 della somma mensile di euro 800,00 e, infine, dal 2015 sino al termine del vincolo negoziale in parola, dell'importo mensile di euro 1.000,00, oltre la tredicesima di ammontare pari alla retribuzione mensile corrisposta per ciascuna annualità;
- che il predetto rapporto di lavoro non è stato regolarizzato ai fini previdenziali ed assistenziali né, durante il relativo svolgimento, lo stesso ha percepito la giusta retribuzione, avendo omesso parte resistente di pagare la quattordicesima mensilità, lo straordinario e le indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti;
- che il vincolo negoziale si è interrotto il 30.09.2020 per il licenziamento comminatogli in tronco da senza neppure corrispondergli il TFR e, solo dopo numerosi solleciti, a CP_1 distanza di circa un anno, quest'ultima ha versato l'ulteriore somma complessiva di euro
500,00 a mezzo di 8 bonifici effettuati sulla PostePay della di lui moglie , ciascuno di Per_1
euro 50,00, in data 13.08.2021, 20.08.2021, 11.09.2021, 25.09.2021, 05.11.2021, 06.12.2021,
09.12.2021 e 10.12.2021 a cui si aggiunge in data 24.12.2021 la dazione di euro 100,00.
Su tali premesse, il ricorrente ha testualmente chiesto di “… dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ininterrottamente, dal 4/10/2010 al 30/9/2020, nell'ambito del quale … ha svolto le mansioni di commesso addetto alle vendite 4 livello CCNL
Commercio Terziario;
- condannare per le causali di cui in premessa, … , Controparte_1
Pagina 2 titolare dell'omonima ditta corrente in Catania via Gisira n. 7/9, a pagare, in (suo) favore … la somma di €. 133.122,22 o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
riconoscere e condannare, per le causali di cui in narrativa e nei limiti della prescrizione, la resistente al pagamento all' , cui il Controparte_4
presente ricorso, quale litisconsorte necessario (Cass. 8956/2020) viene parimenti notificato ad ogni effetto di legge, ed in favore del(lo stesso) ricorrente dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da porsi a carico dell'erario giusta delibera di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato”.
In data 20.09.2022 si è costituito nel presente giudizio l' deducendo, tra l'altro, la CP_2
propria sostanziale estraneità ai fatti di causa e la maturata prescrizione quinquennale della contribuzione riferita al periodo oggetto di causa, chiedendo “ove nel corso del giudizio risultasse provato quanto dedotto dal ricorrente relativamente al rapporto lavorativo intercorso tra il medesimo e titolare dell'omonima ditta individuale, alla Controparte_1 sua durata ed all'inquadramento rivendicato, … (di) condannare la convenuta
[...]
titolare dell'omonima ditta individuale, alla regolarizzazione contributiva, con CP_1 relative sanzioni civili ed ogni ulteriore accessorio di legge inerente all'obbligazione contributiva previdenziale, del rapporto di lavoro de quo e quindi al pagamento dell'importo che verrà quantificato si opus sit per admittenda CTU. In subordine, … condannare la ditta convenuta al pagamento di quella diversa, maggior o minor somma, che risulterà dovuta ad istruttoria esperita previa, se del caso, CTU. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il presente giudizio, istruito attraverso l'acquisizione di prove documentali ed orali e, all'udienza del 9.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., il giudizio che ci occupa è stato trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
___________________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della ditta la quale, seppur Controparte_1
regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, il ricorrente ha lamentato di aver svolto “in nero” attività di lavoro subordinato presso il negozio della ditta convenuta dal 4.10.2010 al 30.09.2020, senza ricevere una retribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità delle prestazioni di lavoro rese, innestandosi, poi, nell'ambito di tale doglianza, le ulteriori rivendicazioni contributive spiegate
Pagina 3 nell'atto introduttivo.
Sul piano probatorio, a norma dell'art. 2697 c.c., giova ricordare che è onere del lavoratore che assume di aver intrattenuto attività di lavoro subordinato provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, vale a dire la sussistenza di tale rapporto, la prestazione in concreto effettuata in termini qualitativi, quantitativi e temporali;
diversamente, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti.
Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi -come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.02.2004, n. 2622; conf., tra le tante, Cass. 11.07.2018,
n.18253; Cass. 6.08.2004, n.15275; Cass. 13.06.2003, n.9492; Cass. 22.11.1999, n. 12926;
Cass. 14.07.1993, n.7796; Cass. 14.07.1984, n.4131).
Del resto, è appena il caso di sottolineare che il carattere semplice e ripetitivo delle mansioni non può ritenersi di per sé solo indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma occorre che sia riscontrabile ulteriormente l'assoggettamento del prestatore di lavoro ad un vincolo di natura personale che ne limita la libertà al fine di perseguire il soddisfacimento delle esigenze datoriali, con conseguente inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale
(Cass. 16.05.2016, n. 10004).
In applicazione di tali principi, quindi, è escluso che il lavoratore benefici di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata, per cui per potersi affermare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato occorre che il
Pagina 4 lavoratore dimostri di essere stato inserito nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative
(operae) ed il contestuale suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui (Cass.
18.06.1998, n.6114).
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale–, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 16.11.2018,
n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass.
16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019, n.5436).
Ne consegue che l'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. 18.06.1998,
n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. 02.01.2018, n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028).
Fermi i superiori rilievi, gli articolati di prova formulati in ricorso vertono essenzialmente sulla valutazione personale data da al concetto di “mansioni di commesso addetto alle Pt_1 vendite” prestate “alle dipendenze della sig.ra nonché sulla ricostruzione dei giorni e CP_1 dell'orario di lavoro in cui avrebbe reso tali prestazioni, senza enucleare elementi fattuali obiettivi sufficienti per ricostruire gli assunti “ordini specifici e reiterati” impartiti dalla resistente, sì finendo per rimettere ai testi il soggettivo apprezzamento di circostanze, non meglio esplicitate, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che il ricorrente, per tutto il periodo in contestazione, era “comandato” dalla resistente e al giudice di scindere gli aspetti fattuali su cui si fondano le valutazioni testimoniali dalle conclusioni che da essi sono stati personalmente tratte dai dichiaranti, in guisa da pervenire ad un proprio autonomo convincimento sulla natura subordinata o meno del rapporto negoziale intrattenuto “alle dipendenze” della parte resistente nel predetto periodo.
Per le medesime considerazioni, il personale inquadramento compiuto dal ricorrente delle
Pagina 5 “proprie mansioni” deve ritenersi inidoneo per affermare che lo stesso era assoggettato ad
“ordini specifici e reiterati” piuttosto che ad un generico coordinamento giustificato dalla sussistenza di una mera collaborazione commerciale.
La prova testimoniale, espletata depurando i capitoli di prova dai profili valutativi de quibus, non ha fatto emergere dati gravi, precisi e concordanti per poter affermare che il vincolo negoziale di cui si discute possa essere inquadrato negli schemi della subordinazione: infatti, le circostanze fattuali acquisite in atti sono semplicemente quelle che tipicamente connotano anche un rapporto di parasubordinazione e perciò, in sé, inidonee a comprovare la soggezione del ricorrente all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte datoriale che, come si è detto, contraddistingue tipologicamente il rapporto di subordinazione da altre fattispecie negoziali.
Volendo mettere da parte che la deposizione resa dall'amica lascia margini Testimone_1 per dubitarne l'attendibilità, avendo oltretutto affermato di aver “saputo della cessazione del rapporto di lavoro intorno al mese di settembre prima del covid in quanto non ho visto più il ragazzo” e, al contempo, riferito di essere “rimasta in contatto con il ricorrente in quanto tra di noi è nata una sorta di amicizia e quindi ogni tanto capita che ci sentiamo anche per telefono”
e che la testimonianza di , nella sua genericità, delinea latenti incoerenze per la dedotta Tes_2 frequentazione della “Pescheria” al tempo in cui ha lavorato presso i centri commerciali prima delle 9,00 per poi affermare di andare al negozio di intorno l'orario di pranzo, CP_1
comunque, va osservato che entrambi i testimoni escussi di fatto hanno assunto di essersi relazionati con il ricorrente non oltre il tempo dell'acquisto dei prodotti commercializzati dalla ditta resistente ovvero “di dare un saluto” e nonostante gli stessi testi abbiano asserito la costante frequentazione della Pescheria e del negozio della parte convenuta, peraltro solo fino al tempo in cui vi ha lavorato il ricorrente, nulla hanno saputo rispondere sulla chiusura feriale o meno di siffatto esercizio commerciale.
Dalle dichiarazioni rese da entrambi i predetti testi, peraltro, è emerso che gli stessi non hanno una personale conoscenza l'orario di lavoro quotidianamente osservato da né se Pt_1 quest'ultimo era obbligato a rispettarlo, essendosi limitati ad affermare, vagamente, di aver intrattenuto contatti fugaci con quest'ultimo una volta rinvenuto all'interno del negozio, la teste
, solo dal 2017/2018 fino “prima del covid” (rectius marzo 2020), nell'ampia fascia Tes_1
oraria ricompresa tra le 9,30/10,00 e le 12,00/13,00, mentre, , anche prima del 2016, Tes_2
“capitava che scendessi alla 7,30” o il sabato intorno alle 14,30, in giorni non meglio individuabili, mentre, dal 2016 in poi, “nelle ore che non lavoro” non meglio determinabili peraltro in date non meglio individuate.
Pagina 6 Nel contesto considerato, il fatto che i testi escussi hanno riferito, genericamente, di aver sentito dire ad di sbrigarli o di servire altri clienti non può attribuirsi alcun peso CP_1 decisorio in assenza di elementi utili per ricostruire che era tenuto all'osservanza del Pt_1
prospettato orario di lavoro e che lo stesso era assoggettato al potere disciplinare della parte datoriale, di contro, avendo precisato concordemente i testi e di non aver mai Tes_1 Tes_2 visto rimproverare e tanto meno quest'ultimo giustificarsi per assenze, laddove non Pt_1
appare superfluo ricordare che, ai fini qualificatori, assumono rilievo non le sommarie disposizioni bensì le puntuali e specifiche direttive impartite dal datore di lavoro nell'esecuzione della prestazione stante che, per consolidato insegnamento della Suprema
Corte, “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale -le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale–, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass.
22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019,
n.5436).
Alla luce di quanto precede, in difetto di risultanze atte a denotare l'obiettivo assoggettamento di ad un vincolo di natura personale che abbia limitato la sua libertà al Pt_1
fine di perseguire il soddisfacimento delle esigenze datoriali con conseguente suo stabile inserimento nell'organizzazione “aziendale” della parte datoriale, il carattere semplice e ripetitivo delle assunte “mansioni” svolte “alle dipendenze” di parte convenuta non può ritenersi probante l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Né gioverebbe al ricorrente l'escussione di un ulteriore testimone sollecitata con le note autorizzate del 14.11.2024 e poi reiterata nelle cartolari depositate il 5.05.2025, in quanto, a fronte della prospettazione di un rapporto di lavoro durato dieci anni di lavoro, non è stata fornita la rappresentazione puntuale di alcun episodio e/o elemento concreto che consenta di ricostruire l'adozione di “ordini specifici” unitamente all'attuazione di una assidua attività di vigilanza e controllo del lavoratore nell'esecuzione delle proprie prestazioni.
Alla stessa stregua, l'eventuale espletamento dell'interrogatorio formale di non CP_1
avrebbe potuto spiegare alcuna valenza decisoria, atteso che i capitoli di prova, depurati dai profili valutativi sopra detti, non consentono di affermare che l'autonomia del ricorrente era compromessa in funzione del soddisfacimento delle esigenze datoriali, non senza evidenziare
Pagina 7 ad abundantiam che non vi è neppure prova che il lavoratore era privato della libertà a monte di sottrarsi dallo svolgimento dell'attività lavorativa a fronte di pregressi impegni ovvero di assumerne anche altri nei confronti dei terzi.
Peraltro, non vi è prova neppure della corresponsione di un pagamento con cadenze fisse, senza che possa attribuirsi rilievo alle somme versate ad a distanza di un anno dalla Per_1
cessazione del rapporto negoziale, e più esattamente in data 13.08.2021, 20.08.2021,
11.09.2021, 25.09.2021, 05.11.2021, 06.12.2021, 09.12.2021, 10.12.2021 e 24.12.2021, a mezzo di carta postepay, in quanto, a fronte della mancata esplicazione di una causale, non è consentita l'obiettiva imputazione di esse al rapporto di lavoro che ci occupa e, tanto meno, attribuirvi valore qualificante.
Le emergenze istruttorie neanche hanno comprovato neppure l'assunto licenziamento in tronco di , laddove “Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato Pt_1
senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (L. n. 604 del 1966, art. 5), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. ... Fermi gli eventuali
Pagina 8 vincoli di forma stabiliti per l'atto delle dimissioni dalla legislazione pro tempore vigente,
l'accertamento del significato di una dichiarazione o di un comportamento del lavoratore cui si attribuisca la valenza di un recesso dovrà essere condotto tenuto conto di tutte le circostanze in cui la risoluzione si è verificata, delle condizioni di interesse di ciascuna delle parti alla prosecuzione del rapporto ovvero alla sua estinzione, della diversità di poteri e di facoltà attribuiti ai contraenti nel rapporto di lavoro. Nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta, anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore, in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. n. 1522 del 1983; Cass. n. 3148 del 1985; Cass. n. 3099 del
1987; Cass. n. 2680 del 1993; Cass. n. 5192 del 1998; Cass. n. 8164 del 2000; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 13390 del 2007)” (v. in motivazione, Cass. 08.02.2019 n. 3822).
Le carenze in punto di allegazione e di prova non possono ritenersi colmate invocando il principio di non contestazione non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema
(Cass. 23.06.2009 n.14623), avendo chiarito più volte la Suprema Corte che “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (tra le molte, Cass.
24.05.2023 n.14372)
Parimenti, siffatte carenze non possono essere colmate dal giudice facendo ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421 c.p.c., potendo essi integrare ma non sostituire gli oneri di parte costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass. 12.02.2016, n. 2832; conf., in tali termini, Cass., 27.05.2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez. Unite, 17.06.2004 n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.04.2005 n. 8202 e Cass.
Sez. Unite, 23.01.2002 n. 761).
Pagina 9 In considerazione di quanto precede, non è possibile affermare che l'attività lavorativa prestata dal ricorrente sia riconducibile allo schema della subordinazione, ragion per cui le pretese avanzate in ricorso vanno rigettate.
Nessuna statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali va adottata tra il ricorrente e la parte resistente in difetto di costituzione in giudizio di quest'ultimo, mentre, le spese di lite tra e l' sono compensate per intero tenuto conto, secondo gli indirizzi Pt_1 CP_2 dei giudici di legittimità, della posizione processuale dell' rispetto al contenzioso oggetto CP_2
di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA la contumacia della ditta Controparte_1
RIGETTA il ricorso
NULLA sulle spese tra e la ditta Parte_1 Controparte_1
COMPENSA per intero le spese processuali tra il ricorrente, la ditta e Controparte_1
l' CP_2
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 10.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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