TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/12/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 19/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Pescara alla via Orazio n. 123 Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Franco Sabatini e Chiara Sabatini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Presidente del CdA e Controparte_1 legale rappresentante p.t. avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_2
LO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 63;
- resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicata in epigrafe, premesso:
-di aver lavorato dall'01/06/1987 al 04/01/2023, alle dipendenze Controparte_1
, società in house del Comune di Lanciano;
[...]
-che con delibera 20.12.2013 il CdA della società datrice di lavoro ha dato atto della cessazione del contratto individuale di lavoro dirigenziale, regolato dal CCNL Dirigenti Confservizi, di altro dipendente già inquadrato come dirigente amministrativo, oltre che dell'intervenuta soppressione di tale posto “in ragione della spesa eccessiva connessa a tale figura professionale, ove si consideri che il relativo costo annuo a carico della società supera € 100.000,00, oltre all'eventuale pattuizione di retribuzione variabile incentivante” e riconosciuto, tuttavia essere necessario “che nell'assetto organizzativo vi sia una figura apicale che sovrintende e coordini l'intera struttura aziendale, sia nel comparto delle farmacie e sia di quello amministrativo, per attuare le linee strategiche e le direttive del Consiglio di Amministrazione, finalizzate ad una gestione sana ed efficiente” lo ha nominato Direttore di Azienda;
-che a far data dall'1.02.2014 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 04.01.2023, ha svolto ha svolto le mansioni indicate nella presidenziale del 20.01.2014, ossia:
-ha vigilato sulle sedi farmaceutiche di in modo da assicurare che ciascuna di esse sia CP_3 dotata dell'intera gamma di prodotti farmaceutici e complementari di vendita corrente;
-ha verificato l'approvvigionamento giornaliero dei prodotti per il tramite delle ditte grossiste individuate da nel rispetto delle condizioni pattuite;
CP_3
-ha proposto, di concerto con i Direttori di farmacia, gli acquisti cumulativi a fornitori diretti in base al fabbisogno di ciascuna sede, allo scopo di beneficiare di condizioni più vantaggiose;
-ha promosso iniziative rivolte a coinvolgere i medici di base e specialistici nella attività farmaceutica aziendale, in base anche agli indirizzi che egli suggerisce al CdA o al Presidente che li definiscono, provvedendo a relazionare in merito;
-ha promosso, previo assenso del Presidente, campagne di informazione e prevenzione sanitaria rivolte alla comunità, anche presso le scuole;
- previa informazione ed assenso del Presidente o del CdA, ha promosso e coordinato presso ciascuna sede farmaceutica iniziative commerciali e/o promozionali riguardanti prodotti del settore para-farmaceutico e/o ad andamento stagionale;
- ha predisposto, informando il Presidente, il piano di ferie annuale del personale addetto alle farmacie e del personale amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali ed in modo da assicurare comunque il regolare svolgimento dell'attività di ciascuna sede farmaceutica;
- sempre informando il Presidente, ha predisposto gli spostamenti del personale aziendale
(farmacisti, coadiutori e commessi) nei vari punti venditi per sopperire esigenze di servizio connesse ad assenze, malattia, ferie e riposi settimanali e, inoltre, ha autorizzato eventuali ore di permesso durante la giornata e relativi recuperi in modo da garantire la copertura e la continuità del servizio;
- ha coordinato l'ufficio amministrativo per l'interscambio delle mansioni e dei dati relativi alla gestione economica, contabile e tecnica, al fine di ottimizzare il sistema informativo aziendale e migliorarne l'efficienza aziendale;
-che le funzioni di Direttore di Azienda sono state esplicate rispetto alle 4 Farmacie Comunali gestite dalla società:
1) Farmacia Comunale n. 1 viale Cappuccini - Lanciano 2) Farmacia Comunale n. 2 via Sigismondi - Lanciano
3) Farmacia Comunale n.3 località Villa San Vincenzo - Guardiagrele
4) Farmacia Comunale n. 4 località Montemarcone – Atessa;
-che dal 2017 le gestite dalla società erano tre a seguito del mancato rinnovo Controparte_4 della convenzione di gestione con il Controparte_5
-che in data 05.03.2015 il Presidente del CdA gli ha comunicato che “sulla base di quanto espressamente deliberato dal CdA, Le verrà corrisposto con decorrenza 1° marzo 2015, con superminimo individuale non assorbibile pari ad €. 12.000,00 annui lordi, corrispondenti ad €.
857,14 mensili a valere su tutte le mensilità del CCNL di settore”;
-che con contratto di servizio del 16.02.2015 il Comune di Lanciano ha affidato alla società la gestione dei servizi cimiteriali e delle relative funzioni ed egli ha, pertanto, assunto la responsabilità
e la direzione dei servizi generali di gestione dei Cimiteri del Comune di Lanciano consistenti nel controllo degli accessi e della viabilità cimiteriali pulizia ed igiene;
gestione delle luci votive e dei relativi rapporti con gli utenti, ampliamento degli impianti in aree cimiteriali di nuova costruzione;
fornitura di energia elettrica;
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri (reti fognarie, elettriche, idriche, verde) e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio del servizio assicurando lo stato di decoro, l'efficienza e la funzionalità degli impianti esistenti;
-che con contratto del 06.07.2018 il Comune di Lanciano ha affidato alla società anche la gestione dei parcheggi cittadini a pagamento e, pertanto, l'attività di direzione del ricorrente si è estesa anche a tale servizio;
-che sulla base del parere reso in data 27.12.2021 dal Consulente del Lavoro dott. il Persona_1
CdA di con deliberazione dell'08.07.2021, ha deciso di “riconoscere al dott. CP_3 Pt_1 il corretto inquadramento economico a far data dal mese di luglio 2018” incaricando il dott. Per_1
“di quantificare le differenze retributive e contributive dovute dall' al dott.
[...] CP_1 [...]
a seguito del corretto inquadramento contrattuale di quest'ultimo a partire dal mese di Pt_1 luglio 2018”;
-che è seguita in data 31.01.2022 la sottoscrizione da parte sua e del Presidente di di un CP_3 verbale di conciliazione con il quale si è obbligata a corrispondergli la somma di €. CP_3
60.000,00, imputata “a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla condizione di mancato inquadramento alla mansione”, oltre ad €. 5.000,00 “a titolo di corrispettivo con la presente transazione generale con efficacia novativa” da corrispondere in quattro rate, l'ultima con scadenza 30.04.2022 e si è obbligata a decorrere dalla data dell'01.10.2021 a corrispondergli un trattamento economico lordo di base nella misura di €. 69.000,00 lordi annui che sarebbero passati ad €. 72.000,00 lordi annui a decorrere dall'01.01.2022 ed a €. 75.000,00 lordi annui a decorrere dall'01.01.2023, grazie alla integrazione di emolumenti a titolo di ulteriore superminimo ad personam; lamentando che a seguito del rinnovo del CdA di , quest'ultimo non ha inteso dare CP_3 seguito al suddetto verbale di conciliazione del 31.01.2022 a motivo, informalmente comunicato, della sua asserita nullità con riferimento all'art. 3 comma terzo del Regolamento per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Lanciano presso enti, aziende e istituzioni, approvato con deliberazione C.C. n. 8/2017, in quanto atto di straordinaria amministrazione, ha chiesto di accertare la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione e condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €. 65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive per €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre a €.890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €. 18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022 ed in via subordinata ed alternativa di accertare lo svolgimento di mansioni dirigenziali a far data dall'01.03.2014.
Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale spiegando le seguenti conclusioni:
“- Nel merito e in via principale:
- ritenuta ed accertata la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione “inter partes” del
31/01/2022, condannare al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. CP_3
65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive per €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre
a €.890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €. 18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022.
- Ancora nel merito in via subordinata ed alternativa: accertare e dichiarare che il ricorrente, a partire dall'01/03/2014 ha svolto mansioni dirigenziali;
conseguentemente:
- condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, al pagamento in favore del ricorrente, di tutte le differenze, rispetto al percepito, risultanti dall'applicazione degli istituti retributivi, nessuno escluso, previsti dai coevi CCNL per CP_7 il personale dirigente, con rivalutazione monetaria ed interessi, rinviando a separata sede per la determinazione del quantum.
Con vittoria di spese e compensi professionali” Si è costituita in giudizio la società e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato deducendo che:
- con la delibera n. 1 del 21 febbraio 2007 del CdA dell'allora Controparte_8 il dott. - già dipendente della menzionata società in qualità di Direttore della Farmacia n. 2 Pt_1 del Comune di Lanciano - veniva nominato Responsabile del Settore Farmaceutico dell'azienda, con contestuale progressione al livello funzionale Q1 del CCNL di settore, ossia il più alto nell'ambito dei tre livelli previsti per i Quadri dall'art. 10 del contratto di categoria, relativo ai dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie,
Magazzini e Laboratori farmaceutici;
-che in seguito al conseguimento di detto livello funzionale e alla rimodulazione dell'organigramma societario, il Presidente del CdA, con formale comunicazione al dott. del 07 aprile 2008, Pt_1 prot. n. 515 elencava nel dettaglio le mansioni da svolgere in virtù del nuovo inquadramento:
1) “vigilare che ciascuna sede farmaceutica sia dotata dell'intera gamma dei prodotti farmaceutici di vendita corrente, nonché degli altri beni complementari all'attività principale che possano essere di richiamo e/o di soddisfacimento degli utenti”;
2) “verificare che l'approvvigionamento giornaliero dei prodotti avvenga tramite le Ditte Grossiste individuate dalla società e nel rispetto delle condizioni commerciali pattuite”;
3) “provvedere, di concerto con i Direttori di farmacia, a proporre gli acquisti cumulativi a
“fornitori diretti” in base al fabbisogno di ciascuna sede, allo scopo di beneficiare di condizioni commerciali vantaggiose”;
4) “promuovere iniziative rivolte a coinvolgere i medici di base e specialistici nella attività farmaceutica aziendale, in base agli indirizzi stabiliti dal CdA, cui è tenuto a relazionare periodicamente”;
5) “promuovere campagne di informazione e prevenzione sanitaria rivolte alla comunità, da sottoporre al preventivo assenso dell'organo amministrativo”;
6) “promuovere e coordinare presso ciascuna sede farmaceutica quelle iniziative commerciali riguardanti particolari prodotti del settore para-farmaceutico e/o ad andamento tipicamente stagionale, previa autorizzazione del CdA”;
7) “concordare col Dirigente amministrativo la predisposizione del piano ferie annuale relativo al personale addetto alle farmacie in osservanza delle vigenti disposizioni contrattuali, assicurando sempre il regolare svolgimento del servizio presso ciascuna sede farmaceutica”;
8) “concordare con il Dirigente amministrativo gli spostamenti del personale aziendale (farmacisti, coadiutori e commessi) nei vari punti vendita per sopperire ad indifferibili esigenze di servizio connesse ad assenze per ferie, malattia, congedi e riposi compensativi, onde garantire la necessaria copertura e continuità del servizio al pubblico”;
9) “raccordarsi con l'ufficio amministrativo per l'interscambio dei dati relativi alle vendite, agli acquisti ed al personale, al fine di ottimizzare il sistema informativo aziendale e migliorarne l'efficienza gestionale”;
- che con delibera n. 10 del 20 dicembre 2013 il CdA disponeva la soppressione dalla pianta organica della relativa posizione dirigenziale e allo scopo di garantire un certo raccordo organizzativo e gestionale della società, riteneva di designare il dott. come Direttore Pt_1
d'Azienda, tenuto conto della posizione apicale già in essere e del fatto che la nuova funzione rientrava pienamente nel corrente inquadramento 1°Q, sicché, a norma di contratto collettivo, i costi sarebbero rimasti inalterati;
- che con comunicazione del 20 gennaio 2014 venivano altresì precisate le funzioni connesse alla nuova nomina, che non si discostano affatto da quelle indicate nella precedente nota del 07 aprile
2008;
-che in relazione ad esse trapela, peraltro, il rapporto di costante soggezione del Direttore d'Azienda al CdA ed al suo Presidente, che di per sé mal si attaglia alla figura del dirigente;
-che in seguito all'ampliamento dell'oggetto statutario con l'inserimento di nuovi servizi, ed, in particolare, del servizio di gestione dei parcheggi comunali e dei servizi cimiteriali -il ricorrente, con nota acquisita al protocollo societario con prot. n. 406 del 23 febbraio 2015, proponeva egli stesso alla società il riconoscimento in proprio favore di un superminimo individuale non assorbile;
- che fatte proprie le ragioni di tale proposta, il CdA, con provvedimento n. 2 del 25 febbraio 2015 deliberava di accogliere la richiesta;
- che il CdA dell' (di lì a poco in scadenza), con parere favorevole del Collegio Sindacale CP_3 decideva autonomamente, con delibera n. 4 dell'8 luglio 2021, di riconoscere al dott. Pt_1
l'inquadramento da dirigente, a partire da luglio 2018 (data in cui la società aveva assunto la gestione dei parcheggi) tant'è che veniva conferito l'incarico ad un consulente esterno, dott. Per_1
di quantificare le differenze retributive e contributive dovute dall'
[...] CP_3 ha eccepito:
1) la non riferibilità della transazione del 31.01.2022 prodotta dal ricorrente all'Organo
Amministrativo della società, né tantomeno a quest'ultima, in quanto la stessa è stata sottoscritta dal solo Presidente del CdA dell'epoca, avv. , senza Controparte_9 autorizzazione del CdA stesso;
2) l'inefficacia della transazione per mancanza dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, che, a mente del comma 3 dell'articolo 22 dello Statuto sociale, avrebbe dovuto essere convocata senza ritardo dal Consiglio d'Amministrazione;
3) la nullità dell'accordo transattivo del 31.01.2022 per illiceità della causa, siccome redatto in frode alla legge, per come emergente dal parere del 27.12.2021 del dott. in Persona_1 quanto la soluzione, poi recepita nella transazione, della corresponsione dell'emolumento sotto forma di risarcimento, in realtà non sarebbe fondata su pretesi danni non patrimoniali per perdita di chance e per asseriti danni morali connessi a mancato inquadramento dirigenziale, ma rappresenterebbe una sorta di via d'uscita per evitare esborsi fiscali e previdenziali, con conseguente elusione, peraltro da parte di una società pubblica, della relativa normativa cogente;
4) l'illiceità della transazione siccome viziata negli elementi costitutivi, e quindi nullità e/o annullabilità e/o invalidità per essere fondata su presupposti di fatto e di diritto errati;
5) l'infondatezza della domanda subordinata in quanto fondata sui medesimi presupposti errati, ossia la pretesa applicazione al caso di specie dell'art. 1 del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti alla CP_7
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 07.04.2023 la difesa di parte ricorrente è stata autorizzata al deposito telematico della delibera del 25.01.2022 n. 2/2022 del
Consiglio d'Amministrazione della società su cui è Controparte_1 stato instaurato il contraddittorio con la società convenuta.
Escussi i testi addotti dalle parti, è stata fissata l'udienza di decisione della causa, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dato atto che la delibera n. 2/2022 del 25.01.2022 del Consiglio
d'Amministrazione della società depositata nel Controparte_1 fascicolo telematico dalla difesa di parte ricorrente in data 11.04.2023 -la cui produzione è stata espressamente autorizzata dal Giudice con ordinanza resa in data 07.04.2023- risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione del presente procedimento in quanto il suo deposito si è reso necessario al fine di superare l'eccezione sollevata dalla società convenuta di non riferibilità della transazione del 31.01.2022 prodotta dal ricorrente all'organo amministrativo della società, in quanto asseritamente sottoscritta dal solo Presidente del CdA dell'epoca, in mancanza di qualsivoglia delibera autorizzativa del CdA.
Invero, pur dovendosi rispettare, nel processo del lavoro, il principio generale – riconducibile al regime preclusivo che caratterizza tale rito – secondo cui l'ammissione della prova è subordinata all'articolazione di essa nel ricorso introduttivo disciplinato dall'art. 414 c.p.c., a fronte della contestazione della prova documentale allegata ab origine all'atto introduttivo e ritenuta dal ricorrente idonea a sostenere i fatti dedotti in giudizio ad egli dev'essere riconosciuto il diritto di produrre ulteriore documentazione necessaria a superare la contestazione sollevata.
Trattasi, peraltro, nel caso di specie di un mezzo istruttorio indispensabile al fine di dissipare uno stato di incertezza sui fatti controversi, smentendolo o confermandolo, senza lasciare margini di dubbio, sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (se si considera come a pagina 1 dell'atto di transazione si legge: “la , rappresentata dall'avv. Controparte_1 Controparte_9 in qualità di Presidente del CdA della società, il quale sottoscrive il presente accordo previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2022 che si rimette in allegato”) ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse.
Dunque, l'eccezione di non riferibilità all'organo amministrativo della società, della transazione del
31.01.2022 prodotta dal ricorrente dev'essere affrontata e decisa negativamente alla luce del contenuto della delibera dell'08.07.2021 (allegato 12 al ricorso: nella quale con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il CdA ha deciso di riconoscere al dott. il corretto inquadramento Pt_1 economico corrispondente alla categoria del Dirigente dal mese di luglio 2018 e di incaricare il dott. di quantificare le differenze retributive e contributive dovute a seguito di corretto Persona_1 inquadramento contrattuale a partire dal mese di luglio 2018), della delibera n. 2/2022 del
25.01.2022 del Consiglio d'Amministrazione della società Controparte_1
(allegata in data 11.04.2023, nella quale si fa espressamente riferimento alla volontà di
[...] definire transattivamente la posizione contrattuale del dott. e alla transazione predisposta Pt_1 dal dott. il cui contenuto viene valutato positivamente dai componenti del Consiglio Persona_1
d'Amministrazione -ad eccezione della dott.ssa con il parere favorevole dei membri Persona_2 del Collegio Sindacale e viene approvata all'unanimità con conseguente autorizzazione al
Presidente del CdA a definire in conformità la posizione del dott. e del contenuto Pt_1 dell'accordo transattivo (allegato 13 al ricorso, che a pagina 1 prevede che l'avv. Controparte_9 in qualità di Presidente del CdA della società sottoscrive l'accordo previa delibera del Consiglio
d'Amministrazione del 25.10.2022).
Risulta infondata, altresì, l'eccezione di inefficacia della transazione per mancanza dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, che nella prospettazione della difesa della società convenuta avrebbe dovuto essere convocata senza ritardo dal Consiglio d'Amministrazione, a mente degli artt. 16, 21 e 22 dello Statuto sociale, essendo del tutto inconferente nel caso di specie il richiamo operato in memoria all'art. 22 comma 1, lett. g), ossia alla determinazione delle linee guida per la formazione della dotazione organica, per l'organizzazione e il trattamento del personale della società.
La società convenuta ha, inoltre, eccepito la nullità dell'accordo transattivo del 31.01.2022 per illiceità della causa, siccome redatto in frode alla legge, per come emergente dal parere del
27.12.2021 del dott. in quanto la soluzione, poi recepita nella transazione, della Persona_1 corresponsione dell'emolumento sotto forma di risarcimento, in realtà non sarebbe fondata su pretesi danni non patrimoniali per perdita di chance e per asseriti danni morali connessi a mancato inquadramento dirigenziale, ma rappresenterebbe una sorta di via d'uscita per evitare esborsi fiscali e previdenziali, con conseguente elusione, peraltro da parte di una società pubblica, della relativa normativa cogente.
Va evidenziato che in sede di transazione l'individuazione del titolo dell'erogazione è rimessa alla libera disponibilità delle parti, ma rispetto ad essa l'amministrazione finanziaria può comunque esercitare le sue ordinarie funzioni di controllo per evidenziare, eventualmente, un assetto simulatorio o in frode alla legge, procedendo al recupero delle imposte non versate o versate in misura inferiore al dovuto. La transazione non è, dunque, opponibile all'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie delle parti.
Va, inoltre, evidenziato le conciliazioni tra le parti di un rapporto di lavoro non hanno efficacia neppure nei riguardi dell'INPS, che è terzo rispetto al negozio.
Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione,
l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore.
Infine, la società resistente ha eccepito l'illiceità della transazione siccome viziata negli elementi costitutivi e, quindi, la sua nullità e/o annullabilità e/o invalidità per essere fondata su presupposti di fatto e di diritto errati, ossia la pretesa applicazione al caso di specie dell'art. 1 del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti alla CP_7
E' evidente l'infondatezza dell'eccezione sollevata se sol si consideri come laddove le parti transigono con il preciso intento di evitare una pronuncia del giudice non è poi possibile dare rilevanza all'errore di una di esse proprio su un punto di diritto che era oggetto della lite. Invero, ai sensi dell'art. 1969, "la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti". D'altronde l'errore può essere invocato come causa di annullamento della transazione solo se esso si riferisce a fatti o circostanze che non abbiano formato oggetto della lite e sulle quali, di conseguenza, non si è composta alcuna controversia (cfr. Cass. n. 1465/1981).
Conclusivamente, accertata la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione del
31.01.2022, la società convenuta dev'essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre ad €. 890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €.
18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022, ponendo alla base della decisione i conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente che non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera della società resistente.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (€. 87.893,38) e all'attività concretamente espletata nel corso del procedimento, seguono la soccombenza della società resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione del 31.01.2022, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre ad €. 890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €. 18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022;
-condanna la società convenuta a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 13.395,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 18.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Pescara alla via Orazio n. 123 Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Franco Sabatini e Chiara Sabatini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Presidente del CdA e Controparte_1 legale rappresentante p.t. avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_2
LO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 63;
- resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicata in epigrafe, premesso:
-di aver lavorato dall'01/06/1987 al 04/01/2023, alle dipendenze Controparte_1
, società in house del Comune di Lanciano;
[...]
-che con delibera 20.12.2013 il CdA della società datrice di lavoro ha dato atto della cessazione del contratto individuale di lavoro dirigenziale, regolato dal CCNL Dirigenti Confservizi, di altro dipendente già inquadrato come dirigente amministrativo, oltre che dell'intervenuta soppressione di tale posto “in ragione della spesa eccessiva connessa a tale figura professionale, ove si consideri che il relativo costo annuo a carico della società supera € 100.000,00, oltre all'eventuale pattuizione di retribuzione variabile incentivante” e riconosciuto, tuttavia essere necessario “che nell'assetto organizzativo vi sia una figura apicale che sovrintende e coordini l'intera struttura aziendale, sia nel comparto delle farmacie e sia di quello amministrativo, per attuare le linee strategiche e le direttive del Consiglio di Amministrazione, finalizzate ad una gestione sana ed efficiente” lo ha nominato Direttore di Azienda;
-che a far data dall'1.02.2014 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 04.01.2023, ha svolto ha svolto le mansioni indicate nella presidenziale del 20.01.2014, ossia:
-ha vigilato sulle sedi farmaceutiche di in modo da assicurare che ciascuna di esse sia CP_3 dotata dell'intera gamma di prodotti farmaceutici e complementari di vendita corrente;
-ha verificato l'approvvigionamento giornaliero dei prodotti per il tramite delle ditte grossiste individuate da nel rispetto delle condizioni pattuite;
CP_3
-ha proposto, di concerto con i Direttori di farmacia, gli acquisti cumulativi a fornitori diretti in base al fabbisogno di ciascuna sede, allo scopo di beneficiare di condizioni più vantaggiose;
-ha promosso iniziative rivolte a coinvolgere i medici di base e specialistici nella attività farmaceutica aziendale, in base anche agli indirizzi che egli suggerisce al CdA o al Presidente che li definiscono, provvedendo a relazionare in merito;
-ha promosso, previo assenso del Presidente, campagne di informazione e prevenzione sanitaria rivolte alla comunità, anche presso le scuole;
- previa informazione ed assenso del Presidente o del CdA, ha promosso e coordinato presso ciascuna sede farmaceutica iniziative commerciali e/o promozionali riguardanti prodotti del settore para-farmaceutico e/o ad andamento stagionale;
- ha predisposto, informando il Presidente, il piano di ferie annuale del personale addetto alle farmacie e del personale amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali ed in modo da assicurare comunque il regolare svolgimento dell'attività di ciascuna sede farmaceutica;
- sempre informando il Presidente, ha predisposto gli spostamenti del personale aziendale
(farmacisti, coadiutori e commessi) nei vari punti venditi per sopperire esigenze di servizio connesse ad assenze, malattia, ferie e riposi settimanali e, inoltre, ha autorizzato eventuali ore di permesso durante la giornata e relativi recuperi in modo da garantire la copertura e la continuità del servizio;
- ha coordinato l'ufficio amministrativo per l'interscambio delle mansioni e dei dati relativi alla gestione economica, contabile e tecnica, al fine di ottimizzare il sistema informativo aziendale e migliorarne l'efficienza aziendale;
-che le funzioni di Direttore di Azienda sono state esplicate rispetto alle 4 Farmacie Comunali gestite dalla società:
1) Farmacia Comunale n. 1 viale Cappuccini - Lanciano 2) Farmacia Comunale n. 2 via Sigismondi - Lanciano
3) Farmacia Comunale n.3 località Villa San Vincenzo - Guardiagrele
4) Farmacia Comunale n. 4 località Montemarcone – Atessa;
-che dal 2017 le gestite dalla società erano tre a seguito del mancato rinnovo Controparte_4 della convenzione di gestione con il Controparte_5
-che in data 05.03.2015 il Presidente del CdA gli ha comunicato che “sulla base di quanto espressamente deliberato dal CdA, Le verrà corrisposto con decorrenza 1° marzo 2015, con superminimo individuale non assorbibile pari ad €. 12.000,00 annui lordi, corrispondenti ad €.
857,14 mensili a valere su tutte le mensilità del CCNL di settore”;
-che con contratto di servizio del 16.02.2015 il Comune di Lanciano ha affidato alla società la gestione dei servizi cimiteriali e delle relative funzioni ed egli ha, pertanto, assunto la responsabilità
e la direzione dei servizi generali di gestione dei Cimiteri del Comune di Lanciano consistenti nel controllo degli accessi e della viabilità cimiteriali pulizia ed igiene;
gestione delle luci votive e dei relativi rapporti con gli utenti, ampliamento degli impianti in aree cimiteriali di nuova costruzione;
fornitura di energia elettrica;
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri (reti fognarie, elettriche, idriche, verde) e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio del servizio assicurando lo stato di decoro, l'efficienza e la funzionalità degli impianti esistenti;
-che con contratto del 06.07.2018 il Comune di Lanciano ha affidato alla società anche la gestione dei parcheggi cittadini a pagamento e, pertanto, l'attività di direzione del ricorrente si è estesa anche a tale servizio;
-che sulla base del parere reso in data 27.12.2021 dal Consulente del Lavoro dott. il Persona_1
CdA di con deliberazione dell'08.07.2021, ha deciso di “riconoscere al dott. CP_3 Pt_1 il corretto inquadramento economico a far data dal mese di luglio 2018” incaricando il dott. Per_1
“di quantificare le differenze retributive e contributive dovute dall' al dott.
[...] CP_1 [...]
a seguito del corretto inquadramento contrattuale di quest'ultimo a partire dal mese di Pt_1 luglio 2018”;
-che è seguita in data 31.01.2022 la sottoscrizione da parte sua e del Presidente di di un CP_3 verbale di conciliazione con il quale si è obbligata a corrispondergli la somma di €. CP_3
60.000,00, imputata “a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla condizione di mancato inquadramento alla mansione”, oltre ad €. 5.000,00 “a titolo di corrispettivo con la presente transazione generale con efficacia novativa” da corrispondere in quattro rate, l'ultima con scadenza 30.04.2022 e si è obbligata a decorrere dalla data dell'01.10.2021 a corrispondergli un trattamento economico lordo di base nella misura di €. 69.000,00 lordi annui che sarebbero passati ad €. 72.000,00 lordi annui a decorrere dall'01.01.2022 ed a €. 75.000,00 lordi annui a decorrere dall'01.01.2023, grazie alla integrazione di emolumenti a titolo di ulteriore superminimo ad personam; lamentando che a seguito del rinnovo del CdA di , quest'ultimo non ha inteso dare CP_3 seguito al suddetto verbale di conciliazione del 31.01.2022 a motivo, informalmente comunicato, della sua asserita nullità con riferimento all'art. 3 comma terzo del Regolamento per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Lanciano presso enti, aziende e istituzioni, approvato con deliberazione C.C. n. 8/2017, in quanto atto di straordinaria amministrazione, ha chiesto di accertare la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione e condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €. 65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive per €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre a €.890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €. 18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022 ed in via subordinata ed alternativa di accertare lo svolgimento di mansioni dirigenziali a far data dall'01.03.2014.
Ha, dunque, adito l'intestato Tribunale spiegando le seguenti conclusioni:
“- Nel merito e in via principale:
- ritenuta ed accertata la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione “inter partes” del
31/01/2022, condannare al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. CP_3
65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive per €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre
a €.890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €. 18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022.
- Ancora nel merito in via subordinata ed alternativa: accertare e dichiarare che il ricorrente, a partire dall'01/03/2014 ha svolto mansioni dirigenziali;
conseguentemente:
- condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, al pagamento in favore del ricorrente, di tutte le differenze, rispetto al percepito, risultanti dall'applicazione degli istituti retributivi, nessuno escluso, previsti dai coevi CCNL per CP_7 il personale dirigente, con rivalutazione monetaria ed interessi, rinviando a separata sede per la determinazione del quantum.
Con vittoria di spese e compensi professionali” Si è costituita in giudizio la società e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato deducendo che:
- con la delibera n. 1 del 21 febbraio 2007 del CdA dell'allora Controparte_8 il dott. - già dipendente della menzionata società in qualità di Direttore della Farmacia n. 2 Pt_1 del Comune di Lanciano - veniva nominato Responsabile del Settore Farmaceutico dell'azienda, con contestuale progressione al livello funzionale Q1 del CCNL di settore, ossia il più alto nell'ambito dei tre livelli previsti per i Quadri dall'art. 10 del contratto di categoria, relativo ai dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie,
Magazzini e Laboratori farmaceutici;
-che in seguito al conseguimento di detto livello funzionale e alla rimodulazione dell'organigramma societario, il Presidente del CdA, con formale comunicazione al dott. del 07 aprile 2008, Pt_1 prot. n. 515 elencava nel dettaglio le mansioni da svolgere in virtù del nuovo inquadramento:
1) “vigilare che ciascuna sede farmaceutica sia dotata dell'intera gamma dei prodotti farmaceutici di vendita corrente, nonché degli altri beni complementari all'attività principale che possano essere di richiamo e/o di soddisfacimento degli utenti”;
2) “verificare che l'approvvigionamento giornaliero dei prodotti avvenga tramite le Ditte Grossiste individuate dalla società e nel rispetto delle condizioni commerciali pattuite”;
3) “provvedere, di concerto con i Direttori di farmacia, a proporre gli acquisti cumulativi a
“fornitori diretti” in base al fabbisogno di ciascuna sede, allo scopo di beneficiare di condizioni commerciali vantaggiose”;
4) “promuovere iniziative rivolte a coinvolgere i medici di base e specialistici nella attività farmaceutica aziendale, in base agli indirizzi stabiliti dal CdA, cui è tenuto a relazionare periodicamente”;
5) “promuovere campagne di informazione e prevenzione sanitaria rivolte alla comunità, da sottoporre al preventivo assenso dell'organo amministrativo”;
6) “promuovere e coordinare presso ciascuna sede farmaceutica quelle iniziative commerciali riguardanti particolari prodotti del settore para-farmaceutico e/o ad andamento tipicamente stagionale, previa autorizzazione del CdA”;
7) “concordare col Dirigente amministrativo la predisposizione del piano ferie annuale relativo al personale addetto alle farmacie in osservanza delle vigenti disposizioni contrattuali, assicurando sempre il regolare svolgimento del servizio presso ciascuna sede farmaceutica”;
8) “concordare con il Dirigente amministrativo gli spostamenti del personale aziendale (farmacisti, coadiutori e commessi) nei vari punti vendita per sopperire ad indifferibili esigenze di servizio connesse ad assenze per ferie, malattia, congedi e riposi compensativi, onde garantire la necessaria copertura e continuità del servizio al pubblico”;
9) “raccordarsi con l'ufficio amministrativo per l'interscambio dei dati relativi alle vendite, agli acquisti ed al personale, al fine di ottimizzare il sistema informativo aziendale e migliorarne l'efficienza gestionale”;
- che con delibera n. 10 del 20 dicembre 2013 il CdA disponeva la soppressione dalla pianta organica della relativa posizione dirigenziale e allo scopo di garantire un certo raccordo organizzativo e gestionale della società, riteneva di designare il dott. come Direttore Pt_1
d'Azienda, tenuto conto della posizione apicale già in essere e del fatto che la nuova funzione rientrava pienamente nel corrente inquadramento 1°Q, sicché, a norma di contratto collettivo, i costi sarebbero rimasti inalterati;
- che con comunicazione del 20 gennaio 2014 venivano altresì precisate le funzioni connesse alla nuova nomina, che non si discostano affatto da quelle indicate nella precedente nota del 07 aprile
2008;
-che in relazione ad esse trapela, peraltro, il rapporto di costante soggezione del Direttore d'Azienda al CdA ed al suo Presidente, che di per sé mal si attaglia alla figura del dirigente;
-che in seguito all'ampliamento dell'oggetto statutario con l'inserimento di nuovi servizi, ed, in particolare, del servizio di gestione dei parcheggi comunali e dei servizi cimiteriali -il ricorrente, con nota acquisita al protocollo societario con prot. n. 406 del 23 febbraio 2015, proponeva egli stesso alla società il riconoscimento in proprio favore di un superminimo individuale non assorbile;
- che fatte proprie le ragioni di tale proposta, il CdA, con provvedimento n. 2 del 25 febbraio 2015 deliberava di accogliere la richiesta;
- che il CdA dell' (di lì a poco in scadenza), con parere favorevole del Collegio Sindacale CP_3 decideva autonomamente, con delibera n. 4 dell'8 luglio 2021, di riconoscere al dott. Pt_1
l'inquadramento da dirigente, a partire da luglio 2018 (data in cui la società aveva assunto la gestione dei parcheggi) tant'è che veniva conferito l'incarico ad un consulente esterno, dott. Per_1
di quantificare le differenze retributive e contributive dovute dall'
[...] CP_3 ha eccepito:
1) la non riferibilità della transazione del 31.01.2022 prodotta dal ricorrente all'Organo
Amministrativo della società, né tantomeno a quest'ultima, in quanto la stessa è stata sottoscritta dal solo Presidente del CdA dell'epoca, avv. , senza Controparte_9 autorizzazione del CdA stesso;
2) l'inefficacia della transazione per mancanza dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, che, a mente del comma 3 dell'articolo 22 dello Statuto sociale, avrebbe dovuto essere convocata senza ritardo dal Consiglio d'Amministrazione;
3) la nullità dell'accordo transattivo del 31.01.2022 per illiceità della causa, siccome redatto in frode alla legge, per come emergente dal parere del 27.12.2021 del dott. in Persona_1 quanto la soluzione, poi recepita nella transazione, della corresponsione dell'emolumento sotto forma di risarcimento, in realtà non sarebbe fondata su pretesi danni non patrimoniali per perdita di chance e per asseriti danni morali connessi a mancato inquadramento dirigenziale, ma rappresenterebbe una sorta di via d'uscita per evitare esborsi fiscali e previdenziali, con conseguente elusione, peraltro da parte di una società pubblica, della relativa normativa cogente;
4) l'illiceità della transazione siccome viziata negli elementi costitutivi, e quindi nullità e/o annullabilità e/o invalidità per essere fondata su presupposti di fatto e di diritto errati;
5) l'infondatezza della domanda subordinata in quanto fondata sui medesimi presupposti errati, ossia la pretesa applicazione al caso di specie dell'art. 1 del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti alla CP_7
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 07.04.2023 la difesa di parte ricorrente è stata autorizzata al deposito telematico della delibera del 25.01.2022 n. 2/2022 del
Consiglio d'Amministrazione della società su cui è Controparte_1 stato instaurato il contraddittorio con la società convenuta.
Escussi i testi addotti dalle parti, è stata fissata l'udienza di decisione della causa, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dato atto che la delibera n. 2/2022 del 25.01.2022 del Consiglio
d'Amministrazione della società depositata nel Controparte_1 fascicolo telematico dalla difesa di parte ricorrente in data 11.04.2023 -la cui produzione è stata espressamente autorizzata dal Giudice con ordinanza resa in data 07.04.2023- risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione del presente procedimento in quanto il suo deposito si è reso necessario al fine di superare l'eccezione sollevata dalla società convenuta di non riferibilità della transazione del 31.01.2022 prodotta dal ricorrente all'organo amministrativo della società, in quanto asseritamente sottoscritta dal solo Presidente del CdA dell'epoca, in mancanza di qualsivoglia delibera autorizzativa del CdA.
Invero, pur dovendosi rispettare, nel processo del lavoro, il principio generale – riconducibile al regime preclusivo che caratterizza tale rito – secondo cui l'ammissione della prova è subordinata all'articolazione di essa nel ricorso introduttivo disciplinato dall'art. 414 c.p.c., a fronte della contestazione della prova documentale allegata ab origine all'atto introduttivo e ritenuta dal ricorrente idonea a sostenere i fatti dedotti in giudizio ad egli dev'essere riconosciuto il diritto di produrre ulteriore documentazione necessaria a superare la contestazione sollevata.
Trattasi, peraltro, nel caso di specie di un mezzo istruttorio indispensabile al fine di dissipare uno stato di incertezza sui fatti controversi, smentendolo o confermandolo, senza lasciare margini di dubbio, sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti (se si considera come a pagina 1 dell'atto di transazione si legge: “la , rappresentata dall'avv. Controparte_1 Controparte_9 in qualità di Presidente del CdA della società, il quale sottoscrive il presente accordo previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2022 che si rimette in allegato”) ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse.
Dunque, l'eccezione di non riferibilità all'organo amministrativo della società, della transazione del
31.01.2022 prodotta dal ricorrente dev'essere affrontata e decisa negativamente alla luce del contenuto della delibera dell'08.07.2021 (allegato 12 al ricorso: nella quale con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il CdA ha deciso di riconoscere al dott. il corretto inquadramento Pt_1 economico corrispondente alla categoria del Dirigente dal mese di luglio 2018 e di incaricare il dott. di quantificare le differenze retributive e contributive dovute a seguito di corretto Persona_1 inquadramento contrattuale a partire dal mese di luglio 2018), della delibera n. 2/2022 del
25.01.2022 del Consiglio d'Amministrazione della società Controparte_1
(allegata in data 11.04.2023, nella quale si fa espressamente riferimento alla volontà di
[...] definire transattivamente la posizione contrattuale del dott. e alla transazione predisposta Pt_1 dal dott. il cui contenuto viene valutato positivamente dai componenti del Consiglio Persona_1
d'Amministrazione -ad eccezione della dott.ssa con il parere favorevole dei membri Persona_2 del Collegio Sindacale e viene approvata all'unanimità con conseguente autorizzazione al
Presidente del CdA a definire in conformità la posizione del dott. e del contenuto Pt_1 dell'accordo transattivo (allegato 13 al ricorso, che a pagina 1 prevede che l'avv. Controparte_9 in qualità di Presidente del CdA della società sottoscrive l'accordo previa delibera del Consiglio
d'Amministrazione del 25.10.2022).
Risulta infondata, altresì, l'eccezione di inefficacia della transazione per mancanza dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, che nella prospettazione della difesa della società convenuta avrebbe dovuto essere convocata senza ritardo dal Consiglio d'Amministrazione, a mente degli artt. 16, 21 e 22 dello Statuto sociale, essendo del tutto inconferente nel caso di specie il richiamo operato in memoria all'art. 22 comma 1, lett. g), ossia alla determinazione delle linee guida per la formazione della dotazione organica, per l'organizzazione e il trattamento del personale della società.
La società convenuta ha, inoltre, eccepito la nullità dell'accordo transattivo del 31.01.2022 per illiceità della causa, siccome redatto in frode alla legge, per come emergente dal parere del
27.12.2021 del dott. in quanto la soluzione, poi recepita nella transazione, della Persona_1 corresponsione dell'emolumento sotto forma di risarcimento, in realtà non sarebbe fondata su pretesi danni non patrimoniali per perdita di chance e per asseriti danni morali connessi a mancato inquadramento dirigenziale, ma rappresenterebbe una sorta di via d'uscita per evitare esborsi fiscali e previdenziali, con conseguente elusione, peraltro da parte di una società pubblica, della relativa normativa cogente.
Va evidenziato che in sede di transazione l'individuazione del titolo dell'erogazione è rimessa alla libera disponibilità delle parti, ma rispetto ad essa l'amministrazione finanziaria può comunque esercitare le sue ordinarie funzioni di controllo per evidenziare, eventualmente, un assetto simulatorio o in frode alla legge, procedendo al recupero delle imposte non versate o versate in misura inferiore al dovuto. La transazione non è, dunque, opponibile all'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie delle parti.
Va, inoltre, evidenziato le conciliazioni tra le parti di un rapporto di lavoro non hanno efficacia neppure nei riguardi dell'INPS, che è terzo rispetto al negozio.
Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione,
l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore.
Infine, la società resistente ha eccepito l'illiceità della transazione siccome viziata negli elementi costitutivi e, quindi, la sua nullità e/o annullabilità e/o invalidità per essere fondata su presupposti di fatto e di diritto errati, ossia la pretesa applicazione al caso di specie dell'art. 1 del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti alla CP_7
E' evidente l'infondatezza dell'eccezione sollevata se sol si consideri come laddove le parti transigono con il preciso intento di evitare una pronuncia del giudice non è poi possibile dare rilevanza all'errore di una di esse proprio su un punto di diritto che era oggetto della lite. Invero, ai sensi dell'art. 1969, "la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti". D'altronde l'errore può essere invocato come causa di annullamento della transazione solo se esso si riferisce a fatti o circostanze che non abbiano formato oggetto della lite e sulle quali, di conseguenza, non si è composta alcuna controversia (cfr. Cass. n. 1465/1981).
Conclusivamente, accertata la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione del
31.01.2022, la società convenuta dev'essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre ad €. 890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €.
18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022, ponendo alla base della decisione i conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente che non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera della società resistente.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (€. 87.893,38) e all'attività concretamente espletata nel corso del procedimento, seguono la soccombenza della società resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la piena validità dell'accordo transattivo di conciliazione del 31.01.2022, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 65.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, decorrenti dalle scadenze delle rate indicate al punto 3) di tale accordo, nonché, ai sensi del punto 4) dell'accordo medesimo, al pagamento delle differenze retributive che si quantificano in €. 3.563,01 relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre ad €. 890,76 per differenze sui ratei di tredicesima 2021 e per €. 18.439,61, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2022;
-condanna la società convenuta a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 13.395,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 18.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -