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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2286 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2286 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to SACCHET Parte_1 C.F._1
MARINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA A.C. GAUDENTI, 40 00155 ROMA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to SACCHET Parte_2 C.F._2
MARINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA A.C. GAUDENTI, 40 00155 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Lanuvio in data 09/07/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2011, atto 00013, Per_ parte 2, serie C;
che dal matrimonio era nata la figlia minore in data 16 gennaio 2013; che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente Per_1
(ove manterrà la residenza anagrafica), presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Viale
Palmiro Togliatti 1468. La casa coniugale, con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla
Sig.ra in ragione della coabitazione con la figlia . Da tale abitazione il sig. Pt_2 Per_1 Pt_1 si è già concordemente allontanato ricongiungendosi, temporaneamente, alla famiglia di origine presso l'abitazione di Viale Palmiro Togliatti 1458; 3. in ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, questi Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie, scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali), mentre la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata in considerazione del tempo di convivenza della minore con il singolo genitore;
4. compatibilmente e nel rispetto delle esigenze della minore, il Sig. potrà vedere e tenere Pt_1 con sè la figlia, occupandosene per tutto il periodo, portandola e prelevandola all'uscita di scuola, quando necessario, nei giorni specificati nella seguente rotazione bisettimanale, che si ripeterà ciclicamente e senza soluzione di continuità, pernottamento incluso:
✓ Domenica lunedì martedì mercoledì della prima settimana;
✓ Giovedì venerdì e sabato della seconda;
5. durante le vacanze scolastiche Natalizie e Pasquali, le parti manterranno la turnazione anzidetta, e comunque il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, oppure i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Durante le Festività Pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. previo accordo tra le parti anno per anno, la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti ulteriori festività, ed i relativi eventuali “ponti” scolastici collegati:
Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 29 giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre;
7. il sig. e la signora trascorreranno insieme il compleanno della figlia e la minore Pt_1 Pt_2 trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni di questi ultimi;
inoltre, la minore trascorrerà con la signora il giorno della festa della mamma e con il sig. il giorno Pt_2 Pt_1 della festa del papà
8. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo almeno di quindici
(15) giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre. I coniugi si obbligano sin d'ora a comunicare il luogo di villeggiatura ed a fornire un numero telefonico al quale poter fare riferimento e contattare i minori;
9. In aggiunta al periodo di permanenza estiva e previo accordo tra le parti, sarà presso il Per_1 padre per ulteriori 15 giorni anche non consecutivi all'anno;
10. Il sig. verserà mensilmente, a far data dal mese di marzo 2024, per il sostentamento Pt_1 della figlia, l'importo complessivo di € 150,00 (centocinquanta/00) entro il 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat
11. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'Assegno Unico, o ogni altra forma di assistenza statale per la figlia , venga versata integralmente in favore della Sig.ra Per_1 Pt_2
12. Il Sig. verserà altresì l'importo pari al 50% della rata del mutuo (complessivamente di Pt_1
€ 986,00 mensili) sino alla totale estinzione dello stesso, acceso per l'acquisto dalla casa coniugale;
13. In merito a tutte le spese straordinarie, i coniugi dichiarano di accettare il protocollo d'intesa intervenuto in data 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e gli avvocati del Foro di Roma, con partecipazione dei coniugi al 50%. 14. I coniugi si danno vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, fermo restando che, nel caso in cui uno dei due genitori desideri recarsi all'estero con la minore (per ragioni di turismo), dovrà ottenere il preventivo assenso dell'altro coniuge”.
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e della figlia minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Lanuvio il 09/07/2011, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Lanuvio
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 00013, parte 2, serie C);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 11/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2286 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to SACCHET Parte_1 C.F._1
MARINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA A.C. GAUDENTI, 40 00155 ROMA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to SACCHET Parte_2 C.F._2
MARINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA A.C. GAUDENTI, 40 00155 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Lanuvio in data 09/07/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2011, atto 00013, Per_ parte 2, serie C;
che dal matrimonio era nata la figlia minore in data 16 gennaio 2013; che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente Per_1
(ove manterrà la residenza anagrafica), presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Viale
Palmiro Togliatti 1468. La casa coniugale, con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla
Sig.ra in ragione della coabitazione con la figlia . Da tale abitazione il sig. Pt_2 Per_1 Pt_1 si è già concordemente allontanato ricongiungendosi, temporaneamente, alla famiglia di origine presso l'abitazione di Viale Palmiro Togliatti 1458; 3. in ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, questi Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie, scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali), mentre la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata in considerazione del tempo di convivenza della minore con il singolo genitore;
4. compatibilmente e nel rispetto delle esigenze della minore, il Sig. potrà vedere e tenere Pt_1 con sè la figlia, occupandosene per tutto il periodo, portandola e prelevandola all'uscita di scuola, quando necessario, nei giorni specificati nella seguente rotazione bisettimanale, che si ripeterà ciclicamente e senza soluzione di continuità, pernottamento incluso:
✓ Domenica lunedì martedì mercoledì della prima settimana;
✓ Giovedì venerdì e sabato della seconda;
5. durante le vacanze scolastiche Natalizie e Pasquali, le parti manterranno la turnazione anzidetta, e comunque il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, oppure i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Durante le Festività Pasquali, il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. previo accordo tra le parti anno per anno, la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti ulteriori festività, ed i relativi eventuali “ponti” scolastici collegati:
Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 29 giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre;
7. il sig. e la signora trascorreranno insieme il compleanno della figlia e la minore Pt_1 Pt_2 trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni di questi ultimi;
inoltre, la minore trascorrerà con la signora il giorno della festa della mamma e con il sig. il giorno Pt_2 Pt_1 della festa del papà
8. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo almeno di quindici
(15) giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre. I coniugi si obbligano sin d'ora a comunicare il luogo di villeggiatura ed a fornire un numero telefonico al quale poter fare riferimento e contattare i minori;
9. In aggiunta al periodo di permanenza estiva e previo accordo tra le parti, sarà presso il Per_1 padre per ulteriori 15 giorni anche non consecutivi all'anno;
10. Il sig. verserà mensilmente, a far data dal mese di marzo 2024, per il sostentamento Pt_1 della figlia, l'importo complessivo di € 150,00 (centocinquanta/00) entro il 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat
11. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'Assegno Unico, o ogni altra forma di assistenza statale per la figlia , venga versata integralmente in favore della Sig.ra Per_1 Pt_2
12. Il Sig. verserà altresì l'importo pari al 50% della rata del mutuo (complessivamente di Pt_1
€ 986,00 mensili) sino alla totale estinzione dello stesso, acceso per l'acquisto dalla casa coniugale;
13. In merito a tutte le spese straordinarie, i coniugi dichiarano di accettare il protocollo d'intesa intervenuto in data 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e gli avvocati del Foro di Roma, con partecipazione dei coniugi al 50%. 14. I coniugi si danno vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, fermo restando che, nel caso in cui uno dei due genitori desideri recarsi all'estero con la minore (per ragioni di turismo), dovrà ottenere il preventivo assenso dell'altro coniuge”.
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e della figlia minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Lanuvio il 09/07/2011, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Lanuvio
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 00013, parte 2, serie C);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 11/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi