Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 133/2025 tra le parti:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Laura Bresci, PEC
[...] C.F._4
E vvocati.prato. , e dall'avv. Marco Santini, Email_1
vvocati.prato.it; Email_3
RICORRENTI
c.f. , con sede in Milano, via Ripa Di Porta Ticinese n. Controparte_1 P.IVA_1
39, contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Ricorrenti: condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'adempimento immeditato delle obbligazioni assunte nei confronti delle attrici con scrittura privata in data 13.10.2021 e meglio descritte nella parte motiva del presente ricorso;
condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 614 bis cpc al Controparte_1
pagamento, in favore delle attrici, di una somma per ogni giorno di ritardo nell'inizio delle opere oggetto delle predette obbligazioni con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, e di una pagina 1 di 4
con soddisfazione delle spese e competenze di lite.
FATTO E DIRITTO
e con ricorso ai sensi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'art. 281-undecies c.p.c., nei confronti di hanno proposto le domande Controparte_1
sopra trascritte, a fondamento delle quali hanno allegato: che con contratto ai rogiti notaio dott. del 13/10/2021, ha acquistato dalle ricorrenti la piena Persona_1 Controparte_1 proprietà di una serie di immobili che fanno parte di due più ampi fabbricati, l'uno con accesso da vicolo dé Neroni n. 14 prospiciente piazza Degli Innocenti in Prato e composto di quattro piani fuori terra, e l'altro con accesso da vicolo dé Neroni nn. 8, 10,12 e 14 prospiciente la medesima via e composto di tre piani fuori terra, oltre a quattro unità immobiliari destinate a posto auto facenti parte del piazzale tergale ai due fabbricati avanti descritti e con accesso da via
Carbonaia n. 9; che, contestualmente alla vendita, le parti hanno sottoscritto, in conformità di quanto convenuto nel contratto preliminare dell'8/06/2021, una scrittura privata con la quale la società acquirente si è impegnata ad eseguire, entro e non oltre un anno dal 13/10/2021, alcune lavorazioni interessanti le porzioni di fabbricati residuate in proprietà delle sig.re e Pt_1
che il termine per l'adempimento del 13/10/2022 è scaduto senza che le lavorazioni Pt_2
siano state realizzate, nonostante le intimazioni inviate in via stragiudiziale.
In diritto le ricorrenti hanno argomentato in ordine alla necessità di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c..
La convenuta non si è costituita malgrado la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza, senza svolgimento di attività istruttoria.
***
La domanda di adempimento delle ricorrenti è fondata e dev'essere accolta.
In osservanza della regola di riparto dell'onere della prova posta dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., le ricorrenti, quali creditrici della prestazione, hanno provato la fonte negoziale del diritto azionato e la scadenza del termine di adempimento (Cass. Sez. U.,
30/10/2001, n. 13533).
È infatti provata documentalmente l'esistenza di un contratto d'appalto, collegato al contratto di compravendita del 13/10/2021 con cui le sig.re e hanno trasferito a Pt_2 Pt_1 CP_1
la piena proprietà di «un gruppo di immobili costituenti due più ampi vetusti fabbricati a
[...]
pagina 2 di 4 prevalente funzione residenziale posti nel Comune di Prato, tra la Piazza degli Innocenti, il
Vicolo dè Neroni e la Via Carbonaia» (doc. 1 allegato al ricorso), in forza del quale la società convenuta si è obbligata a eseguire alcune opere sui fondi rimasti di proprietà delle venditrici e, in particolare: il rifacimento del piazzale con la realizzazione di tutti i posti auto legittimati, nel rispetto della concessione n. 94783 del 20/12/2004, Busta P.E 2817/2004 del e Controparte_2
secondo quanto previsto nel capitolato allegato alla stessa scrittura privata del 13/10/2021, in conformità della CILA pg. 187067 del 16/09/2021; il rifacimento del tetto, inclusa la gronda, per una superfice di circa metri quadri 60, sulla porzione tra via dei Neroni angolo via Santa Trinità, mantenendone lo stile esistente (travi e pianelle), in conformità del capitolato allegato, previa presentazione a cura e spesa di di pratica edilizia e progetto strutturale (doc. 3 Controparte_1
ibidem).
L'accordo in questione, stipulato, come la compravendita, in esecuzione del contratto preliminare dell'8/06/2021, prevede come termine di adempimento quello di un anno dal giorno della sottoscrizione, ossia entro il 13/10/2022.
Poiché non ha assolto all'onere della prova a suo carico, dimostrando il fatto Controparte_1
estintivo delle obbligazioni assunte, ossia di avere esattamente adempiuto o l'esistenza di una causa alla stessa non imputabile che ha reso impossibile l'esecuzione delle opere pattuite, in accoglimento della domanda, la società dev'essere condannata all'adempimento.
Il lungo tempo trascorso dalla scadenza del termine pattuito e la condotta processuale della convenuta che, seppure non giuridicamente significativa, senz'altro denota disinteresse, fanno presumere che essa perseveri nell'inadempimento. Pertanto, trattandosi di obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., non appare manifestamente iniquo fissare in € 120,00 la somma di denaro dovuta da per Controparte_1
ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza, tenuto conto anche dell'ammontare dei lavori (€
134.429,17, desumibile dai computi metrici per il rifacimento del piazzale e della copertura, doc.
6 e 7 allegati al ricorso) e della qualità della debitrice (società di capitali).
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri della tabella n. 2 allegata al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e del fatto che la causa è stata definita con la discussione orale alla prima udienza, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e ridotti del 50% per la fase decisionale.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna all'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte con il contratto di cui alla scrittura privata del 13/10/2021, descritte in motivazione, nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
2) visto l'art. 614-bis c.p.c., fissa in € 120,00 la somma di denaro dovuta da CP_1
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto della scrittura privata
[...]
di cui al capo 1), con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore delle attrici, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 6.307,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 08/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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