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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1054 del RGAC dell'anno 2012 vertente TRA C.F. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1 Bardari presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla via Sele n. 9 giusta procura in calce della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 28.03.2022
parte attorea CONTRO P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Orazio Lagoteta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Madonna della Spina I Traversa n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione parte convenuta E P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Mammoliti e Tommaso Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gregorio Colelli in Lamezia Terme, via Timavo n. 13, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Terza Chiamata
Oggetto: Somministrazione Conclusioni delle parti: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 9.311,00 o della diversa somma da liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale. In particolare, a fondamento della domanda, parte attorea ha premesso di essere proprietario in Località Pendici di Corda, nel Comune di San Pietro a Maida, di un appezzamento di terreno sul quale insiste una costruzione a servizio dell'attività agricola e per usi vari;
di aver stipulato con
[...] un contratto di fornitura di energia elettrica, realizzata con una linea aerea derivata da una linea CP_1 principale a servizio di numerose utenze private presenti in zona;
che sulla copertura della costruzione è stato realizzato un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) con una potenza di 9,68 KWp e con produzione annua di energia elettrica presunta di 12.600 KWh circa;
che l'impianto fotovoltaico è connesso con la rete di distribuzione attraverso CP_1 la linea derivata ed è convenzionato con il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici), con applicazione della tariffa incentivante di 0,451 €/KWh sull'energia prodotta e dell'incentivo variabile di circa 0,10
€/KWh (cd. Ritiro dedicato) sull'energia ceduta in rete e venduta. Tanto premesso, ha dedotto che sin dalla messa in funzione dell'impianto, avvenuta in data 23/12/2009, a causa dell'anomalo valore dei parametri di esercizio della linea di connessione con è stato impossibilitato ad utilizzare CP_1 l'energia elettrica fornita come previsto nel contratto sottoscritto e come evincibile dalla consulenza tecnica di parte. Ha dedotto che alla data dell'ultimo sopralluogo, effettuato dal tecnico di parte in
1 data 17/07/2011, l'impianto, che avrebbe dovuto produrre energia elettrica per 19.924 KWh ha invece prodotto energia per 3024 KWh, con un mancato guadagno di euro 9.311,00 conseguentemente all'impossibilità di immettere in rete l'energia producibile dall'impianto. Ha dedotto che la convenuta avrebbe confermato l'anomalo valore dei parametri di esercizio della linea elettrica, senza tuttavia porvi rimedio. Ha quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito il Controparte_1 proprio difetto di titolarità passiva, deducendo di essersi limitata a fare da tramite tra il cliente e il distributore competente. Al riguardo, richiamata la normativa in materia, ha dedotto di non avere compiti di gestione e cura della rete di distribuzione, facenti capo a Ha Controparte_2 quindi chiesto il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa al fine di chiamare in causa Controparte_2 Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, in particolare per difetto di prova del danno sotto il profilo dell'an e del quantum, oltre che del nesso causale rispetto ai lamentati guasti alla rete elettrica. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
3. Si è altresì costituita in giudizio la quale ha confermato che dalla verifica Controparte_2 dei valori di tensione eseguita durante il periodo dal 24/06/2010 al 1/07/2010 era emerso che il valore efficace della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia e di aver quindi provveduto ad effettuare gli interventi sulla rete di distribuzione necessari al ripristino dei valori di tensione. Ha dedotto di aver costruito una nuova cabina di trasformazione e che i lavori sono stati ultimati in data 05/09/2012, riportando i valori di tensione a quanto previsto contrattualmente. Pur confermando l'anomalo valore dei parametri di esercizio della linea di connessione la terza chiamata ha eccepito l'infondatezza nel merito della CP_1 domanda, in particolare per difetto di prova dell'esistenza del danno e dello specifico ammontare. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, il contenimento dell'eventuale condanna al risarcimento del danno che risulterà dimostrato all'esito del giudizio.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attorea, la causa è stata istruita mediante CTU finalizzata alla verifica del danno subito dall'attore. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 18.03.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di dicembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
in quanto mera società fornitrice dell'energia elettrica. Come evidenziato Controparte_1 dalla stessa convenuta, alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dall'attuazione interna della direttiva comunitaria n. 96/92/CE, avvenuta con il D. Lgs. 16.03.1999 n. 79, che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita
[...]
concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, Controparte_2 quale soggetto cui è demandata la funzione di gestione, distribuzione e corretta erogazione di energia elettrica. Nel caso di specie, a fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore lamenta anomalie nel funzionamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, in particolare, nel valore di tensione della linea elettrica, inferiore a quella nominale. Come evidenziato, il soggetto titolare della gestione della rete di distribuzione è mentre la convenuta è il soggetto rivenditore Controparte_2 dell'energia elettrica, privo di poteri di gestione della rete di distribuzione. Ciò posto, occorre altresì procedere alla corretta qualificazione dell'azione di responsabilità formulata dall'odierna appellata, la quale ha lamentato un danno patrimoniale discendente dal
2 malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico nella sua titolarità, dovuto alle anomalie dei valori di tensione di alimentazione. La domanda risarcitoria è giuridicamente da qualificarsi come domanda formulata a titolo di responsabilità extracontrattuale. Infatti, in difetto di un rapporto contrattuale tra l'utente e il soggetto responsabile del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la sua eventuale responsabilità va valutata secondo i canoni prescritti dall'art. 2050 c.c., applicabile anche in ipotesi di carattere tecnico, quali la produzione e la fornitura di energia elettrica (ex multis Cassazione civile, sez. III, 21/02/2020, n. 4590). Come noto, la disposizione di cui all'art. 2050 c.c. disciplina una forma di responsabilità di natura oggettiva, per cui l'asserito danneggiato deve dimostrare la natura pericolosa dell'attività ed il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso, oltre che il danno cd. conseguenza (Cass. sez. 3, 22 settembre 2014 n. 19872). Compete invece al preteso danneggiante, per evitare di incorrere nella responsabilità de qua, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637). Nel caso di specie, è incontestata la titolarità dell'attore della fornitura di energia elettrica in bassa tensione e dell'impianto fotovoltaico, in regime di cessione parziale dell'energia elettrica prodotta e con il riconoscimento degli incentivi Conto Energia e Ritiro Dedicato sull'energia ceduta. E' altresì incontestata l'anomalia del valore di tensione, confermata dalla terza chiamata, che ha dedotto che, a seguito della verifica eseguita, è emerso che il valore efficace della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia. Ha altresì confermato che il ripristino dei valori di tensione è avvenuto a seguito dei lavori di costruzione della nuova cabina di trasformazione, ultimati in data 5.09.2012. Può quindi ritenersi dimostrato che, sino al ripristino dei valori di tensione, l'impianto fotovoltaico ha prodotto energia inferiore rispetto alle sue potenzialità, come confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio. Nonostante quanto sopra evidenziato, la domanda attorea non può però trovare accoglimento per carenza di prova in ordine al quantum della pretesa. Come noto e come sopra evidenziato, infatti, l'accoglimento della domanda risarcitoria esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. Civ., sez. III, 11/05/2010, n. 11353). Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, oltre che allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente, che consentano la quantificazione del danno. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, inoltre, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, seppure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte danneggiata, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. Nel caso di specie, parte attorea chiede il risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di immettere in rete l'energia che l'impianto avrebbe prodotto ed ha quantificato il danno in euro 9.311,00 secondo la stima del perito di parte. Come evincibile dalla relazione tecnica di parte, il perito perviene alla quantificazione indicata sulla base del valore degli incentivi unitari indicati e della differenza tra la quantità di energia che l'impianto avrebbe dovuto produrre e quella prodotta, risultante dalla lettura eseguita dallo stesso consulente di parte alla data del 17.07.2011. Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte attorea ha prodotto note aggiuntive del consulente di parte, che ha quantificato il danno in complessivi euro 15.200,44 sulla base della lettura del
3 misuratore di energia che sarebbe stata eseguita dall'elettricista di fiducia dell'attore, che avrebbe riscontrato, a fine agosto 2012, un valore di potenza rilevato pari a 7019 KWh. Deve evidenziarsi che dalle informazioni generali sull'impianto, prodotti da parte attore (all.n. 2 alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) emerge che l'impianto è soggetto a due incentivi: l'incentivo “Conto Energia” di 0,451 €/KWh, corrisposto dal GES sull'intera energia prodotta e l'incentivo “Ritiro Dedicato” di circa 0,10 €/KWh sull'energia venduta, ovvero sull'energia prodotta dall'impianto al netto dell'energia consumata con la propria utenza. Tenuto conto delle tipologie di incentivi, la quantificazione del danno indicata dall'attore non può ritenersi corretta e supportata da idonea prova, non essendo al riguardo sufficiente il mero richiamo ai calcoli eseguiti dal perito di parte. Sarebbe stato onere di parte attrice produrre in giudizio tutta la documentazione in suo possesso, necessaria alla dimostrazione e quantificazione del danno effettivamente subito. In particolare, l'attore avrebbe dovuto produrre, oltre alla dettagliata documentazione relativa all'impianto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, le letture del misuratore relative al periodo di malfunzionamento, i pagamenti già eseguiti dal GSE, genericamente richiamati nella perizia di parte, le fatture attestanti i consumi reali dell'utenza, senza i quali non è possibile quantificare l'energia venduta, ossia quella prodotta al netto di quella consumata. La somma indicata dal consulente di parte è riferita al valore degli incentivi rapportati alla quantità di energia che avrebbe potuto essere prodotta sulla base delle caratteristiche dell'impianto, prescindendo completamente dall'effettiva quantità di energia annualmente immessa nella rete e dalla considerazione della quantità di energia consumata dall'utente. Per gli stessi motivi non è condivisibile la quantificazione del danno determinata dal CTU, posto che il consulente d'ufficio ha basato l'accertamento sui soli dati riportati dall'attore nella perizia di parte e su dati presuntivi e del tutto ipotetici, come peraltro evidenziato dallo stesso CTU che, nel determinare il ricavo per l'energia immessa nella rete già conseguito, ha evidenziato come si tratti di un valore stimato con prezzo medio, in difetto del dettaglio delle quantità annue di energia effettivamente immesse nella rete (pag. 14 della relazione peritale). Come evidenziato, in difetto della produzione in giudizio delle letture del misuratore riferite all'intero periodo di malfunzionamento dell'impianto, dei pagamenti eseguiti dal GSE e delle fatture riportanti i consumi effettivi dell'utente, la quantificazione del danno è priva di supporti obiettivi. D'altra parte, è orientamento giurisprudenziale pacifico, quello secondo il quale il deficit assertivo e probatorio di parte attrice non può essere colmato con il ricorso ad una CTU, che risulterebbe el tutto esplorativa (cfr. Cass. Civ. sez. II, 18.12.2020, n. 29100, Trib. Bari, sez. Lav. 04.07.2022, n. 2032, Corte d'appello Milano sez. II, 21.04.2022, n. 1320). Il danno non può inoltre essere liquidato in via equitativa, che presuppone sempre una precisa dimostrazione del danno patito, oltre che un'obiettiva difficoltà di dimostrazione del danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. 4310/2018). Alla luce di quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento. 6. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e della attività difensiva concretamente espletata. Nei confronti della terza chiamata, inoltre, con esclusione delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata per tale fase di giudizio. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
4 1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 in Parte_1 favore della convenuta ed euro 1.700,00 in favore della terza chiamata, oltre accessori come per legge;
3)pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, a carico della parte attorea, soccombente. Lamezia Terme, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
5
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1054 del RGAC dell'anno 2012 vertente TRA C.F. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1 Bardari presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla via Sele n. 9 giusta procura in calce della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 28.03.2022
parte attorea CONTRO P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Orazio Lagoteta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Madonna della Spina I Traversa n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione parte convenuta E P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Mammoliti e Tommaso Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gregorio Colelli in Lamezia Terme, via Timavo n. 13, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Terza Chiamata
Oggetto: Somministrazione Conclusioni delle parti: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro 9.311,00 o della diversa somma da liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale. In particolare, a fondamento della domanda, parte attorea ha premesso di essere proprietario in Località Pendici di Corda, nel Comune di San Pietro a Maida, di un appezzamento di terreno sul quale insiste una costruzione a servizio dell'attività agricola e per usi vari;
di aver stipulato con
[...] un contratto di fornitura di energia elettrica, realizzata con una linea aerea derivata da una linea CP_1 principale a servizio di numerose utenze private presenti in zona;
che sulla copertura della costruzione è stato realizzato un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) con una potenza di 9,68 KWp e con produzione annua di energia elettrica presunta di 12.600 KWh circa;
che l'impianto fotovoltaico è connesso con la rete di distribuzione attraverso CP_1 la linea derivata ed è convenzionato con il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici), con applicazione della tariffa incentivante di 0,451 €/KWh sull'energia prodotta e dell'incentivo variabile di circa 0,10
€/KWh (cd. Ritiro dedicato) sull'energia ceduta in rete e venduta. Tanto premesso, ha dedotto che sin dalla messa in funzione dell'impianto, avvenuta in data 23/12/2009, a causa dell'anomalo valore dei parametri di esercizio della linea di connessione con è stato impossibilitato ad utilizzare CP_1 l'energia elettrica fornita come previsto nel contratto sottoscritto e come evincibile dalla consulenza tecnica di parte. Ha dedotto che alla data dell'ultimo sopralluogo, effettuato dal tecnico di parte in
1 data 17/07/2011, l'impianto, che avrebbe dovuto produrre energia elettrica per 19.924 KWh ha invece prodotto energia per 3024 KWh, con un mancato guadagno di euro 9.311,00 conseguentemente all'impossibilità di immettere in rete l'energia producibile dall'impianto. Ha dedotto che la convenuta avrebbe confermato l'anomalo valore dei parametri di esercizio della linea elettrica, senza tuttavia porvi rimedio. Ha quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito il Controparte_1 proprio difetto di titolarità passiva, deducendo di essersi limitata a fare da tramite tra il cliente e il distributore competente. Al riguardo, richiamata la normativa in materia, ha dedotto di non avere compiti di gestione e cura della rete di distribuzione, facenti capo a Ha Controparte_2 quindi chiesto il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa al fine di chiamare in causa Controparte_2 Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, in particolare per difetto di prova del danno sotto il profilo dell'an e del quantum, oltre che del nesso causale rispetto ai lamentati guasti alla rete elettrica. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
3. Si è altresì costituita in giudizio la quale ha confermato che dalla verifica Controparte_2 dei valori di tensione eseguita durante il periodo dal 24/06/2010 al 1/07/2010 era emerso che il valore efficace della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia e di aver quindi provveduto ad effettuare gli interventi sulla rete di distribuzione necessari al ripristino dei valori di tensione. Ha dedotto di aver costruito una nuova cabina di trasformazione e che i lavori sono stati ultimati in data 05/09/2012, riportando i valori di tensione a quanto previsto contrattualmente. Pur confermando l'anomalo valore dei parametri di esercizio della linea di connessione la terza chiamata ha eccepito l'infondatezza nel merito della CP_1 domanda, in particolare per difetto di prova dell'esistenza del danno e dello specifico ammontare. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, il contenimento dell'eventuale condanna al risarcimento del danno che risulterà dimostrato all'esito del giudizio.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attorea, la causa è stata istruita mediante CTU finalizzata alla verifica del danno subito dall'attore. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 18.03.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di dicembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
in quanto mera società fornitrice dell'energia elettrica. Come evidenziato Controparte_1 dalla stessa convenuta, alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dall'attuazione interna della direttiva comunitaria n. 96/92/CE, avvenuta con il D. Lgs. 16.03.1999 n. 79, che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione, in virtù del D.M. del 21.01.2000, è stata istituita
[...]
concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, Controparte_2 quale soggetto cui è demandata la funzione di gestione, distribuzione e corretta erogazione di energia elettrica. Nel caso di specie, a fondamento della pretesa risarcitoria, l'attore lamenta anomalie nel funzionamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, in particolare, nel valore di tensione della linea elettrica, inferiore a quella nominale. Come evidenziato, il soggetto titolare della gestione della rete di distribuzione è mentre la convenuta è il soggetto rivenditore Controparte_2 dell'energia elettrica, privo di poteri di gestione della rete di distribuzione. Ciò posto, occorre altresì procedere alla corretta qualificazione dell'azione di responsabilità formulata dall'odierna appellata, la quale ha lamentato un danno patrimoniale discendente dal
2 malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico nella sua titolarità, dovuto alle anomalie dei valori di tensione di alimentazione. La domanda risarcitoria è giuridicamente da qualificarsi come domanda formulata a titolo di responsabilità extracontrattuale. Infatti, in difetto di un rapporto contrattuale tra l'utente e il soggetto responsabile del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la sua eventuale responsabilità va valutata secondo i canoni prescritti dall'art. 2050 c.c., applicabile anche in ipotesi di carattere tecnico, quali la produzione e la fornitura di energia elettrica (ex multis Cassazione civile, sez. III, 21/02/2020, n. 4590). Come noto, la disposizione di cui all'art. 2050 c.c. disciplina una forma di responsabilità di natura oggettiva, per cui l'asserito danneggiato deve dimostrare la natura pericolosa dell'attività ed il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso, oltre che il danno cd. conseguenza (Cass. sez. 3, 22 settembre 2014 n. 19872). Compete invece al preteso danneggiante, per evitare di incorrere nella responsabilità de qua, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637). Nel caso di specie, è incontestata la titolarità dell'attore della fornitura di energia elettrica in bassa tensione e dell'impianto fotovoltaico, in regime di cessione parziale dell'energia elettrica prodotta e con il riconoscimento degli incentivi Conto Energia e Ritiro Dedicato sull'energia ceduta. E' altresì incontestata l'anomalia del valore di tensione, confermata dalla terza chiamata, che ha dedotto che, a seguito della verifica eseguita, è emerso che il valore efficace della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia. Ha altresì confermato che il ripristino dei valori di tensione è avvenuto a seguito dei lavori di costruzione della nuova cabina di trasformazione, ultimati in data 5.09.2012. Può quindi ritenersi dimostrato che, sino al ripristino dei valori di tensione, l'impianto fotovoltaico ha prodotto energia inferiore rispetto alle sue potenzialità, come confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio. Nonostante quanto sopra evidenziato, la domanda attorea non può però trovare accoglimento per carenza di prova in ordine al quantum della pretesa. Come noto e come sopra evidenziato, infatti, l'accoglimento della domanda risarcitoria esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. Civ., sez. III, 11/05/2010, n. 11353). Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, oltre che allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente, che consentano la quantificazione del danno. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, inoltre, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, seppure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte danneggiata, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. Nel caso di specie, parte attorea chiede il risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di immettere in rete l'energia che l'impianto avrebbe prodotto ed ha quantificato il danno in euro 9.311,00 secondo la stima del perito di parte. Come evincibile dalla relazione tecnica di parte, il perito perviene alla quantificazione indicata sulla base del valore degli incentivi unitari indicati e della differenza tra la quantità di energia che l'impianto avrebbe dovuto produrre e quella prodotta, risultante dalla lettura eseguita dallo stesso consulente di parte alla data del 17.07.2011. Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte attorea ha prodotto note aggiuntive del consulente di parte, che ha quantificato il danno in complessivi euro 15.200,44 sulla base della lettura del
3 misuratore di energia che sarebbe stata eseguita dall'elettricista di fiducia dell'attore, che avrebbe riscontrato, a fine agosto 2012, un valore di potenza rilevato pari a 7019 KWh. Deve evidenziarsi che dalle informazioni generali sull'impianto, prodotti da parte attore (all.n. 2 alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) emerge che l'impianto è soggetto a due incentivi: l'incentivo “Conto Energia” di 0,451 €/KWh, corrisposto dal GES sull'intera energia prodotta e l'incentivo “Ritiro Dedicato” di circa 0,10 €/KWh sull'energia venduta, ovvero sull'energia prodotta dall'impianto al netto dell'energia consumata con la propria utenza. Tenuto conto delle tipologie di incentivi, la quantificazione del danno indicata dall'attore non può ritenersi corretta e supportata da idonea prova, non essendo al riguardo sufficiente il mero richiamo ai calcoli eseguiti dal perito di parte. Sarebbe stato onere di parte attrice produrre in giudizio tutta la documentazione in suo possesso, necessaria alla dimostrazione e quantificazione del danno effettivamente subito. In particolare, l'attore avrebbe dovuto produrre, oltre alla dettagliata documentazione relativa all'impianto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, le letture del misuratore relative al periodo di malfunzionamento, i pagamenti già eseguiti dal GSE, genericamente richiamati nella perizia di parte, le fatture attestanti i consumi reali dell'utenza, senza i quali non è possibile quantificare l'energia venduta, ossia quella prodotta al netto di quella consumata. La somma indicata dal consulente di parte è riferita al valore degli incentivi rapportati alla quantità di energia che avrebbe potuto essere prodotta sulla base delle caratteristiche dell'impianto, prescindendo completamente dall'effettiva quantità di energia annualmente immessa nella rete e dalla considerazione della quantità di energia consumata dall'utente. Per gli stessi motivi non è condivisibile la quantificazione del danno determinata dal CTU, posto che il consulente d'ufficio ha basato l'accertamento sui soli dati riportati dall'attore nella perizia di parte e su dati presuntivi e del tutto ipotetici, come peraltro evidenziato dallo stesso CTU che, nel determinare il ricavo per l'energia immessa nella rete già conseguito, ha evidenziato come si tratti di un valore stimato con prezzo medio, in difetto del dettaglio delle quantità annue di energia effettivamente immesse nella rete (pag. 14 della relazione peritale). Come evidenziato, in difetto della produzione in giudizio delle letture del misuratore riferite all'intero periodo di malfunzionamento dell'impianto, dei pagamenti eseguiti dal GSE e delle fatture riportanti i consumi effettivi dell'utente, la quantificazione del danno è priva di supporti obiettivi. D'altra parte, è orientamento giurisprudenziale pacifico, quello secondo il quale il deficit assertivo e probatorio di parte attrice non può essere colmato con il ricorso ad una CTU, che risulterebbe el tutto esplorativa (cfr. Cass. Civ. sez. II, 18.12.2020, n. 29100, Trib. Bari, sez. Lav. 04.07.2022, n. 2032, Corte d'appello Milano sez. II, 21.04.2022, n. 1320). Il danno non può inoltre essere liquidato in via equitativa, che presuppone sempre una precisa dimostrazione del danno patito, oltre che un'obiettiva difficoltà di dimostrazione del danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. 4310/2018). Alla luce di quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento. 6. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e della attività difensiva concretamente espletata. Nei confronti della terza chiamata, inoltre, con esclusione delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata per tale fase di giudizio. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
4 1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 in Parte_1 favore della convenuta ed euro 1.700,00 in favore della terza chiamata, oltre accessori come per legge;
3)pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, a carico della parte attorea, soccombente. Lamezia Terme, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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