Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2021, proposto da
-RICORRENTE- rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Carlini e Salvatore Passerò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Carlini in Torino, via Errico Giachino 82
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore p.t. – non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la Questura di Torino ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. EL AN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 28/10/21 e depositato il 29/11/21 -ricorrente- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la Questura di Torino ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30/11/21, ha concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza del 03/02/26, tenutasi in modalità da remoto come prescritto dall’art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-ricorrente- impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui la Questura di Torino ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il diniego è stato emesso perché la Questura ha ravvisato, in capo al ricorrente, una personalità violenta desumendo tale convincimento dall’essere l’esponente stato destinatario, in data -OMISSIS-, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ex art. 282 ter c.p.p., e, in data -OMISSIS-, della condanna emessa dal Tribunale Penale di Torino alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per la violazione di cui gli artt. 572 c.p. 61 n. 11 quinquies c.p. con l’aggravante di aver commesso il fatto in quanto coniuge separato ovvero persona legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 30 Cost., perché il provvedimento impugnato, allontanando il ricorrente dal territorio nazionale, gli impedirebbe di crescere ed educare la figlia e, comunque, non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e il P.M. lo avrebbero ritenuto non pericoloso tanto da concedergli di poter incontrare e frequentare liberamente la figlia.
I motivi sono infondati.
Il reato di cui all’art. 572 c.p. rientra in quelli per cui l’art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98 (attraverso il richiamo all’art. 380 comma 1 c.p.p.) prevede l’impossibilità di rilasciare o rinnovare il visto d’ingresso; ne consegue che il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato attraverso il richiamo alla sentenza di condanna per tale titolo di reato emessa nei confronti del ricorrente.
Solo per esigenza di completezza si rileva che parte ricorrente non ha, comunque, comprovato di avere versato nell’ambito del procedimento il provvedimento del Tribunale dei minori del -OMISSIS- da essa posto a fondamento del gravame di talché l’amministrazione in ogni caso non ne avrebbe potuto tenere conto.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.