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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
TI GA, AT
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5003/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 19/01/2010
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento risulta tutt'ora pendente presso la Sezione nonostante precedenti sviluppi processuali che richiedevano la tempestiva riassunzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'art. 94 del Testo Unico della Giustizia tributaria n. 175 /2024 (articolo 45 del decreto legislativo n.
546 del 1992), che disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti e dispone: “ 1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.”
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara estinto il processo per inattività delle parti. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
TI GA, AT
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5003/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 19/01/2010
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento risulta tutt'ora pendente presso la Sezione nonostante precedenti sviluppi processuali che richiedevano la tempestiva riassunzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'art. 94 del Testo Unico della Giustizia tributaria n. 175 /2024 (articolo 45 del decreto legislativo n.
546 del 1992), che disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti e dispone: “ 1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.”
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara estinto il processo per inattività delle parti. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.