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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6537/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentati e Parte_1 difesi degli avv.ti Marco Del Vecchio e Pasquale Adinolfi, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Sonderegger, CP_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa la procuratrice speciale Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli, CP_3 come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza del 22/1/2025 sostituita con note scritte di udienza, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2016
e facevano opposizione al Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1357/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale veniva ingiunto alla in qualità di debitrice principale, Parte_1 nonché alla società ,ad e a Parte_3 Parte_4
in qualità di fideiussori, di pagare in favore Parte_1 di , in solido fra loro, la somma di euro 133.224,81 oltre Controparte_1 accessori in forza di due scoperti di conto corrente. Con l'opposizione in esame, i soli e proponevano Parte_1 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 opposizione esponendo che in data 20.10.2011, essa Parte_1 sottoscriveva con la i rapporti di conto corrente n. Controparte_4
000101726007 e di conto anticipi n. 00101726189, entrambi assistiti da un'apertura di credito, rispettivamente, fino ad euro 25.000,00 ed euro 150.000,00, quest'ultima poi ridotta ad euro 50.000,00 e che a garanzia delle obbligazioni derivanti dai citati contratti, si costituiva fideiussore esso fino alla concorrenza di euro Parte_1
300.000,00. Con comunicazione del 17.04.2013, la comunicava CP_1 il recesso dai rapporti bancari de quibus, chiedendo l'immediato pagamento di euro 165.487,21 e in data 26.02.2014, la banca accettava la proposta della di rientrare nell'esposizione debitoria mediante il Pt_1 pagamento di n. 18 rate mensili, per cui la società opponente provvedeva al pagamento delle prime 13 rate ma, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, con comunicazione del 18.03.2015, chiedeva all'Istituto di
Credito una rimodulazione del già menzionato piano di rientro. La citata richiesta rimaneva inevasa e, anzi, in data 30.05.2015, la banca provvedeva al passaggio a sofferenza delle posizioni della società correntista, nonché alla relativa segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Gli opponenti contestavano l'entità del credito ingiunto e deducevano l'indebita applicazione, da parte della Banca, di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari nonché delle commissioni massimo scoperto e disponibilità fondi, in mancanza di clausole contrattuali valide. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso e la esatta determinazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, cpc, il precedente giudice assegnatario riteneva di non disporre la consulenza tecnica d'ufficio per mancata produzione di tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti bancari dedotti in giudizio, per cui, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. In data 26.05.2022 interveniva in giudizio società quale mandataria di CP_3 CP_2 Controparte_2 assumendo di essere divenuta titolare, per effetto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, di un pacchetto di crediti comprendenti anche quelli di cui è causa. Con ordinanza del 24 gennaio 2025, dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione di un termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Invero il decreto ingiuntivo fu concesso sulla base della produzione di due saldaconto certificati dal dirigente dell' Controparte_1 alla data del 24/09/2015 relativi ai due conti correnti ordinari affidati n.
10172007 e n. 101726189, senza che fossero stati prodotti tutti gli estratti conto dalla data di inizio dei rapporti (20.10.2011) fino alla data del
24/09/2015, data del passaggio a sofferenza del credito, con relativa segnalazione alla Centrale Rischi.
Orbene, se è vero che nel caso in cui il correntista instauri un giudizio e contesti l'entità del credito e chieda la depurazione del conto da poste passive indebitamente contabilizzate nel corso del rapporto di conto corrente, egli è tenuto a produrre gli estratti conto e i riassunti scalari, nel caso in esame è la che quale attrice in senso Controparte_1 sostanziale, tenuta a provare il credito ingiunto in monitorio e quindi a produrre, oltre ai contratti anche tutti gli estratti conto e i riassunti scalari che dimostrano il formarsi del credito, per capitale ed interessi, dall'inizio del rapporto fino al passaggio a sofferenza dei conto correnti. L'opposta attrice si è limitata a produrre con la comparsa di costituzione soli gli scalari del rapporto n. 10172007 dall'inizio fino al 30/06/1013 e gli estratti conto per lo stesso periodo relativi al rapporto n. 101726189, mancando del tutto anche la contabilità bancaria dall'1/07/2013 al
24.09/2015, data di certificazione dei saldaconto prodotti in monitorio.
L'opposta, quindi, non ha provato come si sia formato nel tempo il credito ingiunto, non adempiendo all'onere della prova che incombeva sulla stessa, alla luce della specifica contestazione degli opponenti riguardo all'effettiva entità del credito.
Mancando la prova del credito maturato nei confronti dell'obbligata principale, anche l'opposizione del fideiussore è fondata, mancando la prova del credito garantito.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, nei rapporti tra opponenti e opposta.
Sussistono giusti motivi per compensarle tra gli opponenti e l'interventrice volontaria, atteso che quest'ultima non poteva fare altro che sostenere ad adiuvandum le ragioni dell'opposta, essendo succedute nel processo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e Parte_1 Parte_1
[...]
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
4) Spese compensate tra gli opponenti e l'interventrice volontaria.
Così deciso in data 11/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6537/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentati e Parte_1 difesi degli avv.ti Marco Del Vecchio e Pasquale Adinolfi, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Sonderegger, CP_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa la procuratrice speciale Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli, CP_3 come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza del 22/1/2025 sostituita con note scritte di udienza, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2016
e facevano opposizione al Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1357/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale veniva ingiunto alla in qualità di debitrice principale, Parte_1 nonché alla società ,ad e a Parte_3 Parte_4
in qualità di fideiussori, di pagare in favore Parte_1 di , in solido fra loro, la somma di euro 133.224,81 oltre Controparte_1 accessori in forza di due scoperti di conto corrente. Con l'opposizione in esame, i soli e proponevano Parte_1 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 opposizione esponendo che in data 20.10.2011, essa Parte_1 sottoscriveva con la i rapporti di conto corrente n. Controparte_4
000101726007 e di conto anticipi n. 00101726189, entrambi assistiti da un'apertura di credito, rispettivamente, fino ad euro 25.000,00 ed euro 150.000,00, quest'ultima poi ridotta ad euro 50.000,00 e che a garanzia delle obbligazioni derivanti dai citati contratti, si costituiva fideiussore esso fino alla concorrenza di euro Parte_1
300.000,00. Con comunicazione del 17.04.2013, la comunicava CP_1 il recesso dai rapporti bancari de quibus, chiedendo l'immediato pagamento di euro 165.487,21 e in data 26.02.2014, la banca accettava la proposta della di rientrare nell'esposizione debitoria mediante il Pt_1 pagamento di n. 18 rate mensili, per cui la società opponente provvedeva al pagamento delle prime 13 rate ma, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, con comunicazione del 18.03.2015, chiedeva all'Istituto di
Credito una rimodulazione del già menzionato piano di rientro. La citata richiesta rimaneva inevasa e, anzi, in data 30.05.2015, la banca provvedeva al passaggio a sofferenza delle posizioni della società correntista, nonché alla relativa segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Gli opponenti contestavano l'entità del credito ingiunto e deducevano l'indebita applicazione, da parte della Banca, di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari nonché delle commissioni massimo scoperto e disponibilità fondi, in mancanza di clausole contrattuali valide. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso e la esatta determinazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, cpc, il precedente giudice assegnatario riteneva di non disporre la consulenza tecnica d'ufficio per mancata produzione di tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti bancari dedotti in giudizio, per cui, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. In data 26.05.2022 interveniva in giudizio società quale mandataria di CP_3 CP_2 Controparte_2 assumendo di essere divenuta titolare, per effetto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, di un pacchetto di crediti comprendenti anche quelli di cui è causa. Con ordinanza del 24 gennaio 2025, dopo una serie di rinvii, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione di un termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Invero il decreto ingiuntivo fu concesso sulla base della produzione di due saldaconto certificati dal dirigente dell' Controparte_1 alla data del 24/09/2015 relativi ai due conti correnti ordinari affidati n.
10172007 e n. 101726189, senza che fossero stati prodotti tutti gli estratti conto dalla data di inizio dei rapporti (20.10.2011) fino alla data del
24/09/2015, data del passaggio a sofferenza del credito, con relativa segnalazione alla Centrale Rischi.
Orbene, se è vero che nel caso in cui il correntista instauri un giudizio e contesti l'entità del credito e chieda la depurazione del conto da poste passive indebitamente contabilizzate nel corso del rapporto di conto corrente, egli è tenuto a produrre gli estratti conto e i riassunti scalari, nel caso in esame è la che quale attrice in senso Controparte_1 sostanziale, tenuta a provare il credito ingiunto in monitorio e quindi a produrre, oltre ai contratti anche tutti gli estratti conto e i riassunti scalari che dimostrano il formarsi del credito, per capitale ed interessi, dall'inizio del rapporto fino al passaggio a sofferenza dei conto correnti. L'opposta attrice si è limitata a produrre con la comparsa di costituzione soli gli scalari del rapporto n. 10172007 dall'inizio fino al 30/06/1013 e gli estratti conto per lo stesso periodo relativi al rapporto n. 101726189, mancando del tutto anche la contabilità bancaria dall'1/07/2013 al
24.09/2015, data di certificazione dei saldaconto prodotti in monitorio.
L'opposta, quindi, non ha provato come si sia formato nel tempo il credito ingiunto, non adempiendo all'onere della prova che incombeva sulla stessa, alla luce della specifica contestazione degli opponenti riguardo all'effettiva entità del credito.
Mancando la prova del credito maturato nei confronti dell'obbligata principale, anche l'opposizione del fideiussore è fondata, mancando la prova del credito garantito.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, nei rapporti tra opponenti e opposta.
Sussistono giusti motivi per compensarle tra gli opponenti e l'interventrice volontaria, atteso che quest'ultima non poteva fare altro che sostenere ad adiuvandum le ragioni dell'opposta, essendo succedute nel processo dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e Parte_1 Parte_1
[...]
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari
4) Spese compensate tra gli opponenti e l'interventrice volontaria.
Così deciso in data 11/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4