Art. 2.
All'articolo 5 del testo unico predetto e' aggiunto il seguente comma:
"In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio".
All'articolo 5 del testo unico predetto e' aggiunto il seguente comma:
"In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio".