Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2025, proposto da
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via del Lauro, 7;
contro
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Filippo Turati, 8;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero Universita' e Ricerca, Ministero del Lavoro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano prot. n. 0007688/2025 del 18 agosto 2025, emanato a seguito della presentazione dell'istanza di accesso agli atti da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 18 luglio 2025, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.P.R. 12 aprile 2006 (doc. 2);
nonché per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso e, quindi, copia: (i) della lettera trasmessa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia, dell'Università e del Lavoro, nonché al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; (ii) dei provvedimenti con cui è stato deliberato l'invio della succitata lettera, nonché il relativo contenuto; (iii) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
e la conseguente condanna
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al rilascio di copia dei predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorsi in materia di accesso ex art. 116, commi 1 e 4, cpa sono definiti con sentenza in forma semplificata;
Rilevato che:
- con istanza datata 18.07.2025, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiedeva all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano di prendere visione ed estrarre copia: (i) delle missive inviate dall’Ordine al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia, dell’Università e del Lavoro e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; (ii) dei provvedimenti con cui è stato deliberato l’invio delle stesse, con il loro contenuto; (iii) di tutti gli atti presupposti e connessi alla medesima lettera;
- l’istanza veniva proposta in quanto, a fronte del progetto di riforma dell’ordinamento professionale dei commercialisti presentato dal Consiglio Nazionale nelle competenti sedi istituzionali, l’Ordine di Milano aveva presentato delle missive a diversi soggetti istituzionali esprimendo valutazioni, con la precisazione che in relazione allo specifico punto di fatto non si rilevano contestazioni;
- con determinazione del 18.08.2025, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano respingeva l’istanza di accesso, rilevandone il carattere esplorativo e strumentale ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Ordine territoriale; inoltre, non sarebbe stato dimostrato un interesse all’accesso, atteso che le esigenze difensive sarebbero state solo genericamente allegate;
Ritenuta la fondatezza del ricorso proposto, in quanto:
- l’art. 29 del d.lgs. 2005 n. 139 prevede che il Consiglio nazionale è titolare anche delle seguenti attribuzioni: “a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine …”;
- pertanto, rientra tra le attribuzioni specifiche del Consiglio nazionale la promozione dei rapporti con altre Istituzioni e lo svolgimento di attività consultiva in relazione a progetti di legge, nonché il compito di promuovere e coordinare le attività dei Consigli provinciali proprio in relazione alle iniziative incidenti sulla specifica professione;
- nel caso di specie, l’interesse ostensivo del Connsiglio nazionale è strumentale al regolare esercizio delle prerogative che sono a lui legislativamente affidate, trattandosi di prendere conoscenza dei contributi che l’Ordine di Milano ha inteso fornire ad Organi Istituzionali in dipendenza del progetto di riforma presentata dal Consiglio Nazionale;
- contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente e a quanto affermato con il diniego gravato, non si tratta di una richiesta esplorativa, avendo ad oggetto determinati documenti la cui conoscenza è strumentale alla tutela, in senso lato, delle prerogative proprie del Consiglio, in coerenza con la previsione dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990;
- neppure si tratta di una richiesta tesa ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Ordine territoriale, avendo un contenuto specifico, riferito ad atti determinati e, come già detto, incidenti sull’esercizio delle prerogative esercitate dall’Organismo nazionale, che ha presentato un progetto di riforma dell’ordinamento professionale;
- ne deriva l’illegittimità del diniego impugnato e la sussistenza del diritto del Consiglio Nazionale alla conoscenza degli atti oggetto dell’istanza, trattandosi di una pretesa sorretta da un interesse strettamente collegato alle attribuzioni proprie del Consiglio nazionale e funzionale alla loro tutela, fermo restando che non sussiste, in base a quanto dedotto dalle parti, nessuna delle ipotesi normativamente previste di esclusione dal diritto di accesso;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso, annulla il diniego impugnato e condanna l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano a consentire l’accesso agli atti, nella forma della visione ed estrazione di copia, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
IO RO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | RD SO |
IL SEGRETARIO