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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10835/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 10835 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016,
promossa da:
(C.f. ), res. in Gonnesa, Loc. Nuraxi Figus, vico Pertini Parte_1 C.F._1
n. 4, elettivamente domiciliata preso lo studio dell'Avv. Maria Paola Tirso (C.F.
, con studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, che la rappresenta e difende C.F._2
come da procura speciale alle liti rilasciata a margine dell'opposizione;
opponente
contro
(Partita IVA n. ), già difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
AL NZ (c.f. ) e dall'Avv. Matteo Giarratana C.F._3
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene Madeddu (c.f. C.F._4
, sito in Cagliari (CA), Via Alghero n. 45; C.F._5
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, CP_1 ha chiesto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti di a
[...] Parte_1
fronte degli impegni assunti dalla stessa, in qualità di coobbligata, nell'ambito di un contratto di credito al consumo sottoscritto dalla medesima e da , rispetto al quale entrambi, Controparte_2
a detta della ricorrente, si sarebbero resi inadempienti.
2. Con decreto ingiuntivo n. n. 1984/2016 (R.G. n. 6710/2016) emesso in data 30.08.2016, il
Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto ai predetti di pagare alla ricorrente la somma di € 12.748,02, oltre ad interessi legali e spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla odierna parte ingiunta in data
27.09.2016.
4. Con atto di citazione del 7.11.2016, regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
presentato atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando una serie di eccezioni e deduzioni rispetto alla pretesa creditoria di parte avversa. L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) revocare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo
opposto; 2) in ogni caso rigettare la domanda della nei confronti della Controparte_1
sig.ra perché infondata, mandando l'opponente assolta da ogni avversa pretesa;
3) con Pt_1
vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.03.2017, la parte opposta,
contestando integralmente le deduzioni dell'opponente, ha chiesto di rigettare l'avversa domanda,
chiedendo conclusivamente nei seguenti termini: “In via preliminare: poiché l'opposizione non è
fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: Rigettarsi l'opposizione
poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e
dichiarare la debenza della signora nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare la Stessa al pagamento di quanto dovuto. Con riserva di capitolare e dedurre
prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 6. Con ordinanza emessa in data 20.05.2017, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti il termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
7. A séguito di plurimi rinvii, con ordinanza del 10.03.2020 il giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'eventuale illegittimità dei tassi corrispettivi pattuiti nei due rapporti di mutuo accesi dalla con CP_2 CP_1
8. In data 17.03.2021 il CTU, dott. ha depositato la relazione finale e l'istanza di Persona_1
liquidazione dei propri compensi.
9. Con ordinanza del 18.05.2021 il giudice, dopo aver preso atto del contenuto dell'elaborato e aver sentito le parti, ha aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni.
10. A séguito di ulteriori rinvii, si è pervenuti all'udienza del 10.12.2025, nel corso della quale le parti hanno rappresentato il venir meno la questione sostanziale sottesa al decreto ingiuntivo.
Pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo: 1) revocare il
decreto ingiuntivo n. 1984/16, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 2.9.2016; 2) dichiarare
la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, essendo intervenuto tra le parti
un accordo che determina il venir meno di qualunque ragione di contrasto tra di loro;
3) con
integrale compensazione delle spese di lite”.
****
11. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 10. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata,
sostituita dal deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, precisando di aver trovato una soluzione conciliativa.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre la fondatezza o meno delle richieste avanzate, salva l'eccezione in cui le parti non addivengano ad un accordo in punto di liquidazione delle spese di lite. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
12. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (consistenti nel raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
13. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori.
14. Per quanto concerne le spese per la CTU, pur in difetto di esplicita richiesta delle parti - anche per la ragione che il decreto di liquidazione dei compensi risulta successivo rispetto alle note conclusive dei difensori -, le stesse devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro,
nei rapporti con il consulente (con la precisazione che la parte opponente è ammessa al gratuito patrocinio, sicché non potrà in concreto sopportare l'esborso economico), dal momento che quest'ultimo, in qualità di ausiliario del giudice, agisce nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e non delle singole parti in causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
b. revoca del decreto ingiuntivo n. 1984/2016 emesso dal Tribunale di Cagliari e pubblicato in data
30.08.2016 nell'ambito del proc. 6710/2026 R.G.;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio;
d. pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, nei rapporti con il consulente.
Cagliari, 12 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 % di spese generali, oltre IVA e CPA.”.
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 10835 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016,
promossa da:
(C.f. ), res. in Gonnesa, Loc. Nuraxi Figus, vico Pertini Parte_1 C.F._1
n. 4, elettivamente domiciliata preso lo studio dell'Avv. Maria Paola Tirso (C.F.
, con studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, che la rappresenta e difende C.F._2
come da procura speciale alle liti rilasciata a margine dell'opposizione;
opponente
contro
(Partita IVA n. ), già difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
AL NZ (c.f. ) e dall'Avv. Matteo Giarratana C.F._3
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Irene Madeddu (c.f. C.F._4
, sito in Cagliari (CA), Via Alghero n. 45; C.F._5
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, CP_1 ha chiesto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti di a
[...] Parte_1
fronte degli impegni assunti dalla stessa, in qualità di coobbligata, nell'ambito di un contratto di credito al consumo sottoscritto dalla medesima e da , rispetto al quale entrambi, Controparte_2
a detta della ricorrente, si sarebbero resi inadempienti.
2. Con decreto ingiuntivo n. n. 1984/2016 (R.G. n. 6710/2016) emesso in data 30.08.2016, il
Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto ai predetti di pagare alla ricorrente la somma di € 12.748,02, oltre ad interessi legali e spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla odierna parte ingiunta in data
27.09.2016.
4. Con atto di citazione del 7.11.2016, regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
presentato atto di opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando una serie di eccezioni e deduzioni rispetto alla pretesa creditoria di parte avversa. L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) revocare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo
opposto; 2) in ogni caso rigettare la domanda della nei confronti della Controparte_1
sig.ra perché infondata, mandando l'opponente assolta da ogni avversa pretesa;
3) con Pt_1
vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.03.2017, la parte opposta,
contestando integralmente le deduzioni dell'opponente, ha chiesto di rigettare l'avversa domanda,
chiedendo conclusivamente nei seguenti termini: “In via preliminare: poiché l'opposizione non è
fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: Rigettarsi l'opposizione
poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e
dichiarare la debenza della signora nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare la Stessa al pagamento di quanto dovuto. Con riserva di capitolare e dedurre
prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 6. Con ordinanza emessa in data 20.05.2017, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando alle parti il termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
7. A séguito di plurimi rinvii, con ordinanza del 10.03.2020 il giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'eventuale illegittimità dei tassi corrispettivi pattuiti nei due rapporti di mutuo accesi dalla con CP_2 CP_1
8. In data 17.03.2021 il CTU, dott. ha depositato la relazione finale e l'istanza di Persona_1
liquidazione dei propri compensi.
9. Con ordinanza del 18.05.2021 il giudice, dopo aver preso atto del contenuto dell'elaborato e aver sentito le parti, ha aggiornato il processo per la precisazione delle conclusioni.
10. A séguito di ulteriori rinvii, si è pervenuti all'udienza del 10.12.2025, nel corso della quale le parti hanno rappresentato il venir meno la questione sostanziale sottesa al decreto ingiuntivo.
Pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo: 1) revocare il
decreto ingiuntivo n. 1984/16, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 2.9.2016; 2) dichiarare
la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, essendo intervenuto tra le parti
un accordo che determina il venir meno di qualunque ragione di contrasto tra di loro;
3) con
integrale compensazione delle spese di lite”.
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11. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 10. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata,
sostituita dal deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, precisando di aver trovato una soluzione conciliativa.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre la fondatezza o meno delle richieste avanzate, salva l'eccezione in cui le parti non addivengano ad un accordo in punto di liquidazione delle spese di lite. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
12. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (consistenti nel raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
13. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori.
14. Per quanto concerne le spese per la CTU, pur in difetto di esplicita richiesta delle parti - anche per la ragione che il decreto di liquidazione dei compensi risulta successivo rispetto alle note conclusive dei difensori -, le stesse devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro,
nei rapporti con il consulente (con la precisazione che la parte opponente è ammessa al gratuito patrocinio, sicché non potrà in concreto sopportare l'esborso economico), dal momento che quest'ultimo, in qualità di ausiliario del giudice, agisce nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e non delle singole parti in causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
b. revoca del decreto ingiuntivo n. 1984/2016 emesso dal Tribunale di Cagliari e pubblicato in data
30.08.2016 nell'ambito del proc. 6710/2026 R.G.;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio;
d. pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, nei rapporti con il consulente.
Cagliari, 12 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 % di spese generali, oltre IVA e CPA.”.
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”