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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/06/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17966/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Elena Tasca del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
- resistente contumace con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia il Tribunale Civile di Bologna recepire l'accordo raggiunto delle parti all'udienza 8 aprile 2025, a parziale modifica del provvedimento di codesto Tribunale
n. cronol. 10411/2018 del 20.12.2018- RG 8290/2018 e del precedente decreto del
Tribunale di Bologna 05.04.2016 – RG 6091/2015 e disporre:
1 1. confermare l'affidamento di ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1
residenza presso la madre;
2. recepire il consenso prestato dal Sig. all'uscita autonoma della figlia da CP_1
scuola;
3. recepire il consenso prestato del Sig. al sostegno psicologico per così CP_1 Per_1
come deciso dalla madre, ossia attraverso il ricorso alla dottoressa Ambra Cavina con studio in Bologna, e l'impegno del Sig. a sostenerne il costo nella misura del CP_1
50%;
4. disporre che il Sig. potrà tenere con sé la figlia di regola l'ultimo fine CP_1
settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore
20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00; il Sig. si obbliga a comunicare alla CP_1
Sig.ra entro il giorno 26 di ogni mese eventuali variazioni rispetto al Pt_1
calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
la Sig.ra riscontrerà tale comunicazione entro il giorno Pt_1
successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative;
5. confermare i tempi già previsti nei precedenti provvedimenti per ciascun genitore nel corso delle vacanze natalizie (7 giorni), pasquali (4 giorni), estive (15 giorni) e ulteriori periodi di 4 giorni nel corso dell'anno per accompagnare la bambina dai nonni;
6. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 300,00 (trecento), anticipatamente, entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, mediante bonifico nel conto corrente della madre, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) conferma della divisione delle spese straordinarie al 50% come previste nel Protocollo di Bologna 09.08.2017;
7. recepire la rinuncia del Sig. alla quota dell'assegno unico, che verrà CP_1
integralmente percepito dalla Sig.ra Pt_1
2 8. recepire che il convenuto contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia secondo le modalità già previste dal provvedimento giudiziale e la Sig.ra si impegna a comunicare la spesa effettuata inviando la relativa Pt_1
documentazione al convenuto entro il termine di trenta giorni dall'emissione del documento fiscale o dall'effettuazione della spesa;
come previsto nel protocollo il Sig. rimborserà gli importi entro 15 giorni dall'invio della documentazione CP_1
comprovante la spesa;
9. recepire che le spese relative al corso di inglese saranno integralmente sostenute dalla ricorrente mentre quelle relative al corso di danza saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno a partire da settembre 2025;
10. condannare il Sig. alla refusione delle spese del presente giudizio alla Sig.ra CP_1
. Controparte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il 16 dicembre 2024 ricorreva in giudizio, Controparte_2
rappresentando di aver avuto una relazione sentimentale con Controparte_1
dalla quale era nata a [...] il [...] la figlia La ricorrente Per_1
esponeva che, conclusasi la relazione sentimentale, la sistemazione generale dei rapporti economici e parentali del nucleo era stata definita dal Tribunale di Bologna, che, facendo propri i termini dell'accordo raggiunto dalle parti, si era pronunciato con decreto reso il 5 aprile 2016, successivamente integrato, a modifica parziale dei tempi di visita del padre, dalla scrittura privata del 29 novembre 2016 e poi dal decreto del
Tribunale di Bologna dell'11 dicembre 2018. La ricorrente affermava che, a seguito del trasferimento a Bologna nel 2023 insieme alla figlia e al compagno, la minore ra stata iscritta alla scuola secondaria di primo grado “C. Pepoli”, ubicata nelle Per_1
vicinanze dell'abitazione e del lavoro della madre e che il aveva negato CP_1
l'autorizzazione all'uscita autonoma di a scuola, opponendo un netto rifiuto Per_1
anche nel corso del secondo anno di scuola secondaria. Controparte_2
3 deduceva, altresì, la mancanza del consenso del per il sostegno psicologico di CP_1
fferto dalla scuola e di cui la minore si era già avvalsa partecipando ad alcuni Per_1
colloqui ed inoltre l'assenza di una regolamentazione fissa dei tempi di accudimento del padre, posto che con il decreto del Tribunale di Bologna dell'11-20 dicembre 2018 era stato consentito al padre di scegliere e comunicare i suoi fine settimana e giorni infrasettimanali di mese in mese. La ricorrente sosteneva, infine, la necessità di aumentare il contributo al mantenimento ordinario di da parte del padre, Per_1
stabilito, in accordo tra le parti nel 2016, nella somma di euro 200,00 mensili, oltre all'obbligo del di contribuire alle spese sportive e formative. CP_1
chiedeva, pertanto, l'autorizzazione all'uscita autonoma Controparte_2
di alla scuola di secondo grado “C. Pepoli” sino al compimento dei 14 anni di Per_1
età della minore;
l'autorizzazione ad un sostegno psicologico della minore, in mancanza dell'autorizzazione del padre;
una modifica del diritto di visita del padre;
una modifica del contributo al mantenimento della figlia minore, attraverso il versamento da parte del padre dell'importo mensile di euro 500,00, con conferma della ripartizione delle spese straordinarie fra i genitori al 50 %, come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna, oltre alla contribuzione del padre alla spesa relativa allo sport frequentato dalla figlia, almeno uno ogni anno per il futuro, e al corso di inglese o altra attività formativa, con il favore delle spese processuali.
Il Pubblico Ministero, regolarmente reso edotto del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti, con atto del 18 gennaio 2025 interveniva riservando le proprie conclusioni.
All'udienza dell'8 aprile 2025, presenti le parti personalmente, il Presidente di sezione relatore dichiarava la contumacia del convenuto non costituitosi. All'esito dell'audizione delle parti di persona e dopo ampia discussione, la ricorrente e il resistente addivenivano ad una intesa per la composizione bonaria della vertenza, i cui termini erano messi a verbale. Il difensore della ricorrente chiedeva, pertanto, un differimento dell'udienza al fine di modificare le proprie conclusioni, tenuto conto di quanto dichiarato in udienza dalle parti di persona. All'udienza del 30 aprile 2025,
4 precisate le conclusioni da parte del solo difensore della ricorrente, così come sopra riportate, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
Come anticipato, il presente procedimento verte sulla revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale definite da questo Tribunale con i decreti del 5-22 aprile 2016 e dell'11-20 dicembre 2018, e segnatamente della regolamentazione della permanenza della prole minore presso il padre contenuta nel decreto dell'11-20 dicembre 2018 e del contributo al mantenimento ordinario della figlia da parte del padre, che la ricorrente ha chiesto siano modificate, oltre ad ulteriori profili attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La materia in esame è regolata dall'art. 473 bis. 29 c.p.c., il quale subordina la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori alla sopravvenienza di giustificati motivi. Tale norma, oltre a rispondere alla precisa esigenza di introdurre un rito unitario anche per i giudizi di revisione, nel condizionare espressamente l'istanza emendativa all'intervento di circostanze nuove, ha codificato un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che, accedendo ad una lettura analogica del dettato dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aveva già determinato l'estensione del richiamato presupposto anche all'ambito separativo e della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Alla luce del predetto orientamento della Suprema Corte, il requisito indicato dall'art. 473 bis.29 c.p.c. deve ravvisarsi in tutti quei “fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti” al provvedimento del quale si chiede la modifica, “ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. ex multis, Cass., sez. VI, ord.
28 novembre 2017, n. 28436).
In altri termini, in coerenza con il principio dell'efficacia c.d. rebus sic stantibus dei provvedimenti concernenti la prole, essi sono suscettibili di variazione solo ed esclusivamente al ricorrere di elementi di novità intrinsecamente idonei ad alterare in maniera significativa l'insieme delle risultanze fattuali ed istruttorie posto a loro
5 fondamento, insieme di risultanze che, pertanto, non può formare oggetto di una successiva, autonoma valutazione.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, può certamente qualificarsi alla stregua di occorrenza sopravvenuta quanto dedotto da a Parte_1
sostegno della sua istanza emendativa, atteso che la stessa ha allegato fatti nuovi relativi alla regolamentazione delle visite del padre.
A tale riguardo, la ricorrente ha chiesto in particolare che le previsioni esistenti siano integrate con le espresse previsioni che il padre tenga con sé la figlia i Per_1
regola l'ultimo fine settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00; che il si obblighi a CP_1
comunicare alla ricorrente entro il giorno 26 di ogni mese eventuali variazioni rispetto al calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
che la riscontrerà tale comunicazione entro il giorno Pt_1
successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative, con conferma altresì dei tempi già previsti nei precedenti provvedimenti per ciascun genitore nel corso delle vacanze natalizie (7 giorni), pasquali (4 giorni), estive (15 giorni) e ulteriori periodi di
4 giorni nel corso dell'anno per accompagnare la bambina dai nonni.
Nel decreto dell'11-20 dicembre 2018 era stato previsto che i fine settimana e i pomeriggi infrasettimanali di visita del fossero stabiliti in base ai suoi giorni e CP_1
orari di lavoro, con obbligo del medesimo di comunicare i propri turni di lavoro non appena portati a sua conoscenza. La ricorrente ha tuttavia prodotto i messaggi del alla stessa inviati, nei quali il medesimo comunica il fine settimana e i tre CP_1
pomeriggi di visita per il mese successivo, senza alcuna possibilità di concordarli e con un breve preavviso (v. il documento n. 13 della ricorrente). La ha inoltre Pt_1
dedotto nel ricorso la circostanza che la stessa dal 2022 svolge attività lavorativa come
6 turnista, circostanza nuova che comporta la necessità di modificare la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Tenuto conto delle nuove circostanze dedotte, ritiene il Tribunale che possa trovare accoglimento la richiesta della ricorrente, rispetto alla quale il convenuto, sebbene non costituito, ha comunque manifestato il suo assenso.
Si dispone dunque che il possa tenere con sé la figlia di regola l'ultimo CP_1
fine settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00, con obbligo dello stesso di CP_1
comunicare alla entro il giorno 26 di ogni mese eventuali variazioni rispetto Pt_1
al calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
la ricorrente riscontrerà tale comunicazione entro il giorno successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative.
Analogamente, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica del contributo del padre al mantenimento della figlia minore formulata dalla ricorrente, atteso che nel tempo trascorso dall'ultimo provvedimento che aveva disciplinato gli aspetti economici, le esigenze della figlia sono aumentate e correlativamente sono aumentate anche le relative spese, come è stato documentato dalla madre (v. i documenti n. 19 e 20).
Considerato che all'udienza dell'8 aprile 2025 il padre ha dichiarato di lavorare alle dipendenze di percependo una retribuzione netta mensile di euro CP_3
1.600,00 – 1.750,00, tenuto conto della condizione reddituale ed economica della madre, così come rappresentata nel ricorso e documentata e considerata altresì l'età e le esigenze della minore, ritiene il Collegio che la somma dovuta dal convenuto per il mantenimento della figlia minore ada aumentata rispetto alla somma di euro Per_1
200,00 prevista dal decreto del 5 aprile 2016 e quantificata nella misura di euro 300,00
7 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il tutto peraltro come concordato dalle parti di persona all'udienza dell'8 aprile 2025. ha chiesto, altresì, al Tribunale di recepire il consenso Parte_1
prestato dal rispetto all'uscita autonoma della figlia da scuola e al sostegno CP_1
psicologico per attraverso il ricorso alla dott.ssa Ambra Cavina con studio in Per_1
Bologna, con l'impegno del a sostenerne il costo nella misura del 50%; di CP_1
recepire la rinuncia del alla quota dell'assegno unico;
di recepire che il CP_1
convenuto contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia secondo le modalità già previste dal provvedimento giudiziale, con l'impegno della a comunicare la spesa effettuata inviando la relativa documentazione al Pt_1
convenuto entro il termine di trenta giorni dall'emissione del documento fiscale o dall'effettuazione della spesa e con obbligo del rimborso da parte del degli CP_1
importi entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la spesa;
di recepire che le spese relative al corso di inglese saranno integralmente sostenute dalla ricorrente, mentre quelle relative al corso di danza saranno ripartite nella misura del
50% ciascuno, a partire da settembre 2025.
Rileva il Collegio che all'udienza dell'8 aprile 2025 il convenuto di persona ha prestato il proprio consenso alle richieste dalla ricorrente, nei termini risultanti a verbale, impegnandosi inoltre a contribuire alle relative spese e che di ciò va dunque dato atto.
Quanto alla richiesta di condanna del alla rifusione delle spese del CP_1
presente giudizio, il Tribunale ritiene che alla luce del non integrale accoglimento delle domande inizialmente proposte dalla ricorrente, che ha parzialmente modificato le originarie conclusioni, recependo l'accordo raggiunto all'udienza dell'8 aprile 2025, e della condotta del convenuto, che sia pure all'udienza, ha comunque acceduto a gran parte delle richieste della ricorrente, appaia conforme a giustizia compensare fra le parti nella misura del 50% le spese processuali, che si liquidano per intero d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della limitata attività svolta.
8
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, in parziale modifica della vigente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenuta nei decreti emessi dal Tribunale di Bologna in data 5-22 aprile 2016 e in data 11-20 dicembre
2018, così provvede:
A) dispone che possa tenere con sé la figlia minore di Controparte_1
regola l'ultimo fine settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00, con obbligo del di CP_1
comunicare alla ricorrente, entro il giorno 26 di ogni mese, eventuali variazioni rispetto al calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
la ricorrente riscontrerà tale comunicazione entro il giorno successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative;
B) dispone che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia on il versamento dell'importo mensile pari a euro 300,00 (trecento/00), Per_1
anticipatamente, entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, mediante bonifico nel conto corrente della madre, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla già prevista ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
50% per ciascuno dei genitori, secondo quanto previsto dal decreto dell'11-20 dicembre 2018, con l'impegno della ricorrente di comunicare al convenuto la spesa effettuata inviandogli la relativa documentazione entro il termine di trenta giorni dall'emissione del documento fiscale o dall'effettuazione della spesa e con obbligo di rimborso degli importi da parte del convenuto entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la spesa;
C) dà atto del consenso prestato dal convenuto all'uscita autonoma della figlia da scuola;
9 D) dà atto della rinuncia del alla quota dell'assegno unico, che verrà CP_1
integralmente percepito dalla ricorrente;
E) dà atto del consenso prestato dal convenuto al sostegno psicologico per la figlia ttraverso il ricorso alla dottoressa Ambra Cavina, con studio in Bologna, Per_1
con l'impegno del a sostenerne il costo nella misura del 50%; CP_1
F) dà atto che le spese relative al corso di inglese per la figlia saranno integralmente sostenute dalla ricorrente, mentre quelle relative al corso di danza saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% per ciascuno, a partire da settembre
2025;
G) conferma l'affidamento della figlia minore d entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e residenza presso la madre e conferma i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore già previsti nei precedenti decreti quanto alle vacanze natalizie
(7 giorni), pasquali (4 giorni), estive (15 giorni) e agli ulteriori periodi di 4 giorni nel corso dell'anno per accompagnare la bambina dai nonni;
H) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_2
della metà delle spese processuali, che si liquidano per intero d'ufficio in
[...]
complessivi euro 3.837,00, di cui euro 27,00 per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, compensando il residuo fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
10
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17966/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Elena Tasca del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
- resistente contumace con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia il Tribunale Civile di Bologna recepire l'accordo raggiunto delle parti all'udienza 8 aprile 2025, a parziale modifica del provvedimento di codesto Tribunale
n. cronol. 10411/2018 del 20.12.2018- RG 8290/2018 e del precedente decreto del
Tribunale di Bologna 05.04.2016 – RG 6091/2015 e disporre:
1 1. confermare l'affidamento di ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1
residenza presso la madre;
2. recepire il consenso prestato dal Sig. all'uscita autonoma della figlia da CP_1
scuola;
3. recepire il consenso prestato del Sig. al sostegno psicologico per così CP_1 Per_1
come deciso dalla madre, ossia attraverso il ricorso alla dottoressa Ambra Cavina con studio in Bologna, e l'impegno del Sig. a sostenerne il costo nella misura del CP_1
50%;
4. disporre che il Sig. potrà tenere con sé la figlia di regola l'ultimo fine CP_1
settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore
20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00; il Sig. si obbliga a comunicare alla CP_1
Sig.ra entro il giorno 26 di ogni mese eventuali variazioni rispetto al Pt_1
calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
la Sig.ra riscontrerà tale comunicazione entro il giorno Pt_1
successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative;
5. confermare i tempi già previsti nei precedenti provvedimenti per ciascun genitore nel corso delle vacanze natalizie (7 giorni), pasquali (4 giorni), estive (15 giorni) e ulteriori periodi di 4 giorni nel corso dell'anno per accompagnare la bambina dai nonni;
6. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
mediante: a) versamento dell'importo mensile pari a euro 300,00 (trecento), anticipatamente, entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, mediante bonifico nel conto corrente della madre, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) conferma della divisione delle spese straordinarie al 50% come previste nel Protocollo di Bologna 09.08.2017;
7. recepire la rinuncia del Sig. alla quota dell'assegno unico, che verrà CP_1
integralmente percepito dalla Sig.ra Pt_1
2 8. recepire che il convenuto contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia secondo le modalità già previste dal provvedimento giudiziale e la Sig.ra si impegna a comunicare la spesa effettuata inviando la relativa Pt_1
documentazione al convenuto entro il termine di trenta giorni dall'emissione del documento fiscale o dall'effettuazione della spesa;
come previsto nel protocollo il Sig. rimborserà gli importi entro 15 giorni dall'invio della documentazione CP_1
comprovante la spesa;
9. recepire che le spese relative al corso di inglese saranno integralmente sostenute dalla ricorrente mentre quelle relative al corso di danza saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno a partire da settembre 2025;
10. condannare il Sig. alla refusione delle spese del presente giudizio alla Sig.ra CP_1
. Controparte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il 16 dicembre 2024 ricorreva in giudizio, Controparte_2
rappresentando di aver avuto una relazione sentimentale con Controparte_1
dalla quale era nata a [...] il [...] la figlia La ricorrente Per_1
esponeva che, conclusasi la relazione sentimentale, la sistemazione generale dei rapporti economici e parentali del nucleo era stata definita dal Tribunale di Bologna, che, facendo propri i termini dell'accordo raggiunto dalle parti, si era pronunciato con decreto reso il 5 aprile 2016, successivamente integrato, a modifica parziale dei tempi di visita del padre, dalla scrittura privata del 29 novembre 2016 e poi dal decreto del
Tribunale di Bologna dell'11 dicembre 2018. La ricorrente affermava che, a seguito del trasferimento a Bologna nel 2023 insieme alla figlia e al compagno, la minore ra stata iscritta alla scuola secondaria di primo grado “C. Pepoli”, ubicata nelle Per_1
vicinanze dell'abitazione e del lavoro della madre e che il aveva negato CP_1
l'autorizzazione all'uscita autonoma di a scuola, opponendo un netto rifiuto Per_1
anche nel corso del secondo anno di scuola secondaria. Controparte_2
3 deduceva, altresì, la mancanza del consenso del per il sostegno psicologico di CP_1
fferto dalla scuola e di cui la minore si era già avvalsa partecipando ad alcuni Per_1
colloqui ed inoltre l'assenza di una regolamentazione fissa dei tempi di accudimento del padre, posto che con il decreto del Tribunale di Bologna dell'11-20 dicembre 2018 era stato consentito al padre di scegliere e comunicare i suoi fine settimana e giorni infrasettimanali di mese in mese. La ricorrente sosteneva, infine, la necessità di aumentare il contributo al mantenimento ordinario di da parte del padre, Per_1
stabilito, in accordo tra le parti nel 2016, nella somma di euro 200,00 mensili, oltre all'obbligo del di contribuire alle spese sportive e formative. CP_1
chiedeva, pertanto, l'autorizzazione all'uscita autonoma Controparte_2
di alla scuola di secondo grado “C. Pepoli” sino al compimento dei 14 anni di Per_1
età della minore;
l'autorizzazione ad un sostegno psicologico della minore, in mancanza dell'autorizzazione del padre;
una modifica del diritto di visita del padre;
una modifica del contributo al mantenimento della figlia minore, attraverso il versamento da parte del padre dell'importo mensile di euro 500,00, con conferma della ripartizione delle spese straordinarie fra i genitori al 50 %, come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna, oltre alla contribuzione del padre alla spesa relativa allo sport frequentato dalla figlia, almeno uno ogni anno per il futuro, e al corso di inglese o altra attività formativa, con il favore delle spese processuali.
Il Pubblico Ministero, regolarmente reso edotto del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti, con atto del 18 gennaio 2025 interveniva riservando le proprie conclusioni.
All'udienza dell'8 aprile 2025, presenti le parti personalmente, il Presidente di sezione relatore dichiarava la contumacia del convenuto non costituitosi. All'esito dell'audizione delle parti di persona e dopo ampia discussione, la ricorrente e il resistente addivenivano ad una intesa per la composizione bonaria della vertenza, i cui termini erano messi a verbale. Il difensore della ricorrente chiedeva, pertanto, un differimento dell'udienza al fine di modificare le proprie conclusioni, tenuto conto di quanto dichiarato in udienza dalle parti di persona. All'udienza del 30 aprile 2025,
4 precisate le conclusioni da parte del solo difensore della ricorrente, così come sopra riportate, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
Come anticipato, il presente procedimento verte sulla revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale definite da questo Tribunale con i decreti del 5-22 aprile 2016 e dell'11-20 dicembre 2018, e segnatamente della regolamentazione della permanenza della prole minore presso il padre contenuta nel decreto dell'11-20 dicembre 2018 e del contributo al mantenimento ordinario della figlia da parte del padre, che la ricorrente ha chiesto siano modificate, oltre ad ulteriori profili attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La materia in esame è regolata dall'art. 473 bis. 29 c.p.c., il quale subordina la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori alla sopravvenienza di giustificati motivi. Tale norma, oltre a rispondere alla precisa esigenza di introdurre un rito unitario anche per i giudizi di revisione, nel condizionare espressamente l'istanza emendativa all'intervento di circostanze nuove, ha codificato un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che, accedendo ad una lettura analogica del dettato dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aveva già determinato l'estensione del richiamato presupposto anche all'ambito separativo e della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Alla luce del predetto orientamento della Suprema Corte, il requisito indicato dall'art. 473 bis.29 c.p.c. deve ravvisarsi in tutti quei “fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti” al provvedimento del quale si chiede la modifica, “ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. ex multis, Cass., sez. VI, ord.
28 novembre 2017, n. 28436).
In altri termini, in coerenza con il principio dell'efficacia c.d. rebus sic stantibus dei provvedimenti concernenti la prole, essi sono suscettibili di variazione solo ed esclusivamente al ricorrere di elementi di novità intrinsecamente idonei ad alterare in maniera significativa l'insieme delle risultanze fattuali ed istruttorie posto a loro
5 fondamento, insieme di risultanze che, pertanto, non può formare oggetto di una successiva, autonoma valutazione.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, può certamente qualificarsi alla stregua di occorrenza sopravvenuta quanto dedotto da a Parte_1
sostegno della sua istanza emendativa, atteso che la stessa ha allegato fatti nuovi relativi alla regolamentazione delle visite del padre.
A tale riguardo, la ricorrente ha chiesto in particolare che le previsioni esistenti siano integrate con le espresse previsioni che il padre tenga con sé la figlia i Per_1
regola l'ultimo fine settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00; che il si obblighi a CP_1
comunicare alla ricorrente entro il giorno 26 di ogni mese eventuali variazioni rispetto al calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
che la riscontrerà tale comunicazione entro il giorno Pt_1
successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative, con conferma altresì dei tempi già previsti nei precedenti provvedimenti per ciascun genitore nel corso delle vacanze natalizie (7 giorni), pasquali (4 giorni), estive (15 giorni) e ulteriori periodi di
4 giorni nel corso dell'anno per accompagnare la bambina dai nonni.
Nel decreto dell'11-20 dicembre 2018 era stato previsto che i fine settimana e i pomeriggi infrasettimanali di visita del fossero stabiliti in base ai suoi giorni e CP_1
orari di lavoro, con obbligo del medesimo di comunicare i propri turni di lavoro non appena portati a sua conoscenza. La ricorrente ha tuttavia prodotto i messaggi del alla stessa inviati, nei quali il medesimo comunica il fine settimana e i tre CP_1
pomeriggi di visita per il mese successivo, senza alcuna possibilità di concordarli e con un breve preavviso (v. il documento n. 13 della ricorrente). La ha inoltre Pt_1
dedotto nel ricorso la circostanza che la stessa dal 2022 svolge attività lavorativa come
6 turnista, circostanza nuova che comporta la necessità di modificare la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Tenuto conto delle nuove circostanze dedotte, ritiene il Tribunale che possa trovare accoglimento la richiesta della ricorrente, rispetto alla quale il convenuto, sebbene non costituito, ha comunque manifestato il suo assenso.
Si dispone dunque che il possa tenere con sé la figlia di regola l'ultimo CP_1
fine settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00, con obbligo dello stesso di CP_1
comunicare alla entro il giorno 26 di ogni mese eventuali variazioni rispetto Pt_1
al calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
la ricorrente riscontrerà tale comunicazione entro il giorno successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative.
Analogamente, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica del contributo del padre al mantenimento della figlia minore formulata dalla ricorrente, atteso che nel tempo trascorso dall'ultimo provvedimento che aveva disciplinato gli aspetti economici, le esigenze della figlia sono aumentate e correlativamente sono aumentate anche le relative spese, come è stato documentato dalla madre (v. i documenti n. 19 e 20).
Considerato che all'udienza dell'8 aprile 2025 il padre ha dichiarato di lavorare alle dipendenze di percependo una retribuzione netta mensile di euro CP_3
1.600,00 – 1.750,00, tenuto conto della condizione reddituale ed economica della madre, così come rappresentata nel ricorso e documentata e considerata altresì l'età e le esigenze della minore, ritiene il Collegio che la somma dovuta dal convenuto per il mantenimento della figlia minore ada aumentata rispetto alla somma di euro Per_1
200,00 prevista dal decreto del 5 aprile 2016 e quantificata nella misura di euro 300,00
7 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il tutto peraltro come concordato dalle parti di persona all'udienza dell'8 aprile 2025. ha chiesto, altresì, al Tribunale di recepire il consenso Parte_1
prestato dal rispetto all'uscita autonoma della figlia da scuola e al sostegno CP_1
psicologico per attraverso il ricorso alla dott.ssa Ambra Cavina con studio in Per_1
Bologna, con l'impegno del a sostenerne il costo nella misura del 50%; di CP_1
recepire la rinuncia del alla quota dell'assegno unico;
di recepire che il CP_1
convenuto contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia secondo le modalità già previste dal provvedimento giudiziale, con l'impegno della a comunicare la spesa effettuata inviando la relativa documentazione al Pt_1
convenuto entro il termine di trenta giorni dall'emissione del documento fiscale o dall'effettuazione della spesa e con obbligo del rimborso da parte del degli CP_1
importi entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la spesa;
di recepire che le spese relative al corso di inglese saranno integralmente sostenute dalla ricorrente, mentre quelle relative al corso di danza saranno ripartite nella misura del
50% ciascuno, a partire da settembre 2025.
Rileva il Collegio che all'udienza dell'8 aprile 2025 il convenuto di persona ha prestato il proprio consenso alle richieste dalla ricorrente, nei termini risultanti a verbale, impegnandosi inoltre a contribuire alle relative spese e che di ciò va dunque dato atto.
Quanto alla richiesta di condanna del alla rifusione delle spese del CP_1
presente giudizio, il Tribunale ritiene che alla luce del non integrale accoglimento delle domande inizialmente proposte dalla ricorrente, che ha parzialmente modificato le originarie conclusioni, recependo l'accordo raggiunto all'udienza dell'8 aprile 2025, e della condotta del convenuto, che sia pure all'udienza, ha comunque acceduto a gran parte delle richieste della ricorrente, appaia conforme a giustizia compensare fra le parti nella misura del 50% le spese processuali, che si liquidano per intero d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della limitata attività svolta.
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P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, in parziale modifica della vigente regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenuta nei decreti emessi dal Tribunale di Bologna in data 5-22 aprile 2016 e in data 11-20 dicembre
2018, così provvede:
A) dispone che possa tenere con sé la figlia minore di Controparte_1
regola l'ultimo fine settimana di ogni mese, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20.30-21.00, nonché il pomeriggio del mercoledì o del venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30-21.00, con obbligo del di CP_1
comunicare alla ricorrente, entro il giorno 26 di ogni mese, eventuali variazioni rispetto al calendario concordato, indicando in tal caso in luogo dei pomeriggi infrasettimanali sopra indicati altri due pomeriggi in alternativa ed indicando, altresì, in alternativa rispetto all'ultimo fine settimana del mese, un altro fine settimana in cui il padre terrà con sé la figlia;
la ricorrente riscontrerà tale comunicazione entro il giorno successivo dando conferma o proponendo soluzioni alternative;
B) dispone che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia on il versamento dell'importo mensile pari a euro 300,00 (trecento/00), Per_1
anticipatamente, entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, mediante bonifico nel conto corrente della madre, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla già prevista ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
50% per ciascuno dei genitori, secondo quanto previsto dal decreto dell'11-20 dicembre 2018, con l'impegno della ricorrente di comunicare al convenuto la spesa effettuata inviandogli la relativa documentazione entro il termine di trenta giorni dall'emissione del documento fiscale o dall'effettuazione della spesa e con obbligo di rimborso degli importi da parte del convenuto entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la spesa;
C) dà atto del consenso prestato dal convenuto all'uscita autonoma della figlia da scuola;
9 D) dà atto della rinuncia del alla quota dell'assegno unico, che verrà CP_1
integralmente percepito dalla ricorrente;
E) dà atto del consenso prestato dal convenuto al sostegno psicologico per la figlia ttraverso il ricorso alla dottoressa Ambra Cavina, con studio in Bologna, Per_1
con l'impegno del a sostenerne il costo nella misura del 50%; CP_1
F) dà atto che le spese relative al corso di inglese per la figlia saranno integralmente sostenute dalla ricorrente, mentre quelle relative al corso di danza saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% per ciascuno, a partire da settembre
2025;
G) conferma l'affidamento della figlia minore d entrambi i genitori, con Per_1
collocamento e residenza presso la madre e conferma i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore già previsti nei precedenti decreti quanto alle vacanze natalizie
(7 giorni), pasquali (4 giorni), estive (15 giorni) e agli ulteriori periodi di 4 giorni nel corso dell'anno per accompagnare la bambina dai nonni;
H) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_2
della metà delle spese processuali, che si liquidano per intero d'ufficio in
[...]
complessivi euro 3.837,00, di cui euro 27,00 per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, compensando il residuo fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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