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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/08/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 87/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 21
gennaio 2022
d a
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MN) in data 07/05/1961, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GANDOLFI ALBERTO (C.F.
) del Foro di MA, procuratore domiciliatario come da C.F._2
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, e Controparte_1
sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, (C.F.
pagina 1 di 14 ), rappresentata da con sede in Milano, in Bastioni P.IVA_1 Controparte_2
di Porta Nuova, 19, (C.F. ), società esercente l'attività di recupero P.IVA_2
crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg
13/D – Div. P.A.S. n. 38/2020 di Reg. il 26 ottobre 2020, in persona del procuratore nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
CARIMATI FILIPPO (C.F. ) procuratore domiciliatario come C.F._3
da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025 avente ad oggetto:
Fideiussione – Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MA, Sez. civile, pubblicata in data 01 luglio 2021, con il n. 659/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito
In riforma della impugnata sentenza n. 659/2021 pronunciata in data 01/07/2021 dal
Tribunale di MA, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento n.
3993/2018 R.G., ritenuta la nullità, tra le altre, della clausola di preventiva rinuncia
ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. contenuta nel contratto di fideiussione a
favore di sottoscritto da in data 10/03/2005, Controparte_1 Parte_1
e successive integrazioni, per violazione della norma imperativa dell'art. 2 della
Legge n. 287/1990, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia: pagina 2 di 14 - accertare e dichiarare la liberazione di da ogni obbligazione di Parte_1
garanzia per effetto della intervenuta decadenza del creditore Controparte_1
da ogni azione nei confronti del fideiussore a causa del mancato rispetto del termine
di cui all'art. 1957 comma 1° cod. civ.;
- accertare e dichiarare che, di conseguenza, nulla deve a Parte_1 [...]
in forza della fideiussione sottoscritta in data 10/03/2005 e Controparte_1
successive integrazioni.
Con condanna di al rimborso delle spese e competenza di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
In ogni caso
Darsi atto che tutte le domande ed eccezioni formulate con l'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado
n.3993/2018 R.G. tribunale di MA (prodotto come Allegato F) all'atto di
citazione in appello) devono intendersi espressamente riproposte ai sensi e per gli
effetti dell'art. 346 C.P.C.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni avversa domanda, istanza
ed eccezione, rigettare l'appello avversario perché totalmente infondato in fatto e in
diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di MA n. 659/2021.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca Parte_1
pagina 3 di 14 convenuta a fronte del debito maturato dalla società di cui l'opponente Parte_2
era fideiussore.
Parte opponente deduceva: i) la nullità della fideiussione rilasciata dall'attrice per violazione della normativa antitrust;
ii) la carenza di certezza del credito azionato per non averne la convenuta fornito la prova avendo prodotto solo le certificazioni ex art. 50 TUB, iii) l'illegittima applicazione di interessi usurari ai rapporti azionati.
Costituendosi in giudizio la banca opposta domandava il rigetto integrale dell'opposizione. Nel corso del giudizio veniva svolta una CTU contabile.
Con riferimento alla nullità totale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il tribunale riteneva l'eccezione infondata in quanto la decisione della Banca
d'Italia non aveva accertato la nullità integrale del modello del contratto di fideiussione, ma aveva censurato unicamente tre clausole specifiche contenute in quel modello di contratto, in quanto frutto dell'intesa vietata.
Tuttavia, l'unica clausola che avrebbe potuto trovare applicazione pratica nel presente giudizio era la clausola che derogava al termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c..
Il tribunale però, a seguito dell'esame delle azioni poste in essere dalla banca,
riteneva che essa si fosse tempestivamente attivata per il recupero del proprio credito.
Infatti, oltre ad intimare per iscritto alla debitrice ed al rispettivo fideiussore di pagare quanto dovuto, la banca si era costituita nel giudizio promosso dalla debitrice,
nel maggio 2015 avanti al Tribunale di MA R.G. n. 2041/2015 e Parte_2
successivamente, in data 5 giugno 2018, aveva proposto riscorso per l'insinuazione pagina 4 di 14 allo stato passivo nella procedura fallimentare n. 19/2018 avviata nei confronti della citata società in liquidazione. Infine, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo contro il fideiussore nel procedimento R.G. n. 2675/2018.
Dunque, il tribunale riteneva che l'azione giudiziale in esame fosse tempestiva e legittima poiché la banca non era rimasta inerte, avendo diligentemente resistito ex
art. 1957 c. 1 c.c. alle pretese della sua debitrice, ed essendosi successivamente insinuata al passivo fallimentare.
Ulteriormente il tribunale riteneva infondata la deduzione relativa al fatto che la banca non avesse provato il proprio credito, considerato che, oltre al certificato ex art. 50 TUB, aveva prodotto in atti pure gli estratti conto dei rapporti bancari nei quali era visibile l'evoluzione del credito azionato monitoriamente.
Il tribunale prendeva atto del fatto che la CTU svolta, effettuata per verificare l'eventuale applicazione ai rapporti di interessi usurari, aveva restituito come saldo finale debitore rideterminato del conto corrente n.08201/1000/00000919 un importo pari ad euro 36.477,73, rispetto a un saldo finale debitore annotato sull'estratto conto di euro 83.517,28.
La CTU, quanto al rapporto 03036/9522/00000745, dava atto di non aver rinvenuto documentazione contabile;
pertanto tale rapporto risultava sprovvisto di una prova documentale adeguata comprovante il saldo passivo, richiesto dalla banca con decreto ingiuntivo, pari ad euro 187.143,66.
Dunque, il tribunale riteneva che tale importo andasse scomputato.
Mentre per quanto concerneva l'ulteriore credito derivante dal mutuo chirografario n. pagina 5 di 14 00005/6000/73652333, il giudice di prime cure riteneva che il credito di euro
20.265,63 risultasse fondato.
Il tribunale osservava infatti che la banca aveva prodotto in atti il contratto, e che l'attrice non aveva dedotto la mancata erogazione della somma a favore della debitrice principale così come non aveva dimostrato di aver interamente restituito la somma di euro 30.000 data a mutuo.
Inoltre, l'attrice non aveva svolto alcuna contestazione, se non quella generica per cui la certificazione 50 TUB non avrebbe avuto valore nel giudizio di opposizione.
Una volta provata l'erogazione della somma data a mutuo era infatti onere del mutuatario dimostrare di aver estinto la propria obbligazione.
La complessiva posizione creditoria della convenuta era quindi pari ad euro
56.743,36, che con gli interessi al saggio legale dal 30/03/2018 al 01/07/2021
portavano ad una esposizione debitoria complessiva di euro 57.357,31, cui conseguiva la condanna di parte attrice quale fideiussore della debitrice principale.
Infine, quanto alle spese di lite, il tribunale, considerato che il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto per oltre 295.000 euro, mentre il procedimento si era concluso con l'accertamento di un credito effettivo di appena 56.000 euro, ed osservato che la CTU svolta aveva rilevato anche l'applicazione di interessi usurari,
riteneva che sussistessero gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Mentre le spese della CTU venivano definitivamente poste a carico della banca opposta. pagina 6 di 14 Tutto quanto considerato, il tribunale i) accoglieva l'opposizione per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto;
ii) poneva in via definitiva le spese di C.T.U.
a carico di parte convenuta/opposta; iii) condannava a corrispondere Parte_1
ad somma di euro 57.357,31 attualizzati alla Parte_3
data della presente decisione;
iv) compensava integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza contestando la Parte_1
pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore Parte_2
così impedendo la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore.
A sostegno della propria tesi difensiva parte appellante osserva che solo un'azione giudiziaria volta al soddisfacimento della pretesa creditoria, esercitata entro il termine semestrale di scadenza dell'obbligazione garantita, è idonea ad impedire la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore, mentre non sono idonee le azioni stragiudiziali né le azioni giudiziali di mero accertamento.
Parte appellante osserva che nel caso in esame la banca non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito nei confronti di e di condanna della a corrispondere le somme di cui era Parte_2 Parte_2
debitrice, essendosi limitata alla mera richiesta di rigetto delle domande contenute nell'atto di citazione.
Egualmente, nel giudizio R.G. n. 2041/2015 la banca si era limitata ad eccepire la pagina 7 di 14 nullità delle domande avversarie richiedendone il rigetto.
Dunque, essendosi la banca limitata a resistere alle domande contro la stessa svolte non può ritenersi che mediante tale condotta processuale essa abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, come richiesto dall'art. 1957, comma 1 c.c..
Pertanto, parte appellante afferma che il primo atto mediante il quale la banca ha azionato il proprio credito nei confronti del debitore è il ricorso per insinuazione allo stato passivo del fallimento della società depositato il 5 giugno 2018. Parte_2
Tuttavia, in tale data il termine semestrale era già ampiamente decorso.
Infatti, la banca in data 6 maggio 2016, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento in data 17 maggio 2016 e 12 maggio 2016, aveva comunicato sia alla debitrice principale sia al fideiussore la revoca degli affidamenti in essere e la contestuale intimazione di pagamento della somma di euro 227.352,18, con riferimento ad una pluralità di rapporti.
Pertanto, a partire da tale data era scaduta l'obbligazione, con conseguente decorrenza del termine semestrale entro il quale la banca doveva proporre le proprie istanze.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata eccepisce l'infondatezza dell'appello osservando che l'obbligazione principale assunta da ei confronti della banca Pt_2
e garantita dal fideiussore non è scaduta, essendo il contratto di conto corrente ancora in essere.
pagina 8 di 14 Inoltre, in ogni caso, la banca ha azionato il suo credito nei confronti del debitore principale nel giudizio R.G. n. 2041/2015 e successivamente tramite l'insinuazione nello stato passivo in data 5 giugno 2018.
Pertanto, parte appellata eccepisce di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
***
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante propone appello avverso la sentenza del Tribunale di MA, Sez.
civile n. 659/2021 eccependo che la banca non ha tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata proposta entro tale termine un'idonea azione giudiziale.
In via preliminare il Collegio rileva che la fideiussione oggetto di causa, stipulata in data 10 marzo 2005, è una fideiussione omnibus a prima richiesta.
Nel caso in esame si pone dunque la questione della interpretazione del contratto di garanzia che prevede sia la clausola di pagamento “a prima richiesta”, da intendersi quale clausola solve et repete, che, come tale, impone al garante di non ritardare il pagamento opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale, sia la clausola di rinvio all'art. 1957 cod. civ. pagina 9 di 14 La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.
(vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine “istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che “non può pronunciarsi la decadenza del
fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei
mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta”.
Pertanto, il Collegio reputa opportuno osservare che la presenza di entrambe le clausole, come si è visto sulla base dei principi di diritto della Corte di Cassazione già
riportati, depone per un rinvio al termine decadenziale all'art. 1957 cod.civ. e non ad altro suo contenuto, con la conseguenza che, per non incorrere nella decadenza,
sarebbe sufficiente che il creditore formuli, entro il termine pattuito, una mera richiesta stragiudiziale.
E dunque ritiene il collegio che nel caso in esame le parti, convenendo l'esecuzione a prima richiesta (con clausola ex art.1462 cc), abbiano inteso derogare al principio generalmente accolto in giurisprudenza secondo il quale l'esercizio del diritto, idoneo pagina 10 di 14 ad impedire l'effetto decadenziale di cui all'art.1957 cc, richiede l'esperimento di apposita azione giudiziale, risultando per effetto della clausola “solve et repete” sia sufficiente l'invio entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di una semplice richiesta scritta volta ad ottenerne l'adempimento, senza che sia al fine necessario l'avvio di un processo civile.
Posto, quindi, che il richiamo all'art. 1957 cod. civ. va inteso solo con riferimento al termine entro quale esercitare il diritto è appena il caso di rilevare che nella specie tale termine è stato osservato posto che, già prima dell'intimazione per iscritto di pagare quanto dovuto avvenuta in data 6 maggio 2016 (doc. 9 fascicolo monitorio), la banca costituendosi nel giudizio promosso in data 22 dicembre 2015 R.G.N.
2041/2015, aveva ivi fatto valere i propri diritti, e, quindi, aveva poi con diligenza coltivato le proprie istanze insinuandosi allo stato passivo nella procedura fallimentare n. 19/2018, ed infine depositando ricorso per decreto ingiuntivo contro il fideiussore nel procedimento n. R.G. 2675/2018.
Del resto il garante, attraverso la lettera raccomandata con la quale sono stati revocati gli affidamenti in essere, inviata in data 6 maggio 2016, era stato debitamente reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Il collegio osserva che l'interpretazione sopra citata non si pone in contrasto, ed anzi
è coerente, con la ratio dell'art. 1957 cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: “l'art. 1957
cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore
entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal
pagina 11 di 14 fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative
contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la
posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia
tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla
definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito
sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ.,
pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la
disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una
volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far
chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del
fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario”
(Cass. 24296/2017).
Stante la clausola di pagamento a prima richiesta, una volta comunicata al fideiussore dalla creditrice la richiesta scritta di pagamento, nessuna incertezza può più sussistere riguardo alla escussione della garanzia in conseguenza dell'inadempimento della debitrice principale.
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 c.c. (“interpretazione
contro l'autore della clausola”), norma che prevede un criterio ermeneutico che opera solo ove, effettuata la interpretazione della volontà delle parti in base ai criteri delle norme che la precedono (artt. 1362/1369 c.c.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il
“dubbio”; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la pagina 12 di 14 interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.
Nel senso testè indicato è del resto la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.,
per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza
dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere
pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento
debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al
fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione
giudiziaria nei confronti del debitore principale. Dunque, in conformità alla
sopracitata giurisprudenza di legittimità è sufficiente la azione stragiudiziale.” Corte
di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 835/2025 (in senso conforme Cassazione n.
13078/2008, Cassazione n. 22346/2017, Cassazione n. 1724/2016).
Quindi, per le ragioni dianzi esposte il collegio ritiene che nel caso in esame la banca abbia correttamente esercitato il proprio diritto sia attraverso atti stragiudiziali, che attraverso atti giudiziali.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta l'appello proposto.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
pagina 13 di 14 Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di MA, Sez. civile, pubblicata in data 01 luglio 2021, con il n.
659/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 87/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 21
gennaio 2022
d a
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MN) in data 07/05/1961, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GANDOLFI ALBERTO (C.F.
) del Foro di MA, procuratore domiciliatario come da C.F._2
procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, e Controparte_1
sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, (C.F.
pagina 1 di 14 ), rappresentata da con sede in Milano, in Bastioni P.IVA_1 Controparte_2
di Porta Nuova, 19, (C.F. ), società esercente l'attività di recupero P.IVA_2
crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg
13/D – Div. P.A.S. n. 38/2020 di Reg. il 26 ottobre 2020, in persona del procuratore nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
CARIMATI FILIPPO (C.F. ) procuratore domiciliatario come C.F._3
da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025 avente ad oggetto:
Fideiussione – Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MA, Sez. civile, pubblicata in data 01 luglio 2021, con il n. 659/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito
In riforma della impugnata sentenza n. 659/2021 pronunciata in data 01/07/2021 dal
Tribunale di MA, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento n.
3993/2018 R.G., ritenuta la nullità, tra le altre, della clausola di preventiva rinuncia
ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. contenuta nel contratto di fideiussione a
favore di sottoscritto da in data 10/03/2005, Controparte_1 Parte_1
e successive integrazioni, per violazione della norma imperativa dell'art. 2 della
Legge n. 287/1990, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia: pagina 2 di 14 - accertare e dichiarare la liberazione di da ogni obbligazione di Parte_1
garanzia per effetto della intervenuta decadenza del creditore Controparte_1
da ogni azione nei confronti del fideiussore a causa del mancato rispetto del termine
di cui all'art. 1957 comma 1° cod. civ.;
- accertare e dichiarare che, di conseguenza, nulla deve a Parte_1 [...]
in forza della fideiussione sottoscritta in data 10/03/2005 e Controparte_1
successive integrazioni.
Con condanna di al rimborso delle spese e competenza di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
In ogni caso
Darsi atto che tutte le domande ed eccezioni formulate con l'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado
n.3993/2018 R.G. tribunale di MA (prodotto come Allegato F) all'atto di
citazione in appello) devono intendersi espressamente riproposte ai sensi e per gli
effetti dell'art. 346 C.P.C.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni avversa domanda, istanza
ed eccezione, rigettare l'appello avversario perché totalmente infondato in fatto e in
diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di MA n. 659/2021.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca Parte_1
pagina 3 di 14 convenuta a fronte del debito maturato dalla società di cui l'opponente Parte_2
era fideiussore.
Parte opponente deduceva: i) la nullità della fideiussione rilasciata dall'attrice per violazione della normativa antitrust;
ii) la carenza di certezza del credito azionato per non averne la convenuta fornito la prova avendo prodotto solo le certificazioni ex art. 50 TUB, iii) l'illegittima applicazione di interessi usurari ai rapporti azionati.
Costituendosi in giudizio la banca opposta domandava il rigetto integrale dell'opposizione. Nel corso del giudizio veniva svolta una CTU contabile.
Con riferimento alla nullità totale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il tribunale riteneva l'eccezione infondata in quanto la decisione della Banca
d'Italia non aveva accertato la nullità integrale del modello del contratto di fideiussione, ma aveva censurato unicamente tre clausole specifiche contenute in quel modello di contratto, in quanto frutto dell'intesa vietata.
Tuttavia, l'unica clausola che avrebbe potuto trovare applicazione pratica nel presente giudizio era la clausola che derogava al termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c..
Il tribunale però, a seguito dell'esame delle azioni poste in essere dalla banca,
riteneva che essa si fosse tempestivamente attivata per il recupero del proprio credito.
Infatti, oltre ad intimare per iscritto alla debitrice ed al rispettivo fideiussore di pagare quanto dovuto, la banca si era costituita nel giudizio promosso dalla debitrice,
nel maggio 2015 avanti al Tribunale di MA R.G. n. 2041/2015 e Parte_2
successivamente, in data 5 giugno 2018, aveva proposto riscorso per l'insinuazione pagina 4 di 14 allo stato passivo nella procedura fallimentare n. 19/2018 avviata nei confronti della citata società in liquidazione. Infine, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo contro il fideiussore nel procedimento R.G. n. 2675/2018.
Dunque, il tribunale riteneva che l'azione giudiziale in esame fosse tempestiva e legittima poiché la banca non era rimasta inerte, avendo diligentemente resistito ex
art. 1957 c. 1 c.c. alle pretese della sua debitrice, ed essendosi successivamente insinuata al passivo fallimentare.
Ulteriormente il tribunale riteneva infondata la deduzione relativa al fatto che la banca non avesse provato il proprio credito, considerato che, oltre al certificato ex art. 50 TUB, aveva prodotto in atti pure gli estratti conto dei rapporti bancari nei quali era visibile l'evoluzione del credito azionato monitoriamente.
Il tribunale prendeva atto del fatto che la CTU svolta, effettuata per verificare l'eventuale applicazione ai rapporti di interessi usurari, aveva restituito come saldo finale debitore rideterminato del conto corrente n.08201/1000/00000919 un importo pari ad euro 36.477,73, rispetto a un saldo finale debitore annotato sull'estratto conto di euro 83.517,28.
La CTU, quanto al rapporto 03036/9522/00000745, dava atto di non aver rinvenuto documentazione contabile;
pertanto tale rapporto risultava sprovvisto di una prova documentale adeguata comprovante il saldo passivo, richiesto dalla banca con decreto ingiuntivo, pari ad euro 187.143,66.
Dunque, il tribunale riteneva che tale importo andasse scomputato.
Mentre per quanto concerneva l'ulteriore credito derivante dal mutuo chirografario n. pagina 5 di 14 00005/6000/73652333, il giudice di prime cure riteneva che il credito di euro
20.265,63 risultasse fondato.
Il tribunale osservava infatti che la banca aveva prodotto in atti il contratto, e che l'attrice non aveva dedotto la mancata erogazione della somma a favore della debitrice principale così come non aveva dimostrato di aver interamente restituito la somma di euro 30.000 data a mutuo.
Inoltre, l'attrice non aveva svolto alcuna contestazione, se non quella generica per cui la certificazione 50 TUB non avrebbe avuto valore nel giudizio di opposizione.
Una volta provata l'erogazione della somma data a mutuo era infatti onere del mutuatario dimostrare di aver estinto la propria obbligazione.
La complessiva posizione creditoria della convenuta era quindi pari ad euro
56.743,36, che con gli interessi al saggio legale dal 30/03/2018 al 01/07/2021
portavano ad una esposizione debitoria complessiva di euro 57.357,31, cui conseguiva la condanna di parte attrice quale fideiussore della debitrice principale.
Infine, quanto alle spese di lite, il tribunale, considerato che il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto per oltre 295.000 euro, mentre il procedimento si era concluso con l'accertamento di un credito effettivo di appena 56.000 euro, ed osservato che la CTU svolta aveva rilevato anche l'applicazione di interessi usurari,
riteneva che sussistessero gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Mentre le spese della CTU venivano definitivamente poste a carico della banca opposta. pagina 6 di 14 Tutto quanto considerato, il tribunale i) accoglieva l'opposizione per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto;
ii) poneva in via definitiva le spese di C.T.U.
a carico di parte convenuta/opposta; iii) condannava a corrispondere Parte_1
ad somma di euro 57.357,31 attualizzati alla Parte_3
data della presente decisione;
iv) compensava integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
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Propone appello avverso la predetta sentenza contestando la Parte_1
pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore Parte_2
così impedendo la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore.
A sostegno della propria tesi difensiva parte appellante osserva che solo un'azione giudiziaria volta al soddisfacimento della pretesa creditoria, esercitata entro il termine semestrale di scadenza dell'obbligazione garantita, è idonea ad impedire la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore, mentre non sono idonee le azioni stragiudiziali né le azioni giudiziali di mero accertamento.
Parte appellante osserva che nel caso in esame la banca non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito nei confronti di e di condanna della a corrispondere le somme di cui era Parte_2 Parte_2
debitrice, essendosi limitata alla mera richiesta di rigetto delle domande contenute nell'atto di citazione.
Egualmente, nel giudizio R.G. n. 2041/2015 la banca si era limitata ad eccepire la pagina 7 di 14 nullità delle domande avversarie richiedendone il rigetto.
Dunque, essendosi la banca limitata a resistere alle domande contro la stessa svolte non può ritenersi che mediante tale condotta processuale essa abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, come richiesto dall'art. 1957, comma 1 c.c..
Pertanto, parte appellante afferma che il primo atto mediante il quale la banca ha azionato il proprio credito nei confronti del debitore è il ricorso per insinuazione allo stato passivo del fallimento della società depositato il 5 giugno 2018. Parte_2
Tuttavia, in tale data il termine semestrale era già ampiamente decorso.
Infatti, la banca in data 6 maggio 2016, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento in data 17 maggio 2016 e 12 maggio 2016, aveva comunicato sia alla debitrice principale sia al fideiussore la revoca degli affidamenti in essere e la contestuale intimazione di pagamento della somma di euro 227.352,18, con riferimento ad una pluralità di rapporti.
Pertanto, a partire da tale data era scaduta l'obbligazione, con conseguente decorrenza del termine semestrale entro il quale la banca doveva proporre le proprie istanze.
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Costituendosi in giudizio parte appellata eccepisce l'infondatezza dell'appello osservando che l'obbligazione principale assunta da ei confronti della banca Pt_2
e garantita dal fideiussore non è scaduta, essendo il contratto di conto corrente ancora in essere.
pagina 8 di 14 Inoltre, in ogni caso, la banca ha azionato il suo credito nei confronti del debitore principale nel giudizio R.G. n. 2041/2015 e successivamente tramite l'insinuazione nello stato passivo in data 5 giugno 2018.
Pertanto, parte appellata eccepisce di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
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All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante propone appello avverso la sentenza del Tribunale di MA, Sez.
civile n. 659/2021 eccependo che la banca non ha tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata proposta entro tale termine un'idonea azione giudiziale.
In via preliminare il Collegio rileva che la fideiussione oggetto di causa, stipulata in data 10 marzo 2005, è una fideiussione omnibus a prima richiesta.
Nel caso in esame si pone dunque la questione della interpretazione del contratto di garanzia che prevede sia la clausola di pagamento “a prima richiesta”, da intendersi quale clausola solve et repete, che, come tale, impone al garante di non ritardare il pagamento opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale, sia la clausola di rinvio all'art. 1957 cod. civ. pagina 9 di 14 La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.
(vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine “istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che “non può pronunciarsi la decadenza del
fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei
mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta”.
Pertanto, il Collegio reputa opportuno osservare che la presenza di entrambe le clausole, come si è visto sulla base dei principi di diritto della Corte di Cassazione già
riportati, depone per un rinvio al termine decadenziale all'art. 1957 cod.civ. e non ad altro suo contenuto, con la conseguenza che, per non incorrere nella decadenza,
sarebbe sufficiente che il creditore formuli, entro il termine pattuito, una mera richiesta stragiudiziale.
E dunque ritiene il collegio che nel caso in esame le parti, convenendo l'esecuzione a prima richiesta (con clausola ex art.1462 cc), abbiano inteso derogare al principio generalmente accolto in giurisprudenza secondo il quale l'esercizio del diritto, idoneo pagina 10 di 14 ad impedire l'effetto decadenziale di cui all'art.1957 cc, richiede l'esperimento di apposita azione giudiziale, risultando per effetto della clausola “solve et repete” sia sufficiente l'invio entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di una semplice richiesta scritta volta ad ottenerne l'adempimento, senza che sia al fine necessario l'avvio di un processo civile.
Posto, quindi, che il richiamo all'art. 1957 cod. civ. va inteso solo con riferimento al termine entro quale esercitare il diritto è appena il caso di rilevare che nella specie tale termine è stato osservato posto che, già prima dell'intimazione per iscritto di pagare quanto dovuto avvenuta in data 6 maggio 2016 (doc. 9 fascicolo monitorio), la banca costituendosi nel giudizio promosso in data 22 dicembre 2015 R.G.N.
2041/2015, aveva ivi fatto valere i propri diritti, e, quindi, aveva poi con diligenza coltivato le proprie istanze insinuandosi allo stato passivo nella procedura fallimentare n. 19/2018, ed infine depositando ricorso per decreto ingiuntivo contro il fideiussore nel procedimento n. R.G. 2675/2018.
Del resto il garante, attraverso la lettera raccomandata con la quale sono stati revocati gli affidamenti in essere, inviata in data 6 maggio 2016, era stato debitamente reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
Il collegio osserva che l'interpretazione sopra citata non si pone in contrasto, ed anzi
è coerente, con la ratio dell'art. 1957 cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: “l'art. 1957
cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore
entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal
pagina 11 di 14 fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative
contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la
posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del
29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia
tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla
definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito
sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ.,
pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la
disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una
volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far
chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del
fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario”
(Cass. 24296/2017).
Stante la clausola di pagamento a prima richiesta, una volta comunicata al fideiussore dalla creditrice la richiesta scritta di pagamento, nessuna incertezza può più sussistere riguardo alla escussione della garanzia in conseguenza dell'inadempimento della debitrice principale.
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 c.c. (“interpretazione
contro l'autore della clausola”), norma che prevede un criterio ermeneutico che opera solo ove, effettuata la interpretazione della volontà delle parti in base ai criteri delle norme che la precedono (artt. 1362/1369 c.c.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il
“dubbio”; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la pagina 12 di 14 interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.
Nel senso testè indicato è del resto la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.,
per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza
dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere
pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento
debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al
fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione
giudiziaria nei confronti del debitore principale. Dunque, in conformità alla
sopracitata giurisprudenza di legittimità è sufficiente la azione stragiudiziale.” Corte
di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 835/2025 (in senso conforme Cassazione n.
13078/2008, Cassazione n. 22346/2017, Cassazione n. 1724/2016).
Quindi, per le ragioni dianzi esposte il collegio ritiene che nel caso in esame la banca abbia correttamente esercitato il proprio diritto sia attraverso atti stragiudiziali, che attraverso atti giudiziali.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta l'appello proposto.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
pagina 13 di 14 Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di MA, Sez. civile, pubblicata in data 01 luglio 2021, con il n.
659/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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