TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3753 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARCHESANO EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e premesso che: Parte_1 CP_1
“- con Sentenza n. 7592/2021 pubblicata il 21/09/2021, il Tribunale di Napoli a definizione del giudizio recante numero di registro generale 11710/2020 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi alle condizioni proposte dagli stessi che di seguito si riportano: a) I figli maggiorenni vivranno con il padre;
b) La IG.ra si impegna ed Parte_1 obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con la somma complessiva di Eur. 300,00= (trecento) mensili da versarsi entro il
15 di ogni mese;
c) Detta somma verrà annualmente ed economicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
d) La IG.ra provvederà, nella quota del 30%, a contribuire alle spese Parte_1 straordinarie, da concordare preventivamente, come da Protocollo del Tribunale di Napoli e secondo le modalità ivi indicate. Per ciò che concerne eventuali spese relative alla psicoterapia per
1 il figlio , le stesse saranno ad integrale carico del IG. ; e) Le parti si Per_1 CP_1 dichiarano economicamente autosufficienti;
- a seguito della definizione del suddetto giudizio, si sono verificate le seguenti circostanze sopravvenute:
1- i figli maggiorenni hanno raggiunto l'autosufficienza economica, il figlio Per_1 lavora presso la CDF S.r.l. e il figlio vive in Roma ove svolge attività lavorativa autonoma;
Per_2
2- la suddetta circostanza, trovava riscontro nella comunicazione di pagamento ricevuta da Agenzia delle Entrate Riscossione che nell'Aprile 2024, sanzionava la IG.ra al pagamento di euro Pt_1
485,66 a titolo di detrazioni per figli a carico non dovute di cui la contribuente aveva beneficiato in buona fede in occasione della dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021;
3- verosimilmente la IG.ra sarà obbligata al pagamento di ulteriori sanzioni per l'anno Pt_1
d'imposta 2022, 2023, 2024 le cui comunicazioni dipendono dalla formazione del ruolo presso l'agente di riscossione;
4- con Sentenza n. 37790/2023 il Giudice di Pace Dott. Manzi, accogliendo parzialmente l'opposizione al precetto notificato dal IG. per spese straordinarie non pagate, condannava CP_1 la IG.ra al pagamento di euro 1.385,88”. Pt_1
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano modificarsi le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
7592/2021 pubblicata il 21/09/2021 del Tribunale di Napoli nel senso di revocarsi l'obbligo del contributo materno al mantenimento dei figli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 08.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
“A) stabilire che nulla è dovuto dalla madre IG.ra al IG. a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento indiretto ordinario e straordinario a favore dei figli e né a Per_1 Persona_3 titolo di mantenimento diretto ai figli poiché autosufficienti.
B) dare atto che le parti hanno raggiunto il seguente accordo relativamente alle circostanze sopravvenute alla Sentenza di cessazione degli effetti civili sopra menzionate:
1) rinunzia del IG. alla corresponsione da parte della IG.ra degli onorari derivanti CP_1 Pt_1 dalla Sent. del Giudice di Pace di Napoli n. 37790/2023;
2 2) rinunzia della IG.ra alla ripetizione delle somme corrisposte al IG. a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento a favore dei figli per i periodi in cui erano già autonomi, cioè per gli anni 2022,
2023, 2024;
3) assunzione in capo alla IG.ra delle sanzioni, ricevute e future, derivanti dalla non dovuta Pt_1 detrazione dei figli a carico
4) integrale compensazione delle spese legali con rinunzia degli Avvocati al vincolo di solidarietà ex legge Professionale”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli I sezione civile, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7592/2021 del 21/09/2021 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. revoca l'obbligo posto a carico della sig.ra di mantenimento nei confronti dei Parte_1 figli;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3753 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MARCHESANO EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e premesso che: Parte_1 CP_1
“- con Sentenza n. 7592/2021 pubblicata il 21/09/2021, il Tribunale di Napoli a definizione del giudizio recante numero di registro generale 11710/2020 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi alle condizioni proposte dagli stessi che di seguito si riportano: a) I figli maggiorenni vivranno con il padre;
b) La IG.ra si impegna ed Parte_1 obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con la somma complessiva di Eur. 300,00= (trecento) mensili da versarsi entro il
15 di ogni mese;
c) Detta somma verrà annualmente ed economicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
d) La IG.ra provvederà, nella quota del 30%, a contribuire alle spese Parte_1 straordinarie, da concordare preventivamente, come da Protocollo del Tribunale di Napoli e secondo le modalità ivi indicate. Per ciò che concerne eventuali spese relative alla psicoterapia per
1 il figlio , le stesse saranno ad integrale carico del IG. ; e) Le parti si Per_1 CP_1 dichiarano economicamente autosufficienti;
- a seguito della definizione del suddetto giudizio, si sono verificate le seguenti circostanze sopravvenute:
1- i figli maggiorenni hanno raggiunto l'autosufficienza economica, il figlio Per_1 lavora presso la CDF S.r.l. e il figlio vive in Roma ove svolge attività lavorativa autonoma;
Per_2
2- la suddetta circostanza, trovava riscontro nella comunicazione di pagamento ricevuta da Agenzia delle Entrate Riscossione che nell'Aprile 2024, sanzionava la IG.ra al pagamento di euro Pt_1
485,66 a titolo di detrazioni per figli a carico non dovute di cui la contribuente aveva beneficiato in buona fede in occasione della dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021;
3- verosimilmente la IG.ra sarà obbligata al pagamento di ulteriori sanzioni per l'anno Pt_1
d'imposta 2022, 2023, 2024 le cui comunicazioni dipendono dalla formazione del ruolo presso l'agente di riscossione;
4- con Sentenza n. 37790/2023 il Giudice di Pace Dott. Manzi, accogliendo parzialmente l'opposizione al precetto notificato dal IG. per spese straordinarie non pagate, condannava CP_1 la IG.ra al pagamento di euro 1.385,88”. Pt_1
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano modificarsi le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
7592/2021 pubblicata il 21/09/2021 del Tribunale di Napoli nel senso di revocarsi l'obbligo del contributo materno al mantenimento dei figli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 08.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
“A) stabilire che nulla è dovuto dalla madre IG.ra al IG. a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento indiretto ordinario e straordinario a favore dei figli e né a Per_1 Persona_3 titolo di mantenimento diretto ai figli poiché autosufficienti.
B) dare atto che le parti hanno raggiunto il seguente accordo relativamente alle circostanze sopravvenute alla Sentenza di cessazione degli effetti civili sopra menzionate:
1) rinunzia del IG. alla corresponsione da parte della IG.ra degli onorari derivanti CP_1 Pt_1 dalla Sent. del Giudice di Pace di Napoli n. 37790/2023;
2 2) rinunzia della IG.ra alla ripetizione delle somme corrisposte al IG. a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento a favore dei figli per i periodi in cui erano già autonomi, cioè per gli anni 2022,
2023, 2024;
3) assunzione in capo alla IG.ra delle sanzioni, ricevute e future, derivanti dalla non dovuta Pt_1 detrazione dei figli a carico
4) integrale compensazione delle spese legali con rinunzia degli Avvocati al vincolo di solidarietà ex legge Professionale”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli I sezione civile, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7592/2021 del 21/09/2021 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. revoca l'obbligo posto a carico della sig.ra di mantenimento nei confronti dei Parte_1 figli;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3 4