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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 350/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCUZZI ANNA
C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PRATELLI MICHELE
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per la società “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza Parte_1 disattesa, in accoglimento dell'impugnazione: riformare la sentenza di primo grado 49/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, Giudice dott.ssa Maria Carla Corvetta, all'esito del procedimento n. 253/2016
R.G. al quale è stato riunito il procedimento n. 442/2016 R.G., resa in data 18.01.2022, pubblicata in pagina 1 di 9 data 19.01.2022, notificata in data 19.01.2022 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione nelle parti in cui il Tribunale di Rimini: (i) ha dichiarato l'inefficacia della scrittura di cessione del rapporto contrattuale recante data 06.10.2003; (ii) ha condannato la società a Parte_1 restituire al signor la somma di € 119.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
(iii) Controparte_2
ha rigettato tutte le domande spiegate dalla società nei confronti dei signori Parte_1
e (iv) ha condannato la società ex art. 96 Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
c.p.c. nei riguardi del signor (v) ha condannato la società a Controparte_1 Parte_1 corrispondere le spese di lite al signor e, per l'effetto, accertare e dichiarare: Controparte_2
- che la scrittura privata recante data 06.10.2003 è pienamente valida ed efficace inter-partes;
- che il signor , con il proprio comportamento, si è reso responsabile (a titolo Controparte_2
contrattuale e/o extracontrattuale) della necessità di addivenire alla risoluzione del contratto preliminare tra la Parrocchia di Santa Maria Maddalena e la società Centrale 02 s.r.l.;
- la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del medesimo;
Controparte_2
- la connessione causale tra la condotta serbata dal signor e la necessità di Controparte_2
addivenire alla risoluzione del contratto preliminare tra la Parrocchia Santa Maria Maddalena e la società Centrale 02 s.r.l.;
- per l'effetto: la insussistenza originaria (ed attuale) dell'obbligo restitutorio della somma di €
119.000,00 da parte della società in favore del signor . Per Parte_1 Controparte_2
l'effetto: dato atto che la società ha provveduto a dare esecuzione spontanea alla Parte_1
sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Rimini (corrispondendo al signor Controparte_2 la somma di € 128.582,87, al signor la somma di € 13.000,00 e al loro difensore la Controparte_1 somma di € 17.207,68) condannare il signor alla restituzione in favore Controparte_2 dell'appellante della somma di € 128.582,87 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento
(17.02.2022) a quello del saldo;
condannare il signor alla restituzione in favore Controparte_1 dell'appellante della somma di € 13.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento
(17.02.2022) a quello del saldo;
condannare i signori e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, ed eventualmente anche con il loro difensore in primo grado, alla restituzione in favore della società della somma di € 17.207,68, corrisposta per il pagamento delle spese Parte_1
legali del primo grado. Con vittoria di spese ed onorario di entrambi i gradi del giudizio.”
Per "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, respingere in toto il gravame avversario in quanto palesemente inammissibile oltre infondato in fatto e diritto, con seguente conferma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
pagina 2 di 9 49/2022, pubblicata in data 19.01.2022 dei giudizi riuniti nn. 253/2016 e 442/2016 RG. In via di appello incidentale, si opus e nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dovesse ritenere corretta
l'interpretazione propugnata da controparte, in parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima ha liquidato le spese di lite, dichiarare che l'importo di € 14.000,00 oltre accessori ivi indicato deve essere inteso come riferito a ciascuno degli odierni appellati e per l'effetto condannare al pagamento dell'intero suddetto importo in favore del sig. Parte_1 CP_2
. In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ex
[...] Parte_1
art. 96 c.p.c. in favore del deducente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, avendo controparte agito nella consapevolezza del proprio torto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per TO CO: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere in toto il gravame avversario in quanto palesemente inammissibile oltre infondato in fatto e diritto, con seguente conferma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
49/2022, pubblicata in data 19/01/2022 dei giudizi riuniti nn. 253/2016 e 442/2016 RG. In via di appello incidentale, si opus e nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dovesse ritenere corretta
l'interpretazione propugnata da controparte, in parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima ha liquidato le spese di lite, dichiarare che l'importo di € 14.000,00 oltre accessori ivi indicato deve essere inteso come riferito a ciascuno degli odierni appellati e per l'effetto condannare al pagamento dell'intero suddetto importo in favore del sig. Parte_1 [...]
In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. CP_1 Parte_1
96 c.p.c. in favore del deducente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, avendo controparte agito nella consapevolezza del proprio torto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO
1. La società in data 25.09.2003 stipulava con la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Parte_1
Rimini un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno edificabile sito in Rimini, località Celle, la cui efficacia veniva subordinata alla definitiva approvazione da parte del Comune di Rimini, entro il
30.06.2007, della variante all'allora vigente P.R.G., con contestuale versamento di una somma pari a euro 350.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Con scrittura privata del 6.10.2003, la cedeva ad una quota pari al Parte_1 Controparte_2
34% dei diritti discendenti da detto compromesso, con corresponsione, da parte di di euro CP_2
119.000,00 quale quota corrispondente al 34% della caparra confirmatoria a sua volta rilasciata dal cedente al promissario venditore.
pagina 3 di 9 In data 12.02.2005, e la stipulavano un nuovo contratto preliminare Parte_1 Controparte_3
che annullava e sostitutiva integralmente il precedente preliminare del 25.09.2003, con parziale mutamento dell'oggetto (area con s.u. edificabile di minimo 2000 mq in luogo degli originari 1500 mq), con previsione di un prezzo (pari a euro 1.885.000,00) maggiorato di oltre euro 300.000,00 rispetto a quanto pattuito in precedenza (euro 1.550.000,00) e con una condizione risolutiva ben più articolata della precedente.
Con atto notarile del 30.01.2006, la conferiva il proprio ramo di attività nella Parte_1 Parte_1
cedendole anche detto contratto.
[...]
Le parti contraenti il preliminare del febbraio 2005 in seguito modificavano la data di avveramento della condizione ad esso apposta in due momenti successivi (11.05.2007 e 4.05.2009), prorogandola al
31.12.2011; tuttavia, non addivenivano alla stipula del definitivo ma siglavano, in data 11.06.2012, la risoluzione consensuale del contratto preliminare del febbraio 2005, così come di tutte le successive modifiche della data di avveramento della condizione, con conseguente restituzione da parte della
Parrocchia di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria.
2. Tanto premesso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Controparte_2
Rimini, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità, l'inesistenza e/o comunque l'inefficacia della cessione del contratto sottoscritta in data 6.10.2003 e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
a restituirgli la somma pari a euro 119.000,00 versata a titolo di caparra;
in via subordinata, di
[...]
accertare la intervenuta risoluzione della cessione del contratto sottoscritta in data 6.10.2003 per la sopravvenuta perdita di causa della stessa, con condanna alla restituzione della caparra confirmatoria e, infine, in via ulteriormente subordinata, di accertare il diritto del ricorrente, ex art. 2041 c.c., a vedersi restituita la caparra versata in forza della cessione sottoscritta.
3. Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e deducendo che – Parte_1
essendosi verificata la condizione apposta in sede di contratto preliminare – la mancata stipula del contratto definitivo era da attribuirsi unicamente alla volontà dei fratelli e CP_2 [...]
cui andava imputata la responsabilità della intervenuta risoluzione del preliminare stesso;
CP_1
formulava, inoltre, istanza di chiamata in causa del terzo affermando che lo stesso Controparte_1 fosse socio occulto nell'affare stipulato dal fratello e chiedendo in via riconvenzionale la CP_2
condanna di entrambi al risarcimento di pretesi danni subiti, quantificati, in via prudenziale, in euro
670.349,14.
4. Il tribunale, mutato il rito, autorizzava la chiamata in causa del terzo e, vista la Controparte_1
connessione con altra causa incardinata da contro il solo Parte_1 Controparte_1
disponeva la riunione dei giudizi.
pagina 4 di 9 5. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda formulata da Controparte_1 Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna della società al risarcimento del danno per
[...] lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Il Tribunale di Rimini, istruita la causa tramite prove testimoniali, con sentenza n. 49/2022 dichiarava l'inefficacia della cessione del contratto sottoscritta in data 6.10.2003 in ragione del venire meno del contratto preliminare oggetto di cessione (quello del 25.09.2003) e, ritenuto che la mancata stipulazione del contratto definitivo tra la Parrocchia Santa Maria Maddalena e la Parte_1
verosimilmente riconducibile al mancato avveramento della condizione, non potesse in ogni caso essere ascritta alla condotta tenuta da (né a quella del fratello ), non Controparte_2 CP_1
avendo egli sottoscritto alcuno degli atti intervenuti successivamente alla cessione del 6.10.2003, unitamente alla considerazione che in un rapporto afferente immobili, gli atti relativi al consenso devono essere espressi in forma scritta, condannava la società a restituire ad Parte_1
la caparra a suo tempo versata, pari a complessivi euro 119.000,00, oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione come per legge.
Rigettava tutte le domande spiegate dalla società nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
e, rilevata la totale infondatezza delle argomentazioni poste a base delle domande nei CP_1
confronti del terzo chiamato in causa, la condannava, ex art. 96 c.p.c., a pagare in favore di
[...]
la somma di euro 13.000,00 oltre interessi. CP_1
Condannava, inoltre, la a rifondere ad e le spese legali, Parte_1 CP_2 Controparte_1
liquidate in complessivi euro 14.000,00, oltre IVA e C.N.P.A.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello la hanno resistito gli appellati con distinte Parte_1
comparse di risposta, spiegando entrambi appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
IN DIRITTO
8. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha affermato la perdita di efficacia del rapporto contrattuale nei rapporti interni alla parte promissaria acquirente nel passaggio dal contratto preliminare del 25.09.2003 a quello del
12.02.2005. In particolare, il giudice avrebbe errato nell'attribuire alla scrittura del 6.10.2003 valenza di contratto assimilabile al contratto preliminare “parallelo”, trattandosi, invece, di negozio che regolamentava i rapporti puramente soggettivi interni tra i partecipanti all'affare medesimo.
pagina 5 di 9 9. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il tribunale ha ritenuto integrata la sussistenza dell'obbligo restitutorio, in capo alla società della Parte_1
somma di euro 119.000,00 in favore del signor Controparte_2
In primo luogo, invero, il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 112 c.p.c., non individuando il/i soggetto/i responsabile/i delle condotte che hanno comportato la necessità di risolvere il contratto preliminare inter partes e omettendo ogni valutazione e indagine in ordine alle risultanze documentali e probatorie. In secondo luogo, avrebbe errato nel ritenere che la mancata stipulazione del contratto definitivo tra la Parrocchia Santa Maria Maddalena e la società non potesse essere in Parte_1
alcun modo ascritta alla condotta tenuta da , né a quella del fratello di Controparte_2
quest'ultimo , il che si porrebbe in contrasto con le risultanze probatorie e, in particolare, con le CP_1 dichiarazioni del teste che aveva riferito che: “C'è stato un momento in cui Tes_1 CP_1
disse che suo fratello aveva una difficoltà economica, era prima del 2011,
[...] CP_2
antecedente la approvazione dello strumento urbanistico, il Comune che rendeva edificabile il lotto oggetto di compravendita, visto il tempo trascorso, la risoluzione del contratto è avvenuta in accordo tra le parti ed è stata restituita la caparra tranne la somma di euro 5.000,00…”, chiarendo così, a parere dell'appellante, la ragione che avrebbe condotto alla mancata risoluzione del contratto, non essendo più possibile per il signor fare fronte alla erogazione del 34% del prezzo Controparte_2
di sua pertinenza.
10. Con il terzo motivo si lamenta che il primo giudice abbia ritenuto non dimostrata la prosecuzione dell'attività negoziale da parte del signor in relazione al contratto preliminare del Controparte_2
12.02.2005, circostanza che emergerebbe invece dalle risultanze istruttorie.
11. Con il quarto motivo ci si duole della condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in Parte_1
relazione alle domande spiegate nei confronti del signor il coinvolgimento di Controparte_1
quest'ultimo risulterebbe infatti ampiamente provato, sia a mezzo delle prove testimoniali che per tabulas.
Inoltre, il richiamo operato dal tribunale agli artt. 1350, 1351 e 2725 sarebbe del tutto incongruo ed erroneo, in quanto ad era stata contestata una responsabilità extracontrattuale, attesa Controparte_1 la sua partecipazione occulta all'affare.
12. Con gli appelli incidentali gli appellati impugnano la statuizione sulle spese di lite, laddove il giudice ha liquidato a tale titolo, in favore delle due parti vittoriose, un unico importo, pari a €
14.000,00, complessivamente considerato, in luogo di rimborsi separati.
pagina 6 di 9 Chiedono, inoltre, la condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. nei confronti di Parte_1
considerando l'impugnazione avversaria pretestuosa, basata su motivi inammissibili, strumentali e infondati.
13. I primi tre motivi di appello vanno congiuntamente trattati, stante la loro connessione, e sono infondati.
Come rilevato dal giudice di prime cure, la scrittura privata del 6.10.2003 tra la (già Parte_1
e il signor ha all'evidenza ad oggetto la cessione di quota parte Parte_1 Controparte_2
del contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato nel settembre 2003 tra Parte_1
e la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Rimini, in assenza di qualsiasi elemento che possa
[...]
ricondurre detta scrittura alla categoria degli atti societari.
Detta cessione è successivamente divenuta inefficace a seguito del venir meno del contratto preliminare oggetto della cessione medesima, annullato e sostituito integralmente dal successivo preliminare del
12.2.2005, novativo rispetto a quello originariamente sottoscritto;
rispetto a quest'ultimo accordo il signor è rimasto del tutto estraneo, essendo stato esso sottoscritto unicamente da Controparte_2
e Parrocchia Santa Maria Maddalena. Parte_1
14. Va ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c., gli atti aventi ad oggetto beni immobili debbono rivestire forma scritta;
alla luce di tali disposizioni imperative,
l'asserita partecipazione del signor alle trattative volte alla stipula del secondo Controparte_2
preliminare a nulla rileva, non essendo egli divenuto parte del contratto.
Pertanto, nessuna obbligazione contrattuale è stata assunta dal signor nei Controparte_2
confronti di e, di conseguenza, non può ravviarsi una sua responsabilità contrattuale Parte_1
rispetto alla risoluzione (avvenuta peraltro consensualmente, con restituzione da parte della Parrocchia di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria) del contratto preliminare del febbraio 2005 intervenuta tra e la Parrocchia. Parte_1
15. Neppure può ritenersi sussistente in capo a un responsabilità di tipo Controparte_2
extracontrattuale, della quale non risultano specificamente allegati, né tanto meno provati, i fatti costitutivi, non potendo certo essa considerarsi dimostrata dalle dichiarazioni del teste il Tes_1
quale ha seguito per la Curia di Rimini tutto lo svolgimento dell'operazione contrattuale, e ha riferito che: “C'è stato un momento in cui disse che suo fratello aveva una Controparte_1 CP_2
difficoltà economica, era prima del 2011, antecedente la approvazione dello strumento urbanistico, il
Comune che rendeva edificabile il lotto oggetto di compravendita, visto il tempo trascorso, la risoluzione del contratto è avvenuta in accordo tra le parti ed è stata restituita la caparra tranne la somma di euro 5.000,00…”.
pagina 7 di 9 Tali affermazioni appaiono invero, oltre che generiche, inconferenti, alla luce del fatto che la risoluzione del rapporto è avvenuta consensualmente e che nulla ha mai lamentato la Parrocchia, provvedendo a restituire a quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria senza Parte_1
sollevare alcuna questione.
Non può pertanto dubitarsi della sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo a della Parte_1
somma pari a euro 119.000,00 a suo tempo versata da a titolo di caparra Controparte_2
confirmatoria in forza della scrittura privata del 6.10.2003, la cui efficacia è venuta meno in conseguenza della risoluzione consensuale.
16. In ordine al quarto motivo di appello, si ribadisce come risulti per tabulas che Controparte_1 sia rimasto estraneo all'intera vicenda negoziale, non avendo mai sottoscritto alcun atto e assunto alcuna obbligazione nei confronti di e come, per latro verso, egli non risulti ad altro Parte_1
titolo responsabile in ordine alla mancata stipula del rogito tra la e la Parrocchia, non Parte_1
potendo l'ipotizzata responsabilità di per sé fondarsi sulla sua asserita partecipazione agli incontri tra le parti che hanno preceduto la stipula.
Va pertanto confermata la sentenza di primo grado in relazione alla condanna ex art. 96 c.p.c. ei confronti di la cui condotta processuale è stata caratterizzata da colpa grave, in Parte_1
quanto le argomentazioni poste a fondamento della domanda nei confronti del terzo chiamato in causa si sono rivelate del tutto indimostrate, oltre che palesemente prive di fondamento giuridico.
17. Va invece accolto l'appello incidentale, in quanto e sono Controparte_1 Controparte_2
due parti distinte nel presente giudizio, costituitesi con atti separati, sicchè il rimborso delle spese di lite andava disposto a favore di ciascuna di esse separatamente;
la sentenza di primo grado va dunque riformata laddove ha condannato la parte soccombente a rifondere le spese di lite in favore delle due parti vittoriose liquidando un importo complessivo in luogo di importi separati.
18. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
19. Si rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello spiegato da e, in Parte_1
accoglimento degli appelli incidentali proposti da e e in Controparte_1 Controparte_2
conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a rifondere a Parte_1
pagina 8 di 9 e le spese legali relative al giudizio di primo grado liquidate Controparte_2 Controparte_1
in euro 14.000,00 ciascuno, oltre IVA e CNPA.
Condanna la società a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
legali del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e
CNPA, per ciascuna delle parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Bologna, 30 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 350/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARCUZZI ANNA
C.F. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PRATELLI MICHELE
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per la società “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza Parte_1 disattesa, in accoglimento dell'impugnazione: riformare la sentenza di primo grado 49/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, Giudice dott.ssa Maria Carla Corvetta, all'esito del procedimento n. 253/2016
R.G. al quale è stato riunito il procedimento n. 442/2016 R.G., resa in data 18.01.2022, pubblicata in pagina 1 di 9 data 19.01.2022, notificata in data 19.01.2022 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione nelle parti in cui il Tribunale di Rimini: (i) ha dichiarato l'inefficacia della scrittura di cessione del rapporto contrattuale recante data 06.10.2003; (ii) ha condannato la società a Parte_1 restituire al signor la somma di € 119.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
(iii) Controparte_2
ha rigettato tutte le domande spiegate dalla società nei confronti dei signori Parte_1
e (iv) ha condannato la società ex art. 96 Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
c.p.c. nei riguardi del signor (v) ha condannato la società a Controparte_1 Parte_1 corrispondere le spese di lite al signor e, per l'effetto, accertare e dichiarare: Controparte_2
- che la scrittura privata recante data 06.10.2003 è pienamente valida ed efficace inter-partes;
- che il signor , con il proprio comportamento, si è reso responsabile (a titolo Controparte_2
contrattuale e/o extracontrattuale) della necessità di addivenire alla risoluzione del contratto preliminare tra la Parrocchia di Santa Maria Maddalena e la società Centrale 02 s.r.l.;
- la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del medesimo;
Controparte_2
- la connessione causale tra la condotta serbata dal signor e la necessità di Controparte_2
addivenire alla risoluzione del contratto preliminare tra la Parrocchia Santa Maria Maddalena e la società Centrale 02 s.r.l.;
- per l'effetto: la insussistenza originaria (ed attuale) dell'obbligo restitutorio della somma di €
119.000,00 da parte della società in favore del signor . Per Parte_1 Controparte_2
l'effetto: dato atto che la società ha provveduto a dare esecuzione spontanea alla Parte_1
sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Rimini (corrispondendo al signor Controparte_2 la somma di € 128.582,87, al signor la somma di € 13.000,00 e al loro difensore la Controparte_1 somma di € 17.207,68) condannare il signor alla restituzione in favore Controparte_2 dell'appellante della somma di € 128.582,87 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento
(17.02.2022) a quello del saldo;
condannare il signor alla restituzione in favore Controparte_1 dell'appellante della somma di € 13.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento
(17.02.2022) a quello del saldo;
condannare i signori e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, ed eventualmente anche con il loro difensore in primo grado, alla restituzione in favore della società della somma di € 17.207,68, corrisposta per il pagamento delle spese Parte_1
legali del primo grado. Con vittoria di spese ed onorario di entrambi i gradi del giudizio.”
Per "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, respingere in toto il gravame avversario in quanto palesemente inammissibile oltre infondato in fatto e diritto, con seguente conferma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
pagina 2 di 9 49/2022, pubblicata in data 19.01.2022 dei giudizi riuniti nn. 253/2016 e 442/2016 RG. In via di appello incidentale, si opus e nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dovesse ritenere corretta
l'interpretazione propugnata da controparte, in parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima ha liquidato le spese di lite, dichiarare che l'importo di € 14.000,00 oltre accessori ivi indicato deve essere inteso come riferito a ciascuno degli odierni appellati e per l'effetto condannare al pagamento dell'intero suddetto importo in favore del sig. Parte_1 CP_2
. In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ex
[...] Parte_1
art. 96 c.p.c. in favore del deducente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, avendo controparte agito nella consapevolezza del proprio torto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per TO CO: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere in toto il gravame avversario in quanto palesemente inammissibile oltre infondato in fatto e diritto, con seguente conferma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
49/2022, pubblicata in data 19/01/2022 dei giudizi riuniti nn. 253/2016 e 442/2016 RG. In via di appello incidentale, si opus e nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dovesse ritenere corretta
l'interpretazione propugnata da controparte, in parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima ha liquidato le spese di lite, dichiarare che l'importo di € 14.000,00 oltre accessori ivi indicato deve essere inteso come riferito a ciascuno degli odierni appellati e per l'effetto condannare al pagamento dell'intero suddetto importo in favore del sig. Parte_1 [...]
In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. CP_1 Parte_1
96 c.p.c. in favore del deducente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, avendo controparte agito nella consapevolezza del proprio torto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO
1. La società in data 25.09.2003 stipulava con la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Parte_1
Rimini un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno edificabile sito in Rimini, località Celle, la cui efficacia veniva subordinata alla definitiva approvazione da parte del Comune di Rimini, entro il
30.06.2007, della variante all'allora vigente P.R.G., con contestuale versamento di una somma pari a euro 350.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Con scrittura privata del 6.10.2003, la cedeva ad una quota pari al Parte_1 Controparte_2
34% dei diritti discendenti da detto compromesso, con corresponsione, da parte di di euro CP_2
119.000,00 quale quota corrispondente al 34% della caparra confirmatoria a sua volta rilasciata dal cedente al promissario venditore.
pagina 3 di 9 In data 12.02.2005, e la stipulavano un nuovo contratto preliminare Parte_1 Controparte_3
che annullava e sostitutiva integralmente il precedente preliminare del 25.09.2003, con parziale mutamento dell'oggetto (area con s.u. edificabile di minimo 2000 mq in luogo degli originari 1500 mq), con previsione di un prezzo (pari a euro 1.885.000,00) maggiorato di oltre euro 300.000,00 rispetto a quanto pattuito in precedenza (euro 1.550.000,00) e con una condizione risolutiva ben più articolata della precedente.
Con atto notarile del 30.01.2006, la conferiva il proprio ramo di attività nella Parte_1 Parte_1
cedendole anche detto contratto.
[...]
Le parti contraenti il preliminare del febbraio 2005 in seguito modificavano la data di avveramento della condizione ad esso apposta in due momenti successivi (11.05.2007 e 4.05.2009), prorogandola al
31.12.2011; tuttavia, non addivenivano alla stipula del definitivo ma siglavano, in data 11.06.2012, la risoluzione consensuale del contratto preliminare del febbraio 2005, così come di tutte le successive modifiche della data di avveramento della condizione, con conseguente restituzione da parte della
Parrocchia di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria.
2. Tanto premesso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Controparte_2
Rimini, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità, l'inesistenza e/o comunque l'inefficacia della cessione del contratto sottoscritta in data 6.10.2003 e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
a restituirgli la somma pari a euro 119.000,00 versata a titolo di caparra;
in via subordinata, di
[...]
accertare la intervenuta risoluzione della cessione del contratto sottoscritta in data 6.10.2003 per la sopravvenuta perdita di causa della stessa, con condanna alla restituzione della caparra confirmatoria e, infine, in via ulteriormente subordinata, di accertare il diritto del ricorrente, ex art. 2041 c.c., a vedersi restituita la caparra versata in forza della cessione sottoscritta.
3. Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e deducendo che – Parte_1
essendosi verificata la condizione apposta in sede di contratto preliminare – la mancata stipula del contratto definitivo era da attribuirsi unicamente alla volontà dei fratelli e CP_2 [...]
cui andava imputata la responsabilità della intervenuta risoluzione del preliminare stesso;
CP_1
formulava, inoltre, istanza di chiamata in causa del terzo affermando che lo stesso Controparte_1 fosse socio occulto nell'affare stipulato dal fratello e chiedendo in via riconvenzionale la CP_2
condanna di entrambi al risarcimento di pretesi danni subiti, quantificati, in via prudenziale, in euro
670.349,14.
4. Il tribunale, mutato il rito, autorizzava la chiamata in causa del terzo e, vista la Controparte_1
connessione con altra causa incardinata da contro il solo Parte_1 Controparte_1
disponeva la riunione dei giudizi.
pagina 4 di 9 5. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda formulata da Controparte_1 Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e la condanna della società al risarcimento del danno per
[...] lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Il Tribunale di Rimini, istruita la causa tramite prove testimoniali, con sentenza n. 49/2022 dichiarava l'inefficacia della cessione del contratto sottoscritta in data 6.10.2003 in ragione del venire meno del contratto preliminare oggetto di cessione (quello del 25.09.2003) e, ritenuto che la mancata stipulazione del contratto definitivo tra la Parrocchia Santa Maria Maddalena e la Parte_1
verosimilmente riconducibile al mancato avveramento della condizione, non potesse in ogni caso essere ascritta alla condotta tenuta da (né a quella del fratello ), non Controparte_2 CP_1
avendo egli sottoscritto alcuno degli atti intervenuti successivamente alla cessione del 6.10.2003, unitamente alla considerazione che in un rapporto afferente immobili, gli atti relativi al consenso devono essere espressi in forma scritta, condannava la società a restituire ad Parte_1
la caparra a suo tempo versata, pari a complessivi euro 119.000,00, oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione come per legge.
Rigettava tutte le domande spiegate dalla società nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
e, rilevata la totale infondatezza delle argomentazioni poste a base delle domande nei CP_1
confronti del terzo chiamato in causa, la condannava, ex art. 96 c.p.c., a pagare in favore di
[...]
la somma di euro 13.000,00 oltre interessi. CP_1
Condannava, inoltre, la a rifondere ad e le spese legali, Parte_1 CP_2 Controparte_1
liquidate in complessivi euro 14.000,00, oltre IVA e C.N.P.A.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello la hanno resistito gli appellati con distinte Parte_1
comparse di risposta, spiegando entrambi appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
IN DIRITTO
8. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha affermato la perdita di efficacia del rapporto contrattuale nei rapporti interni alla parte promissaria acquirente nel passaggio dal contratto preliminare del 25.09.2003 a quello del
12.02.2005. In particolare, il giudice avrebbe errato nell'attribuire alla scrittura del 6.10.2003 valenza di contratto assimilabile al contratto preliminare “parallelo”, trattandosi, invece, di negozio che regolamentava i rapporti puramente soggettivi interni tra i partecipanti all'affare medesimo.
pagina 5 di 9 9. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il tribunale ha ritenuto integrata la sussistenza dell'obbligo restitutorio, in capo alla società della Parte_1
somma di euro 119.000,00 in favore del signor Controparte_2
In primo luogo, invero, il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 112 c.p.c., non individuando il/i soggetto/i responsabile/i delle condotte che hanno comportato la necessità di risolvere il contratto preliminare inter partes e omettendo ogni valutazione e indagine in ordine alle risultanze documentali e probatorie. In secondo luogo, avrebbe errato nel ritenere che la mancata stipulazione del contratto definitivo tra la Parrocchia Santa Maria Maddalena e la società non potesse essere in Parte_1
alcun modo ascritta alla condotta tenuta da , né a quella del fratello di Controparte_2
quest'ultimo , il che si porrebbe in contrasto con le risultanze probatorie e, in particolare, con le CP_1 dichiarazioni del teste che aveva riferito che: “C'è stato un momento in cui Tes_1 CP_1
disse che suo fratello aveva una difficoltà economica, era prima del 2011,
[...] CP_2
antecedente la approvazione dello strumento urbanistico, il Comune che rendeva edificabile il lotto oggetto di compravendita, visto il tempo trascorso, la risoluzione del contratto è avvenuta in accordo tra le parti ed è stata restituita la caparra tranne la somma di euro 5.000,00…”, chiarendo così, a parere dell'appellante, la ragione che avrebbe condotto alla mancata risoluzione del contratto, non essendo più possibile per il signor fare fronte alla erogazione del 34% del prezzo Controparte_2
di sua pertinenza.
10. Con il terzo motivo si lamenta che il primo giudice abbia ritenuto non dimostrata la prosecuzione dell'attività negoziale da parte del signor in relazione al contratto preliminare del Controparte_2
12.02.2005, circostanza che emergerebbe invece dalle risultanze istruttorie.
11. Con il quarto motivo ci si duole della condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in Parte_1
relazione alle domande spiegate nei confronti del signor il coinvolgimento di Controparte_1
quest'ultimo risulterebbe infatti ampiamente provato, sia a mezzo delle prove testimoniali che per tabulas.
Inoltre, il richiamo operato dal tribunale agli artt. 1350, 1351 e 2725 sarebbe del tutto incongruo ed erroneo, in quanto ad era stata contestata una responsabilità extracontrattuale, attesa Controparte_1 la sua partecipazione occulta all'affare.
12. Con gli appelli incidentali gli appellati impugnano la statuizione sulle spese di lite, laddove il giudice ha liquidato a tale titolo, in favore delle due parti vittoriose, un unico importo, pari a €
14.000,00, complessivamente considerato, in luogo di rimborsi separati.
pagina 6 di 9 Chiedono, inoltre, la condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. nei confronti di Parte_1
considerando l'impugnazione avversaria pretestuosa, basata su motivi inammissibili, strumentali e infondati.
13. I primi tre motivi di appello vanno congiuntamente trattati, stante la loro connessione, e sono infondati.
Come rilevato dal giudice di prime cure, la scrittura privata del 6.10.2003 tra la (già Parte_1
e il signor ha all'evidenza ad oggetto la cessione di quota parte Parte_1 Controparte_2
del contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato nel settembre 2003 tra Parte_1
e la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Rimini, in assenza di qualsiasi elemento che possa
[...]
ricondurre detta scrittura alla categoria degli atti societari.
Detta cessione è successivamente divenuta inefficace a seguito del venir meno del contratto preliminare oggetto della cessione medesima, annullato e sostituito integralmente dal successivo preliminare del
12.2.2005, novativo rispetto a quello originariamente sottoscritto;
rispetto a quest'ultimo accordo il signor è rimasto del tutto estraneo, essendo stato esso sottoscritto unicamente da Controparte_2
e Parrocchia Santa Maria Maddalena. Parte_1
14. Va ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c., gli atti aventi ad oggetto beni immobili debbono rivestire forma scritta;
alla luce di tali disposizioni imperative,
l'asserita partecipazione del signor alle trattative volte alla stipula del secondo Controparte_2
preliminare a nulla rileva, non essendo egli divenuto parte del contratto.
Pertanto, nessuna obbligazione contrattuale è stata assunta dal signor nei Controparte_2
confronti di e, di conseguenza, non può ravviarsi una sua responsabilità contrattuale Parte_1
rispetto alla risoluzione (avvenuta peraltro consensualmente, con restituzione da parte della Parrocchia di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria) del contratto preliminare del febbraio 2005 intervenuta tra e la Parrocchia. Parte_1
15. Neppure può ritenersi sussistente in capo a un responsabilità di tipo Controparte_2
extracontrattuale, della quale non risultano specificamente allegati, né tanto meno provati, i fatti costitutivi, non potendo certo essa considerarsi dimostrata dalle dichiarazioni del teste il Tes_1
quale ha seguito per la Curia di Rimini tutto lo svolgimento dell'operazione contrattuale, e ha riferito che: “C'è stato un momento in cui disse che suo fratello aveva una Controparte_1 CP_2
difficoltà economica, era prima del 2011, antecedente la approvazione dello strumento urbanistico, il
Comune che rendeva edificabile il lotto oggetto di compravendita, visto il tempo trascorso, la risoluzione del contratto è avvenuta in accordo tra le parti ed è stata restituita la caparra tranne la somma di euro 5.000,00…”.
pagina 7 di 9 Tali affermazioni appaiono invero, oltre che generiche, inconferenti, alla luce del fatto che la risoluzione del rapporto è avvenuta consensualmente e che nulla ha mai lamentato la Parrocchia, provvedendo a restituire a quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria senza Parte_1
sollevare alcuna questione.
Non può pertanto dubitarsi della sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo a della Parte_1
somma pari a euro 119.000,00 a suo tempo versata da a titolo di caparra Controparte_2
confirmatoria in forza della scrittura privata del 6.10.2003, la cui efficacia è venuta meno in conseguenza della risoluzione consensuale.
16. In ordine al quarto motivo di appello, si ribadisce come risulti per tabulas che Controparte_1 sia rimasto estraneo all'intera vicenda negoziale, non avendo mai sottoscritto alcun atto e assunto alcuna obbligazione nei confronti di e come, per latro verso, egli non risulti ad altro Parte_1
titolo responsabile in ordine alla mancata stipula del rogito tra la e la Parrocchia, non Parte_1
potendo l'ipotizzata responsabilità di per sé fondarsi sulla sua asserita partecipazione agli incontri tra le parti che hanno preceduto la stipula.
Va pertanto confermata la sentenza di primo grado in relazione alla condanna ex art. 96 c.p.c. ei confronti di la cui condotta processuale è stata caratterizzata da colpa grave, in Parte_1
quanto le argomentazioni poste a fondamento della domanda nei confronti del terzo chiamato in causa si sono rivelate del tutto indimostrate, oltre che palesemente prive di fondamento giuridico.
17. Va invece accolto l'appello incidentale, in quanto e sono Controparte_1 Controparte_2
due parti distinte nel presente giudizio, costituitesi con atti separati, sicchè il rimborso delle spese di lite andava disposto a favore di ciascuna di esse separatamente;
la sentenza di primo grado va dunque riformata laddove ha condannato la parte soccombente a rifondere le spese di lite in favore delle due parti vittoriose liquidando un importo complessivo in luogo di importi separati.
18. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
19. Si rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello spiegato da e, in Parte_1
accoglimento degli appelli incidentali proposti da e e in Controparte_1 Controparte_2
conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a rifondere a Parte_1
pagina 8 di 9 e le spese legali relative al giudizio di primo grado liquidate Controparte_2 Controparte_1
in euro 14.000,00 ciascuno, oltre IVA e CNPA.
Condanna la società a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
legali del presente giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e
CNPA, per ciascuna delle parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Bologna, 30 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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