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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5093/2025 R.G. Sez. Lavoro promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Massimo Butera;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Silvana
Mariotti;
-Resistente -
Le parti concludevano come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 593 2025 00001919 91 000, notificato in data 17 aprile
2025, costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, afferente contributi previdenziali –
IVS in percentuale sul reddito, relative somme aggiuntive ed interessi di mora, per l'anno di competenza 2020 (dal 01/2020 al 12/2020).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che il Sig.
[...]
non possiede i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti e Parte_1 pertanto, anche i relativi oneri contributivi previdenziali IVS non sono dovuti;
che il
Sig. non ha mai partecipato né partecipa con carattere di Parte_1 abitualità e prevalenza all'interno della società e che lo stesso pur rivestendo la qualifica 2
di amministratore unico della società, non ha mai partecipato né partecipa neanche con carattere di “abitualità e prevalenza” all'attività di amministrazione, né ha mai partecipato personalmente al lavoro se non nei limiti e negli obblighi formali che la propria partecipazione impone;
che in pratica l'unica reale mansione svolta dall'odierno ricorrente è quella legata alla sua posizione di amministratore e quindi di mera rappresentanza della società e di apposizione di firme;
che il sig. non ha Parte_1 mai partecipato personalmente al lavoro aziendale tantomeno con il richiesto carattere di abitualità e prevalenza;
che in subordine si rileva che l'iscrizione oggi impugnata è palesemente carente di motivazione ed in quanto tale deve essere ritenuta e dichiarata nulla.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito n. 2025 00001919 91 000, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarlo, dichiararlo nullo, ovvero con qualsiasi altra formula renderlo giuridicamente inefficace, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno ricorrente all' ed alla CP_1
Controparte_2
CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986 n, 45 ha disposto che “le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 3
160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_3 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via CP_1 definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. 4
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 d.l. n.
78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C. Cost. 15/2012 e
32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr.
SSUU Cass. n. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.
662/1996.
In proposito giova osservare che non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé
l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività 5
economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, é sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione. Ed a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Ed invero, in disparte quanto osservato dal ricorrente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di idonea prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto, con carattere di abitualità e prevalenza, rispetto alla contemporanea attività di tipo amministrativo e gestoria spiegata quale amministratore, l'attività nella quale si sostanza l'oggetto sociale.
Ciò posto, si deve considerare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue, con riferimento al caso in questione, che incombe sull' il rischio della riscontrata deficienza probatoria. CP_1
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto e vanno, pertanto, annullati gli avvisi di addebito impugnati.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: 6
dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 593 2025 00001919 91 000che annulla;
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in misura pari a complessivi e 2.740,00, di cui € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5093/2025 R.G. Sez. Lavoro promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Massimo Butera;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Silvana
Mariotti;
-Resistente -
Le parti concludevano come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 593 2025 00001919 91 000, notificato in data 17 aprile
2025, costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, afferente contributi previdenziali –
IVS in percentuale sul reddito, relative somme aggiuntive ed interessi di mora, per l'anno di competenza 2020 (dal 01/2020 al 12/2020).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che il Sig.
[...]
non possiede i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti e Parte_1 pertanto, anche i relativi oneri contributivi previdenziali IVS non sono dovuti;
che il
Sig. non ha mai partecipato né partecipa con carattere di Parte_1 abitualità e prevalenza all'interno della società e che lo stesso pur rivestendo la qualifica 2
di amministratore unico della società, non ha mai partecipato né partecipa neanche con carattere di “abitualità e prevalenza” all'attività di amministrazione, né ha mai partecipato personalmente al lavoro se non nei limiti e negli obblighi formali che la propria partecipazione impone;
che in pratica l'unica reale mansione svolta dall'odierno ricorrente è quella legata alla sua posizione di amministratore e quindi di mera rappresentanza della società e di apposizione di firme;
che il sig. non ha Parte_1 mai partecipato personalmente al lavoro aziendale tantomeno con il richiesto carattere di abitualità e prevalenza;
che in subordine si rileva che l'iscrizione oggi impugnata è palesemente carente di motivazione ed in quanto tale deve essere ritenuta e dichiarata nulla.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito n. 2025 00001919 91 000, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarlo, dichiararlo nullo, ovvero con qualsiasi altra formula renderlo giuridicamente inefficace, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno ricorrente all' ed alla CP_1
Controparte_2
CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che era onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento ai periodi in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986 n, 45 ha disposto che “le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 3
160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_3 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via CP_1 definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. 4
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 d.l. n.
78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C. Cost. 15/2012 e
32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr.
SSUU Cass. n. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.
662/1996.
In proposito giova osservare che non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé
l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività 5
economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, é sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione. Ed a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Ed invero, in disparte quanto osservato dal ricorrente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di idonea prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto, con carattere di abitualità e prevalenza, rispetto alla contemporanea attività di tipo amministrativo e gestoria spiegata quale amministratore, l'attività nella quale si sostanza l'oggetto sociale.
Ciò posto, si deve considerare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue, con riferimento al caso in questione, che incombe sull' il rischio della riscontrata deficienza probatoria. CP_1
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto e vanno, pertanto, annullati gli avvisi di addebito impugnati.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: 6
dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 593 2025 00001919 91 000che annulla;
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in misura pari a complessivi e 2.740,00, di cui € 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta