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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1921/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Regina Parte_1 P.IVA_1 Margherita 2/D 95125 Catania presso lo studio dell'avv. Massimino Stefano Emanuele, che la rappresenta e difende come da delega in atti Reclamante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2 Pacevecchia (Via) 82100, Benevento presso lo studio dell'avv. Frascino Elena, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Covino Giampiero
Resistente E contro
Controparte_2
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Sentenza n 412/ 2025 del 3.6.2025 il Tribunale di Milano, su ricorso avanzato da
[...]
dichiaratasi creditrice della somma residua di maggior credito nella misura di Controparte_1 euro 450.284,29, rigettata preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società In particolare il tribunale, valutata la Controparte_3 pagina 1 di 6 legittimazione della ricorrente in ragione del credito scaduto portato da D.I. per l'importo di euro 119.004,08, oltre che di ulteriori crediti di natura contrattuale sui quali le parti avevano raggiunto accordo transattivo rimasto non onorato, nonché la sussistenza di debiti erariali e previdenziali per l'importo complessivo di euro 661.047,28, ha ritenuto sussistenti i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett d) CCII nonché lo stato di insolvenza in ragione della incapacità della società a fare fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per come dimostrato dall'inadempimento del titolo giudiziale nonché della transazione.
La società e ha depositato reclamo in data 30.6.2025 con cui: a) ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale, contestando la ritenuta competenza del tribunale di Milano, avendo il tribunale apprezzato che ivi fosse situata la sede legale e fossero stati approvati i bilanci, senza debitamente valutare che la effettiva operativa sede ex art. 27 CCII si troverebbe a Catania dove, oltre che risiedere l'amministratore unico, la società ha sempre svolto la propria attività lavorativa, amministrativa e gestionale, e dove si è svolta l'ultima assemblea e tutte le precedenti riunioni presso lo studio del consulente contabile dott.ssa b) nel merito ha contestato che il credito Per_1 di abbia fonte lecita, atteso che il contratto a monte sarebbe nullo: la corte di appello di CP_1
Milano con sentenza n. 1916/ 2019 ha ritenuto nulla la polizza assicurativa a libro matricola per indeterminatezza del premio sicchè la pretesa di sarebbe contraria buona fede soggetta e si CP_1 esporrebbe ad una exceptio doli generalis e specialis; c) ha negato lo stato di insolvenza perché vi sarebbe un attivo patrimoniale consistente, come risultante dai bilanci, mentre il debito erariale sarebbe una pretesa unilaterale dell'Agenzia, formato da crediti non certi e non accertati giudizialmente;
d) ha lamentato che il tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi. Infine ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si è costituita la resistente in data 15.9.2025 che, avendo eccepito in via preliminare il CP_1 mancato rispetto del termine assegnato per la notifica del ricorso, nonché il tardivo perfezionamento della richiesta di rimessione in termini, tale da comportare la decadenza dal potere di proporre utilmente il reclamo, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni della reclamante chiedendo il rigetto del reclamo. Quanto alla sospensiva ha rappresentato che è” inammissibile la richiesta dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza reclamata, dal momento che non è prevista né è consentita la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma soltanto la sospensione della liquidazione dell'attivo su istanza di parte (che nel caso in esame non è stata formulata). La sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, infatti, è provvisoriamente esecutiva e il reclamo non ne sospende gli effetti, per cui i suoi effetti vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di revoca, salvo quanto disposto dall'art. 52 codice della crisi, nel senso che la Corte d'appello ”su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto
o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione”.
All'udienza del 25 settembre 2025, presente altresì per la proceduta non costituitasi il curatore la reclamante ha richiamato le deduzioni svolte in sede di reclamo, rilevando come Controparte_4 la costituzione di fosse idonea a ritenere sanata la intempestività della notifica del reclamo, CP_1 ha insistito nella istanza di inammissibilità del reclamo riportandosi per il resto alla propria CP_1 memoria di costituzione, la corte ha riservato la decisione.
****
pagina 2 di 6 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo, con conseguente assorbimento di ogni questione inerente la richiesta di rimessione in termini per procedere alla notifica, atteso che la costituzione di nonché la intervenuta notifica alla procedura non CP_1 formalmente costituitasi, consente di ritenere correttamente costituito il contraddittorio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020;Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016).
Va disattesa altresì l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta in sede di reclamo. E' incontestato che la sede legale della società sia in Milano, avendo la società due sedi secondarie, in Catania e in Roma (v.visura camerale). Come correttamente rilevato dal primo giudice la società gestisce la propria attività col marchio “auto prime” che da fonti aperte risulta svolgere la propria attività in gran parte della Sicilia, ma anche in Sardegna e presso gli aeroporti di Milano e di Bergamo. Non ha alcun pregio, al di là della inidoneità dell'atto ad attestare circostanze diverse da quelle indicate agli artt. 46,47 DPR 445/ 2000, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio proveniente da il quale, dichiaratosi segretario delle assemblee in cui sono stati Parte_2 approvati i bilanci 2024, 2023, nonché dipendente della società, ha dichiarato che tali assemblee si sarebbero svolte in Catania, atteso l'evidente contrasto di tale dichiarazione con il dato ripotato in atti aventi valenza pubblicistica, tanto da sollecitare il dichiarante a dovere precisare che nei verbali sarebbe stata riportata la sede di Milano “essendo i verbali destinati ad essere caricati e protocollati presso la camera di commercio di Milano” (doc. 3). Né assume rilievo la documentazione consistente una serie di fatture e di contratti di autonoleggio provenienti dalla sede locale di Catania, nonché copia di una denuncia sporta dall'amministratrice della resistente alla P.G. Come sopra fatto cenno, e rilevato correttamente dal tribunale, la reclamante è una società operante nel settore dell'autonoleggio, con sedi operative diffuse in gran parte delle città italiane e, pertanto, tale documentazione non è idonea a vincere la presunzione legale di coincidenza del COMI con la sede legale, esistente e individuata come centro di interessi. Né può cogliersi la conducenza della denuncia querela perfezionata dalla rappresentante legale della società, che riporta il dichiarato secondo cui a Catania vi era una sede operativa dove si concludeva la maggior parte dei contratti aziendali. Ove tutto ciò non bastasse, ad ulteriore riprova della inconsistenza della deduzioni assunte dalla reclamante, vengono in rilievo le dichiarazioni fiscali della da cui si Parte_1 evince che la società ha versato l'Irap, che, come è noto è dovuta alla GI in cui l'impresa svolge l'attività produttiva, presso la GI AR (codice regione 10 - cfr. pag.2 allegato n. 3 resistente ), nonché la circostanza che le operazioni imponibili sono state effettuate tutte nella medesima regione AR.
Appare opportuno poi sgombrare il campo da qualsivoglia suggestione inerente l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine ad una richiesta di composizione assistita della crisi di impresa. In sede di comparsa di costituzione in primo grado la società reclamante ha affermato ”Senza recesso alcuno delle superiori considerazioni, qualora la S.V. ritenesse validi i titoli ed i presupposti posti a fondamento della presente istanza di liquidazione, si manifesta sin da ora la volontà della Parte_1 di accedere alla composizione assistita alla crisi di impresa, ai sensi del D.lgs 14/2019. La sopra indicata procedura, introdotta proprio al fine di evitare la liquidazione giudiziale di un'impresa, consente all'impresa stessa la ristrutturazione dei debiti e la sospensione delle azioni esecutive, continuando regolarmente a svolgere la propria attività…..” con ciò enunciando una mera intenzione a volere intraprendere una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, con ciò eludendo il dato consistente nel fatto che nel Codice della Crisi non esista una disposizione che imponga la sospensione o l'arresto della trattazione a fronte di trattative negoziate in corso, tra l'altro nel caso di specie insussistenti, essendo pacifico che non è stata depositata presso la Camera di Commercio alcuna domanda corredata da richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII. pagina 3 di 6 E' infine inammissibile la richiesta dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza reclamata, dal momento che non è prevista né è consentita la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma soltanto la sospensione della liquidazione dell'attivo.
Venendo più da vicino al merito delle doglianze della reclamante, incontestata la sussistenza dei requisiti dimensionali ex art 2 co.1 lett d) CCII, esse si appuntano, fondamentalmente, sulla asserita errata valutazione dei fatti e delle prove al fine di sostenere la insussistenza di uno stato di decozione e insolvenza.
In primo luogo non è contestata l'esistenza del debito erariale, peraltro ingente, pari, per come enunciato dalla stessa reclamante, ad euro 661.047,28 (p.15 reclamo, vedasi anche progetto stato passivo doc.5 resistente . Sul punto la reclamante si è limitata ad affermare che “si tratta di CP_1 somme non certe, non oggetto di alcuna condanna da parte della Commissione Tributaria, e calcolate unilateralmente dall'Agenzie delle Entrate, i cui crediti nella maggior parte dei casi vengono dichiarati nulli dai Giudici Tributari. Inoltre, il rapporto debito-credito tra l'Agenzia delle Entrate è la Società, esula dai fatti di causa, potendo essere definito bonariamente dalle medesime,
o comunque dichiarato nullo”. Non è stato pertanto allegato l'avvio di procedimenti volti ad una rateizzazione, né diretti a contrastare la pretesa erariale, e le ragioni che dovrebbero condurre ad un eventuale annullamento delle pretese tributarie.
Quanto al credito nei confronti di creditore istante, non è stato contraddetto che la CP_1 reclamante, dopo essere stata destinataria di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, ha concluso un accordo transattivo in data 05.12.2023, mediante il quale la si obbligava al Parte_1 pagamento “della somma a “saldo e stralcio” di € 300.000,00 (euro trecentomila), quale insoluto relativo al decreto ingiuntivo di cui al punto A) della premessa, nonché alle regolazioni premio di cui al punto E) della premessa, in 30 rate mensili di importo pari ad euro 10.000,00 ciascuna”; all'interno del predetto accordo era espressamente stabilito che “l'accordo raggiunto non ha carattere novativo, motivo per il quale il mancato pagamento di quanto concordato, o oltre il termine concordato di due rate, comporterà la risoluzione del presente accordo e la decadenza dal beneficio del termine ai sensi di legge, nonché il diritto della di agire per l'intero credito di cui al decreto ingiuntivo e dei titoli in esso Controparte_5 richiamati - di cui ai punti A e B della premessa – e delle regolazioni premio di cui al punto C della premessa, detratti i pagamenti eventualmente già corrisposti”, rimasto inadempiuto anche dopo una successiva modifica, datata 05.08.2024, con cui il piano di rientro veniva rimodulato, così decadendo dall'accordo transattivo. Pertanto, anche a non volere ritenere legittima la pretesa del credito derivante da accordi commerciali, ulteriore rispetto a quella cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il venire meno dell'accordo transattivo, quantomeno, àncora in capo a il credito CP_1 trovante titolo che decreto ingiuntivo n. 16865/2022 di importo pari ad euro € 119.004,08, divenuto esecutivo per la mancata opposizione della reclamante. Sul punto, deve ribadirsi quanto affermato dal tribunale circa il fatto che “le pretese di si basano su un titolo esecutivo che, nei Controparte_1 rapporti tra società commerciali, a differenza di quanto concerne i consumatori, non può essere ulteriormente messo in discussione dopo la sua definitiva formazione” atteso che le sentenze della Corte di Giustizia richiamate attengono esclusivamente ai rapporti tra professionista e consumatore, consentendo peraltro soltanto al Giudice dell'esecuzione, e non anche a quello fallimentare, di
“esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13” al fine di porre rimedio allo squilibrio giuridico che esiste nei rapporti tra professionista e consumatore.
pagina 4 di 6 Per completezza è da osservare, peraltro, come la reclamante nel richiamare un precedente di questa corte, si è limitata ad invocare l'asserita generica nullità della “polizza assicurativa a libro matricola” senza dettagliare, nello specifico, quali sarebbero gli elementi contenuti nelle polizze sottoscritte dalle parti che determinerebbero la indeterminatezza del premio. Infatti, premesso che tale tipo di polizze ha quale caratteristica principale che la misura quantitativa del rischio si presenta strutturalmente variabile, e riconosciuta la legittimità della “clausola di regolazione del premio”, nel caso di specie le appendici di regolazione del premio non sono mai state contestate dalla Parte_1
, essendo state emesse dalla compagnia sulla scorta delle indicazioni fornite dall'assicurata.
[...] Pertanto l'importo dovuto a titolo di regolazione premio appare determinato sulla base del contratto di polizza e delle condizioni speciali di contratto, che hanno individuato in maniera chiara il parametro per il calcolo del premio. E' rimasta pertanto una mera enunciazione priva di sviluppo la deduzione secondo cui si verserebbe in una ipotesi di nullità assoluta e di inefficacia retroattiva del contratto di assicurazione.
A fronte di tali dati non ha pertanto alcun pregio la mera enunciazione secondo cui l'attivo di cui disporrebbe la società sarebbe di gran lunga superiore ai suoi debiti, risultando inconfutabilmente che la società non ha dimostrato di potere assolvere alle proprie obbligazioni, non essendo neppure stato allegato che tale condizione sia da fare risalire ad una temporanea crisi di liquidità, stante che tale crisi di liquidità, per come ammesso dalla reclamante, avrebbe al più fondato l'accordo transattivo, in ogni caso rimasto non onorato ( p.13 reclamo “per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che la ha sottoscritto l'accordo transattivo posto a fondamento della odierna istanza di Controparte_6 liquidazione giudiziale, poiché necessitava di liquidità al fine di continuare la propria attività lavorativa, ostacolata dal pignoramento presso terzi azionato dalla ) . Appare opportuno in proposito CP_5 richiamare che secondo la giurisprudenza l'insolvenza non si risolve nel confronto tra l'attivo ed il passivo contabile, ma si identifica nello “stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa , prima fra tutte l'estinzione dei debiti “(Cassazione civile, sez. I, 27 Marzo 2014, n. 7252). Ciò senza volere considerare che, allo stato, i crediti insinuati al passivo ammontano ad euro 2.017.384,28 (euro 677.912,46 al privilegio ed euro 1.339.471,82 l chirografo).
Il reclamo va quindi rigettato.
Segue la condanna della reclamante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente costituita che si liquidano come da dispositivo in euro 6.946,00, considerato lo scaglione CP_1 previsto per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa.
La Corte
Definitivamente pronunciando circa il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Milano n. 412/ 2025 così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente procedura in favore di liquidate i complessivi €6.946,00, oltre rimborso forfettario spese Controparte_1 generali, Iva e c.n.p.a. se dovuta;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
pagina 5 di 6 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere est
Roberta Nunnari
Il Presidente
Margherita Monte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1921/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Viale Regina Parte_1 P.IVA_1 Margherita 2/D 95125 Catania presso lo studio dell'avv. Massimino Stefano Emanuele, che la rappresenta e difende come da delega in atti Reclamante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2 Pacevecchia (Via) 82100, Benevento presso lo studio dell'avv. Frascino Elena, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Covino Giampiero
Resistente E contro
Controparte_2
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Sentenza n 412/ 2025 del 3.6.2025 il Tribunale di Milano, su ricorso avanzato da
[...]
dichiaratasi creditrice della somma residua di maggior credito nella misura di Controparte_1 euro 450.284,29, rigettata preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società In particolare il tribunale, valutata la Controparte_3 pagina 1 di 6 legittimazione della ricorrente in ragione del credito scaduto portato da D.I. per l'importo di euro 119.004,08, oltre che di ulteriori crediti di natura contrattuale sui quali le parti avevano raggiunto accordo transattivo rimasto non onorato, nonché la sussistenza di debiti erariali e previdenziali per l'importo complessivo di euro 661.047,28, ha ritenuto sussistenti i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett d) CCII nonché lo stato di insolvenza in ragione della incapacità della società a fare fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per come dimostrato dall'inadempimento del titolo giudiziale nonché della transazione.
La società e ha depositato reclamo in data 30.6.2025 con cui: a) ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale, contestando la ritenuta competenza del tribunale di Milano, avendo il tribunale apprezzato che ivi fosse situata la sede legale e fossero stati approvati i bilanci, senza debitamente valutare che la effettiva operativa sede ex art. 27 CCII si troverebbe a Catania dove, oltre che risiedere l'amministratore unico, la società ha sempre svolto la propria attività lavorativa, amministrativa e gestionale, e dove si è svolta l'ultima assemblea e tutte le precedenti riunioni presso lo studio del consulente contabile dott.ssa b) nel merito ha contestato che il credito Per_1 di abbia fonte lecita, atteso che il contratto a monte sarebbe nullo: la corte di appello di CP_1
Milano con sentenza n. 1916/ 2019 ha ritenuto nulla la polizza assicurativa a libro matricola per indeterminatezza del premio sicchè la pretesa di sarebbe contraria buona fede soggetta e si CP_1 esporrebbe ad una exceptio doli generalis e specialis; c) ha negato lo stato di insolvenza perché vi sarebbe un attivo patrimoniale consistente, come risultante dai bilanci, mentre il debito erariale sarebbe una pretesa unilaterale dell'Agenzia, formato da crediti non certi e non accertati giudizialmente;
d) ha lamentato che il tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi. Infine ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si è costituita la resistente in data 15.9.2025 che, avendo eccepito in via preliminare il CP_1 mancato rispetto del termine assegnato per la notifica del ricorso, nonché il tardivo perfezionamento della richiesta di rimessione in termini, tale da comportare la decadenza dal potere di proporre utilmente il reclamo, nel merito ha contraddetto le avverse deduzioni della reclamante chiedendo il rigetto del reclamo. Quanto alla sospensiva ha rappresentato che è” inammissibile la richiesta dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza reclamata, dal momento che non è prevista né è consentita la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma soltanto la sospensione della liquidazione dell'attivo su istanza di parte (che nel caso in esame non è stata formulata). La sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, infatti, è provvisoriamente esecutiva e il reclamo non ne sospende gli effetti, per cui i suoi effetti vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di revoca, salvo quanto disposto dall'art. 52 codice della crisi, nel senso che la Corte d'appello ”su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto
o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione”.
All'udienza del 25 settembre 2025, presente altresì per la proceduta non costituitasi il curatore la reclamante ha richiamato le deduzioni svolte in sede di reclamo, rilevando come Controparte_4 la costituzione di fosse idonea a ritenere sanata la intempestività della notifica del reclamo, CP_1 ha insistito nella istanza di inammissibilità del reclamo riportandosi per il resto alla propria CP_1 memoria di costituzione, la corte ha riservato la decisione.
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pagina 2 di 6 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo, con conseguente assorbimento di ogni questione inerente la richiesta di rimessione in termini per procedere alla notifica, atteso che la costituzione di nonché la intervenuta notifica alla procedura non CP_1 formalmente costituitasi, consente di ritenere correttamente costituito il contraddittorio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020;Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14731 del 19/07/2016).
Va disattesa altresì l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta in sede di reclamo. E' incontestato che la sede legale della società sia in Milano, avendo la società due sedi secondarie, in Catania e in Roma (v.visura camerale). Come correttamente rilevato dal primo giudice la società gestisce la propria attività col marchio “auto prime” che da fonti aperte risulta svolgere la propria attività in gran parte della Sicilia, ma anche in Sardegna e presso gli aeroporti di Milano e di Bergamo. Non ha alcun pregio, al di là della inidoneità dell'atto ad attestare circostanze diverse da quelle indicate agli artt. 46,47 DPR 445/ 2000, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio proveniente da il quale, dichiaratosi segretario delle assemblee in cui sono stati Parte_2 approvati i bilanci 2024, 2023, nonché dipendente della società, ha dichiarato che tali assemblee si sarebbero svolte in Catania, atteso l'evidente contrasto di tale dichiarazione con il dato ripotato in atti aventi valenza pubblicistica, tanto da sollecitare il dichiarante a dovere precisare che nei verbali sarebbe stata riportata la sede di Milano “essendo i verbali destinati ad essere caricati e protocollati presso la camera di commercio di Milano” (doc. 3). Né assume rilievo la documentazione consistente una serie di fatture e di contratti di autonoleggio provenienti dalla sede locale di Catania, nonché copia di una denuncia sporta dall'amministratrice della resistente alla P.G. Come sopra fatto cenno, e rilevato correttamente dal tribunale, la reclamante è una società operante nel settore dell'autonoleggio, con sedi operative diffuse in gran parte delle città italiane e, pertanto, tale documentazione non è idonea a vincere la presunzione legale di coincidenza del COMI con la sede legale, esistente e individuata come centro di interessi. Né può cogliersi la conducenza della denuncia querela perfezionata dalla rappresentante legale della società, che riporta il dichiarato secondo cui a Catania vi era una sede operativa dove si concludeva la maggior parte dei contratti aziendali. Ove tutto ciò non bastasse, ad ulteriore riprova della inconsistenza della deduzioni assunte dalla reclamante, vengono in rilievo le dichiarazioni fiscali della da cui si Parte_1 evince che la società ha versato l'Irap, che, come è noto è dovuta alla GI in cui l'impresa svolge l'attività produttiva, presso la GI AR (codice regione 10 - cfr. pag.2 allegato n. 3 resistente ), nonché la circostanza che le operazioni imponibili sono state effettuate tutte nella medesima regione AR.
Appare opportuno poi sgombrare il campo da qualsivoglia suggestione inerente l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine ad una richiesta di composizione assistita della crisi di impresa. In sede di comparsa di costituzione in primo grado la società reclamante ha affermato ”Senza recesso alcuno delle superiori considerazioni, qualora la S.V. ritenesse validi i titoli ed i presupposti posti a fondamento della presente istanza di liquidazione, si manifesta sin da ora la volontà della Parte_1 di accedere alla composizione assistita alla crisi di impresa, ai sensi del D.lgs 14/2019. La sopra indicata procedura, introdotta proprio al fine di evitare la liquidazione giudiziale di un'impresa, consente all'impresa stessa la ristrutturazione dei debiti e la sospensione delle azioni esecutive, continuando regolarmente a svolgere la propria attività…..” con ciò enunciando una mera intenzione a volere intraprendere una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, con ciò eludendo il dato consistente nel fatto che nel Codice della Crisi non esista una disposizione che imponga la sospensione o l'arresto della trattazione a fronte di trattative negoziate in corso, tra l'altro nel caso di specie insussistenti, essendo pacifico che non è stata depositata presso la Camera di Commercio alcuna domanda corredata da richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII. pagina 3 di 6 E' infine inammissibile la richiesta dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza reclamata, dal momento che non è prevista né è consentita la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ma soltanto la sospensione della liquidazione dell'attivo.
Venendo più da vicino al merito delle doglianze della reclamante, incontestata la sussistenza dei requisiti dimensionali ex art 2 co.1 lett d) CCII, esse si appuntano, fondamentalmente, sulla asserita errata valutazione dei fatti e delle prove al fine di sostenere la insussistenza di uno stato di decozione e insolvenza.
In primo luogo non è contestata l'esistenza del debito erariale, peraltro ingente, pari, per come enunciato dalla stessa reclamante, ad euro 661.047,28 (p.15 reclamo, vedasi anche progetto stato passivo doc.5 resistente . Sul punto la reclamante si è limitata ad affermare che “si tratta di CP_1 somme non certe, non oggetto di alcuna condanna da parte della Commissione Tributaria, e calcolate unilateralmente dall'Agenzie delle Entrate, i cui crediti nella maggior parte dei casi vengono dichiarati nulli dai Giudici Tributari. Inoltre, il rapporto debito-credito tra l'Agenzia delle Entrate è la Società, esula dai fatti di causa, potendo essere definito bonariamente dalle medesime,
o comunque dichiarato nullo”. Non è stato pertanto allegato l'avvio di procedimenti volti ad una rateizzazione, né diretti a contrastare la pretesa erariale, e le ragioni che dovrebbero condurre ad un eventuale annullamento delle pretese tributarie.
Quanto al credito nei confronti di creditore istante, non è stato contraddetto che la CP_1 reclamante, dopo essere stata destinataria di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, ha concluso un accordo transattivo in data 05.12.2023, mediante il quale la si obbligava al Parte_1 pagamento “della somma a “saldo e stralcio” di € 300.000,00 (euro trecentomila), quale insoluto relativo al decreto ingiuntivo di cui al punto A) della premessa, nonché alle regolazioni premio di cui al punto E) della premessa, in 30 rate mensili di importo pari ad euro 10.000,00 ciascuna”; all'interno del predetto accordo era espressamente stabilito che “l'accordo raggiunto non ha carattere novativo, motivo per il quale il mancato pagamento di quanto concordato, o oltre il termine concordato di due rate, comporterà la risoluzione del presente accordo e la decadenza dal beneficio del termine ai sensi di legge, nonché il diritto della di agire per l'intero credito di cui al decreto ingiuntivo e dei titoli in esso Controparte_5 richiamati - di cui ai punti A e B della premessa – e delle regolazioni premio di cui al punto C della premessa, detratti i pagamenti eventualmente già corrisposti”, rimasto inadempiuto anche dopo una successiva modifica, datata 05.08.2024, con cui il piano di rientro veniva rimodulato, così decadendo dall'accordo transattivo. Pertanto, anche a non volere ritenere legittima la pretesa del credito derivante da accordi commerciali, ulteriore rispetto a quella cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il venire meno dell'accordo transattivo, quantomeno, àncora in capo a il credito CP_1 trovante titolo che decreto ingiuntivo n. 16865/2022 di importo pari ad euro € 119.004,08, divenuto esecutivo per la mancata opposizione della reclamante. Sul punto, deve ribadirsi quanto affermato dal tribunale circa il fatto che “le pretese di si basano su un titolo esecutivo che, nei Controparte_1 rapporti tra società commerciali, a differenza di quanto concerne i consumatori, non può essere ulteriormente messo in discussione dopo la sua definitiva formazione” atteso che le sentenze della Corte di Giustizia richiamate attengono esclusivamente ai rapporti tra professionista e consumatore, consentendo peraltro soltanto al Giudice dell'esecuzione, e non anche a quello fallimentare, di
“esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13” al fine di porre rimedio allo squilibrio giuridico che esiste nei rapporti tra professionista e consumatore.
pagina 4 di 6 Per completezza è da osservare, peraltro, come la reclamante nel richiamare un precedente di questa corte, si è limitata ad invocare l'asserita generica nullità della “polizza assicurativa a libro matricola” senza dettagliare, nello specifico, quali sarebbero gli elementi contenuti nelle polizze sottoscritte dalle parti che determinerebbero la indeterminatezza del premio. Infatti, premesso che tale tipo di polizze ha quale caratteristica principale che la misura quantitativa del rischio si presenta strutturalmente variabile, e riconosciuta la legittimità della “clausola di regolazione del premio”, nel caso di specie le appendici di regolazione del premio non sono mai state contestate dalla Parte_1
, essendo state emesse dalla compagnia sulla scorta delle indicazioni fornite dall'assicurata.
[...] Pertanto l'importo dovuto a titolo di regolazione premio appare determinato sulla base del contratto di polizza e delle condizioni speciali di contratto, che hanno individuato in maniera chiara il parametro per il calcolo del premio. E' rimasta pertanto una mera enunciazione priva di sviluppo la deduzione secondo cui si verserebbe in una ipotesi di nullità assoluta e di inefficacia retroattiva del contratto di assicurazione.
A fronte di tali dati non ha pertanto alcun pregio la mera enunciazione secondo cui l'attivo di cui disporrebbe la società sarebbe di gran lunga superiore ai suoi debiti, risultando inconfutabilmente che la società non ha dimostrato di potere assolvere alle proprie obbligazioni, non essendo neppure stato allegato che tale condizione sia da fare risalire ad una temporanea crisi di liquidità, stante che tale crisi di liquidità, per come ammesso dalla reclamante, avrebbe al più fondato l'accordo transattivo, in ogni caso rimasto non onorato ( p.13 reclamo “per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che la ha sottoscritto l'accordo transattivo posto a fondamento della odierna istanza di Controparte_6 liquidazione giudiziale, poiché necessitava di liquidità al fine di continuare la propria attività lavorativa, ostacolata dal pignoramento presso terzi azionato dalla ) . Appare opportuno in proposito CP_5 richiamare che secondo la giurisprudenza l'insolvenza non si risolve nel confronto tra l'attivo ed il passivo contabile, ma si identifica nello “stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa , prima fra tutte l'estinzione dei debiti “(Cassazione civile, sez. I, 27 Marzo 2014, n. 7252). Ciò senza volere considerare che, allo stato, i crediti insinuati al passivo ammontano ad euro 2.017.384,28 (euro 677.912,46 al privilegio ed euro 1.339.471,82 l chirografo).
Il reclamo va quindi rigettato.
Segue la condanna della reclamante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente costituita che si liquidano come da dispositivo in euro 6.946,00, considerato lo scaglione CP_1 previsto per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa.
La Corte
Definitivamente pronunciando circa il reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Milano n. 412/ 2025 così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente procedura in favore di liquidate i complessivi €6.946,00, oltre rimborso forfettario spese Controparte_1 generali, Iva e c.n.p.a. se dovuta;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
pagina 5 di 6 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere est
Roberta Nunnari
Il Presidente
Margherita Monte
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