Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09519/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9519 del 2025, proposto da
DR CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione d’Esame d.d. 1796/2023 di cui al Decreto Direttoriale n. 1211 del 28 Luglio 2023, in persona del Presidente, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, ciascuno in persona del rispettivo Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento pubblicato in data 10/7/2025 contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'acceso al ruolo dei professori universitari di I fascia per il settore concorsuale 09/B3 “Ingegneria Economico-Gestionale” di cui al Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023 emesso a norma dell'art. 16 della L. 240/2010, nonché a norma del D.P.R. del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari; del DPR 120-2016; del Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto direttoriale n. 1796/2023;
- di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
- ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;
- le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall'ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l'opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
- ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;
-le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall'ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l'opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LV TT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alla I fascia nel Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico‑gestionale, indetta con Decreto Direttoriale n. 1796/2023, corredando la propria domanda del necessario curriculum e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni previsti (art. 16 L. 240/2010, DPR 95/2016, DM 120/2016, DM 589/2018), tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Commissione nel Verbale n. 1 del 05/02/2024.
All’esito della procedura di valutazione, veniva giudicato non idoneo con gli atti impugnati come in epigrafe, secondo la seguente motivazione collegiale (riportata per esteso nel ricorso e anche qui di seguito per la migliore chiarezza espositiva): “ VALUTAZIONE TITOLI: Il candidato possiede 2 titoli tra quelli riconosciuti dalla commissione ed in particolare i titoli E e G. Il candidato ha partecipato a conferenze in qualità di relatore e ha presentato contributi, ma tali attività, da sole, non sono sufficienti a soddisfare il criterio richiesto per l’attribuzione del titolo. È stato session chair alla conferenza IEOM nel 2017; tuttavia, l’evento non è considerato di elevata e riconosciuta rilevanza, e pertanto l’organizzazione di una track in tale ambito non può essere considerata adeguata. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di responsabile organizzativo della conferenza EISIC dal 2019 al 2022, ma anche questa conferenza non risulta avere l’elevato riconoscimento richiesto dal Settore Concorsuale. Alla luce di quanto sopra, non è possibile attribuire il titolo A. Il titolo B non viene attribuito poiché le attività presentate dal candidato, pur riferendosi a collaborazioni con enti e università (es. Cadi Ayyad University, Università di Ferrara, Prof. Grando), non si configurano come direzione o coordinamento di veri gruppi di ricerca, ma piuttosto come collaborazioni bilaterali ad hoc, senza evidenze chiare del ruolo di coordinamento svolto. Il titolo C non è attribuibile, poiché gli incarichi da Tecnopolo MechLav, EN Armi S.p.A. e Consorzio iNEST rientrano nella ricerca contrattuale e terza missione, senza soddisfare i requisiti di rilevanza richiesti. Anche il titolo D non è assegnato: il progetto "Joint Research" vinto dal candidato è un bando di Ateneo, privo del carattere nazionale o internazionale richiesto. Il titolo H non è attribuibile: il riconoscimento Highly Commended Paper riguarda una rivista non presente nel ranking AiIG, mentre gli altri premi (best reviewer e outstanding paper su riviste Copper) provengono da sedi di modesto prestigio. Anche l’adesione ad associazioni scientifiche, in assenza di ruoli di governance, non costituisce un riconoscimento eleggibile per il titolo. Per quanto riguarda il titolo I, sebbene il candidato sia legale rappresentante e presidente dello spin-off universitario Qualyco RL, le attività svolte (controllo qualità con metodi di AI) e il brevetto presentato risultano marginali o estranei agli ambiti di interesse del Settore Concorsuale. Pertanto, anche questo titolo non viene attribuito. Con riferimento al titolo L infine, il candidato evidenzia incarichi di natura professionale (Tecnopolo MechLav di Ferrara, CH & Associati RL - Bologna, Azienda Universitaria Ospedaliera AUO Senese, Oil & GAS Tyco, associazione fra studi Notarili, CCIAA di Verona), o partecipazioni a piani formativi aziendali che non si caratterizzano per chiaro prestigio nazionale e/o internazionale. GIUDIZIO: Il candidato è professore Associato nel Settore Concorsuale (SC) 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE presso l’Università degli Studi di VERONA. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 valori soglia sui 3 previsti dal D.M. 589/2018. Il candidato possiede 2 titoli tra quelli riconosciuti dalla commissione ed in particolare i titoli E e G. Il candidato presenta 16 pubblicazioni su rivista dal 2014. La produzione manifesta una discreta continuità e una buona produttività. La produzione complessiva consta di 71 prodotti dal 2011 articolati in 60 articoli su rivista, 1 capitolo di libro, 4 articoli di conferenza e 6 review. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, le pubblicazioni sono abbastanza coerenti con le tematiche del Settore Concorsuale 09/B3. Il candidato ha svolto la sua attività scientifica all’interno della tematica di Management delle Operations occupandosi di sostenibilità delle supply chain, di qualità, di lean production, JIT e Industry 4.0. Con riferimento al primo filone di ricerca, supply chain sostenibili (memorie 1, 8, 13, 14, 16), il candidato ha analizzato le differenze tra manifattura e servizi nell’adozione di pratiche sostenibili (es. ISO 14000, EMAS), il legame tra certificazioni ambientali e performance aziendali, e l’impatto delle pratiche GHRM. Tuttavia, il contributo teorico è limitato e le indagini empiriche, basate prevalentemente su survey, risultano metodologicamente deboli. Riguardo il filone di ricerca relativo alla qualità (articoli 5 e 10) il candidato ha studiato i driver della cancellazione delle certificazioni ISO 9001 in Italia e il concetto di Quality 4.0, con simili limiti teorici e metodologici. Per quanto attiene il filone della Lean Production e JIT (memorie 9, 12, e 15) egli ha indagato il - 3 - modello WCM di Fiat, ha proposto adattamenti dell’EOQ/EPQ in contesti JIT, e ha analizzato i driver per l’adozione di successo della Lean Production. Infine, con riferimento al tema Industry 4.0 (articoli 4, 6 e 7) egli ha esplorato la relazione tra Lean Six Sigma e I4.0, il legame tra I4.0 e gli obiettivi strategici delle aziende manifatturiere e le tecnologie più promettenti per il miglioramento ambientale nelle aziende italiane. Anche in questo caso, nonostante la varietà metodologica (survey, case studies, modelli matematici), il rigore e l’apporto teorico restano limitati. Alcuni studi risultano meno allineati con i filoni principali: un’applicazione dell’AHP per selezionare action plans (articolo 11), un’analisi sull’impatto della intelligenza artificiale e l’automazione sulla percezione del rischio occupazionale (memoria 3), e uno studio sul network manufacturing durante il Covid-19 (memoria 2). Buona la collocazione editoriale della produzione scientifica essendo presenti 8 contributi su riviste GOLD e 8 SILVER nella classificazione AiIG. L'impatto citazionale è ottimo, in quanto le 16 pubblicazioni hanno ricevuto 999 citazioni. La produzione complessiva è continua ed ha ricevuto 3395 citazioni con un tasso di autocitazione del 9,4% in linea con il Settore Concorsuale. L'authorship è di 1,7 autori/articolo e il contributo del candidato appare identificabile e molto significativo visto anche l’alto numero di memorie a singolo autore. La produzione scientifica del candidato risulta inadeguata rispetto alla posizione richiesta. La dispersione tematica e la debolezza dell’impianto teorico non permettono di riconoscere una piena maturità scientifica. Inoltre, l’approccio metodologico, sia nelle survey che nei case studies, manca del rigore atteso dal Settore Concorsuale per il livello richiesto per una prima fascia, limitando significativamente il valore scientifico complessivo della produzione. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la Commissione, all’unanimità, ritiene che il candidato NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO ”.
Segue la valutazione individuale per la quale si rinvia agli atti.
Contestando il metodo ed il risultato della valutazione, il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe disatteso i criteri e i parametri stabiliti dal D.M. 120/2016 e dal D.M. 589/2018, omettendo una valutazione effettiva, puntuale e coerente dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
In particolare, il Prof. CH illustra la propria produzione scientifica, costituita da 16 pubblicazioni su rivista classificate AiIG “Gold” e “Silver” e beneficiaria di 999 citazioni limitatamente agli articoli presentati, nonché di 3395 citazioni complessive, affermando che essa presenterebbe piena continuità, coerenza tematica e riconoscimento internazionale.
A miglior illustrazione e sostegno delle proprie doglianze, il ricorrente si avvale di un parere pro veritate del Prof. Surajit Bag, volto a dimostrare la correttezza metodologica degli studi e la piena riconducibilità agli standard scientifici internazionali del settore.
Afferma, inoltre, che l’esito di rigetto della domanda di abilitazione risulterebbe ancor più censurabile considerando che nei giudizi individuali dei commissari vengono riconosciuti aspetti positivi quali la coerenza tematica, la buona produttività, l’impatto citazionale ottimo e la collocazione editoriale di alto livello, così che sarebbe quindi irragionevole l’essere pervenuti ad una valutazione negativa attraverso l’uso di espressioni generiche e non dimostrate di “non maturità”.
La declaratoria del settore 09/B3 – Ingegneria Economico-Gestionale – comprende tra le proprie aree di competenza l’ operations management , la gestione della qualità, la sostenibilità delle supply chain , la lean production e l’ Industry 4.0, tutte tematiche sulle quali il prof. CH allega di avere svolto approfonditi studi e pubblicato contributi scientifici di rilievo internazionale, risultanti nella documentazione prodotta e allegata alla domanda ASN, nell’ambito di progetti di ricerca e collaborazioni qualificanti con atenei, enti e imprese, che avrebbero ricevuto ampio riconoscimento nella comunità scientifica di riferimento. Evidenzia come tutte le 16 pubblicazioni allegate alla domanda appartengano a riviste dell’AiIG, riferimento unico del settore 09/B3 così come citato nel verbale 1 del 05/02/2024 della commissione stessa.
Dopo aver ulteriormente illustrato la qualità dei propri contributi ed esperienza professionale, articola le seguenti ragioni di censura.
– 1. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Violazione del Decreto Direttoriale 1796/2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca; violazione del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 ; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
Secondo il ricorrente, a fronte della produzione scientifica prima richiamata che sarebbe oggettivamente eccellente — 16 pubblicazioni AiIG (8 GOLD e 8 SILVER), 999 citazioni sulle opere presentate, oltre 3300 citazioni totali, produzione coerente e continua nel settore 09/B3 — la Commissione ha espresso un giudizio negativo fondato su formule generiche (“dispersività tematica”, “carenza di rigore metodologico”) prive di riscontro analitico negli articoli e in contrasto con i dati obiettivi e con la perizia del prof. Surajit Bag; deduce circa specifici travisamenti nella valutazione dei titoli, in particolare del Titolo B, laddove il candidato avrebbe documentato, con sei dichiarazioni terze, il coordinamento di gruppi di ricerca pienamente riconducibili alla nozione prevista dalla normativa e la Commissione li avrebbe respinti con motivazione apodittica e senza esaminare la documentazione. Inoltre, il prof. CH riferisce di aver fondato e di presiedere lo spin‑off universitario *Qualyco Srl*, riconosciuto dall’Ateneo nel settore dell’Intelligenza Artificiale applicata ai processi produttivi, attività che rientra pienamente nella declaratoria del settore 09/B3, che comprende innovazione dei processi, metodi quantitativi e integrazione tecnico‑gestionale. Erroneamente la Commissione avrebbe qualificato tali esperienze come solo “marginalmente coerenti”, omettendo ogni valutazione del contenuto dello spin‑off e dei relativi trasferimenti tecnologici, incorrendo così in travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
Nonostante il riconoscimento dell’impatto scientifico, dell’eccellenza editoriale e della coerenza tematica della produzione, la Commissione giunge comunque a un giudizio negativo privo di adeguata giustificazione: a fronte di quanto proposto dal ricorrente (dati bibliometrici elevati, attività perfettamente inerenti alla declaratoria e documentate esperienze di coordinamento e trasferimento tecnologico), il diniego si configurerebbe come illogico, arbitrario e motivato in modo insufficiente, in violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990 e dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e proporzionalità ex art. 97 Cost.
2. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Violazione del Decreto Direttoriale 1796/2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca; violazione del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
Il ricorrente argomenta circa l’esistenza di un incoerente sviluppo fra le varie fasi del procedimento valutativo, dal momento che la scelta finale della Commissione risulta illogica, contraddittoria e del tutto sproporzionata rispetto agli elementi, oggettivamente positivi, che emergono dall’analisi complessiva del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato. La decisione negativa finale apparirebbe quindi priva di ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto alla luce delle competenze, del profilo scientifico e della carriera internazionale.
3. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Violazione del Decreto Direttoriale 1796/2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca; violazione del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Secondo il ricorrente, i giudizi espressi dalla Commissione risulterebbero in larghissima parte identicamente formulati, sia per quanto concerne la valutazione delle pubblicazioni sia per la valutazione dei titoli. Tale uniformità, che si riscontrerebbe non solo nelle conclusioni ma anche nelle argomentazioni e nel lessico impiegato, traSPrirebbe chiaramente dai giudizi individuali dei commissari allegati agli atti del procedimento e si rifletterebbe anche nel giudizio collegiale che si limiterebbe a riprodurre, in modo seriale, le stesse espressioni utilizzate nei giudizi dei singoli componenti (con formule come “dispersione tematica”, “debolezza dell’impianto teorico”, “mancanza di rigore metodologico”, “modesto contributo teorico” e “conclusioni interlocutorie”, senza alcun riferimento specifico ai singoli lavori presentati dal candidato né ai contenuti effettivi delle pubblicazioni). Analogo limite si riscontrerebbe nella valutazione dei titoli: l’esclusione dei titoli B e I è giustificata con le stesse identiche espressioni (“collaborazioni bilaterali ad hoc”, “esperienze marginalmente coerenti”, “attività non di coordinamento”), senza alcun esame delle dichiarazioni e documentazione allegata dal prof. CH a supporto delle proprie esperienze.
Conclude per l’annullamento degli atti impugnati ai fini, ex art. 34, comma 1, lett. e), Cod. proc. amm., di dichiarare in via diretta l’idoneità del ricorrente o, in via subordinata, del riesame della sua posizione, specificando che la rinnovazione dei giudizi dovrà essere effettuata da una commissione in diversa composizione e che tale rivalutazione dovrà avvenire con la massima tempestività e, comunque, prima della scadenza del contratto prevista per il 30 ottobre 2025.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.
Con ordinanza cautelare del 25 settembre 2025, nr. 5161 è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, con propria memoria eccepisce l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, richiamando il principio – consolidato nella giurisprudenza amministrativa – della ampia discrezionalità tecnica spettante alle Commissioni ASN. Secondo l’Amministrazione, il vaglio svolto dalla Commissione risulterebbe congruamente motivato, rispettoso del dettato normativo e immune dai vizi di travisamento, illogicità o difetto istruttorio dedotti dal candidato ed argomenta in proposito. L’Avvocatura ha, inoltre, rimarcato come l’esito negativo discenda sia dal mancato possesso del numero minimo di titoli, sia dalla mancata dimostrazione dell’“elevata qualità” delle pubblicazioni ai sensi dell’art. 4 del D.M. 120/2016.
L’Avvocatura ha anche prodotto controdeduzioni della Commissione, con le quali quest’ultima ha rimarcato in replica alle censure l’assenza di quegli elementi di continuità, profondità teorica e rigore metodologico richiesti per riconoscere la maturità scientifica propria della I fascia. In particolare, con riferimento al Titolo B, essa ha sostenuto che le attività documentate dal candidato non integrerebbero vere esperienze di direzione o coordinamento di gruppi di ricerca, essendo piuttosto riconducibili a collaborazioni bilaterali prive del requisito della “complessità organizzativa”. Con riferimento al Titolo I, la Commissione ha ritenuto che l’oggetto del relativo spin‑off sia estraneo o solo tangenziale alle aree scientifiche che definiscono il SC 09/B3, richiamando anche la più recente declaratoria IEGE 01/A di cui al D.M. 639/2024.
DIRITTO
Avuto riguardo alla costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, osserva il Collegio che dal mero raffronto tra la motivazione (che nella premessa narrativa della presente sentenza è stata riportata appositamente per esteso, sia pure limitatamente al giudizio collegiale) del diniego dell’ASN e le argomentazioni sottese alle ragioni di censura (pure esse riportate il più possibile per esteso, salvi i limiti imposti dal dovere di sintesi), emerge con assoluta chiarezza la natura puramente dialettico-formale di queste ultime, priva di un’effettiva incidenza sui presupposti sostanziali del diniego.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda (e sottende) all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento traSPrente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
È su tale aspetto che la deduzione della parte ricorrente, come prima solo accennato, non incontra la condivisione del Collegio.
Si rileva in fatto che la Commissione non ha riconosciuto la piena maturità scientifica del candidato muovendo principalmente da tre ordini di rilievi: (i) in relazione alle pubblicazioni, sarebbero emersi un contributo teorico limitato, una debolezza metodologica nelle indagini empiriche e una generale dispersione tematica rispetto alle linee centrali del settore; (ii) quanto ai titoli, solo quelli indicati come E e G sarebbero risultati attribuibili, mentre i restanti – tra cui il Titolo B (coordinamento di gruppi di ricerca) e il Titolo I (attività di trasferimento tecnologico tramite spin‑off e brevetti) – sono stati ritenuti non dimostrati o non pertinenti; (iii) con riferimento allo spin‑off Qualyco s.r.l., la Commissione ha qualificato l’attività come solo marginalmente coerente rispetto alla declaratoria del settore 09/B3, in quanto incentrata prevalentemente sul controllo qualità dei processi produttivi. Tali valutazioni risultano ribadite in modo sostanzialmente uniforme tanto nei giudizi individuali dei commissari quanto nel giudizio collegiale e sono oggetto dei chiarimenti ulteriormente esplicitati dalla Commissione nella propria relazione.
Tra i presupposti appena richiamati, il giudizio relativo ai titoli non dipende da formule stereotipate e prive di un collegamento individualizzante con i risultati dell’istruttoria, come vorrebbe la difesa del ricorrente; quest’ultima è smentita dal raffronto tra gli argomenti di censura e la formulazione testuale del giudizio impugnato, come anche chiarito dalle difese dell’Amministrazione e dalla relazione della Commissione (ammissibile, quest’ultima, in quanto costitutiva di una mera illustrazione di presupposti già pienamente contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato, quindi con esclusione di qualsiasi profilo riconducibile ad una motivazione postuma, che peraltro non sono stati eccepiti dalla parte che avrebbe avuto interesse a farlo).
Quanto al titolo B) le attività del candidato sono state apprezzate come consistenti in “ collaborazioni bilaterali ad hoc, senza evidenze chiare del ruolo di coordinamento svolto ”; si tratta di un giudizio di merito che, in punto di fatto, non incontra nel ricorso (e nei relativi documenti a supporto) una smentita o una controdeduzione tale da poter revocare in dubbio il presupposto di quanto rilevato dalla Commissione.
Più precisamente, il ricorrente produce a sostegno della doglianza, sei dichiarazioni firmate di altrettanti professori che affermano di aver preso parte ai gruppi di ricerca, nei quali il ricorrente avrebbe avuto il ruolo di coordinatore. Tuttavia, a tacere del fatto che dall’elenco titoli presentato a corredo della domanda non emerge che tali dichiarazioni fossero prodotte in quella sede (aspetto che avrebbe dovuto essere approfondito, salvo quanto si espone a seguire), ciò che rileva è che il giudizio della Commissione è più strutturato di quanto rappresentato, in quanto la motivazione collegiale trova corrispondenza negli apprezzamenti dei singoli commissari i quali hanno puntualmente ritenuto che le esperienze allegate non fossero sufficientemente (o per nulla) rappresentative soprattutto della “qualità” dei gruppi di ricerca (ad esempio, il prof. Neirotti ritiene che dette attività siano costituite da “ partecipazione a team di ricerca di dimensione piccola, riconducibili essenzialmente a collaborazioni diadiche con altri docenti, seppur in diversi casi in ambito internazionale ”; il prof. Giudici afferma che esse siano “ collaborazioni sporadiche di portata limitata nel tempo, spesso bilaterali ”).
Si tratta di una valutazione di merito che ha ritenuto le collaborazioni insufficienti ad integrare lo specifico requisito richiesto dal verbale nr. 1 del 5.2.2024, dove per tale titolo la Commissione si era riservata di riconoscerne il possesso a quanti avessero presentato “rilevanti” collaborazioni a livello nazionale o internazionale. Non quindi una qualsiasi attività di coordinamento di gruppi di ricerca, ma collaborazioni di particolare qualità che, come si è visto, la Commissione ha escluso con motivazione che sul punto è rimasta priva di censura sostanziale essendosi limitato il ricorrente ad argomentare circa una carenza formale di motivazione.
Più complessa è l’analisi del ricorso quanto al titolo “l” (“ i - Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti ”).
A tal riguardo, il ricorrente dichiarava: “ Legale rappresentante, socio e presidente del CDA della SPIN-OFF dell'Università di Verona "Qualyco" RL (https://qualyco.com) con partita iva 05011070231 e costituita il 05/12/2023, avente come oggetto sociale da art. 4 dello statuto "Lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o sistemi innovati di alto valore tecnologico nel settore dell'informatica, prevalentemente ma non limitatamente al campo della manifattura intelligente". L'azienda, che si configura come "start up innovativa", opera nel trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale per il manifatturiero. Nel suo primo anno di attività ha operato con clienti quali UP VE AI (sviluppato un sistema di riconoscimento con machine learning del sesso dei pulcini), EN (sviluppato un sistema di AI su App e dispositivi mobile per il controllo in linea), PG (proof of concept per il riconoscimento tintometrico tramite deep learning), VI EM (sviluppo con machine learning e augmented reality di interni per il retail e gestione magazzini), TA (sviluppo di un sistema di riconoscimento etichettatura packaging), VE SP (riconoscimento tramite deep learning ed AI generativa di difetti superficiali su lastre in vetroresina) e LI RL (sistema di sorting basato su machine learning). La Spin-Off Qualyco si è classificata seconda su 60 partecipanti al premio "Start Cup Veneto" con ricevimento di Euro 7000 di premio. I soci della Spin-Off hanno, inoltre, depositato la proposta di brevetto "METODO E SISTEMA DI RILEVAMENTO DI DIFETTI VISUALI DI OGGETTI DA ISPEZIONARE, PREFERIBILMENTE APPLICABILE A LINEE DI PRODUZIONE". Inventori: Professor Marco Cristani (quota di partecipazione 40%), Dr Francesco Setti (quota di partecipazione 40%), Professor DR CH (quota di partecipazione 20%). Titolarità del brevetto italiano: 100% Università di Verona (seguono dati relativi al brevetto)...Secondo accordi con l'Ateneo, a titolarità del brevetto sarà data in licensing a Qualyco RL al fine dell'impiego di uno specifico sistema in ottica Industry 5.0 (l'operatore interagisce tramite voce e gesti con il sistema AI) dal 05-12-2023 a oggi ”
La Commissione, sul punto, premette che il VERBALE N. 1 del 05/2/2024 riporta “ Rilevanti risultati, con particolare riferimento agli ultimi dieci anni, ottenuti nel trasferimento tecnologico, in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin-off), sviluppo,impiego e commercializzazione di brevetti, su tematiche proprie del settore concorsuale (SC) 09/B3 – lngegneria Economico-Gestionale ”.
L’oggetto dello spin-off dell'Università di Verona "Qualyco" RL, secondo la Commissione, sarebbe “ marginalmente coerente con i temi del SC ”, sulla base dell’oggetto dello spin-off riportato nel documento camerale, di quanto evidenziato dal candidato e, infine da quanto risulta sul sito web dello spin-off, il cui indirizzo è riportato nel documento di elenco titoli e pubblicazioni sottomesso dal candidato.
Dall’esame di questo materiale l’attività di trasferimento effettuata dallo spin-off non riguarderebbe temi propri del SC: essa avrebbe ad oggetto il “ controllo della qualità di processi produttivi ” (dal sito web si legge: “ Qualyco è la soluzione di controllo qualità basata su AI per il riconoscimento di difetti in numerosi settori industriali” con soluzioni per il sorting, per il riconoscimento di difetti su superfici in pelle, marmo e metalli ).
Secondo la Commissione, il controllo di qualità dei processi produttivi sarebbe solo marginalmente di interesse per il SC, la cui declaratoria (UP Disciplinare IEGE 01/A entrata in vigore con DM n. 639 del 02-05-2024) recita: “ Il gruppo scientifico disciplinare si occupa di sviluppare e trasferire la conoscenza necessaria per progettare e gestire sistemi organizzativi complessi nel quadro delle articolate relazioni tra tecnologia, economia e management. Il gruppo integra la cultura ingegneristica con l’economia e la gestione delle imprese, delle organizzazioni e delle istituzioni pubbliche e private. Il gruppo si fonda sulla interazione tra la didattica, la ricerca e la valorizzazione della conoscenza. Gli studi e i principali contenuti didattici riguardano i processi di trasformazione, cambiamento e innovazione, ovvero le complesse interazioni tra le variabili tecnologiche e sociali, con il fine di comprenderne gli impatti sulle organizzazioni e sui sistemi economici e le scelte strategiche, manageriali e di policy. In questa ottica risultano centrali le tematiche dell’economia e gestione della tecnologia, dell’imprenditorialità, dell’internazionalizzazione, della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell’innovazione sostenibile. Il gruppo si occupa della progettazione e gestione dei sistemi organizzativi complessi quali le reti globali, le catene di fornitura, gli ecosistemi di innovazione, le collaborazioni cross-settoriali, studiandone le dinamiche, i processi manageriali e le scelte di gestione orientate alla generazione di valore. Nello studio di queste tematiche il gruppo adotta approcci di natura modellistica, progettuale e sistemica, fondati su rigorose metodologie di analisi. L’approccio all’analisi, alla comprensione e alla soluzione dei problemi complessi è caratterizzato da una prospettiva interdisciplinare. La ricerca si basa sull’integrazione tra l’elaborazione di modelli teorici e la verifica empirica quali-quantitativa ”.
Invece, il “controllo della qualità” dei processi produttivi, laddove non risulti evidente l’interdipendenza tra tecnologie e variabili organizzative, come nel caso in oggetto, risulta invece di competenza del UP Disciplinare IIND-04/A Tecnologie e sistemi di lavorazione ove nella declaratoria si legge “ il controllo e il miglioramento della qualità di prodotti e processi ”. Alla stessa conclusione si perviene dall’esame delle vecchie declaratorie (quella riportata nel ricorso del Candidato), ove ancora una volta non si fa cenno al controllo di qualità.
Ancora secondo la Commissione, sarebbe decontestualizzato quanto riportato nel ricorso laddove si legge: “ La commissione ha inoltre definito poco coerenti le implementazioni di “controllo qualità” e sistemi di controllo prodotti quando nella declaratoria si parla espressamente di “teoria dei sistemi e del controllo ”. La declaratoria (quella non più in vigore) recita: “ Il secondo filone approfondisce le diverse professionalità caratterizzanti l’ingegneria gestionale, integrando, per ciascuna di esse, le competenze economiche, organizzative e tecnologiche con un approccio in cui coesistono le seguenti componenti della cultura ingegneristica: la finalizzazione progettuale, l’ottica basata sulla teoria dei sistemi e del controllo, l’enfasi sulla modellizzazione e sui metodi quantitativi, l’integrazione tra modelli teorici e verifica empirica”, da cui appare chiaro che l’oggetto del SC è l’integrazione di competenze economiche, organizzative e tecnologiche attraverso un approccio culturale ingegneristico che include anche la teoria dei sistemi e del controllo ”.
Il Collegio rileva che tale argomentazione, volta ad implementare esplicitamente in replica alla corrispondente censura, la già dichiarata solo marginale coerenza dello Spin-off con la declaratoria di riferimento, è rimasta priva di replica da parte del ricorrente.
Si osserva ancora che, quando viene in rilievo un profilo di contestazione che abbia ad oggetto il rapporto di coerenza (o di non coerenza, in tutto o in parte) di un contributo scientifico o di una esperienza allegata dal candidato ASN, la relativa indagine presuppone una cognizione di fatto, che quindi non può essere limitata alla mera formulazione della motivazione, ma richiede un coerente riparto dell’onere della prova.
Mentre il ricorrente si limita ad affermare che lo Spin-off è coerente con il settore di riferimento, la Commissione - come si è visto - offre elementi di giudizio fondati sulle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento e sull’esegesi delle declaratorie in vigore dei settori concorsuali, che non v’è motivo di disattendere, risultando pienamente corrispondenti a queste ultime.
Ne deriva, pertanto, il rigetto del profilo, cui già consegue la conferma del provvedimento impugnato in quanto il mancato riconoscimento di almeno tre titoli tra quelli prescelti dalla Commissione implica che non v’è ragione di procedere all’esame anche del profilo di motivazione inerente le pubblicazioni.
Ad ogni modo, per piena completezza di giudizio, si esamina il ricorso anche in relazione a queste ultime.
Secondo il ricorrente, le motivazioni con le quali i propri contributi sono stati ritenuti insufficienti sarebbe affidato a frasi di stile o affermazioni tautologiche.
Nonostante il pur evidente sforzo profuso dalla difesa dell’odierno ricorrente, appare evidente come le censure dedotte si appuntino su di una critica formale ed estrinseca al percorso argomentativo della Commissione, che non sfugge al fatto che l’oggetto della doglianza è una vera e propria sostituzione del giudizio (“obiettivo”) di non idoneità della Commissione con un giudizio (altrettanto assertivo) del ricorrente.
Più precisamente, il giudizio formulato dalla Commissione, con formule solo apparentemente di stile, è espressivo di un apprezzamento di merito che attiene alla negazione della sussistenza dei presupposti di specializzazione necessari per accedere all’abilitazione.
Invero, nella prima parte della motivazione sono dedotti elementi di fatto che assolvono ad una funzione chiaramente individualizzante del testo tramite il riepilogo che segue: “ Il candidato presenta 16 pubblicazioni su rivista dal 2014. La produzione manifesta una discreta continuità e una buona produttività. La produzione complessiva consta di 71 prodotti dal 2011 articolati in 60 articoli su rivista, 1 capitolo di libro, 4 articoli di conferenza e 6 review ”. Il riconoscimento della “discreta continuità” e “buona produttività” non è affatto in contraddizione con quanto si vedrà a seguire, ma concorre al contempo sia alla “funzione individualizzante” del merito, sia al rilievo di un fattore positivo favorevole al candidato (su tale aspetto si tornerà oltre). Anche nella parte in cui “Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016”, si rileva che “le pubblicazioni sono abbastanza coerenti con le tematiche del Settore Concorsuale 09/B3” il giudizio è individualizzato e comunque ancora favorevole al candidato. Nel brano a seguire, la descrizione dei contributi del candidato rende evidente la sua natura di sintesi del lavoro di esame compiuto dai commissari :” Il candidato ha svolto la sua attività scientifica all’interno della tematica di Management delle Operations occupandosi di sostenibilità delle supply chain, di qualità, di lean production, JIT e Industry 4.0. Con riferimento al primo filone di ricerca, supply chain sostenibili (memorie 1, 8, 13, 14, 16), il candidato ha analizzato le differenze tra manifattura e servizi nell’adozione di pratiche sostenibili (es. ISO 14000, EMAS), il legame tra certificazioni ambientali e performance aziendali, e l’impatto delle pratiche GHRM. ” Da questo momento in poi emerge il profilo di natura tecnica che riguarda il giudizio di merito su quanto dapprima esaminato; “ Tuttavia, il contributo teorico è limitato e le indagini empiriche, basate prevalentemente su survey, risultano metodologicamente deboli ”. La debolezza metodologica è illustrata dalla natura solo empirica delle indagini (in quanto) basate prevalentemente su survey.
Nel prosieguo della motivazione si rilevano i medesimi metodi di esposizione della motivazione (si può rinviare alla lettura integrale del giudizio come riportato nella premessa narrativa della sentenza) che sono da integrarsi con quanto più puntualmente esposto dai singoli commissari (le cui conclusioni sono poi sintetizzate nel giudizio collegiale). In particolare, (Prof. LB Nastasi) “ Vengono utilizzate tecniche di analisi sia di tipo qualitativo che quantitativo, con un ampio ricorso a studi di caso e survey, dove l’analisi spesso si limita ad un’analisi della distribuzione delle risposte. Il contributo innovativo risulta modesto e il rigore metodologico limitato ”; (Prof. Giancarlo Giudici): “ Il contributo teorico è modesto. L’approccio metodologico si caratterizza per un rigore limitato, spesso empiricamente basato su studi di caso o su interviste/questionari con semplici analisi della distribuzione delle risposte (si vedano a titolo di esempio CH, 2014, BSE; CH, 2019, PP&C) ”; (Prof. Paolo Neirotti) “.... pubblicazioni che analizzano solo in superficie (e con rigore metodologico limitato) i determinanti o gli impatti economici dei fenomeni analizzati, con operazionalizzazioni dei costrutti teorici affette da una visione superficiale o con informazioni campionarie poco dettagliate per potersi esprimere positivamente su validità generale e possibile replicabilità dei risultati ottenuti… ”.
Il Collegio deve dare atto alla difesa del ricorrente che, nelle materie in cui l’esercizio del potere dipende da apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, anche molto ampia come nel caso dell’ASN, non è sempre facile distinguere nell’ambito della correlazione espressa nella motivazione tra elementi e presupposti istruttori e apprezzamento dell’interesse pubblico, la qualità delle ragioni espresse. In particolare, ciò può risultare disagevole quando l’organo titolare del procedimento ricorre a formule di sintesi, così che in alcuni casi esse possono apparire assertive.
A tali fini, deve aversi riguardo, caso per caso, all’assetto sostanziale degli interessi ed al contesto complessivo della motivazione, da valutarsi anche alla luce delle modalità con cui sono dedotte le censure che la parte interessata formula nel momento in cui ne lamenta l’illegittimità.
Nel caso di specie, se si ha riguardo al complesso del giudizio di non abilitazione, i puntuali riferimenti ai presupposti degli studi e contributi offerti al vaglio dei commissari, unitamente alla natura essenzialmente oppositiva degli argomenti di censura nei quali il ricorrente afferma la sussistenza dei presupposti di qualità e di valore dei propri scritti senza illustrarne il merito tecnico, induce a ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è adeguata.
Peraltro, come già ritenuto in altre fattispecie consimili dalla Sezione, anche nell’odierno giudizio deve ritenersi che i rilievi formulati circa la pretesa contraddittorietà “intrinseca” del giudizio nella parte in cui, partendo da valutazioni positive pervengono a conclusioni negative, disvelano la natura solo argomentativa e non sostanziale delle censure dedotte: invero, è oggetto di comune esperienza il fatto che la normale dialettica valoriale consente senza contraddizione di svolgere una premessa nella quale si lasciano emergere elementi di fatto o di giudizio “positivi”, ossia favorevoli all’esaminato, per poi concludere circa la loro insufficienza, ogni qual volta la – pur rilevata – “positività”, non è però ancora tale da superare una determinata soglia di meritevolezza o di rilevanza, come accade nel caso di specie; ed, anzi, una tale metodologia dialettica è particolarmente apprezzabile proprio in quanto traccia un percorso aperto a futuri sviluppi ed offre preziose indicazioni metodologiche o di approfondimento a quanti, aperti alla critica positiva, si vogliano lasciare guidare nel confronto scientifico tra componenti della relativa comunità (“tra pari”).
Da ciò deriva quindi che nessuna delle censure dedotte può superare i limiti di una critica puramente formale che tende alla ripetizione della valutazione, ma senza che sia possibile riconoscere quel necessario deficit motivazionale logico o sostanziale che dovrebbe consentirla. Per le medesime ragioni non può fornire alcun valido presupposto di censura quanto argomentato in ordine alla rilevanza editoriale delle riviste sulle quali i contributi del ricorrente sono stati pubblicati, atteso che il giudizio della Commissione è scaturito dall’esame dei relativi contenuti (rispetto ai quali le valutazioni della rilevanza delle riviste sono ovviamente recessive, senza considerare le diverse finalità dei relativi giudizi, editoriale e di abilitazione, che implicano differenti metri di valore).
Rinviando per tutto quanto sin qui non argomentato a quanto più diffusamente dedotto dall’Avvocatura, la cui memoria è nota alla parte ricorrente, conclusivamente il Collegio non può non rilevare come le doglianze formulate in rapporto alle pubblicazioni costituite dai lavori richiamati nella premessa narrativa integrino altrettante censure di vero e proprio merito amministrativo, in quanto il ricorrente ripropone a fondamento dell’azione le proprie considerazioni scientifiche che oppone alla diversa conclusione cui sono giunti i componenti della Commissione; la risoluzione di tale antinomia dipenderebbe interamente da un giudizio circa la originalità ed innovatività degli studi svolti che non può prescindere dalla disamina del loro contenuto. In particolare, va condivisa la tesi dell’Avvocatura secondo cui dal giudizio collegiale emerge che i commissari, pur avendo riscontrato nella prodizione scientifica del candidato una loro coerenza con le tematiche del settore, continuità temporale e adeguata collocazione editoriale, hanno ritenuto la stessa carente sotto il profilo qualitativo evidenziando seri limiti di carattere metodologico nei diversi lavori sottoposti al vaglio dal ricorrente. Nessuna contraddittorietà può evincersi – come sopra accennato - dalla circostanza che sia stata espressa anche una valutazione positiva, posto che tale circostanza di per sé non esclude che il contributo sia, al contempo, apprezzabile sotto alcuni profili, ma non adeguatamente supportato in senso qualitativo con riferimento ai contenuti e alle metodologie applicate, le cui carenze – apprezzate, lo si ripete, secondo un criterio di merito amministrativo che è insindacabile dal giudice – sono descritte in maniera chiara ed analitica.
Per queste ragioni, nessuna delle censure dedotte può trovare ingresso nel giudizio, con conseguente reiezione del ricorso; la particolare valenza delle questioni dedotte comporta giusta ragione per disporre la pena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE Caminiti, Presidente
LV TT AN, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV TT AN | GE Caminiti |
IL SEGRETARIO