TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3973
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che le censure del ricorrente siano di natura puramente dialettico-formale, prive di effettiva incidenza sui presupposti sostanziali del diniego. La valutazione della Commissione, pur basata su giudizi di valore e discrezionalità tecnica, è considerata congruamente motivata e rispettosa della normativa, immune da vizi di travisamento, illogicità o difetto istruttorio. La motivazione è ritenuta adeguata e non contraddittoria, anche laddove parte da valutazioni positive per giungere a conclusioni negative, indicando un percorso aperto a futuri sviluppi e fornendo indicazioni metodologiche.

  • Rigettato
    Incoerente sviluppo tra le fasi del procedimento valutativo

    Le censure relative alla pretesa contraddittorietà intrinseca del giudizio, partendo da valutazioni positive per giungere a conclusioni negative, sono considerate di natura solo argomentativa e non sostanziale. Tale metodologia dialettica è apprezzabile in quanto traccia un percorso aperto a futuri sviluppi e offre indicazioni metodologiche.

  • Rigettato
    Uniformità e serialità dei giudizi espressi dalla Commissione

    La motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta adeguata. I puntuali riferimenti ai presupposti degli studi e contributi, unitamente alla natura oppositiva delle censure del ricorrente, inducono a ritenere che la motivazione sia adeguata. La critica formale ed estrinseca al percorso argomentativo della Commissione non sfugge al fatto che l'oggetto della doglianza è una sostituzione del giudizio della Commissione con un giudizio assertivo del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3973
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3973
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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