Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo RG 11241/2024
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Spinelli, C.F.: , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, C.F._1 come da mandato in calce del presente atto
-ricorrente-
E
in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Controparte_1
Via Ponte della Maddalena, n. 55
-resistente-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente rappresentava di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, personale ATA per il triennio
2018-2021 nella provincia di Torino per il ruolo di collaboratrice scolastica.
All'atto della domanda la ricorrente inseriva tra i requisiti posseduti ai fini del punteggio l'aver prestato servizio presso l'Istituto paritario “Mini Club I sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore in un periodo che va dal 1° settembre 2014 al 30 ottobre 2017.
All'esito della procedura ed in base al punteggio totalizzato, la ricorrente stipulava contratto di lavoro a tempo determinato con il profilo di collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensivo di
Carigliano (TO), nonché quello di Chieri (TO); alla ricorrente era assegnato - per il profilo in esame
- un punteggio totale di 16,60 punti, di cui 7,00 per il dichiarato servizio prestato presso l'Istituto paritario di Nocera.
Da un successivo controllo sulla sussistenza dei titoli dichiarati, posto in essere con la richiesta di verifica contributiva inoltrata alla sede di Nocera Inferiore, emergeva che il rapporto di lavoro CP_2 tra la ricorrente e l'istituto paritario “Mini Club i Sogni dei Bimbi” era stato annullato all'esito di un controllo ispettivo.
L'Istituto Comprensivo di Carigliano con decreto n. 729 del 26.02.2024 disponeva la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2018/2021, dopo aver accertato
Il servizio prestato veniva dichiarato valido “di fatto e non di diritto”, così come espressamente previsto dall'art. 7 D.M. 640/2017, richiamato da parte resistente.
La ricorrente lamentava l'illegittimità del decreto di esclusione dalle graduatorie del personale ATA di terza fascia relative al triennio 2018/2019, concludendo perché venisse accertato il diritto ad essere reinserita nelle suindicate graduatorie con il punteggio totale di 16 punti, così come stabilito al momento dell'inserimento e quindi comprensivo anche dei punti derivanti dal servizio paritario o, in subordine, il reinserimento in graduatoria con un punteggio rettificato che non includesse i punti attribuiti per il servizio paritario.
Parte resistente con propria memoria difensiva, si costituiva in giudizio formulando eccezioni nel merito e in diritto rispetto a quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Nel merito risulta incontestata la decadenza dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratrice scolastica anno 2018/2021 a dell'annullamento del rapporto di lavoro paritario presso l'istituto di Nocera Inferiore, requisito dichiarato all'atto di presentazione della domanda;
il disconoscimento del rapporto contrattuale presso l'istituto paritario con conseguente depennamento della ricorrente dalle graduatorie è operazione che in presenza di determinate circostanze non lascia margine di discrezionalità alla amministrazione.
Risulta, invero, incontestato che la presentazione di dichiarazione sostitutiva non veritiera comporti la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti quando siano direttamente riferibili a quella dichiarazione;
nel caso di specie, il requisito del servizio paritario garantiva alla ricorrente un punteggio ulteriore di 7 punti e tale requisito si pone in stretta causalità con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Carigliano.
Il D.M. 640 del 2017 indice la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2017-2019 nello stabilire le modalità di valutazione dei titoli prescrive un controllo ex post da effettuarsi ad opera del Dirigente scolastico;
all'art. 7 è espressamente prescritto che, laddove all'esito di tali controlli, non risulti possibile convalidare i dati ed i titoli dichiarati, lo stesso Dirigente scolastico dell'istituzione interessata dovrà assumere le opportune determinazioni. In questo caso il servizio prestato dal soggetto in assenza dei titoli richiesti, in ogni caso, sulla base di dichiarazioni mendaci sarà dichiarato come “prestato di fatto e non di diritto”, con laconseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Ancora, l'art. 8 del citato Decreto prevede L'art. 8, c. 4 del citato decreto prevede che “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445.
Tanto premesso, nel caso di specie appare evidente che i dichiarati requisiti siano stati successivamente accertati come inesistenti, per effetto dell'annullamento del rapporto di lavoro presso l'istituto paritario con successiva decadenza dalle graduatorie di riferimento, così come la richiamata normativa espressamente prevede.
Il ricorso vva rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre accessori
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio