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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 700/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a Spinadesco (CR) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
ed in qualità di titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE ZO (p.i. Parte_2
), con sede in Sesto ed Uniti (CR), via Milano n. 21, P.IVA_1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._2
a Sesto ed Uniti (CR), via Milano n. 25,
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]ed Parte_4 C.F._3
Uniti (CR), via Milano n. 21, tutti rappresentati e difesi dall'avv. BOIENTI ALESSANDRO (c.f. ) e dall'avv. C.F._4
CICCARELLI LUCA (c.f. ), elettivamente domiciliati in Cremona, Galleria del C.F._5
Corso n. 3, presso lo studio dell'avv. Federico Tresoldi;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Cremona, Via Dante Alighieri n.213, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA MARIO
PEDERNESCHI (C.F. ) del Foro di Cremona con studio in Cremona, Via A. C.F._6
Morsenti n.4 presso cui ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
e con pagina 1 di 11 (C.F. ), con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano Controparte_2 P.IVA_3
(TV), e per essa la mandataria c.f. , p. IVA ) in persona CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5
del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO
CARIMATI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in C.F._7
Monza, Via Italia n. 50;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale OL MI OM), e hanno Parte_3 Parte_4 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2022 (RG n. 145/2022) emesso dal Tribunale di Cremona su istanza di quale Controparte_4 mandataria di , chiedendo accogliersi Controparte_5 le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Cremona Ill.mo adito, contrariss reiectis, previo rigetto della prevedibile richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione ex art.648
c.p.c., così giudicare:Nel merito PER TUTTI GLI OPPONENTI A) ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli odierni opponenti in relazione al decreto ingiuntivo opposto;
B) PER L'EFFETTO
ANNULLARE e/o REVOCARE e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
C) In subordine, rideterminare e ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo nella misura che risulterà in corso di causa;
D) CONDANNARE la convenuta opposta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale nella misura che risulterà in corso di causa. PER E Parte_4 [...]
E) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità totale delle fideiussioni azionate con il Parte_3 decreto ingiuntivo opposto o, in subordine,dichiararne la nullità parziale limitatamente alle clausole 2,
6 e 8 dei relativi contratti;
F) ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli odierni opponenti in relazione alle citate fideiussioni;
G) PER L'EFFETTO ANNULARE d/o REVOCARE e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
H) In subordine, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo nella misura che risulterà in corso di causa;
I) CONDANNARE la convenuta CP_1 opposta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale nella misura che risulterà in corso di causa. PER TUTTI GLI OPPONENTI L) Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre accessori di legge;
M) In via istruttoria, viene riservata la deduzione di ogni mezzo entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, chiedendo “"Voglia l'adito Tribunale, per quanto concerne la posizione di , già Controparte_5 [...]
accogliere in via pregiudiziale e/o preliminare l'istanza di Controparte_6 estromissione dal presente giudizio per quanto dedotto in atto;
nella ipotesi di reiezione della stessa;
e
pagina 2 di 11 in subordine e comunque sospendere il giudizio disponendo la procedura di mediazione che è condizione di procedbilità per la domanda giudiziale di pagamento del credito assegnando comunque termine per provvedersi da parte del soggetto che ne ha interesse e con ogni ulteriore provvedimento di Legge;
sempre in via preliminare, ove disattesa fosse l'istanza di estromissione, per quanto di competenza di , previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_5 ingiuntivo opposto n.100/2022 – R.G.145/2022 ex art. 648 c.p.c. sussistendone i motivi di fatto e di diritto ove necessario trattare nel merito la causa per quanto riguarda la posizione di
[...]
, già Controparte_5 Controparte_6 respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.100/2022; in via subordinata e
[...] solo nella ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.100/2022 dichiarare che i sigg. Parte_1 in proprio ed in qualità di titolare della impresa individuale OL MI OM,
[...]
e sono debitori verso Parte_3 Parte_4 Controparte_5
, già ed ora verso
[...] Controparte_6 CP_2
della somma di € 407.647,88# e per l'effetto condannarli al pagamento della somma
[...] medesima oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e comunque: accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti di fideiussione del 22/08/2005 per quanto attiene agli effetti di garanzia del credito per cui si discute anche nella non creduta e denegata ipotesi di accertata nullità relativa delle clausole nn.2-6-8 dei contratti di fideiussione medesimi;
e dunque e per l'effetto accertare e dichiarare che in forza dei contratti di fidesiussione del 22/08/2005 i sigg. e si Parte_4 Parte_3 sono costituiti garanti del sig. OL MI OM fino alla concorrenza dell'importo di €
800.000,00#, e per l'effetto accertare e dichiarare che i sigg. e sono Parte_4 Parte_3 chiamati a rifondere al soggetto titolare del credito la somma di € 407.647,88# quali soggetto terzo datore di garanzia fideiussoria ai sensi dei contratti di fideiussione del 22/08/2005. Oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria. In via istruttoria ogni istanza riservata. Vinte le spese del giudizio anche di opposizione”.
E' inoltre intervenuta ex art. 111 c.p.c. e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito, chiedendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale: per le causali di cui in narrativa, rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto e comunque in ogni caso condannare il Sig. , in proprio e quale titolare della Impresa Parte_1 individuale OL OM MI, nonché i Sigg. e in solido Parte_3 Parte_4 tra loro, al pagamento in favore della della medesima somma della quale è stato Controparte_2 ingiunto il pagamento con il decreto qui opposto, o della diversa somma maggiore o minore che, per il medesimo titolo, si accertasse dovuta all'esito del giudizio, oltre ad interessi sino al saldo nella misura liquidata in decreto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze della fase monitoria e del presente giudizio”.
Con ordinanza del 4/10/2022, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 11 A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione e a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2/10/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione proposta da , e può essere solo Parte_1 Parte_3 Parte_4 parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
Parte opponente ha invero eccepito: a) l'assenza di prova del credito ingiunto, stante la mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente n. 004/04276282 del 22/8/2005;
b) con riferimento al contratto di apertura del conto corrente del 22/8/2005: l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ivi pattuita, nonché l'omessa indicazione dell'ISC/TAEG; c) con riferimento al documento di sintesi del 2/9/2009 (doc. 11 fasc. mon.): la violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR 9/2/2000 essendo previsto un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, la mancata indicazione della misura dell'affidamento con conseguente indeterminatezza della “commissione di riferimento”, la mancata indicazione del tasso debitore entro- fido, la previsione di un interesse usurario;
c) con riferimento al documento di sintesi del 2/7/2014
(doc. 8 fasc. mon.): la mancata indicazione della misura dell'affidamento con conseguente indeterminatezza della “CIV”, la mancata indicazione del tasso debitore entro-fido ed extra-fido, l'assenza di un contratto di apertura di credito;
d) applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1/1/2014 al passaggio a sofferenza per violazione della modifica dell'art. 120 TUB operata con l'art. 1 comma 629 L. 147/2013; c) la nullità parziale delle clausole delle fideiussioni omnibus a garanzia del credito in quanto in conflitto con le regole della concorrenza e del mercato, con conseguente violazione dell'art. 1957 c.c. e con conseguente risarcimento dei danni subiti. Orbene, con riferimento all'eccezione sub a), si rileva che sia la convenuta opposta (doc. 8-23) sia l'intervenuta cessionaria (doc. 5) hanno prodotto nel presente giudizio di Controparte_2 opposizione la serie completa degli estratti conto del rapporto, con irrilevanza, dunque, dell'eccezione svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con riguardo ai vizi del contratto di apertura del conto corrente del 22/8/2005 (doc. 4 fasc. mon.), si rileva quanto segue.
Con riferimento alla determinatezza della commissione di massimo scoperto, si osserva che la commissione in esame è espressamente regolata dalle condizioni economiche del contratto di conto corrente: nella periodicità del calcolo (nel documento di sintesi è espressamente indicato che la commissione è “trimestrale”; v. anche art. 4 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi – Parte II Disposizioni particolari, in cui è indicato che la contabilizzazione delle commissioni è quella – trimestrale, appunto – indicata nel prospetto/documento di sintesi), nella misura (0,125%) e nella base di calcolo (sul “massimo scoperto”, ossia sulla misura massima dello sconfinamento) con esclusione dunque di alcun profilo di indeterminatezza.
pagina 4 di 11 Né peraltro la parte opponente ha dedotto e dimostrato che la non si sia attenuta alle suddette CP_5 pattuizioni originarie.
Come recentemente chiarito da Cass. n. 1373 del 15/01/2024, le pattuizioni contrattuali relative alla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente nonché valutazioni inerenti all'intenzione dei contraenti, all'interpretazione complessiva delle clausole del contratto e alla pratica generalmente in uso al momento della stipulazione del contratto di conto corrente concorrono a definire la periodicità di calcolo, e dunque la determinatezza, della commissione di massimo scoperto.
Invero, l'istituto della commissione di massimo scoperto risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.
In altre parole, tradizionalmente la tecnica bancaria definiva la CMS come volta a remunerare l'onere per la banca di essere sempre in grado di fare fronte all'espansione dell'utilizzo dell'affidamento e tale definizione è stata riportata anche nelle Istruzioni della banca d'Italia per la rilevazione del TEGM del
1996 (cfr. par. C5).
Sotto questo profilo l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione che, secondo la definizione data, è meritevole di tutela giuridica.
Deve poi essere considerato come dirimente il fatto che sul tema è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare, e quindi legittimare, la CMS con l'art. 2 bis d.l. 185/2008. Ciò indubbiamente attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della CMS. In particolare si noti che il citato art. 2 bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni. La normativa in questione ha lasciato sostanzialmente sopravvivere le CMS così come calcolate precedentemente dalle banche, al contempo preannunciandone la loro eliminazione tramite l'introduzione della CDF che però solo successivamente avrebbe inglobato la CMS, per cui nella parentesi temporale tra 29.1.2009 e
27.12.2011 esiste un “doppio binario”. È agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la CMS, prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28.6.2009, non è possibile ritenere in precedenza preclusa alle parti la pattuizione dello stesso tale onere (cfr. in questo senso Cass. 12965/2016: “L'art.
2-bis della legge n. 2/2009, disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”), senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell'entrata in vigore della citata norma di legge.
Per cui, la sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione attribuita con la Legge 2/2009, senza che risulti che parte pagina 5 di 11 opponente abbia contestato che l'onere sia stato addebitato in termini o con modalità differenti da quelle previste dal legislatore (v. Trib. Milano, sent. 15/7/2013 n. 9997).
Da ultimo, si segnala la recentissima sentenza della Cassazione n. 16//2021, che ha così chiarito: “deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare
i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”. CP_5
Ne deriva che la clausola che ha previsto l'applicazione della commissione di massimo scoperto è legittima.
In relazione invece all'eccezione di omessa indicazione dell'ISC/TAEG del rapporto, è per prima cosa necessario individuare il quadro normativo primario e secondario applicabile con riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo in esame, e quindi al 22/8/2005, ed alla tipologia del contratto sottoscritto dalle parti.
In base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo). Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG.
In particolare, per i contratti bancari che non rientrano nella nozione di credito al consumo, l'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato infatti introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice. L'organo di vigilanza ha provveduto nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (v. dapprima il provvedimento 25/7/2003, che ha modificato le Istruzioni di Vigilanza, Titolo X, cap. I, sez. II, par. 9 e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), stabilendo che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Con l'aggiornamento delle disposizioni di Trasparenza del 29 Luglio 2009 è stata poi prevista Par l'indicazione dell' nei contratti di conto corrente, seppure per i soli contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Ebbene, può invece trovare applicazione al caso di specie (non essendo il correntista un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 121 TUB) la disciplina riguardante il pagina 6 di 11 credito al consumo: il conto corrente è stato infatti aperto dalla ditta individuale OL MI
OM, ossia nell'ambito di una attività imprenditoriale o comunque professionale. Par Per tale ragione, nel caso di specie l'indicazione dell' – al momento della stipula del contratto in esame – non era obbligatoria. Par Peraltro, con riferimento alle conseguenze in caso di mancata indicazione dell' o del TAEG, non potrebbe derivarsi da ciò la nullità del contratto o della clausola relativa all'interesse pattuito in contratto, ma unicamente potrebbe invocarsi il risarcimento dei danni (v., ex multis, C. App. Brescia, sent. n. 352/2022; Trib. Grosseto, sent. n. 7539/2018; Trib. Treviso, sent. n. 752/2018; Trib. Roma, sent. del 20.02.2018; Trib. Monza, sez. I, 02/05/2019 , sent. n. 1004; Tribunale , OR , sez. I ,
14/11/2018 , n. 5233; Trib. TA , sez. IV, sent. 28/02/2018 , n. 957; Trib. Mantova, Sez. II, sent.
26/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII, sent. 27/05/2019; Corte d'App. Brescia Sez. I, sent., 30/04/2019;
Cass., sent. n. 39619/2021), deduzione non svolta né provata nel presente giudizio.
Con riguardo ai vizi del documento di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari del 2/9/2009
(doc. 11 fasc. mon.), si rileva quanto segue.
Seppure poi il documento di trasparenza del 2009 non indica la misura dell'affidamento e neppure il tasso da applicarsi entro i limiti del fido, è evidente che – in assenza di nuova specificazione e pattuizione nel 2009 – continuano a rimanere ferme, per quanto non modificato, le condizioni precedentemente pattuite con l'apertura del conto corrente del 2005 (che prevede una apposita sezione dedicata alle aperture di credito in conto corrente e la previsione del tasso entro fido) e con l'apertura di credito sempre del 2005 (che prevede la misura dell'affidamento in euro 200.000). Alla luce della suesposta documentazione, dunque, l'eccezione di parte opponente appare infondata e comunque generica.
L'individuazione della misura dell'affidamento peraltro rende infondata anche l'eccezione di indeterminatezza della commissione di riferimento.
Le medesime considerazioni vanno traslate con riferimento al documento di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari del 2/7/2014 (doc. 8 fasc. mon.).
Anche in questo caso, con riguardo alle condizioni non pattuite (misura affidamento, tassi entro e fuori fido, determinatezza CIV) continuano ad applicarsi le pattuizioni originarie contenute nei precedenti contratti (di apertura conto o di apertura di credito). La documentazione in atti comprende ben tre aperture di credito anteriori al 2014), nonché nuova apertura di credito contestuale al documento di sintesi (e a cui esso si riferisce), che prevede la concessiione di un fido tramite anticipazione di effetti e documenti rappresentativi di un credito (si tratta dunque di un fido a misura variabile a seconda dell'importo dell'effetto presentato).
Dunque, anche questa eccezione di parte opponente appare infondata e comunque generica.
Ancora, l'eccezione di usura si riferisce esclusivamente al “tasso massimo debitore”, che non corrisponde tuttavia al tasso in concreto applicabile nel 2009, ma ad un tetto massimo (cap) che – in ragione della natura variabile del tasso – le parti ritenuto di stabilire nel caso in cui in futuro il tasso soglia di usura fosse cresciuto, proprio a tutela del correntista che – in caso di crescita esponenziale del tasso soglia, si sarebbe visto applicare il minor tasso (massimo) del 18,50%.
pagina 7 di 11 In ogni caso, non vi è né deduzione nè prova dell'applicazione concreta di tale tasso di interesse massimo (in rapporto peraltro al tasso soglia vigente al momento dell'applicazione), non potendo estendersi la nullità della clausola suddetta (comunque non sussistente) agli altri tassi aliunde (nonché precedentemente e successivamente) correttamente pattuiti.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, come detto, parte opponente ha eccepito: a) con riferimento al documento di sintesi del 2/9/2009 (doc. 11 fasc. mon.), la violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR 9/2/2000 essendo previsto un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo;
b) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1/1/2014 al passaggio a sofferenza per violazione della modifica dell'art. 120 TUB operata con l'art. 1 comma 629
L. 147/2013.
Orbene, nel documento di sintesi del 2/9/2009 il tasso annuo creditore è effettivamente indicato nella stessa misura anche laddove “effettivo”.
Ciò comporta, sulla base di quanto chiarito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'illegittimità della pattuizione relativa alla capitalizzazione infrannuale degli interessi (sia debitori sia creditori, a far data dal 2/9/2009.
Infatti, “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (v. Cass. ord. 4321/2022).
La carenza informativa suddetta permarrebbe anche qualora si accertasse – come sostenuto dall'intervenuta – che la differenza numerica tra TAN e TAE creditore si avrebbe solo superando i primi cinque numeri decimali del tasso: tale differenza infatti permane non espressa nel contratto, non essendo affatto obbligatorio per la banca arrotondare le percentuali dei tassi di interesse al quinto numero decimale.
Resta invece salva la capitalizzazione operata dal 2005 al 2009, in quanto legittimamente prevista nel contratto di apertura del conto corrente del 22/8/2005.
Successivamente, nel 2014 (documento di sintesi 2/7/2014, v. doc. 8 fasc. mon.) è intervenuta nuova pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi: essa – seppure sia stato previsto un tasso annuo creditore effettivo diverso da quello nominale – non può dirsi legittima, alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. sent. 21344/2024).
Nuova pattuizione sulla capitalizzazione si rinviene, dai documenti in atti, solo nel 2021 (doc. 9 fasc. mon.).
pagina 8 di 11 Essa è legittima in quanto conforme alla nuova formulazione dell'art. 120 TUB operata, come correttamente fatto dal CTU nominato (alla cui relazione, priva di macroscopici errori metodologici e logici, si rimanda), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17-bis D.L. 18/2016: nella nuova formulazione, è prevista la legittima capitalizzazione (almeno) annuale delle competenze, se statuita con la medesima periodicità, inoltre il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
Parte opponente nulla ha eccepito o rilevato con riferimento al periodo post 2021, successivo all'entrata in vigore della suddetta riforma, con la conseguenza che deve considerarsi legittimo l'operato della in quanto conforme al disposto della suddetta novella. CP_5
Ne consegue il necessario ricalcolo delle competenze del conto corrente, dovendosi eliminare la capitalizzazione trimestrale delle competenze dal 2009 al 2021, per poi applicarsi la capitalizzazione sulla base dell'art. 17-bis D.L. 18/2016 e del nuovo testo dell'art. 120 TUB, come peraltro previsto dal documento di sintesi del 23/2/2021.
Corretto è dunque il ricalcolo operato dal CTU a pag. 15 della relazione finale sulla base dei criteri da lui stesso enunciati (in particolare, “circa il regime di capitalizzazione, non è stata applicata alcuna capitalizzazione fino al 02.07.2014, successivamente è stato applicato il disposto di cui al 14 febbraio
2016 n°18 e pertanto dal 23/2/2021 fino alla chiusura del rapporto gli interessi sono stati calcolati con periodicità pari all'anno”).
Peraltro, per le ragioni suesposte, non deve tenersi conto della correzione operata dal CTU a pag. 18 della relazione, a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni del CTP di parte CP_2
2022 S.r.l. “circa l'inserimento degli interessi per il periodo 01/01/2021 – 23/02/2021” in quanto anche tale periodo va inserito nel ricalcolo.
Pertanto, come accertato dal CTU, il saldo del conto corrente rielaborato al 30/11/2021 è pari alla somma (a debito del correntista) di euro 392.005,91, con una differenza – rispetto all'importo ingiunto
– di euro 15.641,97.
Per tale motivo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma accertata come dovuta.
Con riguardo infine all'eccezione di nullità delle fideiussioni stipulate dai garanti, si osserva che la questione è stata recentemente affrontata e risolta, con autorevolissimo impatto, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n. 41994, cui si rimanda integralmente), le quali hanno enunciato alcuni fondamentali principi di diritto, affermando che tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale», e ciò a prescindere dal fatto che siano state dalla Banca d'Italia irrogate,
o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
La nullità colpisce quindi i contratti a valle in modo parziale (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) con riferimento alle sole clausole considerate, dall'accertamento della Banca d'Italia, come violative della concorrenza, a meno che, in via pagina 9 di 11 eccezionale, non sia fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la ha ovviamente interesse al CP_5 mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Pertanto, la nullità dell'intesa a monte deteminerebbe, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, quando tra gli stessi sussiste una connessione funzionale a produrre l'effetto anciconcorrenziale, limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Ne consegue, invece, che per la parte non colpita dalla suddetta nullità, le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ.
Stante la nullità solo parziale (con riferimento alle clausole sanzionate) dei contratti di fideiussione, è evidente che anche l'accertamento di tale nullità non comporterebbe nel caso di specie conseguenza alcuna.
Gli opponenti infatti non hanno invocato alcuna nullità parziale né, soprattutto, hanno dedotto che la banca abbia agito facendo valere il disposto le clausole nulle, compresa la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
Inoltre, l'eccezione di risarcimento dei danni è anch'essa formulata genericamente e non provata (la qualificazione di un danno come in re ipsa non esime la parte che lo invoca a provare di aver subito un pregiudizio concreto), e comunque infondata, alla luce dell'irrilevanza della suddetta nullità parziale. In conclusione, l'opposizione può essere solo parzialmente accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma dovuta in favore della cessionaria del credito.
Le spese del presente giudizio (stante l'accoglimento solo di una piccola parte delle doglianze degli opponenti) vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 20%, mentre per il restante 80
% seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo del risarcimento effettivamente riconosciuto), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
pagina 10 di 11 Per le medesime ragioni, gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico di parte opponente per il 80% e di parte opposta per il 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 700/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , e Parte_1 Parte_3 Pt_4
REVOCA il decreto ingiuntivo e CONDANNA , e
[...] Parte_1 Parte_3 al pagamento, in favore di della somma di euro 392.005,91, oltre Parte_4 Controparte_2 interessi come da decreto ingiuntivo revocato.
DICHIARA parzialmente compensate le spese tra le parti per la misura del 20 %.
CONDANNA parte opponente a rifondere alle convenute opposte la misura dell' 80% delle spese del giudizio, che si liquidano (già decurtate del 20%) in euro 17.965,60 ciascuna per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente per il 80% e di parte opposta per il 20%.
Così deciso in Cremona, il 4 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 700/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a Spinadesco (CR) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
ed in qualità di titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE ZO (p.i. Parte_2
), con sede in Sesto ed Uniti (CR), via Milano n. 21, P.IVA_1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._2
a Sesto ed Uniti (CR), via Milano n. 25,
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]ed Parte_4 C.F._3
Uniti (CR), via Milano n. 21, tutti rappresentati e difesi dall'avv. BOIENTI ALESSANDRO (c.f. ) e dall'avv. C.F._4
CICCARELLI LUCA (c.f. ), elettivamente domiciliati in Cremona, Galleria del C.F._5
Corso n. 3, presso lo studio dell'avv. Federico Tresoldi;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Cremona, Via Dante Alighieri n.213, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA MARIO
PEDERNESCHI (C.F. ) del Foro di Cremona con studio in Cremona, Via A. C.F._6
Morsenti n.4 presso cui ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
e con pagina 1 di 11 (C.F. ), con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano Controparte_2 P.IVA_3
(TV), e per essa la mandataria c.f. , p. IVA ) in persona CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5
del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO
CARIMATI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in C.F._7
Monza, Via Italia n. 50;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale OL MI OM), e hanno Parte_3 Parte_4 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2022 (RG n. 145/2022) emesso dal Tribunale di Cremona su istanza di quale Controparte_4 mandataria di , chiedendo accogliersi Controparte_5 le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Cremona Ill.mo adito, contrariss reiectis, previo rigetto della prevedibile richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione ex art.648
c.p.c., così giudicare:Nel merito PER TUTTI GLI OPPONENTI A) ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli odierni opponenti in relazione al decreto ingiuntivo opposto;
B) PER L'EFFETTO
ANNULLARE e/o REVOCARE e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
C) In subordine, rideterminare e ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo nella misura che risulterà in corso di causa;
D) CONDANNARE la convenuta opposta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale nella misura che risulterà in corso di causa. PER E Parte_4 [...]
E) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità totale delle fideiussioni azionate con il Parte_3 decreto ingiuntivo opposto o, in subordine,dichiararne la nullità parziale limitatamente alle clausole 2,
6 e 8 dei relativi contratti;
F) ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli odierni opponenti in relazione alle citate fideiussioni;
G) PER L'EFFETTO ANNULARE d/o REVOCARE e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
H) In subordine, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo nella misura che risulterà in corso di causa;
I) CONDANNARE la convenuta CP_1 opposta al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale nella misura che risulterà in corso di causa. PER TUTTI GLI OPPONENTI L) Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre accessori di legge;
M) In via istruttoria, viene riservata la deduzione di ogni mezzo entro i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, chiedendo “"Voglia l'adito Tribunale, per quanto concerne la posizione di , già Controparte_5 [...]
accogliere in via pregiudiziale e/o preliminare l'istanza di Controparte_6 estromissione dal presente giudizio per quanto dedotto in atto;
nella ipotesi di reiezione della stessa;
e
pagina 2 di 11 in subordine e comunque sospendere il giudizio disponendo la procedura di mediazione che è condizione di procedbilità per la domanda giudiziale di pagamento del credito assegnando comunque termine per provvedersi da parte del soggetto che ne ha interesse e con ogni ulteriore provvedimento di Legge;
sempre in via preliminare, ove disattesa fosse l'istanza di estromissione, per quanto di competenza di , previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_5 ingiuntivo opposto n.100/2022 – R.G.145/2022 ex art. 648 c.p.c. sussistendone i motivi di fatto e di diritto ove necessario trattare nel merito la causa per quanto riguarda la posizione di
[...]
, già Controparte_5 Controparte_6 respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.100/2022; in via subordinata e
[...] solo nella ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.100/2022 dichiarare che i sigg. Parte_1 in proprio ed in qualità di titolare della impresa individuale OL MI OM,
[...]
e sono debitori verso Parte_3 Parte_4 Controparte_5
, già ed ora verso
[...] Controparte_6 CP_2
della somma di € 407.647,88# e per l'effetto condannarli al pagamento della somma
[...] medesima oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e comunque: accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti di fideiussione del 22/08/2005 per quanto attiene agli effetti di garanzia del credito per cui si discute anche nella non creduta e denegata ipotesi di accertata nullità relativa delle clausole nn.2-6-8 dei contratti di fideiussione medesimi;
e dunque e per l'effetto accertare e dichiarare che in forza dei contratti di fidesiussione del 22/08/2005 i sigg. e si Parte_4 Parte_3 sono costituiti garanti del sig. OL MI OM fino alla concorrenza dell'importo di €
800.000,00#, e per l'effetto accertare e dichiarare che i sigg. e sono Parte_4 Parte_3 chiamati a rifondere al soggetto titolare del credito la somma di € 407.647,88# quali soggetto terzo datore di garanzia fideiussoria ai sensi dei contratti di fideiussione del 22/08/2005. Oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria. In via istruttoria ogni istanza riservata. Vinte le spese del giudizio anche di opposizione”.
E' inoltre intervenuta ex art. 111 c.p.c. e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito, chiedendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale: per le causali di cui in narrativa, rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare integralmente il decreto opposto e comunque in ogni caso condannare il Sig. , in proprio e quale titolare della Impresa Parte_1 individuale OL OM MI, nonché i Sigg. e in solido Parte_3 Parte_4 tra loro, al pagamento in favore della della medesima somma della quale è stato Controparte_2 ingiunto il pagamento con il decreto qui opposto, o della diversa somma maggiore o minore che, per il medesimo titolo, si accertasse dovuta all'esito del giudizio, oltre ad interessi sino al saldo nella misura liquidata in decreto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze della fase monitoria e del presente giudizio”.
Con ordinanza del 4/10/2022, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 11 A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione e a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2/10/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione proposta da , e può essere solo Parte_1 Parte_3 Parte_4 parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
Parte opponente ha invero eccepito: a) l'assenza di prova del credito ingiunto, stante la mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente n. 004/04276282 del 22/8/2005;
b) con riferimento al contratto di apertura del conto corrente del 22/8/2005: l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ivi pattuita, nonché l'omessa indicazione dell'ISC/TAEG; c) con riferimento al documento di sintesi del 2/9/2009 (doc. 11 fasc. mon.): la violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR 9/2/2000 essendo previsto un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, la mancata indicazione della misura dell'affidamento con conseguente indeterminatezza della “commissione di riferimento”, la mancata indicazione del tasso debitore entro- fido, la previsione di un interesse usurario;
c) con riferimento al documento di sintesi del 2/7/2014
(doc. 8 fasc. mon.): la mancata indicazione della misura dell'affidamento con conseguente indeterminatezza della “CIV”, la mancata indicazione del tasso debitore entro-fido ed extra-fido, l'assenza di un contratto di apertura di credito;
d) applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1/1/2014 al passaggio a sofferenza per violazione della modifica dell'art. 120 TUB operata con l'art. 1 comma 629 L. 147/2013; c) la nullità parziale delle clausole delle fideiussioni omnibus a garanzia del credito in quanto in conflitto con le regole della concorrenza e del mercato, con conseguente violazione dell'art. 1957 c.c. e con conseguente risarcimento dei danni subiti. Orbene, con riferimento all'eccezione sub a), si rileva che sia la convenuta opposta (doc. 8-23) sia l'intervenuta cessionaria (doc. 5) hanno prodotto nel presente giudizio di Controparte_2 opposizione la serie completa degli estratti conto del rapporto, con irrilevanza, dunque, dell'eccezione svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con riguardo ai vizi del contratto di apertura del conto corrente del 22/8/2005 (doc. 4 fasc. mon.), si rileva quanto segue.
Con riferimento alla determinatezza della commissione di massimo scoperto, si osserva che la commissione in esame è espressamente regolata dalle condizioni economiche del contratto di conto corrente: nella periodicità del calcolo (nel documento di sintesi è espressamente indicato che la commissione è “trimestrale”; v. anche art. 4 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi – Parte II Disposizioni particolari, in cui è indicato che la contabilizzazione delle commissioni è quella – trimestrale, appunto – indicata nel prospetto/documento di sintesi), nella misura (0,125%) e nella base di calcolo (sul “massimo scoperto”, ossia sulla misura massima dello sconfinamento) con esclusione dunque di alcun profilo di indeterminatezza.
pagina 4 di 11 Né peraltro la parte opponente ha dedotto e dimostrato che la non si sia attenuta alle suddette CP_5 pattuizioni originarie.
Come recentemente chiarito da Cass. n. 1373 del 15/01/2024, le pattuizioni contrattuali relative alla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente nonché valutazioni inerenti all'intenzione dei contraenti, all'interpretazione complessiva delle clausole del contratto e alla pratica generalmente in uso al momento della stipulazione del contratto di conto corrente concorrono a definire la periodicità di calcolo, e dunque la determinatezza, della commissione di massimo scoperto.
Invero, l'istituto della commissione di massimo scoperto risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.
In altre parole, tradizionalmente la tecnica bancaria definiva la CMS come volta a remunerare l'onere per la banca di essere sempre in grado di fare fronte all'espansione dell'utilizzo dell'affidamento e tale definizione è stata riportata anche nelle Istruzioni della banca d'Italia per la rilevazione del TEGM del
1996 (cfr. par. C5).
Sotto questo profilo l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione che, secondo la definizione data, è meritevole di tutela giuridica.
Deve poi essere considerato come dirimente il fatto che sul tema è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare, e quindi legittimare, la CMS con l'art. 2 bis d.l. 185/2008. Ciò indubbiamente attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della CMS. In particolare si noti che il citato art. 2 bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni. La normativa in questione ha lasciato sostanzialmente sopravvivere le CMS così come calcolate precedentemente dalle banche, al contempo preannunciandone la loro eliminazione tramite l'introduzione della CDF che però solo successivamente avrebbe inglobato la CMS, per cui nella parentesi temporale tra 29.1.2009 e
27.12.2011 esiste un “doppio binario”. È agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la CMS, prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28.6.2009, non è possibile ritenere in precedenza preclusa alle parti la pattuizione dello stesso tale onere (cfr. in questo senso Cass. 12965/2016: “L'art.
2-bis della legge n. 2/2009, disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”), senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell'entrata in vigore della citata norma di legge.
Per cui, la sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione attribuita con la Legge 2/2009, senza che risulti che parte pagina 5 di 11 opponente abbia contestato che l'onere sia stato addebitato in termini o con modalità differenti da quelle previste dal legislatore (v. Trib. Milano, sent. 15/7/2013 n. 9997).
Da ultimo, si segnala la recentissima sentenza della Cassazione n. 16//2021, che ha così chiarito: “deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 -, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare
i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”. CP_5
Ne deriva che la clausola che ha previsto l'applicazione della commissione di massimo scoperto è legittima.
In relazione invece all'eccezione di omessa indicazione dell'ISC/TAEG del rapporto, è per prima cosa necessario individuare il quadro normativo primario e secondario applicabile con riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo in esame, e quindi al 22/8/2005, ed alla tipologia del contratto sottoscritto dalle parti.
In base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo). Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG.
In particolare, per i contratti bancari che non rientrano nella nozione di credito al consumo, l'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato infatti introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice. L'organo di vigilanza ha provveduto nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (v. dapprima il provvedimento 25/7/2003, che ha modificato le Istruzioni di Vigilanza, Titolo X, cap. I, sez. II, par. 9 e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), stabilendo che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Con l'aggiornamento delle disposizioni di Trasparenza del 29 Luglio 2009 è stata poi prevista Par l'indicazione dell' nei contratti di conto corrente, seppure per i soli contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Ebbene, può invece trovare applicazione al caso di specie (non essendo il correntista un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 121 TUB) la disciplina riguardante il pagina 6 di 11 credito al consumo: il conto corrente è stato infatti aperto dalla ditta individuale OL MI
OM, ossia nell'ambito di una attività imprenditoriale o comunque professionale. Par Per tale ragione, nel caso di specie l'indicazione dell' – al momento della stipula del contratto in esame – non era obbligatoria. Par Peraltro, con riferimento alle conseguenze in caso di mancata indicazione dell' o del TAEG, non potrebbe derivarsi da ciò la nullità del contratto o della clausola relativa all'interesse pattuito in contratto, ma unicamente potrebbe invocarsi il risarcimento dei danni (v., ex multis, C. App. Brescia, sent. n. 352/2022; Trib. Grosseto, sent. n. 7539/2018; Trib. Treviso, sent. n. 752/2018; Trib. Roma, sent. del 20.02.2018; Trib. Monza, sez. I, 02/05/2019 , sent. n. 1004; Tribunale , OR , sez. I ,
14/11/2018 , n. 5233; Trib. TA , sez. IV, sent. 28/02/2018 , n. 957; Trib. Mantova, Sez. II, sent.
26/06/2019; Trib. Roma Sez. XVII, sent. 27/05/2019; Corte d'App. Brescia Sez. I, sent., 30/04/2019;
Cass., sent. n. 39619/2021), deduzione non svolta né provata nel presente giudizio.
Con riguardo ai vizi del documento di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari del 2/9/2009
(doc. 11 fasc. mon.), si rileva quanto segue.
Seppure poi il documento di trasparenza del 2009 non indica la misura dell'affidamento e neppure il tasso da applicarsi entro i limiti del fido, è evidente che – in assenza di nuova specificazione e pattuizione nel 2009 – continuano a rimanere ferme, per quanto non modificato, le condizioni precedentemente pattuite con l'apertura del conto corrente del 2005 (che prevede una apposita sezione dedicata alle aperture di credito in conto corrente e la previsione del tasso entro fido) e con l'apertura di credito sempre del 2005 (che prevede la misura dell'affidamento in euro 200.000). Alla luce della suesposta documentazione, dunque, l'eccezione di parte opponente appare infondata e comunque generica.
L'individuazione della misura dell'affidamento peraltro rende infondata anche l'eccezione di indeterminatezza della commissione di riferimento.
Le medesime considerazioni vanno traslate con riferimento al documento di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari del 2/7/2014 (doc. 8 fasc. mon.).
Anche in questo caso, con riguardo alle condizioni non pattuite (misura affidamento, tassi entro e fuori fido, determinatezza CIV) continuano ad applicarsi le pattuizioni originarie contenute nei precedenti contratti (di apertura conto o di apertura di credito). La documentazione in atti comprende ben tre aperture di credito anteriori al 2014), nonché nuova apertura di credito contestuale al documento di sintesi (e a cui esso si riferisce), che prevede la concessiione di un fido tramite anticipazione di effetti e documenti rappresentativi di un credito (si tratta dunque di un fido a misura variabile a seconda dell'importo dell'effetto presentato).
Dunque, anche questa eccezione di parte opponente appare infondata e comunque generica.
Ancora, l'eccezione di usura si riferisce esclusivamente al “tasso massimo debitore”, che non corrisponde tuttavia al tasso in concreto applicabile nel 2009, ma ad un tetto massimo (cap) che – in ragione della natura variabile del tasso – le parti ritenuto di stabilire nel caso in cui in futuro il tasso soglia di usura fosse cresciuto, proprio a tutela del correntista che – in caso di crescita esponenziale del tasso soglia, si sarebbe visto applicare il minor tasso (massimo) del 18,50%.
pagina 7 di 11 In ogni caso, non vi è né deduzione nè prova dell'applicazione concreta di tale tasso di interesse massimo (in rapporto peraltro al tasso soglia vigente al momento dell'applicazione), non potendo estendersi la nullità della clausola suddetta (comunque non sussistente) agli altri tassi aliunde (nonché precedentemente e successivamente) correttamente pattuiti.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, come detto, parte opponente ha eccepito: a) con riferimento al documento di sintesi del 2/9/2009 (doc. 11 fasc. mon.), la violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR 9/2/2000 essendo previsto un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo;
b) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1/1/2014 al passaggio a sofferenza per violazione della modifica dell'art. 120 TUB operata con l'art. 1 comma 629
L. 147/2013.
Orbene, nel documento di sintesi del 2/9/2009 il tasso annuo creditore è effettivamente indicato nella stessa misura anche laddove “effettivo”.
Ciò comporta, sulla base di quanto chiarito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'illegittimità della pattuizione relativa alla capitalizzazione infrannuale degli interessi (sia debitori sia creditori, a far data dal 2/9/2009.
Infatti, “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (v. Cass. ord. 4321/2022).
La carenza informativa suddetta permarrebbe anche qualora si accertasse – come sostenuto dall'intervenuta – che la differenza numerica tra TAN e TAE creditore si avrebbe solo superando i primi cinque numeri decimali del tasso: tale differenza infatti permane non espressa nel contratto, non essendo affatto obbligatorio per la banca arrotondare le percentuali dei tassi di interesse al quinto numero decimale.
Resta invece salva la capitalizzazione operata dal 2005 al 2009, in quanto legittimamente prevista nel contratto di apertura del conto corrente del 22/8/2005.
Successivamente, nel 2014 (documento di sintesi 2/7/2014, v. doc. 8 fasc. mon.) è intervenuta nuova pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi: essa – seppure sia stato previsto un tasso annuo creditore effettivo diverso da quello nominale – non può dirsi legittima, alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. sent. 21344/2024).
Nuova pattuizione sulla capitalizzazione si rinviene, dai documenti in atti, solo nel 2021 (doc. 9 fasc. mon.).
pagina 8 di 11 Essa è legittima in quanto conforme alla nuova formulazione dell'art. 120 TUB operata, come correttamente fatto dal CTU nominato (alla cui relazione, priva di macroscopici errori metodologici e logici, si rimanda), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17-bis D.L. 18/2016: nella nuova formulazione, è prevista la legittima capitalizzazione (almeno) annuale delle competenze, se statuita con la medesima periodicità, inoltre il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
Parte opponente nulla ha eccepito o rilevato con riferimento al periodo post 2021, successivo all'entrata in vigore della suddetta riforma, con la conseguenza che deve considerarsi legittimo l'operato della in quanto conforme al disposto della suddetta novella. CP_5
Ne consegue il necessario ricalcolo delle competenze del conto corrente, dovendosi eliminare la capitalizzazione trimestrale delle competenze dal 2009 al 2021, per poi applicarsi la capitalizzazione sulla base dell'art. 17-bis D.L. 18/2016 e del nuovo testo dell'art. 120 TUB, come peraltro previsto dal documento di sintesi del 23/2/2021.
Corretto è dunque il ricalcolo operato dal CTU a pag. 15 della relazione finale sulla base dei criteri da lui stesso enunciati (in particolare, “circa il regime di capitalizzazione, non è stata applicata alcuna capitalizzazione fino al 02.07.2014, successivamente è stato applicato il disposto di cui al 14 febbraio
2016 n°18 e pertanto dal 23/2/2021 fino alla chiusura del rapporto gli interessi sono stati calcolati con periodicità pari all'anno”).
Peraltro, per le ragioni suesposte, non deve tenersi conto della correzione operata dal CTU a pag. 18 della relazione, a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni del CTP di parte CP_2
2022 S.r.l. “circa l'inserimento degli interessi per il periodo 01/01/2021 – 23/02/2021” in quanto anche tale periodo va inserito nel ricalcolo.
Pertanto, come accertato dal CTU, il saldo del conto corrente rielaborato al 30/11/2021 è pari alla somma (a debito del correntista) di euro 392.005,91, con una differenza – rispetto all'importo ingiunto
– di euro 15.641,97.
Per tale motivo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma accertata come dovuta.
Con riguardo infine all'eccezione di nullità delle fideiussioni stipulate dai garanti, si osserva che la questione è stata recentemente affrontata e risolta, con autorevolissimo impatto, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n. 41994, cui si rimanda integralmente), le quali hanno enunciato alcuni fondamentali principi di diritto, affermando che tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale», e ciò a prescindere dal fatto che siano state dalla Banca d'Italia irrogate,
o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
La nullità colpisce quindi i contratti a valle in modo parziale (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) con riferimento alle sole clausole considerate, dall'accertamento della Banca d'Italia, come violative della concorrenza, a meno che, in via pagina 9 di 11 eccezionale, non sia fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la ha ovviamente interesse al CP_5 mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Pertanto, la nullità dell'intesa a monte deteminerebbe, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, quando tra gli stessi sussiste una connessione funzionale a produrre l'effetto anciconcorrenziale, limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Ne consegue, invece, che per la parte non colpita dalla suddetta nullità, le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ.
Stante la nullità solo parziale (con riferimento alle clausole sanzionate) dei contratti di fideiussione, è evidente che anche l'accertamento di tale nullità non comporterebbe nel caso di specie conseguenza alcuna.
Gli opponenti infatti non hanno invocato alcuna nullità parziale né, soprattutto, hanno dedotto che la banca abbia agito facendo valere il disposto le clausole nulle, compresa la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
Inoltre, l'eccezione di risarcimento dei danni è anch'essa formulata genericamente e non provata (la qualificazione di un danno come in re ipsa non esime la parte che lo invoca a provare di aver subito un pregiudizio concreto), e comunque infondata, alla luce dell'irrilevanza della suddetta nullità parziale. In conclusione, l'opposizione può essere solo parzialmente accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma dovuta in favore della cessionaria del credito.
Le spese del presente giudizio (stante l'accoglimento solo di una piccola parte delle doglianze degli opponenti) vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 20%, mentre per il restante 80
% seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo del risarcimento effettivamente riconosciuto), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
pagina 10 di 11 Per le medesime ragioni, gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico di parte opponente per il 80% e di parte opposta per il 20%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 700/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , e Parte_1 Parte_3 Pt_4
REVOCA il decreto ingiuntivo e CONDANNA , e
[...] Parte_1 Parte_3 al pagamento, in favore di della somma di euro 392.005,91, oltre Parte_4 Controparte_2 interessi come da decreto ingiuntivo revocato.
DICHIARA parzialmente compensate le spese tra le parti per la misura del 20 %.
CONDANNA parte opponente a rifondere alle convenute opposte la misura dell' 80% delle spese del giudizio, che si liquidano (già decurtate del 20%) in euro 17.965,60 ciascuna per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati con separato decreto in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente per il 80% e di parte opposta per il 20%.
Così deciso in Cremona, il 4 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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