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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 934/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, Dott.ssa EL IN, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. UL BE;
- per parte convenuta: l'avv. Rossana Parlanti.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 934/2024
N. 934/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UL BE, del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ponte Buggianese, Via Enrico Toti n. 12, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Parlanti del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Verdi n. 46, Controparte_1 giusta procura in atti;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del per i danni subiti dalla Sig.ra in Controparte_1 Parte_1
2 R.G. 934/2024 conseguenza dell'omessa custodia del marciapiede posto in Montecatini Terme (PT) Via A.
Simoncini all'altezza del civico n. 9, oggetto di causa, e come meglio precisato in narrativa, e per l'effetto condannare, il in persona del Controparte_1
, in qualità di custode del suddetto marciapiede, a dare e pagare alla Sig.ra CP_2
per le ragioni di cui in premessa, la somma complessiva pari ad Parte_1
€=32.588,50= (trentaduemilacinquecentoottantaotto/50), per le lesioni subite dall'attrice o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sulle somme liquidate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché di spese di avviamento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/14 convertito con L. 162/14, nonché di spese legali stragiudiziali ivi comprese le eventuali spese di CTP e CTU.”
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025:
“Si conclude per il rigetto della domanda, in denegata ipotesi affinché sia affermato il concorso di responsabilità di parte attrice”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali - quantificati i primi in € 2.616,00 e i secondi in € 29.972,50 e così complessivi € 32.588,50 - subiti dalla sig.ra , a seguito dell'incidente occorsole in data 16/03/2023 Parte_1 intorno alle ore 12:30, allorquando, mentre stava camminando in per Controparte_1
Via A. Simoncini, giunta all'altezza del civico 9, ove il marciapiede presenta una buca dalla profondità di 3 cm circa, non debitamente segnalata, cadeva rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico, una contusione alla spalla sinistra, una frattura del polso destro e una contusione all'anca sinistra.
3 R.G. 934/2024 L'attrice ha attribuito la causa dell'incidente in via monocausale al fatto del
[...]
– ente gestore della strada - cui ha addebitato la carenza di Controparte_1 manutenzione per non aver ottemperato all'obbligo su di esso gravante di custodia, vigilanza e manutenzione della rete viaria di sua competenza, generando una situazione pericolosa ai danni degli utenti.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 21/06/2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur, insistendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, sostenendo di doversi tenere conto ex art. 1227 c.c. della condotta della danneggiata, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, trattasi di irregolarità della pavimentazione del marciapiede certamente visibile.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. . Persona_1
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve trovare accoglimento, tuttavia nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
Premesso che, nel caso in esame, è applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sussistendo, pacificamente, in capo al un effettivo potere di Controparte_1 controllo sulla strada di sua “proprietà”, è onere della parte attrice - danneggiata dimostrare il solo nesso eziologico, consistente nel fatto che il sinistro è stato causato dalla presenza di una buca nella pavimentazione pedonale.
È principio di diritto consolidato, infatti, quello per cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle
4 R.G. 934/2024 pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass.
21508/2011; Cass. 16542/2012; Cass. 8935/2013). E ciò a meno che la pubblica amministrazione non riesca a dare prova dell'incidenza del c.d. caso fortuito, consistente in un fattore causale estraneo alla cosa in custodia, che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni;
si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto del terzo o a fattori naturali non governabili o, ancora, alla condotta della stessa vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto – potendo, in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 15761/2016).
Nel caso concreto, per ciò che concerne la dinamica del sinistro, dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, può ritenersi confermata la vicenda come descritta in citazione dall'attrice, per cui ella, in data 16/03/2023 intorno alle ore 12:30, mentre stava camminando, in per Via A. Simoncini, giunta all'altezza del civico n. 9, Controparte_1 ove il marciapiede presenta una buca, non segnalata, cadeva a causa della buca stessa.
In particolare, la testimone oculare , che conosce l'attrice in quanto abitano Testimone_1 nella stessa via, sentita all'udienza del giorno 06/03/2025, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato che il giorno 16/03/2023, intorno alle ore 12:30 circa, la sig.ra stava camminando, in per Via A. Simoncini, quando Pt_1 Controparte_1 cadeva a terra inciampando in una buca.
La testimone ha riferito di aver assistito all'esatta dinamica della caduta, dato che al momento del fatto stava camminando dietro alla sig.ra , affermando testualmente: Pt_1
“Io l'ho vista perché io camminavo proprio dietro di lei”.
Anche la prova del nesso di causa tra le condizioni del marciapiede e la caduta della sig.ra risulta raggiunta, trovando conferma, per l'appunto, nelle dichiarazioni della Pt_1 testimone oculare, la quale ha riconosciuto il luogo della caduta e la buca presente sul manto stradale nelle foto esibitegli, oltre che l'assenza di cartellonistica a segnalazione del dissesto (docc.ti n.
1-A e 1-B di parte attrice).
Inoltre, anche gli esiti dell'espletamento della c.t.u., come evincibile dalla relazione tecnica del medico-legale, Dott. , confermano che le lesioni riportate dalla sig.ra Persona_1
5 R.G. 934/2024 , in particolare “trauma cranico, contusione spalla Sn, frattura polso Dx e Pt_1 contusione anca Sn”, sono compatibili con l'infortunio denunciato e verificatosi in data
16/03/2023.
Peraltro, è opportuno rappresentare altresì che dalla deliberazione della Giunta Comunale di datata 15/07/2022 n. 194 (doc. 3 parte convenuta), avente ad oggetto i Controparte_1 lavori di manutenzione straordinaria di varie strade e marciapiedi, incluso quello ove si è verificata la caduta della ricorrente, emerge la consapevolezza del della necessità CP_1 di un intervento a fronte della pericolosità delle aree interessate. Tali lavori di manutenzione, tuttavia, non risultano essere stati eseguiti tempestivamente, venendo realizzati nel luglio 2023, quattro mesi dopo la caduta della sig.ra . Pt_1
Quanto, invece, alla prova dell'esistenza di un fattore causale esterno idoneo a recidere il nesso eziologico, con conseguente liberazione della pubblica amministrazione da qualsivoglia responsabilità (prova che si ribadisce essere a carico del danneggiante), parte convenuta deduce la circostanza che la sig.ra avrebbe avuto la concreta possibilità Pt_1 di percepire e prevedere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la presunta situazione di pericolo, circostanza che portava a ravvisare, nella sua condotta incauta, la causa da sola idonea a produrre l'evento, facendo recedere la situazione dei luoghi a ruolo di mera occasione del sinistro ed integrando pertanto gli estremi del caso fortuito.
Tali osservazioni sono ragionevolmente condivisibili, valorizzato anzitutto il contesto in cui l'incidente si è verificato, in una mattina (ore 12:30 circa) del 16/03/2023 e in un luogo illuminato dalla luce del sole in una giornata caratterizzata da ottimali condizioni climatiche;
tali circostanze, dunque, portano a ritenere che se l'attrice avesse mantenuto una condotta prudente, avrebbe probabilmente evitato di inciampare a causa della buca sul marciapiede, ben potendosi accorgere tempestivamente dell'ostacolo.
Orbene, esclusa tout court l'incidenza eziologica esclusiva del fatto del terzo, in quanto determinato proprio dalla presenza della buca sulla pavimentazione pedonale, con la conseguenza che l'incidente non si sarebbe verificato se detta buca non fosse stata presente, in relazione al comportamento della danneggiata si osserva, invece, quanto segue.
6 R.G. 934/2024 Tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamati, il fatto che l'attrice abbia tenuto la condotta sopra descritta, sebbene non sia abnorme ed imprevedibile tale da recidere integralmente il nesso di causalità, di certo è fatto che assume rilevanza ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con la precisazione che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. 6034/2018)
La condotta della sig.ra , dunque, deve ritenersi fattore idoneo ad incidere Pt_1 causalmente sull'incidente occorsole, con conseguente e proporzionale diminuzione del risarcimento del danno.
Tenuto conto, peraltro, che se l'attrice avesse avuto una condotta maggiormente prudente avrebbe evitato detta insidia, valorizzate in tal senso tutte le specificità del presente caso come emerse all'esito dell'istruttoria orale espletata, dalla c.t.u. e dalla documentazione versata in atti dalle parti, questo Tribunale ritiene di dover ascrivere alla stessa danneggiata la responsabilità della propria caduta nella misura del 30%.
Di conseguenza, va dichiarata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del
[...]
in riferimento all'incidente occorso in data 16/03/2023 all'attrice, nella Controparte_1 misura del 70%.
b) Quantum debeatur.
Stabilita, pertanto, la responsabilità del convenuto nella misura del 70% ed CP_1 esaurito il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
7 R.G. 934/2024 In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione, d.d.
11/06/2025, del c.t.u. dott. , in quanto logicamente argomentate, con iter Persona_1 argomentativo immune da qualsiasi vizio, rispetto alle quali, peraltro, le parti non hanno sollevato alcuna osservazione critica. Il c.t.u., in particolare, si esprime in termini affermativi in punto di sussistenza del nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguito si dirà.
Si legge, infatti, nelle conclusioni dell'elaborato peritale che la sig.ra , a Parte_1 seguito dell'infortunio datato 16/03/2023, ha riportato “…trauma cranico, contusione spalla Sn, frattura polso Dx e contusione anca Sn...” (pag. 16 della perizia); in particolare,
“Visitata il P.S. dell'Ospedale di Pescia venne posta la diagnosi e sottoposta a riduzione ed immobilizzazione in gesso con gesso BM. Eseguiva successivi accessi al P.S. ortopedico di
Pescia sia per il primo controllo programmato. Sia per intolleranza al gesso. Durante le suddette visite venne sottoposto ad apertura del gesso e a gipsotomia dorsale e laterale del gesso con riduzione del dolore. Il 17.04.2023 venne rimosso il gesso e constatato il forte dolore e la marcata limitazione, venne indicata FKT. Assunta in cura dall'ortopedico
AUSL e dal Dott. privatamente, raggiungeva la clinica stabilizzazione Persona_2 con postumi in data 04.09.2023. Le lesioni traumatiche della spalla Sn, del polso Dx e dell'anca Sn, sono congrue e compatibili con il trauma accidentale con caduta a terra. Le menomazioni documentate sono da mettere in relazione causale diretta con il trauma del
16.03.2023 Riferisce che durante tale periodo si sottopose a cure fisiche riabilitative. Allo stato attuale persistono le limitazioni di spalla Sn, di polso Dx e di anca Sn, che risultano in nesso causale diretto con il trauma per cui è causa” (pag. 16 della perizia).
Dunque, “Le lesioni subite in seguito all'infortunio del 16.03.2023 hanno determinato uno
Danno Biologico Temporaneo (DBT) di complessivi e giustificabili giorni 90 (novanta) di cui i primi 30 (trenta) giorni saranno da valutarsi come DBT parziale al 75%, altri 30
(trenta) giorni come DBT parziale al 50% (cinquanta per cento) ed altri 30 (trenta) giorni come DBT parziale al 25% (venticinque per cento). Alle lesioni subite residua un Danno
Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità somato psichica nella misura del 5%
8 R.G. 934/2024 (cinque per cento). Non si ritiene che le predette lesioni siano suscettibili di ulteriore evoluzione”(pag. 17 della perizia).
Tanto considerato, sulla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute va ulteriormente premesso che deve considerarsi giustificata nel caso di specie l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, ritenendo non applicabile alla fattispecie de qua il c.d. Codice delle Assicurazioni, da ritenersi disciplina speciale dettata per il risarcimento danni a seguito di sinistri stradali e non soggetta ad applicazione analogica, perché frutto della necessaria comparazione di interessi settoriali contrapposti
(cfr. Cass. 12408/2011).
Dunque: la sig.ra , di anni 75 alla data del sinistro, in seguito Parte_1 all'incidente avvenuto in data 16/03/2023, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 5%; l'invalidità temporanea è stata al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 30, al 25% per giorni 30.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 5.486,00-.
Per la invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea di giorni 30 al 75% va liquidata in € 2.587,50-, quella di giorni 30 al 50% va liquidata in € 1.725,00-, quella di giorni 30 al 25% va liquidata in € 862,50-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta al danneggiato l'importo complessivo di € 5.175,00-.
Vanno esclusi dalla liquidazione sia il danno morale sia la personalizzazione per carenza assoluta di specifica e tempestiva allegazione prima ancora che per difetto di prova.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
9 R.G. 934/2024 - Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
5.486,00-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del
Tribunale di Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate. Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(16/03/2023) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 90 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 13/06/2023.
Il danno alla data del 13/06/2023 è pari a € 5.357,42-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura €
5.175,00-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso (16/03/2023) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 5.029,15-.
Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 16/12/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
10 R.G. 934/2024 Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712), il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 16/03/2023 (c.d. "aestimatio"): € 10.386,57
B1) Interessi maturati al 16/12/2025: € 853,83
B2) Rivalutazione maturata al 16/12/2025: € 301,21
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 1.155,04
Totale A + B: € 11.541,61-.
Importo totale (A + B) dovuto al 16/12/2025 (c.d. "taxatio"): € 11.541,61-.
11 R.G. 934/2024 Il va pertanto condannato al pagamento in favore della Controparte_1 sig.ra della somma pari all'70 % di € 11.541,61 e dunque della somma di € Pt_1
8.079,13 arrotondata per difetto alla somma di € 8.079,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto invece al danno patrimoniale, l'attrice espone anzitutto di aver sostenuto, a causa dell'incidente, spese mediche per un totale di € 2.197,00-.
All'uopo, il Tribunale rileva, anche alla luce degli accertamenti peritali, che risultano documentate spese ritenute congrue e giustificate per tale somma che, pertanto, deve essere integralmente riconosciuta.
Di contro, non vi è prova del fatto che la sig.ra , al momento dell'incidente, Pt_1 indossasse gli occhiali, per i quali chiede, in via risarcitoria, le spese sostenute per la loro riparazione e/o sostituzione.
Rileva sul punto il Tribunale che all'uopo non è stato articolato neppure un capitolo di prova;
dunque, non può essere riconosciuta in via risarcitoria la somma di € 419,00-.
Trattandosi di un debito di valore, all'importo complessivo di € 2.197,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 20/12/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (a rigore, la rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere dalle date dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare complicate parcellizzazioni delle somme, si può far decorrere la rivalutazione monetaria da una unica data, individuabile in quella del 20/12/2023 che corrisponde alla data dell'ultima spesa documentata). Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla detta sommavia via rivalutata dalla data del 20/12/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Dunque, il va condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma pari al 70 % di € 2.337,71e dunque della somma di € 1.636,39-, arrotondata per difetto alla somma di € 1.636,00-, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
12 R.G. 934/2024 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, considerato il valore liquidato rispetto alla cornice edittale di riferimento e il fatto della pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c., oltre che il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la procedura di negoziazione assistita, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa EL IN, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il responsabile del sinistro verificatosi in data 16/03/2023, a Controparte_1 danno della sig.ra , nella misura del 70 % e, per l'effetto, Parte_1 condanna il a risarcire alla sig.ra sia i danni non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali da questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 8.079,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 16/12/2025, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 1.636,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 16/12/2025, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra CP_1 Controparte_1
liquidate in € 3.202,00 (€ 2.540,00 per compensi professionali + € Parte_1
13 R.G. 934/2024 662,00 per negoziazione assistita), € 1.403,45 anticipazioni (comprese spese di c.t.u. e di c.t.p.), oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL IN
14 R.G. 934/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, Dott.ssa EL IN, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. UL BE;
- per parte convenuta: l'avv. Rossana Parlanti.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 934/2024
N. 934/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UL BE, del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ponte Buggianese, Via Enrico Toti n. 12, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Parlanti del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Verdi n. 46, Controparte_1 giusta procura in atti;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità civile ex art. 2051 c.c.-.
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del per i danni subiti dalla Sig.ra in Controparte_1 Parte_1
2 R.G. 934/2024 conseguenza dell'omessa custodia del marciapiede posto in Montecatini Terme (PT) Via A.
Simoncini all'altezza del civico n. 9, oggetto di causa, e come meglio precisato in narrativa, e per l'effetto condannare, il in persona del Controparte_1
, in qualità di custode del suddetto marciapiede, a dare e pagare alla Sig.ra CP_2
per le ragioni di cui in premessa, la somma complessiva pari ad Parte_1
€=32.588,50= (trentaduemilacinquecentoottantaotto/50), per le lesioni subite dall'attrice o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sulle somme liquidate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, nonché di spese di avviamento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/14 convertito con L. 162/14, nonché di spese legali stragiudiziali ivi comprese le eventuali spese di CTP e CTU.”
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/11/2025:
“Si conclude per il rigetto della domanda, in denegata ipotesi affinché sia affermato il concorso di responsabilità di parte attrice”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali - quantificati i primi in € 2.616,00 e i secondi in € 29.972,50 e così complessivi € 32.588,50 - subiti dalla sig.ra , a seguito dell'incidente occorsole in data 16/03/2023 Parte_1 intorno alle ore 12:30, allorquando, mentre stava camminando in per Controparte_1
Via A. Simoncini, giunta all'altezza del civico 9, ove il marciapiede presenta una buca dalla profondità di 3 cm circa, non debitamente segnalata, cadeva rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico, una contusione alla spalla sinistra, una frattura del polso destro e una contusione all'anca sinistra.
3 R.G. 934/2024 L'attrice ha attribuito la causa dell'incidente in via monocausale al fatto del
[...]
– ente gestore della strada - cui ha addebitato la carenza di Controparte_1 manutenzione per non aver ottemperato all'obbligo su di esso gravante di custodia, vigilanza e manutenzione della rete viaria di sua competenza, generando una situazione pericolosa ai danni degli utenti.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 21/06/2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur, insistendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, sostenendo di doversi tenere conto ex art. 1227 c.c. della condotta della danneggiata, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, trattasi di irregolarità della pavimentazione del marciapiede certamente visibile.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. . Persona_1
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve trovare accoglimento, tuttavia nei soli limiti di seguito indicati.
a) An debeatur
Premesso che, nel caso in esame, è applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sussistendo, pacificamente, in capo al un effettivo potere di Controparte_1 controllo sulla strada di sua “proprietà”, è onere della parte attrice - danneggiata dimostrare il solo nesso eziologico, consistente nel fatto che il sinistro è stato causato dalla presenza di una buca nella pavimentazione pedonale.
È principio di diritto consolidato, infatti, quello per cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle
4 R.G. 934/2024 pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass.
21508/2011; Cass. 16542/2012; Cass. 8935/2013). E ciò a meno che la pubblica amministrazione non riesca a dare prova dell'incidenza del c.d. caso fortuito, consistente in un fattore causale estraneo alla cosa in custodia, che abbia assunto rilevanza determinante nel provocare i danni;
si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto del terzo o a fattori naturali non governabili o, ancora, alla condotta della stessa vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto – potendo, in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 15761/2016).
Nel caso concreto, per ciò che concerne la dinamica del sinistro, dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, può ritenersi confermata la vicenda come descritta in citazione dall'attrice, per cui ella, in data 16/03/2023 intorno alle ore 12:30, mentre stava camminando, in per Via A. Simoncini, giunta all'altezza del civico n. 9, Controparte_1 ove il marciapiede presenta una buca, non segnalata, cadeva a causa della buca stessa.
In particolare, la testimone oculare , che conosce l'attrice in quanto abitano Testimone_1 nella stessa via, sentita all'udienza del giorno 06/03/2025, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato che il giorno 16/03/2023, intorno alle ore 12:30 circa, la sig.ra stava camminando, in per Via A. Simoncini, quando Pt_1 Controparte_1 cadeva a terra inciampando in una buca.
La testimone ha riferito di aver assistito all'esatta dinamica della caduta, dato che al momento del fatto stava camminando dietro alla sig.ra , affermando testualmente: Pt_1
“Io l'ho vista perché io camminavo proprio dietro di lei”.
Anche la prova del nesso di causa tra le condizioni del marciapiede e la caduta della sig.ra risulta raggiunta, trovando conferma, per l'appunto, nelle dichiarazioni della Pt_1 testimone oculare, la quale ha riconosciuto il luogo della caduta e la buca presente sul manto stradale nelle foto esibitegli, oltre che l'assenza di cartellonistica a segnalazione del dissesto (docc.ti n.
1-A e 1-B di parte attrice).
Inoltre, anche gli esiti dell'espletamento della c.t.u., come evincibile dalla relazione tecnica del medico-legale, Dott. , confermano che le lesioni riportate dalla sig.ra Persona_1
5 R.G. 934/2024 , in particolare “trauma cranico, contusione spalla Sn, frattura polso Dx e Pt_1 contusione anca Sn”, sono compatibili con l'infortunio denunciato e verificatosi in data
16/03/2023.
Peraltro, è opportuno rappresentare altresì che dalla deliberazione della Giunta Comunale di datata 15/07/2022 n. 194 (doc. 3 parte convenuta), avente ad oggetto i Controparte_1 lavori di manutenzione straordinaria di varie strade e marciapiedi, incluso quello ove si è verificata la caduta della ricorrente, emerge la consapevolezza del della necessità CP_1 di un intervento a fronte della pericolosità delle aree interessate. Tali lavori di manutenzione, tuttavia, non risultano essere stati eseguiti tempestivamente, venendo realizzati nel luglio 2023, quattro mesi dopo la caduta della sig.ra . Pt_1
Quanto, invece, alla prova dell'esistenza di un fattore causale esterno idoneo a recidere il nesso eziologico, con conseguente liberazione della pubblica amministrazione da qualsivoglia responsabilità (prova che si ribadisce essere a carico del danneggiante), parte convenuta deduce la circostanza che la sig.ra avrebbe avuto la concreta possibilità Pt_1 di percepire e prevedere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la presunta situazione di pericolo, circostanza che portava a ravvisare, nella sua condotta incauta, la causa da sola idonea a produrre l'evento, facendo recedere la situazione dei luoghi a ruolo di mera occasione del sinistro ed integrando pertanto gli estremi del caso fortuito.
Tali osservazioni sono ragionevolmente condivisibili, valorizzato anzitutto il contesto in cui l'incidente si è verificato, in una mattina (ore 12:30 circa) del 16/03/2023 e in un luogo illuminato dalla luce del sole in una giornata caratterizzata da ottimali condizioni climatiche;
tali circostanze, dunque, portano a ritenere che se l'attrice avesse mantenuto una condotta prudente, avrebbe probabilmente evitato di inciampare a causa della buca sul marciapiede, ben potendosi accorgere tempestivamente dell'ostacolo.
Orbene, esclusa tout court l'incidenza eziologica esclusiva del fatto del terzo, in quanto determinato proprio dalla presenza della buca sulla pavimentazione pedonale, con la conseguenza che l'incidente non si sarebbe verificato se detta buca non fosse stata presente, in relazione al comportamento della danneggiata si osserva, invece, quanto segue.
6 R.G. 934/2024 Tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamati, il fatto che l'attrice abbia tenuto la condotta sopra descritta, sebbene non sia abnorme ed imprevedibile tale da recidere integralmente il nesso di causalità, di certo è fatto che assume rilevanza ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con la precisazione che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. 6034/2018)
La condotta della sig.ra , dunque, deve ritenersi fattore idoneo ad incidere Pt_1 causalmente sull'incidente occorsole, con conseguente e proporzionale diminuzione del risarcimento del danno.
Tenuto conto, peraltro, che se l'attrice avesse avuto una condotta maggiormente prudente avrebbe evitato detta insidia, valorizzate in tal senso tutte le specificità del presente caso come emerse all'esito dell'istruttoria orale espletata, dalla c.t.u. e dalla documentazione versata in atti dalle parti, questo Tribunale ritiene di dover ascrivere alla stessa danneggiata la responsabilità della propria caduta nella misura del 30%.
Di conseguenza, va dichiarata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del
[...]
in riferimento all'incidente occorso in data 16/03/2023 all'attrice, nella Controparte_1 misura del 70%.
b) Quantum debeatur.
Stabilita, pertanto, la responsabilità del convenuto nella misura del 70% ed CP_1 esaurito il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
7 R.G. 934/2024 In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione, d.d.
11/06/2025, del c.t.u. dott. , in quanto logicamente argomentate, con iter Persona_1 argomentativo immune da qualsiasi vizio, rispetto alle quali, peraltro, le parti non hanno sollevato alcuna osservazione critica. Il c.t.u., in particolare, si esprime in termini affermativi in punto di sussistenza del nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguito si dirà.
Si legge, infatti, nelle conclusioni dell'elaborato peritale che la sig.ra , a Parte_1 seguito dell'infortunio datato 16/03/2023, ha riportato “…trauma cranico, contusione spalla Sn, frattura polso Dx e contusione anca Sn...” (pag. 16 della perizia); in particolare,
“Visitata il P.S. dell'Ospedale di Pescia venne posta la diagnosi e sottoposta a riduzione ed immobilizzazione in gesso con gesso BM. Eseguiva successivi accessi al P.S. ortopedico di
Pescia sia per il primo controllo programmato. Sia per intolleranza al gesso. Durante le suddette visite venne sottoposto ad apertura del gesso e a gipsotomia dorsale e laterale del gesso con riduzione del dolore. Il 17.04.2023 venne rimosso il gesso e constatato il forte dolore e la marcata limitazione, venne indicata FKT. Assunta in cura dall'ortopedico
AUSL e dal Dott. privatamente, raggiungeva la clinica stabilizzazione Persona_2 con postumi in data 04.09.2023. Le lesioni traumatiche della spalla Sn, del polso Dx e dell'anca Sn, sono congrue e compatibili con il trauma accidentale con caduta a terra. Le menomazioni documentate sono da mettere in relazione causale diretta con il trauma del
16.03.2023 Riferisce che durante tale periodo si sottopose a cure fisiche riabilitative. Allo stato attuale persistono le limitazioni di spalla Sn, di polso Dx e di anca Sn, che risultano in nesso causale diretto con il trauma per cui è causa” (pag. 16 della perizia).
Dunque, “Le lesioni subite in seguito all'infortunio del 16.03.2023 hanno determinato uno
Danno Biologico Temporaneo (DBT) di complessivi e giustificabili giorni 90 (novanta) di cui i primi 30 (trenta) giorni saranno da valutarsi come DBT parziale al 75%, altri 30
(trenta) giorni come DBT parziale al 50% (cinquanta per cento) ed altri 30 (trenta) giorni come DBT parziale al 25% (venticinque per cento). Alle lesioni subite residua un Danno
Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità somato psichica nella misura del 5%
8 R.G. 934/2024 (cinque per cento). Non si ritiene che le predette lesioni siano suscettibili di ulteriore evoluzione”(pag. 17 della perizia).
Tanto considerato, sulla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute va ulteriormente premesso che deve considerarsi giustificata nel caso di specie l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, ritenendo non applicabile alla fattispecie de qua il c.d. Codice delle Assicurazioni, da ritenersi disciplina speciale dettata per il risarcimento danni a seguito di sinistri stradali e non soggetta ad applicazione analogica, perché frutto della necessaria comparazione di interessi settoriali contrapposti
(cfr. Cass. 12408/2011).
Dunque: la sig.ra , di anni 75 alla data del sinistro, in seguito Parte_1 all'incidente avvenuto in data 16/03/2023, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 5%; l'invalidità temporanea è stata al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 30, al 25% per giorni 30.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 5.486,00-.
Per la invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea di giorni 30 al 75% va liquidata in € 2.587,50-, quella di giorni 30 al 50% va liquidata in € 1.725,00-, quella di giorni 30 al 25% va liquidata in € 862,50-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta al danneggiato l'importo complessivo di € 5.175,00-.
Vanno esclusi dalla liquidazione sia il danno morale sia la personalizzazione per carenza assoluta di specifica e tempestiva allegazione prima ancora che per difetto di prova.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
9 R.G. 934/2024 - Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
5.486,00-. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico del
Tribunale di Milano 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate. Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(16/03/2023) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 90 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 13/06/2023.
Il danno alla data del 13/06/2023 è pari a € 5.357,42-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura €
5.175,00-. Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso (16/03/2023) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 5.029,15-.
Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 16/12/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
10 R.G. 934/2024 Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712), il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 16/03/2023 (c.d. "aestimatio"): € 10.386,57
B1) Interessi maturati al 16/12/2025: € 853,83
B2) Rivalutazione maturata al 16/12/2025: € 301,21
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 1.155,04
Totale A + B: € 11.541,61-.
Importo totale (A + B) dovuto al 16/12/2025 (c.d. "taxatio"): € 11.541,61-.
11 R.G. 934/2024 Il va pertanto condannato al pagamento in favore della Controparte_1 sig.ra della somma pari all'70 % di € 11.541,61 e dunque della somma di € Pt_1
8.079,13 arrotondata per difetto alla somma di € 8.079,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
DANNO PATRIMONIALE
Quanto invece al danno patrimoniale, l'attrice espone anzitutto di aver sostenuto, a causa dell'incidente, spese mediche per un totale di € 2.197,00-.
All'uopo, il Tribunale rileva, anche alla luce degli accertamenti peritali, che risultano documentate spese ritenute congrue e giustificate per tale somma che, pertanto, deve essere integralmente riconosciuta.
Di contro, non vi è prova del fatto che la sig.ra , al momento dell'incidente, Pt_1 indossasse gli occhiali, per i quali chiede, in via risarcitoria, le spese sostenute per la loro riparazione e/o sostituzione.
Rileva sul punto il Tribunale che all'uopo non è stato articolato neppure un capitolo di prova;
dunque, non può essere riconosciuta in via risarcitoria la somma di € 419,00-.
Trattandosi di un debito di valore, all'importo complessivo di € 2.197,00 deve essere applicata la rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 20/12/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (a rigore, la rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere dalle date dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare complicate parcellizzazioni delle somme, si può far decorrere la rivalutazione monetaria da una unica data, individuabile in quella del 20/12/2023 che corrisponde alla data dell'ultima spesa documentata). Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla detta sommavia via rivalutata dalla data del 20/12/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Dunque, il va condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma pari al 70 % di € 2.337,71e dunque della somma di € 1.636,39-, arrotondata per difetto alla somma di € 1.636,00-, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
12 R.G. 934/2024 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum, considerato il valore liquidato rispetto alla cornice edittale di riferimento e il fatto della pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c., oltre che il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la procedura di negoziazione assistita, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa EL IN, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il responsabile del sinistro verificatosi in data 16/03/2023, a Controparte_1 danno della sig.ra , nella misura del 70 % e, per l'effetto, Parte_1 condanna il a risarcire alla sig.ra sia i danni non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali da questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 8.079,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 16/12/2025, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di € 1.636,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 16/12/2025, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra CP_1 Controparte_1
liquidate in € 3.202,00 (€ 2.540,00 per compensi professionali + € Parte_1
13 R.G. 934/2024 662,00 per negoziazione assistita), € 1.403,45 anticipazioni (comprese spese di c.t.u. e di c.t.p.), oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL IN
14 R.G. 934/2024