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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Franci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Pane, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.11.24 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. parte resistente ha richiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio ed il
Giudice, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.03.24 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Trevignano Romano (RM)
il 16.07.2006 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune all'anno 2006, parte II, Serie A, atto n. 17;
- che dalla loro unione è nato in [...] il giorno 22.01.2008 il figlio minorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1
- che il Tribunale di Civitavecchia con decreto di omologa n. 1175/2012
pubblicato il 1.02.2013 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate;
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati, venendo meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra le parti.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con ogni conseguente statuizione nei riguardi della prole e di natura patrimoniale.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva del 29.01.24 si è costituito in giudizio il resistente, 2 il quale ha aderito alla domanda di divorzio e contestato il ricorso introduttivo ed ha avanzato le proprie richieste.
All'udienza tenutasi il 3.07.24 sono comparse le parti personalmente insieme ai propri difensori deducendo che fossero in corso trattative per il componimento bonario della lite, ed il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 27.11.24 per deposito di conclusioni congiunte con trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 27.11.24 parte resistente, stante la asserita impossibilità di addivenire ad un accordo bonario con la controparte, chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Trevignano
Romano (RM) il 16.07.2006, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità
di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice Gianluca Gelso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Trevignano Romano il 16.07.2006 tra nato a [...] il Controparte_1
3 15.02.1969 e nata a [...] l'[...], registrato agli atti Parte_1
dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2006, parte II, Serie A, atto n. 17;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 22 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Franci, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Pane, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.11.24 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. parte resistente ha richiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio ed il
Giudice, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.03.24 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Trevignano Romano (RM)
il 16.07.2006 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune all'anno 2006, parte II, Serie A, atto n. 17;
- che dalla loro unione è nato in [...] il giorno 22.01.2008 il figlio minorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1
- che il Tribunale di Civitavecchia con decreto di omologa n. 1175/2012
pubblicato il 1.02.2013 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate;
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati, venendo meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra le parti.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con ogni conseguente statuizione nei riguardi della prole e di natura patrimoniale.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva del 29.01.24 si è costituito in giudizio il resistente, 2 il quale ha aderito alla domanda di divorzio e contestato il ricorso introduttivo ed ha avanzato le proprie richieste.
All'udienza tenutasi il 3.07.24 sono comparse le parti personalmente insieme ai propri difensori deducendo che fossero in corso trattative per il componimento bonario della lite, ed il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 27.11.24 per deposito di conclusioni congiunte con trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 27.11.24 parte resistente, stante la asserita impossibilità di addivenire ad un accordo bonario con la controparte, chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Trevignano
Romano (RM) il 16.07.2006, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità
di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice Gianluca Gelso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Trevignano Romano il 16.07.2006 tra nato a [...] il Controparte_1
3 15.02.1969 e nata a [...] l'[...], registrato agli atti Parte_1
dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2006, parte II, Serie A, atto n. 17;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 22 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
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