Sentenza 7 aprile 2022
Decreto cautelare 1 agosto 2022
Ordinanza cautelare 1 settembre 2022
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2025REG.PROV.COLL.
N. 08818/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8818 del 2022, proposto da Fattoria del Petreto s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Bragagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Sorrenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00459/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto;
Vista l’istanza depositata in data 8 ottobre 2024, firmata per accettazione dalla parte resistente, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso in primo grado, la società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 363 dell’8 aprile 2021 della Provincia di Grosseto, con la quale, in esecuzione della sentenza del medesimo T.a.r. per la Toscana n. 1021/2021, è stata disposta l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, per quanto concerne i terreni censiti al catasto del Comune di Scansano al foglio 148 particella n. 287 (ex 250);
- con sentenza del 7 aprile 2022, n. 459, il T.a.r. per la Toscana ha rigettato il ricorso;
- con atto di appello, la società ha impugnato la suddetta sentenza;
- si è costituita la Provincia di Grosseto chiedendo il rigetto dell’appello;
- nelle more del giudizio, è stata emanata la determinazione n. 1843 del 20 novembre 2023 avente ad oggetto lo svincolo dell’indennità di esproprio, successivamente accettata dalla società ricorrente (cfr. documenti depositati in data 30 settembre 2024);
- pertanto, la parte ricorrente in data 8 ottobre 2024 ha depositato una istanza di rinuncia al ricorso, a spese compensate, che è stata accettata dalla controparte mediante apposita firma apposta in calce alla medesima istanza;
Considerato, inoltre, che:
- sussistono i presupposti e le formalità della rinuncia rituale di cui all’art. 84 c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate, come da concorde richiesta delle parti;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lett. c) e dell’art. 84 c.p.a., con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO