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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 8904 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.PANICO ANTONIO e LUCIA RAMBONE presso il cui Parte_1 studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
con sede in Napoli alla Via Alessandro Controparte_1
Longo n.11, Cod. Fisc. in persona del suo legale rapp.te pro tempore, sig.ra P.IVA_1 CP_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Cimarosa n.20 presso lo studio dell'avv. Alessandro Colonna
[...] dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce.
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4 agosto 2023, il sig. ha convenuto dinanzi a questa Parte_1
Giustizia la di per sentir emettere i seguenti Controparte_1 Controparte_1 provvedimenti: 1)accertare, in relazione al periodo lavorativo che va dal 01.04.2014 al 20.01.2022, la violazione da parte della resistente delle normative di cui agli artt. 31 e ss. Dlg.81/2008, nonché dell'art.2087 c.c., per aver adottato comportamenti concretizzatesi in Mobbing e finalizzati al Bornout
o, in alternativa concretizzatesi in Straining;
2)accertare il nesso eziologico tra questi e l'instaurarsi della patologia del ricorrente quale il disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso;
3)condannare la società convenuta al risarcimento del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale alla vita relazionale, del danno patrimoniale da lucro cessante per incapacità di produrre reddito futuro, nonché, una perdita di chance, da quantificarsi in separato giudizio o da determinarsi in via equitativa e/o secondo i criteri indicati;
4-)condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
Escussi i testi la causa veniva decisa come da sentenza all'esito della discussione delle parti
La domanda non può essere accolta Come evidenziato dalla parte resistente la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che:
"nell'accertamento del mobbing, l'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto...; a tal fine la legittimità dei provvedimenti può rilevare, ma solo indirettamente perché, ove facciano difetto elementi probatori di segno contrario, può essere sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata" (cfr. Cass.26684/2017; conf. Cass.3822/2024). Ed ancora: "Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (Cass. Civ. n. 10992 del 2020).
"Secondo gli orientamenti maturati presso questa S.C. si può ritenere che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass.28923/2023; Cass. Civ. n. 3692 del 2023Cass. Civ. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. Civ. 10 novembre 2017, n. 26684) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 c.c. per il caso di dolo"
Nell'ipotesi di specie dalla prova testi è emerso che la signora aveva un carattere mite CP_1 tendente a essere più accomodante con i dipendenti , mentre il di lei marito un carattere più autoiritario e distante dagli stessi
Tuttavia non è emerso alcun elemento che possa configurare uno stolking perpetrato ai danni del ricorrente
Lo stesso primo teste escusso che è quello che ha rappresenato circostanze contro il sig CP_2 ha in realtà riferito di piccole maleducazioni e atteggiamenti sgarbati da parte dello stesso anche nei suoi confronti ma non di atteggiamenti violenti o vessatori
“Io mi sono recato a lavorare quando c'era che dava gli ordini ed è stato maleducato anche nei miei CP_2 confronti;
in particolare voleva che aprissi una partita IVA per fare fattura dei lavori che facevo senza tenermi inquadrato, questo prima che mi licenziasse. In alcune occasioni mi contestò il ritardo e mi disse: “Tu piangerai quando perderai il lavoro”. aveva questo atteggiamento un po' con tutti, aveva questo modo di fare non posso dire CP_2 aggressivo però aveva sempre da ridire, contestava tutto sul lavoro. Certe volte anche dalle telecamere ad esempio vedeva che
i dipendenti non avevano il cappello telefonava e lo faceva mettere. In dettaglio il da tutti i dipendenti pretendeva CP_2 che non si desse confidenza alla clientela.
Il secondo teste escusso sul punto ha riferito
Io non ho mai visto trattamenti offensivi e irrispettosi del verso il ricorrente. CP_2
Dei colleghi mi raccontarono che in un giorno, non ricordo di quale anno era stato fatto un quantitativo superiore al necessario di cornetti rispetto a quello indicato e che il ricorrente era stato richiamato per questa cosa ma non so com'è andata a finire, non ho chiesto. Non so se il ricorrente prendeva prodotti dal frigo bar , in mia presenza non è capitato e non so se gli è contestato un tale addebito. Non è mai successo che il controllasse le telecamere e contestasse CP_2 qualche circostanza vista. Non ho mai assistito a tali contestazioni. Non so che vi sono stati dei procedimenti disciplinari
a carico del Parte_1
Il terzo tetse escusse ha riferito
Tra il signor e il ricorrente non correva buon sangue. Ricordo che il doveva avere dei soldi, anche CP_2 Parte_1 se non so a quale titolo, e che il titolare glieli diede in malo modo, glieli gettò davanti, nell'atrio davanti al bar. Io stavo alla cassa, il alla mia destra, vicino al ricorrente. Ero impegnato a lavorare alla cassa, per cui non ho ascoltato CP_2 né cosa dicevano né ho sentito insulti, ho solo visto che gettare dei soldi al ricorrente. Con riferimento all'episodio CP_2 dei cornetti, non ricordo se ero presente, mi fu riferito che venne preparata una busta di cornetti con lo scontrino e poi consegnata al lavoratore così che li pagasse perché erano cotti male e non potevano essere messi in vendita, secondo il parere del titolare…Non ricordo che il ricorrente sia mai stato umiliato dal ho mai visto cacciare fuori Tes_1 CP_2 dal lavoro il ricorrente né che abbia mosso violenze fisiche o psicologiche al ricorrente.
Il quarto teste escusso ha dichiarato Il ricorrente era barista, lo vedevo solo quando svolgeva il turno di mattina , lavorando io solo al mattino. Con riferimento a screzi tra il titolare e il ricorrente ricordo soltanto un episodio durante la pandemia, discussero con riguardo alla necessità di indossare delle mascherine di carta che il titolare ci aveva dato in attesa che arrivassero quelle ordinate. Era il mese di marzo 2020 e vi era una grande difficoltà a trovare una fornitura di mascherine. Il non voleva indossare la mascherina. Non ricordo se c'era anche la moglie di Parte_1
ricordo però che più o meno eravamo tutti presenti perché si discuteva della possibilità di restare aperti o chiusi e CP_2 di come gestire l'attività stante le regole che man mano venivano date. Dopo quell'episodio non ricordo di aver assistito a nessun altro screzio tra il titolare e il ricorrente. Neppure ho assistito a discussioni tra il e gli altri dipendenti. CP_2
Non mi è mai capitato di sentire che il apostrofasse il ricorrente in malo modo né ricordo alcun episodio in cui il CP_2 titolare gettasse bruscamente del danaro davanti al ricorrente.
Alla luce del materiale probatorio raccolto la domanda va respinta ma in considerazione della complessa vicenda processuale tra le parti si compensano tra le stesse le spese di lite
PQM
Rigetta la domanda
Compensa le spese Napoli, 06/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 8904 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.PANICO ANTONIO e LUCIA RAMBONE presso il cui Parte_1 studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
con sede in Napoli alla Via Alessandro Controparte_1
Longo n.11, Cod. Fisc. in persona del suo legale rapp.te pro tempore, sig.ra P.IVA_1 CP_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Cimarosa n.20 presso lo studio dell'avv. Alessandro Colonna
[...] dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce.
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4 agosto 2023, il sig. ha convenuto dinanzi a questa Parte_1
Giustizia la di per sentir emettere i seguenti Controparte_1 Controparte_1 provvedimenti: 1)accertare, in relazione al periodo lavorativo che va dal 01.04.2014 al 20.01.2022, la violazione da parte della resistente delle normative di cui agli artt. 31 e ss. Dlg.81/2008, nonché dell'art.2087 c.c., per aver adottato comportamenti concretizzatesi in Mobbing e finalizzati al Bornout
o, in alternativa concretizzatesi in Straining;
2)accertare il nesso eziologico tra questi e l'instaurarsi della patologia del ricorrente quale il disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso;
3)condannare la società convenuta al risarcimento del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale alla vita relazionale, del danno patrimoniale da lucro cessante per incapacità di produrre reddito futuro, nonché, una perdita di chance, da quantificarsi in separato giudizio o da determinarsi in via equitativa e/o secondo i criteri indicati;
4-)condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
Escussi i testi la causa veniva decisa come da sentenza all'esito della discussione delle parti
La domanda non può essere accolta Come evidenziato dalla parte resistente la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che:
"nell'accertamento del mobbing, l'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto...; a tal fine la legittimità dei provvedimenti può rilevare, ma solo indirettamente perché, ove facciano difetto elementi probatori di segno contrario, può essere sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata" (cfr. Cass.26684/2017; conf. Cass.3822/2024). Ed ancora: "Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (Cass. Civ. n. 10992 del 2020).
"Secondo gli orientamenti maturati presso questa S.C. si può ritenere che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass.28923/2023; Cass. Civ. n. 3692 del 2023Cass. Civ. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. Civ. 10 novembre 2017, n. 26684) e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 c.c. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 c.c. per il caso di dolo"
Nell'ipotesi di specie dalla prova testi è emerso che la signora aveva un carattere mite CP_1 tendente a essere più accomodante con i dipendenti , mentre il di lei marito un carattere più autoiritario e distante dagli stessi
Tuttavia non è emerso alcun elemento che possa configurare uno stolking perpetrato ai danni del ricorrente
Lo stesso primo teste escusso che è quello che ha rappresenato circostanze contro il sig CP_2 ha in realtà riferito di piccole maleducazioni e atteggiamenti sgarbati da parte dello stesso anche nei suoi confronti ma non di atteggiamenti violenti o vessatori
“Io mi sono recato a lavorare quando c'era che dava gli ordini ed è stato maleducato anche nei miei CP_2 confronti;
in particolare voleva che aprissi una partita IVA per fare fattura dei lavori che facevo senza tenermi inquadrato, questo prima che mi licenziasse. In alcune occasioni mi contestò il ritardo e mi disse: “Tu piangerai quando perderai il lavoro”. aveva questo atteggiamento un po' con tutti, aveva questo modo di fare non posso dire CP_2 aggressivo però aveva sempre da ridire, contestava tutto sul lavoro. Certe volte anche dalle telecamere ad esempio vedeva che
i dipendenti non avevano il cappello telefonava e lo faceva mettere. In dettaglio il da tutti i dipendenti pretendeva CP_2 che non si desse confidenza alla clientela.
Il secondo teste escusso sul punto ha riferito
Io non ho mai visto trattamenti offensivi e irrispettosi del verso il ricorrente. CP_2
Dei colleghi mi raccontarono che in un giorno, non ricordo di quale anno era stato fatto un quantitativo superiore al necessario di cornetti rispetto a quello indicato e che il ricorrente era stato richiamato per questa cosa ma non so com'è andata a finire, non ho chiesto. Non so se il ricorrente prendeva prodotti dal frigo bar , in mia presenza non è capitato e non so se gli è contestato un tale addebito. Non è mai successo che il controllasse le telecamere e contestasse CP_2 qualche circostanza vista. Non ho mai assistito a tali contestazioni. Non so che vi sono stati dei procedimenti disciplinari
a carico del Parte_1
Il terzo tetse escusse ha riferito
Tra il signor e il ricorrente non correva buon sangue. Ricordo che il doveva avere dei soldi, anche CP_2 Parte_1 se non so a quale titolo, e che il titolare glieli diede in malo modo, glieli gettò davanti, nell'atrio davanti al bar. Io stavo alla cassa, il alla mia destra, vicino al ricorrente. Ero impegnato a lavorare alla cassa, per cui non ho ascoltato CP_2 né cosa dicevano né ho sentito insulti, ho solo visto che gettare dei soldi al ricorrente. Con riferimento all'episodio CP_2 dei cornetti, non ricordo se ero presente, mi fu riferito che venne preparata una busta di cornetti con lo scontrino e poi consegnata al lavoratore così che li pagasse perché erano cotti male e non potevano essere messi in vendita, secondo il parere del titolare…Non ricordo che il ricorrente sia mai stato umiliato dal ho mai visto cacciare fuori Tes_1 CP_2 dal lavoro il ricorrente né che abbia mosso violenze fisiche o psicologiche al ricorrente.
Il quarto teste escusso ha dichiarato Il ricorrente era barista, lo vedevo solo quando svolgeva il turno di mattina , lavorando io solo al mattino. Con riferimento a screzi tra il titolare e il ricorrente ricordo soltanto un episodio durante la pandemia, discussero con riguardo alla necessità di indossare delle mascherine di carta che il titolare ci aveva dato in attesa che arrivassero quelle ordinate. Era il mese di marzo 2020 e vi era una grande difficoltà a trovare una fornitura di mascherine. Il non voleva indossare la mascherina. Non ricordo se c'era anche la moglie di Parte_1
ricordo però che più o meno eravamo tutti presenti perché si discuteva della possibilità di restare aperti o chiusi e CP_2 di come gestire l'attività stante le regole che man mano venivano date. Dopo quell'episodio non ricordo di aver assistito a nessun altro screzio tra il titolare e il ricorrente. Neppure ho assistito a discussioni tra il e gli altri dipendenti. CP_2
Non mi è mai capitato di sentire che il apostrofasse il ricorrente in malo modo né ricordo alcun episodio in cui il CP_2 titolare gettasse bruscamente del danaro davanti al ricorrente.
Alla luce del materiale probatorio raccolto la domanda va respinta ma in considerazione della complessa vicenda processuale tra le parti si compensano tra le stesse le spese di lite
PQM
Rigetta la domanda
Compensa le spese Napoli, 06/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)