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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo TI, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ID Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 998 per l'anno 2024, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lea Principato ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Piazza Cavour n. 14, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
Parte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2024, resa dal Giudice di Pace di Vibo
TI emessa il 22.03.2024, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000627387000 notificata il 20.04.2022 per l'annullamento delle cartelle esattoriali nn.
13920110002038250000, 13920110003832241000, 13920120006217569000, pagina 1 di 7 13920140010591767000, emesse dal per omesso pagamento Controparte_1
ICI anni 2003, 2004, 2005 e 2007, per un importo complessivo di € 4856,33.
A fondamento della domanda eccepiva il difetto della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, la prescrizione del relativo credito.
L' rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
Con sentenza n. 805/2024, depositata in data 22.03.2024, il Giudice di Pace di Vibo
TI accoglieva la domanda di parte attrice e annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
Ha proposto pertanto appello l' , deducendo preliminarmente il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo della Commissione Tributaria, sul presupposto che trattandosi di crediti tributari e non essendo ancora iniziata, la giurisdizione si incardina presso il Giudice Tributario anche qualora prima che sia iniziata l'esecuzione, come nel caso di specie, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione.
Per tutti questi motivi ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere l'appello con vittoria di spese e competenze del giudizio.
, pur regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio Parte_2
e pertanto codesto giudicante ne dichiarava la contumacia con ordinanza del
5.1.2025.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata all'udienza del 06.10.2025 per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_3 assorbente e dirimente su ogni altra questione avanzata.
Preliminarmente, è noto che, ai sensi dell'art. 37 CPC, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo"; ed è altresì noto che la Suprema Corte, in applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ha ristretto l'ambito pagina 2 di 7 applicativo della norma, affermando, comunque, che: “1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.” (Cass. Sez. Un. n. 24883 del 09/10/2008). E, nella specie, come detto,
l'appellante ha eccepito, con il primo motivo di gravame, il difetto di giurisdizione del
G.O., impedendo, in tal modo, che sul punto si formasse il giudicato.
Chiarito ciò, si deve rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto di a procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti in primo grado e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (ICI anni 2003, 2004, 2005 e 2007).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma pagina 3 di 7 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente pagina 4 di 7 sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021 in base al quale “ il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)", anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice pagina 5 di 7 tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000627387000 limitatamente alle cartelle di pagamento n.
13920110002038250000, 13920110003832241000, 13920120006217569000, n.
13920140010591767000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo TI, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa ID Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo TI, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ID Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 998 per l'anno 2024, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lea Principato ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Piazza Cavour n. 14, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
Parte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2024, resa dal Giudice di Pace di Vibo
TI emessa il 22.03.2024, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000627387000 notificata il 20.04.2022 per l'annullamento delle cartelle esattoriali nn.
13920110002038250000, 13920110003832241000, 13920120006217569000, pagina 1 di 7 13920140010591767000, emesse dal per omesso pagamento Controparte_1
ICI anni 2003, 2004, 2005 e 2007, per un importo complessivo di € 4856,33.
A fondamento della domanda eccepiva il difetto della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, la prescrizione del relativo credito.
L' rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
Con sentenza n. 805/2024, depositata in data 22.03.2024, il Giudice di Pace di Vibo
TI accoglieva la domanda di parte attrice e annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
Ha proposto pertanto appello l' , deducendo preliminarmente il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo della Commissione Tributaria, sul presupposto che trattandosi di crediti tributari e non essendo ancora iniziata, la giurisdizione si incardina presso il Giudice Tributario anche qualora prima che sia iniziata l'esecuzione, come nel caso di specie, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione.
Per tutti questi motivi ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere l'appello con vittoria di spese e competenze del giudizio.
, pur regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio Parte_2
e pertanto codesto giudicante ne dichiarava la contumacia con ordinanza del
5.1.2025.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata all'udienza del 06.10.2025 per la rimessione in decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_3 assorbente e dirimente su ogni altra questione avanzata.
Preliminarmente, è noto che, ai sensi dell'art. 37 CPC, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo"; ed è altresì noto che la Suprema Corte, in applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ha ristretto l'ambito pagina 2 di 7 applicativo della norma, affermando, comunque, che: “1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.” (Cass. Sez. Un. n. 24883 del 09/10/2008). E, nella specie, come detto,
l'appellante ha eccepito, con il primo motivo di gravame, il difetto di giurisdizione del
G.O., impedendo, in tal modo, che sul punto si formasse il giudicato.
Chiarito ciò, si deve rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto di a procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti in primo grado e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (ICI anni 2003, 2004, 2005 e 2007).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma pagina 3 di 7 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente pagina 4 di 7 sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (cfr. Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass., S.U. n.
20693/2021 in base al quale “ il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)", anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice pagina 5 di 7 tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219000627387000 limitatamente alle cartelle di pagamento n.
13920110002038250000, 13920110003832241000, 13920120006217569000, n.
13920140010591767000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo TI, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa ID Cuffaro
pagina 7 di 7