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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/09/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1115/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to FIORE PATRIZIA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , presso il Tribunale di Controparte_1 P.IVA_1
Pordenone;
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 15/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso e cioè “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale,
contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “femminile” a “maschile”:
❖ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di
1 Spilimbergo (PN) di rettificare l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a , nata il Parte_1
19/01/1995 in SPILIMBERGO (PN) Atto N. 13 parte 1 serie A - anno
1995 - Comune di SPILIMBERGO (PN) (C.F. ), nel C.F._1
senso che ove sia scritto “femminile” risulti “maschile” e quale prenome, ove sia scritto “ sia scritto “ Parte_1 Per_1
[...]
e contestualmente
❖ AUTORIZZARE , nata il [...] in Parte_1
SPILIMBERGO (PN) a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica da femminile a maschile”.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2025, ha Parte_1
domandato di disporsi la rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile con relativa annotazione nei registri di stato civile con il nome di
. Persona_2
Ha esposto l'attrice:
- che non si è mai identificata nel genere femminile e si è sempre sentita un bambino, dichiarando alla madre, già all'età di tre anni, di essere nata “in un corpo sbagliato”; ora, ha riconosciuto che ad essere “sbagliato” non era il suo corpo, bensì l'identità attribuitale attraverso il marcatore di genere
“femminile”, comportandole la costrizione verso modelli di comportamenti che ci “si aspettava” mettesse in pratica, oltre a modi di vestire, giocare ed essere;
che, con l'arrivo della pubertà, ha cercato di adeguarsi alle regole sociali che le venivano imposte;
avendo compreso l'attrazione verso il genere femminile, ha provato a riconoscersi in una ragazza lesbica, ma presto anche tale
2 “simulazione” ha rivelato i suoi limiti, continuando a sentirsi diversa e infelice;
- che, attorno all'età di vent'anni, ha preso coscienza piena di sé e della necessità di affrontare anche il mondo esterno, rivelandosi per quello che era:
un uomo. La famiglia d'origine, specialmente la madre, è stata molto accogliente, potendo, altresì, contare sulla propria compagna di vita. Ha
dichiarato, inoltre, di essere accettata come un giovane uomo anche nel luogo di lavoro, ove ha ottenuto “carriera alias”, richiedendo altresì l'emissione di un cartellino con l'identità alias come previsto dal CCNL, dal momento che stanno cambiando tutti i badge con foto e identificativo, ma la procedura è
ancora in corso;
- che, nel 2021, ha deciso di rivolgersi ad una psicoterapeuta, la dott.ssa
[...]
, con Studio a Pordenone, iscritta all'Ordine degli Psicologi Persona_3
del Friuli Venezia Giulia, affinché valutasse la disforia di genere e l'opportunità di procedere con un trattamento ormonale mascolinizzante;
che, in data 06/05/2022, la dott.ssa ha rilasciato un referto Per_3
psicodiagnostico contenente il nulla osta all'avvio del trattamento ormonale mascolinizzante e, a seguito della predetta valutazione psicodiagnostica, con indicazione al trattamento endocrinologico, nel mese di giugno 2022, l'attrice si è rivolta alla dott.ssa specialista in endocrinologia, Persona_4
Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Segrate Controparte_2
(MI), che programmava l'avvio della terapia con il testosterone. In seguito, si è
rivolta all'Ospedale di Udine per le successive visite di controllo e, dal mese di giugno 2023 ad oggi, ha proseguito con costanza i controlli endocrinologici,
avviando il trattamento ormonale sostitutivo. Per l'ultimo controllo endocrinologico si è rivolta alla di Controparte_3
, direttrice ff. la prof.ssa dove veniva prescritta la CP_4 Persona_5
prosecuzione del trattamento e la dott.ssa rilasciava relazione di Per_5
3 conferma che il trattamento è adeguato a prosegue con Persona_1
successo e l'identità di genere maschile è irreversibile, il tutto documentato in atti.
Ciò premesso, parte attrice chiede che la rettifica anagrafica del nome da femminile a maschile avvenga prima dell'eventuale intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
All'udienza del 15/09/2025 è comparsa personalmente Parte_1
confermando, con linearità, la propria determinazione alla rettifica del sesso anagrafico. L'atto di citazione è stato ritualmente notificato al Pubblico
Ministero ai fini del suo intervento e all'udienza predetta la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta.
La documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari ed indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione.
Come da relazione psicodiagnostica del 06/05/2022, la dott.ssa Persona_3
psicologa e psicoterapeuta ha accertato l'esistenza di elementi
[...]
idonei per formulare la diagnosi di Disforia di genere (302.85 DSM V), in quanto è risultato evidente come, già in età precoce, vi fosse una marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere che si Persona_1
attribuisce e che chiede di essergli riconosciuto dalle persone che frequenta e che fanno parte della sua realtà relazionale. Ha dichiarato che lo stesso si sottopone quotidianamente a impegnative procedure volte a celare l'evidenza delle caratteristiche sessuali fenotipiche. Tale condizione si associa a un importante disagio emotivo e psicologico, a causa della sofferenza che accompagna l'incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato. Inoltre, il medico ha dichiarato che non rileva quadri psicopatologici di rilievo clinico e il funzionamento generale di personalità rientra nella norma, con
4 manifestazioni di chiara consapevolezza, buon esame di realtà, senso del confine, definita immagine di sé, autoriflessione adattiva. Pertanto, risultano soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care (versione 7) della World
Professionale Association for Transgender Health per l'avvio della terapia ormonale, ovvero, disforia di genere persistente e ben documentata, capacità
di prendere una decisione pienamente consapevole esprimendo il consenso al trattamento, raggiungimento della maggiore età e assenza di problematiche di salute mentale. In conclusione, ha dichiarato che allo stato attuale, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistono elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avvio della terapia ormonale MASCOLINIZZANTE.
Tale diagnosi è stata confermata dalla dott.ssa , specialista Persona_6
in endocrinologia e malattie del ricambio – coordinatore gruppo di lavoro
Contro per la disforia di genere, la quale, in data 25/06/2022, ha posto indicazione di avvio di gender affirming hormonal therapy con testosterone. Tale
terapia è stata avviata in ottobre 2022 e per questo parte attrice si sottopone con regolarità ai controlli endocrinologici previsti (inizialmente effettuati presso UOC Endocrinologia di Udine e da febbraio 2025 presso la Struttura
ASUGI di Trieste).
Dalla relazione endocrinologica finale di data 23/05/2025, la Prof.ssa
[...]
ha attestato che la terapia ormonale anzidetta è consona ai desiderata Per_5
e al quadro iniziale presentato dalla persona (disforia di genere). Inoltre, ha attestato che tale terapia non ha prodotto effetti collaterali e, anzi, ha avuto effetti positivi non solo sulle modificazioni del fenotipo, bensì, anche sul benessere psico-fisico della persona. ll percorso di mascolinizzazione sul piano ormonale, fisico e psicologico risulta, de facto, irreversibile. E ancora, che la terapia medica seguita testimonia la volontà di di Parte_1
vivere in conformità al sesso maschile assumendone i tipici ruoli. Per gli stessi motivi, ha dichiarato ritenersi necessario adeguare il sesso anagrafico al sesso
5 psicologico cui la persona sente di appartenere e in accordo con il quale vive da quasi tre anni, nonché adeguare i caratteri sessuali al genere percepito da mediante, se lo richiederà i necessari interventi Parte_1
chirurgici. ln questo modo adeguerà ulteriormente la sua vita privata, sociale e lavorativa al sesso maschile potendo raggiungere un pieno equilibro psico-
fisico.
Inoltre, la comparizione personale della parte all'udienza ha consentito di constatare de visu l'attuata trasformazione almeno dei caratteri secondari di genere, essendosi parte ricorrente presentata con una caratterizzazione maschile sicura e convincente.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che la ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs 01.09.2011 n. 150,
consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce che 'la rettificazione si fa in forza di
una sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso
diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni
dei suoi caratteri sessuali'', mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
recita, al comma 4 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medicochirurgico, il tribunale lo autorizza con
sentenza passata in giudicato'.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene
6 ai sensi degli art. 28 e seg, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta "il sesso del bambino", facendo così
coincidere il sesso anagrafico col sesso "biologico".
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere.
Il tenore letterale delle disposizioni non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né
differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
È stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n.
161, ad effettuare una lettura "personalistica" della legge n. 164 del 1982,
definendola come espressione di 'una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più
attenta ai valori, di libertà e dignità', strumento per la 'ricomposizione dell'equilibrio
tra soma e psiche del transessuale'.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, oppure, nonostante l'intenzione di sottoporsi a tale intervento profondamente invasivo, questo deve attendere un tempo più lungo nelle more del quale il soggetto appare già esteriormente secondo il sesso determinato dal mutamento dei caratteri secondari e non corrispondente a quello riportato nei documenti di identità.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale della giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale era necessario l'intervento di
7 riassegnazione chirurgica del sesso prima di poter procedere alla rettifica anagrafica, non si scontri con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona. Si deve, infatti, premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione
riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità
personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale,
ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni,
bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost
24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può
essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost. (Trib. SAVONA
sent. n. 357 del 30.3.2016).
Ebbene, la Corte Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che 'Alla stregua di un'interpretazione
costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1
della L n. 164 &l 1282, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente
confluito nell'art. 31 comma 4, del d. lgs. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione
del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento
chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere frutto di un processo
8 individuale che non ne postula la necessità purché la serietà ed umanità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziali'.
Ed ancora più recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15
ha stabilito: 'Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta,
quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo
stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio
psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della
propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo
sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il
trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di
rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico'. Tali principi di diritto sono stati da ultimo consolidati da recentissimo intervento della Corte costituzionale la quale, con sentenza 3 -23
luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
Pertanto, nella fattispecie, viste le risultanze mediche e psicologiche già
menzionate, in accoglimento della domanda di parte ricorrente va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei Parte_1
registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome
9 “ , ordinandosi all'Ufficiale di stato civile di sostituire Persona_1
l'indicazione di "sesso femminile" con quello di "sesso maschile" nei documenti riconducibili alla parte ricorrente, con ogni effetto di legge con riguardo ai documenti riferiti alla parte. Per le stesse ragioni, vista l'espressa domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, la stessa deve in ogni caso essere accolta a tutela della persona interessata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente per la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SPILIMBERGO (PN) di effettuare la rettifica di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti
, nata il [...] a [...] e Parte_1
residente a [...] (C.F.
), con variazione del genere da femminile a maschile e C.F._1
modifica del nome da a con ogni Parte_1 Persona_1
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) accerta il diritto di ad ottenere Persona_2
l'attribuzione di sesso maschile e conseguentemente autorizza lo stesso al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
10 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1115/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to FIORE PATRIZIA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , presso il Tribunale di Controparte_1 P.IVA_1
Pordenone;
PARTE CONVENUTA
Causa assunta in decisione all'udienza del 15/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da ricorso e cioè “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale,
contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “femminile” a “maschile”:
❖ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di
1 Spilimbergo (PN) di rettificare l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a , nata il Parte_1
19/01/1995 in SPILIMBERGO (PN) Atto N. 13 parte 1 serie A - anno
1995 - Comune di SPILIMBERGO (PN) (C.F. ), nel C.F._1
senso che ove sia scritto “femminile” risulti “maschile” e quale prenome, ove sia scritto “ sia scritto “ Parte_1 Per_1
[...]
e contestualmente
❖ AUTORIZZARE , nata il [...] in Parte_1
SPILIMBERGO (PN) a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica da femminile a maschile”.
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2025, ha Parte_1
domandato di disporsi la rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile con relativa annotazione nei registri di stato civile con il nome di
. Persona_2
Ha esposto l'attrice:
- che non si è mai identificata nel genere femminile e si è sempre sentita un bambino, dichiarando alla madre, già all'età di tre anni, di essere nata “in un corpo sbagliato”; ora, ha riconosciuto che ad essere “sbagliato” non era il suo corpo, bensì l'identità attribuitale attraverso il marcatore di genere
“femminile”, comportandole la costrizione verso modelli di comportamenti che ci “si aspettava” mettesse in pratica, oltre a modi di vestire, giocare ed essere;
che, con l'arrivo della pubertà, ha cercato di adeguarsi alle regole sociali che le venivano imposte;
avendo compreso l'attrazione verso il genere femminile, ha provato a riconoscersi in una ragazza lesbica, ma presto anche tale
2 “simulazione” ha rivelato i suoi limiti, continuando a sentirsi diversa e infelice;
- che, attorno all'età di vent'anni, ha preso coscienza piena di sé e della necessità di affrontare anche il mondo esterno, rivelandosi per quello che era:
un uomo. La famiglia d'origine, specialmente la madre, è stata molto accogliente, potendo, altresì, contare sulla propria compagna di vita. Ha
dichiarato, inoltre, di essere accettata come un giovane uomo anche nel luogo di lavoro, ove ha ottenuto “carriera alias”, richiedendo altresì l'emissione di un cartellino con l'identità alias come previsto dal CCNL, dal momento che stanno cambiando tutti i badge con foto e identificativo, ma la procedura è
ancora in corso;
- che, nel 2021, ha deciso di rivolgersi ad una psicoterapeuta, la dott.ssa
[...]
, con Studio a Pordenone, iscritta all'Ordine degli Psicologi Persona_3
del Friuli Venezia Giulia, affinché valutasse la disforia di genere e l'opportunità di procedere con un trattamento ormonale mascolinizzante;
che, in data 06/05/2022, la dott.ssa ha rilasciato un referto Per_3
psicodiagnostico contenente il nulla osta all'avvio del trattamento ormonale mascolinizzante e, a seguito della predetta valutazione psicodiagnostica, con indicazione al trattamento endocrinologico, nel mese di giugno 2022, l'attrice si è rivolta alla dott.ssa specialista in endocrinologia, Persona_4
Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Segrate Controparte_2
(MI), che programmava l'avvio della terapia con il testosterone. In seguito, si è
rivolta all'Ospedale di Udine per le successive visite di controllo e, dal mese di giugno 2023 ad oggi, ha proseguito con costanza i controlli endocrinologici,
avviando il trattamento ormonale sostitutivo. Per l'ultimo controllo endocrinologico si è rivolta alla di Controparte_3
, direttrice ff. la prof.ssa dove veniva prescritta la CP_4 Persona_5
prosecuzione del trattamento e la dott.ssa rilasciava relazione di Per_5
3 conferma che il trattamento è adeguato a prosegue con Persona_1
successo e l'identità di genere maschile è irreversibile, il tutto documentato in atti.
Ciò premesso, parte attrice chiede che la rettifica anagrafica del nome da femminile a maschile avvenga prima dell'eventuale intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
All'udienza del 15/09/2025 è comparsa personalmente Parte_1
confermando, con linearità, la propria determinazione alla rettifica del sesso anagrafico. L'atto di citazione è stato ritualmente notificato al Pubblico
Ministero ai fini del suo intervento e all'udienza predetta la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta.
La documentazione medica in atti dà conto di come parte ricorrente possieda appieno i requisiti psicologici necessari ed indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione.
Come da relazione psicodiagnostica del 06/05/2022, la dott.ssa Persona_3
psicologa e psicoterapeuta ha accertato l'esistenza di elementi
[...]
idonei per formulare la diagnosi di Disforia di genere (302.85 DSM V), in quanto è risultato evidente come, già in età precoce, vi fosse una marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere che si Persona_1
attribuisce e che chiede di essergli riconosciuto dalle persone che frequenta e che fanno parte della sua realtà relazionale. Ha dichiarato che lo stesso si sottopone quotidianamente a impegnative procedure volte a celare l'evidenza delle caratteristiche sessuali fenotipiche. Tale condizione si associa a un importante disagio emotivo e psicologico, a causa della sofferenza che accompagna l'incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato. Inoltre, il medico ha dichiarato che non rileva quadri psicopatologici di rilievo clinico e il funzionamento generale di personalità rientra nella norma, con
4 manifestazioni di chiara consapevolezza, buon esame di realtà, senso del confine, definita immagine di sé, autoriflessione adattiva. Pertanto, risultano soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care (versione 7) della World
Professionale Association for Transgender Health per l'avvio della terapia ormonale, ovvero, disforia di genere persistente e ben documentata, capacità
di prendere una decisione pienamente consapevole esprimendo il consenso al trattamento, raggiungimento della maggiore età e assenza di problematiche di salute mentale. In conclusione, ha dichiarato che allo stato attuale, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistono elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avvio della terapia ormonale MASCOLINIZZANTE.
Tale diagnosi è stata confermata dalla dott.ssa , specialista Persona_6
in endocrinologia e malattie del ricambio – coordinatore gruppo di lavoro
Contro per la disforia di genere, la quale, in data 25/06/2022, ha posto indicazione di avvio di gender affirming hormonal therapy con testosterone. Tale
terapia è stata avviata in ottobre 2022 e per questo parte attrice si sottopone con regolarità ai controlli endocrinologici previsti (inizialmente effettuati presso UOC Endocrinologia di Udine e da febbraio 2025 presso la Struttura
ASUGI di Trieste).
Dalla relazione endocrinologica finale di data 23/05/2025, la Prof.ssa
[...]
ha attestato che la terapia ormonale anzidetta è consona ai desiderata Per_5
e al quadro iniziale presentato dalla persona (disforia di genere). Inoltre, ha attestato che tale terapia non ha prodotto effetti collaterali e, anzi, ha avuto effetti positivi non solo sulle modificazioni del fenotipo, bensì, anche sul benessere psico-fisico della persona. ll percorso di mascolinizzazione sul piano ormonale, fisico e psicologico risulta, de facto, irreversibile. E ancora, che la terapia medica seguita testimonia la volontà di di Parte_1
vivere in conformità al sesso maschile assumendone i tipici ruoli. Per gli stessi motivi, ha dichiarato ritenersi necessario adeguare il sesso anagrafico al sesso
5 psicologico cui la persona sente di appartenere e in accordo con il quale vive da quasi tre anni, nonché adeguare i caratteri sessuali al genere percepito da mediante, se lo richiederà i necessari interventi Parte_1
chirurgici. ln questo modo adeguerà ulteriormente la sua vita privata, sociale e lavorativa al sesso maschile potendo raggiungere un pieno equilibro psico-
fisico.
Inoltre, la comparizione personale della parte all'udienza ha consentito di constatare de visu l'attuata trasformazione almeno dei caratteri secondari di genere, essendosi parte ricorrente presentata con una caratterizzazione maschile sicura e convincente.
In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che la ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs 01.09.2011 n. 150,
consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce che 'la rettificazione si fa in forza di
una sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso
diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni
dei suoi caratteri sessuali'', mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
recita, al comma 4 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medicochirurgico, il tribunale lo autorizza con
sentenza passata in giudicato'.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene
6 ai sensi degli art. 28 e seg, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta "il sesso del bambino", facendo così
coincidere il sesso anagrafico col sesso "biologico".
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere.
Il tenore letterale delle disposizioni non specifica quale tipo di trattamento medico-chirurgico sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né
differenzia la disciplina a seconda che si sia in presenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo che incide sui caratteri primari di genere o di trattamenti ormonali che modificano i caratteri secondari.
È stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n.
161, ad effettuare una lettura "personalistica" della legge n. 164 del 1982,
definendola come espressione di 'una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più
attenta ai valori, di libertà e dignità', strumento per la 'ricomposizione dell'equilibrio
tra soma e psiche del transessuale'.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, oppure, nonostante l'intenzione di sottoporsi a tale intervento profondamente invasivo, questo deve attendere un tempo più lungo nelle more del quale il soggetto appare già esteriormente secondo il sesso determinato dal mutamento dei caratteri secondari e non corrispondente a quello riportato nei documenti di identità.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale della giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale era necessario l'intervento di
7 riassegnazione chirurgica del sesso prima di poter procedere alla rettifica anagrafica, non si scontri con la più recente evoluzione dei diritti fondamentali della persona. Si deve, infatti, premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione
riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità
personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale,
ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni,
bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost
24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può
essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost. (Trib. SAVONA
sent. n. 357 del 30.3.2016).
Ebbene, la Corte Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che 'Alla stregua di un'interpretazione
costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1
della L n. 164 &l 1282, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente
confluito nell'art. 31 comma 4, del d. lgs. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione
del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento
chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere frutto di un processo
8 individuale che non ne postula la necessità purché la serietà ed umanità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziali'.
Ed ancora più recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15
ha stabilito: 'Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta,
quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo
stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio
psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della
propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo
sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il
trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di
rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico'. Tali principi di diritto sono stati da ultimo consolidati da recentissimo intervento della Corte costituzionale la quale, con sentenza 3 -23
luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
Pertanto, nella fattispecie, viste le risultanze mediche e psicologiche già
menzionate, in accoglimento della domanda di parte ricorrente va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei Parte_1
registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome
9 “ , ordinandosi all'Ufficiale di stato civile di sostituire Persona_1
l'indicazione di "sesso femminile" con quello di "sesso maschile" nei documenti riconducibili alla parte ricorrente, con ogni effetto di legge con riguardo ai documenti riferiti alla parte. Per le stesse ragioni, vista l'espressa domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, la stessa deve in ogni caso essere accolta a tutela della persona interessata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente per la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SPILIMBERGO (PN) di effettuare la rettifica di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti
, nata il [...] a [...] e Parte_1
residente a [...] (C.F.
), con variazione del genere da femminile a maschile e C.F._1
modifica del nome da a con ogni Parte_1 Persona_1
adempimento susseguente ai sensi della legge n. 164/1982;
2) accerta il diritto di ad ottenere Persona_2
l'attribuzione di sesso maschile e conseguentemente autorizza lo stesso al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
10 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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