Art. 5.
I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilita' di cui alla lettera a) del punto I) del successivo articolo 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2. Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalita' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che e' elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni.
La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 , si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al cento per cento della perdita finale.
Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane puo' concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera b) del primo comma del precedente articolo 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. Le modalita' e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' tenuta a inviare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alla regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il comitato di cui al sesto comma del precedente articolo 4 e la regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il comitato stesso o la regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformita' di pareri la concessione dei contributi e' deliberata dal CIPI.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entita' degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.
I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilita' di cui alla lettera a) del punto I) del successivo articolo 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2. Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalita' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che e' elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni.
La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 , si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al cento per cento della perdita finale.
Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane puo' concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera b) del primo comma del precedente articolo 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. Le modalita' e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' tenuta a inviare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alla regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il comitato di cui al sesto comma del precedente articolo 4 e la regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il comitato stesso o la regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformita' di pareri la concessione dei contributi e' deliberata dal CIPI.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entita' degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.