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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3502/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Serena BERTONCINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Battista CP_1 C.F._2
SANTINI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per le parti congiuntamente: “cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnazione della casa familiare alla madre, presso la quale sono collocate le figlie;
affidamento condiviso della figlia minorenne;
Per_1
1 la minore potrà frequentare il padre liberamente secondo i tempi e gli orari concordati liberamente tra padre e figlia;
il sig. verserà, entro il giorno 12 di ogni mese, alla sig.ra un contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento pari a 250 euro per ciascuna figlia, con rivalutazione ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso quest'ufficio; il sig. verserà alla sig.ra un assegno divorzile pari a 150 euro mensili, con Pt_1 CP_1
rivalutazione ISTAT entro il giorno 12 di ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
La sig.ra rinuncia alla rivalutazione ISTAT sin qui maturata (sia per quanto riguarda il CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, che per l'assegno di separazione) e rinuncia a richiedere gli arretrati.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.12.2024, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
4.9.1999, alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo, in particolare, la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie (di cui una minorenne e due maggiorenni ma non autosufficienti), la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi e la revoca dell'assegno di separazione previsto in favore della moglie.
In data 19.2.2025, si è costituta in giudizio la quale non si è opposta alla CP_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto, quanto alle condizioni economiche, che il ricorrente fosse tenuto al pagamento del contributo al mantenimento per le figlie e dell'assegno di separazione nella misura rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 100% delle spese straordinarie per le figlie, come previsto nelle condizioni di separazione.
All'udienza del 21.3.2025, celebrata dinnanzi al giudice relatore, sono state sentite le parti congiuntamente. Esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo come trascritto in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
2 Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Invero, con decreto n. 2557/2019 del 5.11.2019, il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione consensuale tra le parti, comparse personalmente dinnanzi al presidente del
Tribunale il 2.10.2019. sicché alla data del deposito del ricorso (9.12.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate, siccome non contrarie alla legge, congrue e conformi all'interesse della prole.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...], e trascritto C.F._2
nei registri di stato civile del Comune di Sillano, Atto n. 4, Parte 2, Serie A, Anno 1999,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Serena BERTONCINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Battista CP_1 C.F._2
SANTINI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per le parti congiuntamente: “cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnazione della casa familiare alla madre, presso la quale sono collocate le figlie;
affidamento condiviso della figlia minorenne;
Per_1
1 la minore potrà frequentare il padre liberamente secondo i tempi e gli orari concordati liberamente tra padre e figlia;
il sig. verserà, entro il giorno 12 di ogni mese, alla sig.ra un contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento pari a 250 euro per ciascuna figlia, con rivalutazione ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso quest'ufficio; il sig. verserà alla sig.ra un assegno divorzile pari a 150 euro mensili, con Pt_1 CP_1
rivalutazione ISTAT entro il giorno 12 di ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
La sig.ra rinuncia alla rivalutazione ISTAT sin qui maturata (sia per quanto riguarda il CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, che per l'assegno di separazione) e rinuncia a richiedere gli arretrati.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.12.2024, ha chiesto pronunciarsi sentenza di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
4.9.1999, alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo, in particolare, la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie (di cui una minorenne e due maggiorenni ma non autosufficienti), la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi e la revoca dell'assegno di separazione previsto in favore della moglie.
In data 19.2.2025, si è costituta in giudizio la quale non si è opposta alla CP_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto, quanto alle condizioni economiche, che il ricorrente fosse tenuto al pagamento del contributo al mantenimento per le figlie e dell'assegno di separazione nella misura rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 100% delle spese straordinarie per le figlie, come previsto nelle condizioni di separazione.
All'udienza del 21.3.2025, celebrata dinnanzi al giudice relatore, sono state sentite le parti congiuntamente. Esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo come trascritto in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
2 Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Invero, con decreto n. 2557/2019 del 5.11.2019, il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione consensuale tra le parti, comparse personalmente dinnanzi al presidente del
Tribunale il 2.10.2019. sicché alla data del deposito del ricorso (9.12.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate, siccome non contrarie alla legge, congrue e conformi all'interesse della prole.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...], e trascritto C.F._2
nei registri di stato civile del Comune di Sillano, Atto n. 4, Parte 2, Serie A, Anno 1999,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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