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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2578/2022 R.G. promossa da:
, e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. SCANAVINO GIORGIO del foro di Asti
-PARTI ATTRICI-
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio dall'avv. Francesco Napolitano del Foro di Napoli;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: responsabilità per danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti attrici
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti adito, contrariis reiectis, previi i necessari incombenti istruttori e le declaratorie tutte del caso e di legge, in via istruttoria: previa occorrendo revoca o modifica dell' “ordinanza istruttoria” datata 16.01.2024: ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli di prova formulati dagli attori nella memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c. del 23.03.2023, con i testimoni ivi indicati;
accogliere l'istanza ex art.210 c.p.c. formulata dagli attori nella memoria ex art.183, comma 6, n.2
c.p.c. del 23.03.2023, e, quindi, ordinare, ex art.210 c.p.c., alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Asti l'esibizione in giudizio degli atti di indagine e, in particolare, della consulenza tecnica svolta ai fini della ricostruzione del sinistro stradale avvenuto in data 11.08.2019 in Alba (CN), SP 3bis, KM 3-2+300, oggetto del presente giudizio e del procedimento penale R.G.N.R.
5574/2019 – P.M. dott.ssa , attualmente in stato di indagini;
Persona_1 disporre CTU statica e/o cinematica, diretta a descrivere la località del sinistro e a ricostruire le modalità dell'accaduto
pagina 1 di 8 disporre CTU contabile, diretta a determinare i danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori, a titolo di mancata percezione dei redditi del sig. ; Parte_4 nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità, anche e quantomeno concorsuale, della Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per quanto di rispettiva pertinenza, dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in conseguenza del sinistro per cui è giudizio e per le causali di cui in atti, nella misura in
[...] corso di causa determinanda e proporzionalmente all'accertando grado di responsabilità.
Con il favore delle spese del giudizio.
Per la parte convenuta
1. Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della convenuta in ragione di Controparte_1 quanto ampiamente argomentato nel corpo del presente atto;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dagli istanti, in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3. Condannare gli attori al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della CP_1
[...]
4. emettere ogni altro provvedimento del caso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.8.22 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano dinnanzi al Tribunale di Asti la al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza del sinistro stradale mortale occorso in data 11.08.2019, alle ore 21.45 circa, al sig. , Parte_4 rispettivamente coniuge della signora e padre di e Parte_1 Pt_2 Parte_3
Deducevano gli attori che l'incidente era avvenuto a causa dell'improvviso attraversamento da parte di un ungulato selvatico della S.P.3 bis, nell'occasione percorsa dal sig. alla guida della Parte_4 sua autovettura, che impattava contro l'animale, fuoriusciva dalla carreggiata e si ribaltava. Il sig. veniva sbalzato fuori dall'autovettura in quanto il tettuccio apribile si distaccava, e decedeva Pt_4 in ospedale poco dopo.
Deducevano gli attori che il tratto di strada interessato dal sinistro risultava sprovvisto di illuminazione artificiale e di barriere idonee ad impedire l'attraversamento di animali selvatici, come evidenziato nella relazione delle FF.OO intervenute in occasione del sinistro.
Le parti attrici invocavano la responsabilità della per i danni da essi patiti per il Controparte_1 decesso del loro congiunto ai sensi dell'art. 2052 c.c. richiamando la giurisprudenza in materia di responsabilità della Pubblica amministrazione per i danni causati dalla fauna selvatica presente sul proprio territorio, individuando in particolare la legittimazione passiva della quale soggetto CP_1 investito delle competenze normative ed amministrative per la gestione del patrimonio faunistico.
Inquadrata pertanto la fattispecie nell'ambito della previsione dell'art. 2052 c.c. gli attori deducevano la pacifica natura oggettiva della responsabilità disciplinata da tale norma, secondo cui il proprietario o pagina 2 di 8 utilizzatore dell'animale è sempre responsabile dei danni cagionati dall'animale salvo che provi il caso fortuito.
In concreto gli attori deducevano come il fatto che l'incidente si fosse verificato lungo una strada extra-urbana, a percorrenza veloce, attraversante (nel tratto interessato) un'area a forte vocazione agricola di terrenti coltivati e non, sprovvista, sulle banchine esterne, di “guard-rail” o di altre barriere volte ad impedire con impediscano l'invasione delle corsie di marcia da parte di animali selvatici, rendesse evidente l'impossibilità di ricondurre al caso fortuito l'improvvisa invasione di carreggiata da parte di un animale selvatico, in particolare in un'area interessata dalla stabile presenza di cinghiali
(causa di numerosi incidenti nella zona).
Si costituiva ritualmente e tempestivamente la parte convenuta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In particolare la parte convenuta deduceva la sussistenza del caso fortuito nella dinamica fattuale del sinistro, evidenziando come nel caso di specie risultasse dalla relazione dei Carabinieri intervenuti in loco, come il sig. procedesse, al momento dell'impatto, ad alta velocità, in violazione dei Pt_4 limiti vigenti nel tratto di strada (non essendoci segni di frenata sull'asfalto), senza indossare cintura di sicurezza. Inoltre, evidenziava come proprio la circostanza che la zona fosse notoriamente frequentata dai cinghiali (come dedotto da controparte), con appositi cartelli indicanti il pericolo di attraversamento da parte di animali, rendesse tutt'altro che fortuita l'eventualità di una improvvisa e repentina invasione di carreggiata da parte di un ungulato.
Parte convenuta, deduceva, quindi, come la prevedibilità dell'evento dannoso e l'evitabilità dello stesso attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, possano portare, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione del
5 maggio 2020, n. 8478) a ricondurre nel caso fortuito, con conseguente interruzione del nesso causale, la condotta imprudente e negligente della vittima.
In sostanza, deduceva parte convenuta, nel caso di specie l'accadimento dannoso poteva essere previsto e, quindi, agevolmente evitato, se il defunto avesse adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla percorrenza, di sera, di una strada soggetta al noto attraversamento di fauna selvatica.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, concedeva i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.
Parte attrice evidenziava l'onere della prova in relazione alla sussistenza del caso fortuito incombente sulla convenuta, onere, nel caso di specie non assolto, non avendo parte convenuta dedotto e provato l'esclusiva riconducibilità alla condotta del danneggiato nella causazione dell'evento.
Ancora, osservava parte attrice, proprio il contesto in cui l'incidente si era prodotto, “con l'inaccettabile, intollerabile, inescusabile andirivieni degli ungulati su una strada pubblica - per inciso, a scorrimento veloce - testimoniano a chiare lettere la piena imputabilità dell'Ente convenuto”.
All'esito della successiva udienza il giudice si riservava sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con ordinanza, sciogliendo la predetta riserva, rigettava tali deduzioni istruttorie, ed, essendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di PC con le modalità della trattazione scritta e le parti depositavano le proprie conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
pagina 3 di 8 La parte attrice ha fatto istanza di modifica dell'ordinanza con cui venivano rigettate le deduzioni istruttorie dalla stessa formulate, nel corso della trattazione, reiterando tale istanza nelle proprie conclusioni definitive
L'istanza non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 16.1.24 che qui si richiamano integralmente. Con particolare riguardo al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa all'esibizione della perizia esperita in sede di indagini nel parallelo procedimento penale, si ribadisce che ai sensi dell'art. 116 c.p.p. chiunque vi abbia interesse può chiedere copia di singoli atti. Nel caso di specie pertanto parte attrice ben avrebbe potuto chiedere al Pubblico Ministero in fase di indagini copia della perizia da esso disposta, ed al più, in caso di comprovato rigetto dell'istanza, formulare istanza dell'art. 210 c.p.c.
Venendo al merito della decisione, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità, dopo aver ripetutamente affermato il principio di diritto per il quale il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., con la sentenza n. 7969 del 20/4/2020 ha modificato il proprio orientamento ritenendo applicabile il regime di cui all'art. 2052 c.c.
Tale modello di responsabilità è normativamente costruito secondo lo schema per cui dei danni cagionati dall'animale risponde il proprietario dell'animale salva prova del caso fortuito. Il danneggiato è unicamente onerato della prova del nesso causale fra l'animale e il prodursi del danno, mentre compete al proprietario o custode dell'animale la prova che il danno sia da ricondursi a caso fortuito.
In particolare, nella sentenza si legge che: “in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art.
2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Il danneggiato, tuttavia, non può limitarsi a fornire la prova che l'animale si trovava sulla strada, essendo gravato di un onere ulteriore, ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno.
Ed infatti la Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha cura di precisare: “è opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega pagina 4 di 8 di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.“(cfr. Cass.
7969/2020).
Detta pronuncia ha, quindi riaffermato che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, dal momento che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.
La Corte ha, infatti, evidenziato la dubbia correttezza della conclusione, che generalmente si è tratta dalla suddetta operatività, "che vi sia una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito", ribadendo, invece , il principio, che si ritiene di condividere, che grava "comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, poichè essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
è sufficiente in questa sede ribadire che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici).”
La Corte, secondo un ragionamento che non può che condividersi, continua affermando che la questione della prova liberatoria il cui onere grava sulla e che deve consistere, ai sensi dell'art. CP_1
2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito" “può venire in rilievo solo laddove l'attore abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica dell'incidente e cioè che la pagina 5 di 8 condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno.”
In ultima analisi, prima di poter invocare l'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. là dove si tratti di sinistro che abbia determinato uno scontro fra un veicolo circolante su strada e un animale, compete al conducente dare prova non solo del coinvolgimento dell'animale nel sinistro, ma anche del fatto che sia stata la specifica condotta dell'animale ad attivare il dinamismo causale che ha condotto al verificarsi dell'incidente.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sull'animale, in funzione di prevenzione dei danni che da esso possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con esso risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (cfr. in proposito Cass., n. 27724/2018).
Rispetto al passaggio di un animale selvatico sulla strada, dipendono dal caso concreto la percepibilità del pericolo e la superabilità mediante un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, da individuarsi in relazione alle circostanze di specie.
La possibilità dell'improvviso transito di animali, infatti, è circostanza più o meno prevedibile a seconda dello stato dei luoghi e della segnaletica esistente;
inoltre, è circostanza più o meno evitabile a seconda della distanza fra il veicolo e la posizione dell'animale, al momento dell'invasione della carreggiata da parte di quest'ultimo, in rapporto tanto alla velocità di spostamento dell'animale, quanto soprattutto alla velocità di avvicinamento del veicolo.
Posto, allora, che lo scontro con un animale selvatico vagante non è di per sé stesso sintomo di imprevedibilità e di inevitabilità dello stesso, si conviene con la conclusione per cui presupposto per l'imputazione di responsabilità all'ente convenuto è la ricostruzione della dinamica dell'incidente, e pertanto del concreto comportamento dell'animale e della specifica condotta del conducente: ciò al fine di elidere, da parte del conducente, la propria autoresponsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c. in tal caso applicabile, ma prima ancora al fine dell'accertamento del nesso di causa con il fattore di pericolo di cui il proprietario (dell'animale) è tenuto a rispondere, con onere a carico del conducente danneggiato.
Ne discende che l'eventuale impossibilità di ricostruzione della dinamica del sinistro non conduce, anche là dove sia provato che lo scontro sia avvenuto con un animale selvatico, a ritenere una pari responsabilità del conducente e del proprietario dell'animale, ma porta a ritenere indimostrato che il sinistro sia stato causato dalla condotta dell'animale, piuttosto che dalla imprudente condotta del conducente, che nella specie abbia avuto valore assorbente.
Tenuto conto dei principi applicabili nel caso di specie, la circostanza dedotta da parte attrice, e corroborata dalla produzione di articoli di giornale che informino in ordine alla nota presenza non occasionale di animali selvatici nella zona, anche alla luce dell'avvenuta apposizione di cartelli stradali segnalanti appunto tale rischio, proprio in prossimità nel punto in cui è avvenuto il sinistro, non può che confermare come tale rischio, prevedibile, dovesse indurre il conducente ad una maggiore cautela.
Risulta dal rapporto delle FF.OO intervenute la presenza, in prossimità del punto ove è avvenuto lo scontro, di segnaletica specifica, che avrebbe dovuto rendere l'automobilista avvertito del pericolo di improvviso attraversamento da parte di animali selvatici.
pagina 6 di 8 La circostanza che la strada fosse priva di illuminazione costituisce ragione ulteriore per cui il conducente avrebbe dovuto usare prudenza nella propria condotta di guida, adeguando la velocità alle condizioni di circolazione.
A norma dell'art. 141 codice della strada, infatti, costituisce "obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione"; inoltre, "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"; "in particolare, il conducente deve regolare la velocità … nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause …".
Parte attrice non ha, invece provato (sussistendo al contrario elementi di segno contrario emergenti dalla relazione delle FF.OO che riportano come il conducente procedesse a velocità sostenuta nella corsia di sorpasso) che il conducente procedesse a velocità idonea a fronteggiare l'eventualità, verificatasi, che, nel buio, un animale attraversasse improvvisamente la carreggiata, così come non può affermarsi né che il conducente abbia in effetti tentato di frenare (risultando dalla relazione suindicata l'assenza di segni di frenata) né che l'attraversamento dell'animale sia stato così repentino e improvviso da impedire, nonostante la velocità moderata, di attuare efficacemente ogni manovra di emergenza, in primis rallentare ulteriormente per evitare lo scontro o renderlo meno violento.
Peraltro si osserva che, proprio il fatto che nella zona, come risulta dalla relazione dei CC, ai lati della strada non fossero presenti alberi o vegetazione ad altro fusto, costituisce ulteriore elemento per presumere che la visibilità dell'animale in arrivo non fosse difficoltosa per il conducente, ove lo stesso avesse assunto una condotta di guida prudente ed adeguata al concreto stato dei luoghi.
Sulla base degli elementi in atti non può dunque concludersi che sia stato l'improvviso attraversamento dell'animale, non fronteggiabile da parte dell'automobilista con le dovute cautele di guida, a causare lo scontro.
Le domande di condanna della ai sensi dell'art. 2052 c.c., proposta dalle attrici deve essere, CP_1 quindi rigettata
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti attrici devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, in conformità del
Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione del valore di causa tra 520.000 e 1.00.000 di euro tenuto conto dei valori minimi, per un totale di euro 14.598,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il TRIBUNALE DI ASTI, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 2578 del
2022
Rigetta le domande delle parti attrici
Dichiara tenute e condanna le parti attrici a rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi per un totale di euro 14.598,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in ASTI , in data 11.3.25
IL GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2578/2022 R.G. promossa da:
, e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. SCANAVINO GIORGIO del foro di Asti
-PARTI ATTRICI-
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio dall'avv. Francesco Napolitano del Foro di Napoli;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: responsabilità per danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti attrici
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti adito, contrariis reiectis, previi i necessari incombenti istruttori e le declaratorie tutte del caso e di legge, in via istruttoria: previa occorrendo revoca o modifica dell' “ordinanza istruttoria” datata 16.01.2024: ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli di prova formulati dagli attori nella memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c. del 23.03.2023, con i testimoni ivi indicati;
accogliere l'istanza ex art.210 c.p.c. formulata dagli attori nella memoria ex art.183, comma 6, n.2
c.p.c. del 23.03.2023, e, quindi, ordinare, ex art.210 c.p.c., alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Asti l'esibizione in giudizio degli atti di indagine e, in particolare, della consulenza tecnica svolta ai fini della ricostruzione del sinistro stradale avvenuto in data 11.08.2019 in Alba (CN), SP 3bis, KM 3-2+300, oggetto del presente giudizio e del procedimento penale R.G.N.R.
5574/2019 – P.M. dott.ssa , attualmente in stato di indagini;
Persona_1 disporre CTU statica e/o cinematica, diretta a descrivere la località del sinistro e a ricostruire le modalità dell'accaduto
pagina 1 di 8 disporre CTU contabile, diretta a determinare i danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori, a titolo di mancata percezione dei redditi del sig. ; Parte_4 nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità, anche e quantomeno concorsuale, della Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per quanto di rispettiva pertinenza, dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in conseguenza del sinistro per cui è giudizio e per le causali di cui in atti, nella misura in
[...] corso di causa determinanda e proporzionalmente all'accertando grado di responsabilità.
Con il favore delle spese del giudizio.
Per la parte convenuta
1. Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della convenuta in ragione di Controparte_1 quanto ampiamente argomentato nel corpo del presente atto;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dagli istanti, in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3. Condannare gli attori al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della CP_1
[...]
4. emettere ogni altro provvedimento del caso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.8.22 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano dinnanzi al Tribunale di Asti la al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza del sinistro stradale mortale occorso in data 11.08.2019, alle ore 21.45 circa, al sig. , Parte_4 rispettivamente coniuge della signora e padre di e Parte_1 Pt_2 Parte_3
Deducevano gli attori che l'incidente era avvenuto a causa dell'improvviso attraversamento da parte di un ungulato selvatico della S.P.3 bis, nell'occasione percorsa dal sig. alla guida della Parte_4 sua autovettura, che impattava contro l'animale, fuoriusciva dalla carreggiata e si ribaltava. Il sig. veniva sbalzato fuori dall'autovettura in quanto il tettuccio apribile si distaccava, e decedeva Pt_4 in ospedale poco dopo.
Deducevano gli attori che il tratto di strada interessato dal sinistro risultava sprovvisto di illuminazione artificiale e di barriere idonee ad impedire l'attraversamento di animali selvatici, come evidenziato nella relazione delle FF.OO intervenute in occasione del sinistro.
Le parti attrici invocavano la responsabilità della per i danni da essi patiti per il Controparte_1 decesso del loro congiunto ai sensi dell'art. 2052 c.c. richiamando la giurisprudenza in materia di responsabilità della Pubblica amministrazione per i danni causati dalla fauna selvatica presente sul proprio territorio, individuando in particolare la legittimazione passiva della quale soggetto CP_1 investito delle competenze normative ed amministrative per la gestione del patrimonio faunistico.
Inquadrata pertanto la fattispecie nell'ambito della previsione dell'art. 2052 c.c. gli attori deducevano la pacifica natura oggettiva della responsabilità disciplinata da tale norma, secondo cui il proprietario o pagina 2 di 8 utilizzatore dell'animale è sempre responsabile dei danni cagionati dall'animale salvo che provi il caso fortuito.
In concreto gli attori deducevano come il fatto che l'incidente si fosse verificato lungo una strada extra-urbana, a percorrenza veloce, attraversante (nel tratto interessato) un'area a forte vocazione agricola di terrenti coltivati e non, sprovvista, sulle banchine esterne, di “guard-rail” o di altre barriere volte ad impedire con impediscano l'invasione delle corsie di marcia da parte di animali selvatici, rendesse evidente l'impossibilità di ricondurre al caso fortuito l'improvvisa invasione di carreggiata da parte di un animale selvatico, in particolare in un'area interessata dalla stabile presenza di cinghiali
(causa di numerosi incidenti nella zona).
Si costituiva ritualmente e tempestivamente la parte convenuta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In particolare la parte convenuta deduceva la sussistenza del caso fortuito nella dinamica fattuale del sinistro, evidenziando come nel caso di specie risultasse dalla relazione dei Carabinieri intervenuti in loco, come il sig. procedesse, al momento dell'impatto, ad alta velocità, in violazione dei Pt_4 limiti vigenti nel tratto di strada (non essendoci segni di frenata sull'asfalto), senza indossare cintura di sicurezza. Inoltre, evidenziava come proprio la circostanza che la zona fosse notoriamente frequentata dai cinghiali (come dedotto da controparte), con appositi cartelli indicanti il pericolo di attraversamento da parte di animali, rendesse tutt'altro che fortuita l'eventualità di una improvvisa e repentina invasione di carreggiata da parte di un ungulato.
Parte convenuta, deduceva, quindi, come la prevedibilità dell'evento dannoso e l'evitabilità dello stesso attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, possano portare, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione del
5 maggio 2020, n. 8478) a ricondurre nel caso fortuito, con conseguente interruzione del nesso causale, la condotta imprudente e negligente della vittima.
In sostanza, deduceva parte convenuta, nel caso di specie l'accadimento dannoso poteva essere previsto e, quindi, agevolmente evitato, se il defunto avesse adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla percorrenza, di sera, di una strada soggetta al noto attraversamento di fauna selvatica.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, concedeva i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.
Parte attrice evidenziava l'onere della prova in relazione alla sussistenza del caso fortuito incombente sulla convenuta, onere, nel caso di specie non assolto, non avendo parte convenuta dedotto e provato l'esclusiva riconducibilità alla condotta del danneggiato nella causazione dell'evento.
Ancora, osservava parte attrice, proprio il contesto in cui l'incidente si era prodotto, “con l'inaccettabile, intollerabile, inescusabile andirivieni degli ungulati su una strada pubblica - per inciso, a scorrimento veloce - testimoniano a chiare lettere la piena imputabilità dell'Ente convenuto”.
All'esito della successiva udienza il giudice si riservava sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con ordinanza, sciogliendo la predetta riserva, rigettava tali deduzioni istruttorie, ed, essendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di PC con le modalità della trattazione scritta e le parti depositavano le proprie conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva trattenuta in decisione.
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pagina 3 di 8 La parte attrice ha fatto istanza di modifica dell'ordinanza con cui venivano rigettate le deduzioni istruttorie dalla stessa formulate, nel corso della trattazione, reiterando tale istanza nelle proprie conclusioni definitive
L'istanza non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 16.1.24 che qui si richiamano integralmente. Con particolare riguardo al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa all'esibizione della perizia esperita in sede di indagini nel parallelo procedimento penale, si ribadisce che ai sensi dell'art. 116 c.p.p. chiunque vi abbia interesse può chiedere copia di singoli atti. Nel caso di specie pertanto parte attrice ben avrebbe potuto chiedere al Pubblico Ministero in fase di indagini copia della perizia da esso disposta, ed al più, in caso di comprovato rigetto dell'istanza, formulare istanza dell'art. 210 c.p.c.
Venendo al merito della decisione, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità, dopo aver ripetutamente affermato il principio di diritto per il quale il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., con la sentenza n. 7969 del 20/4/2020 ha modificato il proprio orientamento ritenendo applicabile il regime di cui all'art. 2052 c.c.
Tale modello di responsabilità è normativamente costruito secondo lo schema per cui dei danni cagionati dall'animale risponde il proprietario dell'animale salva prova del caso fortuito. Il danneggiato è unicamente onerato della prova del nesso causale fra l'animale e il prodursi del danno, mentre compete al proprietario o custode dell'animale la prova che il danno sia da ricondursi a caso fortuito.
In particolare, nella sentenza si legge che: “in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art.
2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Il danneggiato, tuttavia, non può limitarsi a fornire la prova che l'animale si trovava sulla strada, essendo gravato di un onere ulteriore, ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno.
Ed infatti la Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha cura di precisare: “è opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega pagina 4 di 8 di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.“(cfr. Cass.
7969/2020).
Detta pronuncia ha, quindi riaffermato che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, dal momento che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.
La Corte ha, infatti, evidenziato la dubbia correttezza della conclusione, che generalmente si è tratta dalla suddetta operatività, "che vi sia una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito", ribadendo, invece , il principio, che si ritiene di condividere, che grava "comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, poichè essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
è sufficiente in questa sede ribadire che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici).”
La Corte, secondo un ragionamento che non può che condividersi, continua affermando che la questione della prova liberatoria il cui onere grava sulla e che deve consistere, ai sensi dell'art. CP_1
2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito" “può venire in rilievo solo laddove l'attore abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica dell'incidente e cioè che la pagina 5 di 8 condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno.”
In ultima analisi, prima di poter invocare l'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. là dove si tratti di sinistro che abbia determinato uno scontro fra un veicolo circolante su strada e un animale, compete al conducente dare prova non solo del coinvolgimento dell'animale nel sinistro, ma anche del fatto che sia stata la specifica condotta dell'animale ad attivare il dinamismo causale che ha condotto al verificarsi dell'incidente.
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sull'animale, in funzione di prevenzione dei danni che da esso possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con esso risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (cfr. in proposito Cass., n. 27724/2018).
Rispetto al passaggio di un animale selvatico sulla strada, dipendono dal caso concreto la percepibilità del pericolo e la superabilità mediante un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, da individuarsi in relazione alle circostanze di specie.
La possibilità dell'improvviso transito di animali, infatti, è circostanza più o meno prevedibile a seconda dello stato dei luoghi e della segnaletica esistente;
inoltre, è circostanza più o meno evitabile a seconda della distanza fra il veicolo e la posizione dell'animale, al momento dell'invasione della carreggiata da parte di quest'ultimo, in rapporto tanto alla velocità di spostamento dell'animale, quanto soprattutto alla velocità di avvicinamento del veicolo.
Posto, allora, che lo scontro con un animale selvatico vagante non è di per sé stesso sintomo di imprevedibilità e di inevitabilità dello stesso, si conviene con la conclusione per cui presupposto per l'imputazione di responsabilità all'ente convenuto è la ricostruzione della dinamica dell'incidente, e pertanto del concreto comportamento dell'animale e della specifica condotta del conducente: ciò al fine di elidere, da parte del conducente, la propria autoresponsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c. in tal caso applicabile, ma prima ancora al fine dell'accertamento del nesso di causa con il fattore di pericolo di cui il proprietario (dell'animale) è tenuto a rispondere, con onere a carico del conducente danneggiato.
Ne discende che l'eventuale impossibilità di ricostruzione della dinamica del sinistro non conduce, anche là dove sia provato che lo scontro sia avvenuto con un animale selvatico, a ritenere una pari responsabilità del conducente e del proprietario dell'animale, ma porta a ritenere indimostrato che il sinistro sia stato causato dalla condotta dell'animale, piuttosto che dalla imprudente condotta del conducente, che nella specie abbia avuto valore assorbente.
Tenuto conto dei principi applicabili nel caso di specie, la circostanza dedotta da parte attrice, e corroborata dalla produzione di articoli di giornale che informino in ordine alla nota presenza non occasionale di animali selvatici nella zona, anche alla luce dell'avvenuta apposizione di cartelli stradali segnalanti appunto tale rischio, proprio in prossimità nel punto in cui è avvenuto il sinistro, non può che confermare come tale rischio, prevedibile, dovesse indurre il conducente ad una maggiore cautela.
Risulta dal rapporto delle FF.OO intervenute la presenza, in prossimità del punto ove è avvenuto lo scontro, di segnaletica specifica, che avrebbe dovuto rendere l'automobilista avvertito del pericolo di improvviso attraversamento da parte di animali selvatici.
pagina 6 di 8 La circostanza che la strada fosse priva di illuminazione costituisce ragione ulteriore per cui il conducente avrebbe dovuto usare prudenza nella propria condotta di guida, adeguando la velocità alle condizioni di circolazione.
A norma dell'art. 141 codice della strada, infatti, costituisce "obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione"; inoltre, "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"; "in particolare, il conducente deve regolare la velocità … nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause …".
Parte attrice non ha, invece provato (sussistendo al contrario elementi di segno contrario emergenti dalla relazione delle FF.OO che riportano come il conducente procedesse a velocità sostenuta nella corsia di sorpasso) che il conducente procedesse a velocità idonea a fronteggiare l'eventualità, verificatasi, che, nel buio, un animale attraversasse improvvisamente la carreggiata, così come non può affermarsi né che il conducente abbia in effetti tentato di frenare (risultando dalla relazione suindicata l'assenza di segni di frenata) né che l'attraversamento dell'animale sia stato così repentino e improvviso da impedire, nonostante la velocità moderata, di attuare efficacemente ogni manovra di emergenza, in primis rallentare ulteriormente per evitare lo scontro o renderlo meno violento.
Peraltro si osserva che, proprio il fatto che nella zona, come risulta dalla relazione dei CC, ai lati della strada non fossero presenti alberi o vegetazione ad altro fusto, costituisce ulteriore elemento per presumere che la visibilità dell'animale in arrivo non fosse difficoltosa per il conducente, ove lo stesso avesse assunto una condotta di guida prudente ed adeguata al concreto stato dei luoghi.
Sulla base degli elementi in atti non può dunque concludersi che sia stato l'improvviso attraversamento dell'animale, non fronteggiabile da parte dell'automobilista con le dovute cautele di guida, a causare lo scontro.
Le domande di condanna della ai sensi dell'art. 2052 c.c., proposta dalle attrici deve essere, CP_1 quindi rigettata
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti attrici devono essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, in conformità del
Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione del valore di causa tra 520.000 e 1.00.000 di euro tenuto conto dei valori minimi, per un totale di euro 14.598,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il TRIBUNALE DI ASTI, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 2578 del
2022
Rigetta le domande delle parti attrici
Dichiara tenute e condanna le parti attrici a rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi per un totale di euro 14.598,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in ASTI , in data 11.3.25
IL GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
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