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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/08/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2694/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 4.2.2025 tra:
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78, in persona del Sindaco, , Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Forcellini (C.F. ) C.F._1 come da procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale coincidente con la sede legale dell'Ente.
- APPELLANTE -
CONTRO
in concordato pieno liquidatorio n. Controparte_1
49/17 (C.F. – P.IVA , in persona del legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante Dott. , con sede in Roma Via Carlo Controparte_2
Mirabello 19, appresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Riccardo Barberis ( . PEC: CodiceFiscale_2
- fax: 06/83700457) ed elettivamente Email_1 domiciliata nel suo Studio in Roma Via Pollaiolo 3.
(già nel prosieguo anche Controparte_3 Controparte_4
" o la "Compagnia"), C.F. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_5
Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore Avv.
Fabio Salvatori, giusta procura per atto a rogito del Notaio Dr.ssa del Persona_1
9.6.2020 (registrato a Trieste il 16.6.2020, rep. n. 98357, racc. n. 17006), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv. ti Prof. Carlo Felice Giampaolino e Andrea
D'Onghia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti Avvocati in
Roma, Via Vittorio Veneto 54
- APPELLATE –
Controparte_5
( , in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_6 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Savonarola n. 6, con l'avv. TIZIANA
POLVERARI
- APPELLA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/11 Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 26/21 con cui il Tribunale di Civitavecchia, pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del al Controparte_3 CP_6 fine di sentire accertare l'inesistenza di qualsivoglia sua obbligazione nei confronti dell'Ente, nonché su quella proposta nei confronti della
[...]
, ha così Controparte_7 statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza in capo a di una obbligazione di pagamento in favore del Controparte_3
in virtù della polizza fideiussoria n. 100/00407345; Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale del;
Parte_1
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 45.681,00 in favore di di cui € 44.207,00 Controparte_3 per compensi ed € 1.474,00 per spese e in € 44.207,00 per ciascuna per compensi in favore delle altre parti, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame il ha posto il seguente unico motivo in fatto e Pt_1 diritto:
1. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI
RETROSTANTI LA VICENDA;
L'ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
DI CUI ALLE NOTE NN. PROTT. 34015 DEL 17 MAGGIO 2012 E 85753
DELL'11 DICEMBRE 2012 (ALLEGATI NN. 3 E 5 ALLA COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL ) E LA Parte_1
CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 552 DEL 3
MAGGIO 2013 (ALLEGATO N. 6 ALLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E
RISPOSTA DEL ). Parte_1
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione:
pag. 3/11 • in via cautelare: emettere, anche inaudita altera parte, un provvedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, sussistendone i presupposti;
• nel merito: riformare la sentenza appellata accertando e dichiarando il diritto del di escutere la garanzia prestata dalla e meglio Parte_1 Controparte_3 identificata nella parte narrativa in ragione del grave e consolidato inadempimento della (oggi) in concordato liquidatorio alle Controparte_8 obbligazioni assunte con la convenzione urbanistica;
• nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello, si chiede alla Corte di rideterminare il quantum delle spese di lite che il
è stato condannato a pagare in base al valore della causa e al Parte_1 fatto che l'appellante non ha svolto alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
CP_ Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento dei motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta,
1) In via preliminare, autorizzare il convenuto Controparte_9 in concordato preventivo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a
[...] chiamare in causa la società (C.F. Controparte_10
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma P.IVA_7
Via Nazionale 200 per dichiarare la stessa Controparte_10 legittimata passivamente rispetto alle domande formulate nella presente causa e, in subordine, per essere dalla stessa manlevata e garantita, e, per l'effetto, disporre la C estromissione dal giudizio della deducente. Si chiede in conseguenza lo spostamento, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.
pag. 4/11 2) In via preliminare, respingere la istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. per inesistenza dei presupposti di legge, per i motivi esposti nel presente atto.
3) Nel merito respingere l'appello del in quanto Parte_1 inammissibile e infondato per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. C
4) Accogliere le eccezioni formulate in primo grado dalla come di seguito riproposte:
1) In via principale dichiarare la improponibilità, nullità ed inammissibilità della citazione della in ordine alle domande di rilievo e regresso per i motivi CP_3 esposti nel presente atto;
2) Sempre in via principale, dichiarare la inammissibilità, improponibilità e infondatezza della citazione e delle relative domande di rilievo e regresso per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta e conseguentemente respingere integralmente le domande proposte da nei confronti di CP_3 CP_1
3) Accertare comunque che la polizza fideiussoria indicata in premessa non garantisce le prestazioni di cui il ha richiesto l'adempimento Parte_1 con nota 36001 del 7.5.13;
4) Sempre in via principale respingere in quanto inammissibili e infondate le domande riconvenzionali e le eccezioni della . Controparte_11
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si è altresì costituita la la quale, ugualmente contestando Controparte_3
l'avverso gravame, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
A. In via preliminare:
pag. 5/11 - rigettare l'istanza del di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26 dell'11 gennaio 2021 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
B. In via principale:
I. rigettare integralmente l'appello del in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato per i motivi tutti dedotti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26 dell'11 gennaio 2021;
II. accertare e dichiarare, ai sensi degli articoli 1953 cod. civ. e 10 delle Condizioni
Generali della Polizza, nonché dell'Atto di 34 Coobbligazione, il diritto di nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 in concordato preventivo e di
[...] Controparte_5
e concordato preventivo, al c.d. rilievo e, per l'effetto, condannare
[...] [...] in concordato preventivo e Controparte_1 [...]
e concordato preventivo, in Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido, a costituire in pegno favore di contanti o titoli per un valore complessivo di Euro Controparte_3
12.350.000,00, oltre interessi e spese, ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso, fissando altresì, ai sensi dell'articolo 614-bis
c.p.c., il quantum che sarà dovuto dalle stesse parti a n Controparte_3 caso di ogni violazione o inosservanza successiva di quanto deciso o per ogni ritardo nell'adempimento;
C. In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di cui sopra sub B.I:
- accertare e dichiarare che, con il pagamento da parte di Controparte_3 di Euro 12.350.000,00, oltre interessi e spese, o di qualsiasi altro importo in
[...] dipendenza della Polizza a favore del , Controparte_12 [...] ai sensi degli articoli 1950 cod. civ. e 6 e 7 della Polizza, nonché CP_3 dell'Atto di Coobbligazione, ha diritto di regresso nei confronti di
[...] in concordato preventivo e Controparte_1 [...]
e concordato preventivo per il medesimo Controparte_5 importo, oltre spese e interessi legali a partire dal giorno del pagamento, e, per pag. 6/11 l'effetto, condannare in concordato Controparte_1 preventivo e e Controparte_5 concordato preventivo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido, al pagamento di tali somme.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali”.
Non si è costituita la e Controparte_5 concordato preventivo benchè ritualmente citata per cui ne va dichiara la contumacia.
Respinta la istanza di inibitoria nonché quella di I.P. di chiamata in causa del terzo, alla udienza a trattazione scritta del 4.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello proposto dal è certamente ammissibile, avendo la difesa Pt_1 appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi ed il motivo a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito: come unico ed assorbente motivo, il lamenta la erroneità della sentenza Pt_1 emessa dal Giudice di prime cure che avrebbe travisato del tutto le risultanze processuali, in particolare con riferimento alle ragioni per le quali l'Ente aveva CP_ inteso escutere la polizza fideiussoria emessa dalla e da in suo favore. CP_3
Senza dover ripercorrere l'intera vicenda processuale, è sufficiente ricordare come la questione ruoti effettivamente intorno alla interpretazione della convenzione CP_ sottoscritta dalla con il da una parte e della polizza fideiussoria che il Pt_1 ha ritenuto di dover escutere a fronte del grave inadempimento della Pt_1 controparte in ordine alla obbligazione dalla medesima assunta in ordine alla suddetta convenzione, non avendo la stessa intrapreso i lavori nei termini convenuti.
In definitiva, il sostiene che la escussione della polizza, contrariamente a Pt_1 quanto erroneamente affermato dal Tribunale, sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 7 comma 1 della convenzione in relazione alla cui violazione era operante appunto la pag. 7/11 polizza fideiussoria e non ai sensi dell'art. 7 comma 2 in relazione a cui la stessa non lo era.
Tale volontà sarebbe ricavabile dallo stesso contenuto anche degli atti deliberativi adottati dal che, infatti, con la delibera del 20.10.2010 aveva rivisto quanto Pt_1 deliberato in precedenza, ovvero di avvalersi del comma 2 del citato art. 7 , così invitando I.P. alla effettiva esecuzione delle opere, poi non eseguite con la conseguente escussione della polizza. CP_ Occorre premettere che l'art. 7 comma 1 della convenzione tra il CP_13 così recita:
“Il contraente privato si impegna a realizzare come contributo straordinario a favore del ulteriori opere pubbliche fino alla concorrenza Parte_1 massima di complessiva di € 12.350.000,00….”
Al comma 2 così si dice: “Il ha facoltà di richiedere – entro Parte_1 dodici mesi dalla firma della presente convenzione – in luogo della realizzazione diretta delle opere di cui al comma 1, il versamento dei medesimi importi suindicati con le modalità di seguito descritte….”
La polizza sottoscritta in favore del così invece dispone: Pt_1
“Garanzia della realizzazione delle opere previste all'art.
7.1 della Convenzione urbanistica”.
Orbene, con determinazione dirigenziale n. 31 del 16.4.2013, in atti, dopo una puntuale ricostruzione della intera vicenda amministrativa, si dà espressamente atto che “con nota prot. 34015 del 17.5.2012, su atto di indirizzo della Giunta
Comunale, è stato deciso – a causa dell'evidente procrastinarsi dei tempi relativi alla chiusura della conferenza dei servizi relativo al progetto dell'opera di cui all'art. 7
I,P. il versamento – entro trenta giorni Controparte_9 dal ricevimento della nota stessa – delle risorse finanziarie dovute a titolo di contributo straordinario ex art. 7 comma 2 della convenzione succitata..”.
A tale richiesta la I.P. non ha poi provveduto e, quindi, il ha tentato Pt_1 invano la escussione della polizza.
Da quanto sopra emerge chiaramente che, a parte la evidente variazione decisionale da parte del che dapprima ha ritenuto di avvalersi del contributo Pt_1
pag. 8/11 straordinario ex art.
7.2 della convenzione, poi ha ritenuto di operare diversamente nel senso di richiedere alla impresa la esecuzione delle opere, salvo poi tornare nuovamente suoi passi, risulta per tabulas in modo assolutamente inequivocabile che la polizza avrebbe dovuta essere escussa, come da determina dirigenziale sopra richiamata, ai sensi dell'art. 7.2, pur non essendo ciò ammissibile ed essendo comunque trascorso il periodo di dodici mesi previsti con decorrenza dalla stipula della convenzione (stipula 20.5.2020 e atto dirigenziale del 16.4.2013).
E, come da polizza, essa era limitata ad operare solo con riferimento alla violazione CP_ da parte della agli obblighi di cui all'art. 7.1.
Sono ben due, dunque, i motivi per cui correttamente meritava accoglimento la domanda attorea, fatta poi propria dalla coobbligata Controparte_5
[...]
Non va, peraltro, trascurato che in primo grado il ha improntato le proprie Pt_1 difese solo in riferimento alla natura della polizza fideiussoria quale contratto di garanzia autonomo ed alla impossibilità per la controparte di opporre eccezioni di sorta.
In sede di gravame, invece, esso lamenta la errata interpretazione che degli atti e dei contratti sarebbe stata fornita dal Primo Giudice.
In ogni caso, si condivide al riguardo la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, atteso che il garante autonomo non può opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative al rapporto sottostante, ma non gli è impedita la possibilità di opporre eccezioni riguardanti proprio il rapporto di garanzia (Cass. 11.12.2018 n.
31956).
Ed è esattamente quanto verificatosi nella fattispecie oggetto del presente giudizio nel quale ciò che è stata opposta è stata la estensibilità della garanzia alla ipotesi di cui all'art.
7.2 della convenzione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, in parte qua confermata.
Analogamente è a dirsi con riferimento alla richiesta di riforma della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese sul presupposto che l'appellante non ha formulato alcuna domanda nei confronti delle altre parti ed essendo stata eccessiva la liquidazione operata dal Tribunale.
pag. 9/11 Non va dimenticato che la si è vista indotta ad agire in giudizio nei CP_3
CP_ confronti di e di con l'azione di rilievo e di regresso proprio in via CP_14 subordinata al mancato accoglimento della domanda principale proposta nei confronti del che aveva inteso illegittimamente escutere la polizza in Pt_1 garanzia.
E proprio alla stregua di detto illegittimo comportamento, le altre due parti sono state costrette a loro volta a costituirsi in primo grado per difendersi.
Corretta è stata dunque la decisione adottata anche al riguardo dal Tribunale il quale ha fatto applicazione del principio della soccombenza e correttamente si è peraltro attenuto ai valori previsti dal D.M. 55/14 all'epoca vigente.
In definitiva, la sentenza impugnata va totalmente confermata con il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sempre secondo la fascia di riferimento già richiamata in primo grado e secondo il D.M. oggi applicabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26/21, così Pt_1 Parte_1 provvede:
dichiara la contumacia della Controparte_5
e Concordato preventivo;
[...]
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna il appellante alla rifusione in favore delle parti appellate Pt_1 costituite delle competenze del presente grado che per ciascuna liquida, per competenze, in € 57.461,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del CU, se dovuto.
pag. 10/11 Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
pag. 11/11
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2694/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 4.2.2025 tra:
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78, in persona del Sindaco, , Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Forcellini (C.F. ) C.F._1 come da procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale coincidente con la sede legale dell'Ente.
- APPELLANTE -
CONTRO
in concordato pieno liquidatorio n. Controparte_1
49/17 (C.F. – P.IVA , in persona del legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante Dott. , con sede in Roma Via Carlo Controparte_2
Mirabello 19, appresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Riccardo Barberis ( . PEC: CodiceFiscale_2
- fax: 06/83700457) ed elettivamente Email_1 domiciliata nel suo Studio in Roma Via Pollaiolo 3.
(già nel prosieguo anche Controparte_3 Controparte_4
" o la "Compagnia"), C.F. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_5
Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore Avv.
Fabio Salvatori, giusta procura per atto a rogito del Notaio Dr.ssa del Persona_1
9.6.2020 (registrato a Trieste il 16.6.2020, rep. n. 98357, racc. n. 17006), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv. ti Prof. Carlo Felice Giampaolino e Andrea
D'Onghia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti Avvocati in
Roma, Via Vittorio Veneto 54
- APPELLATE –
Controparte_5
( , in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_6 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Savonarola n. 6, con l'avv. TIZIANA
POLVERARI
- APPELLA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/11 Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 26/21 con cui il Tribunale di Civitavecchia, pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del al Controparte_3 CP_6 fine di sentire accertare l'inesistenza di qualsivoglia sua obbligazione nei confronti dell'Ente, nonché su quella proposta nei confronti della
[...]
, ha così Controparte_7 statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza in capo a di una obbligazione di pagamento in favore del Controparte_3
in virtù della polizza fideiussoria n. 100/00407345; Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale del;
Parte_1
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 45.681,00 in favore di di cui € 44.207,00 Controparte_3 per compensi ed € 1.474,00 per spese e in € 44.207,00 per ciascuna per compensi in favore delle altre parti, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame il ha posto il seguente unico motivo in fatto e Pt_1 diritto:
1. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI
RETROSTANTI LA VICENDA;
L'ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
DI CUI ALLE NOTE NN. PROTT. 34015 DEL 17 MAGGIO 2012 E 85753
DELL'11 DICEMBRE 2012 (ALLEGATI NN. 3 E 5 ALLA COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL ) E LA Parte_1
CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 552 DEL 3
MAGGIO 2013 (ALLEGATO N. 6 ALLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E
RISPOSTA DEL ). Parte_1
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione:
pag. 3/11 • in via cautelare: emettere, anche inaudita altera parte, un provvedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, sussistendone i presupposti;
• nel merito: riformare la sentenza appellata accertando e dichiarando il diritto del di escutere la garanzia prestata dalla e meglio Parte_1 Controparte_3 identificata nella parte narrativa in ragione del grave e consolidato inadempimento della (oggi) in concordato liquidatorio alle Controparte_8 obbligazioni assunte con la convenzione urbanistica;
• nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello, si chiede alla Corte di rideterminare il quantum delle spese di lite che il
è stato condannato a pagare in base al valore della causa e al Parte_1 fatto che l'appellante non ha svolto alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
CP_ Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento dei motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta,
1) In via preliminare, autorizzare il convenuto Controparte_9 in concordato preventivo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a
[...] chiamare in causa la società (C.F. Controparte_10
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma P.IVA_7
Via Nazionale 200 per dichiarare la stessa Controparte_10 legittimata passivamente rispetto alle domande formulate nella presente causa e, in subordine, per essere dalla stessa manlevata e garantita, e, per l'effetto, disporre la C estromissione dal giudizio della deducente. Si chiede in conseguenza lo spostamento, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.
pag. 4/11 2) In via preliminare, respingere la istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. per inesistenza dei presupposti di legge, per i motivi esposti nel presente atto.
3) Nel merito respingere l'appello del in quanto Parte_1 inammissibile e infondato per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. C
4) Accogliere le eccezioni formulate in primo grado dalla come di seguito riproposte:
1) In via principale dichiarare la improponibilità, nullità ed inammissibilità della citazione della in ordine alle domande di rilievo e regresso per i motivi CP_3 esposti nel presente atto;
2) Sempre in via principale, dichiarare la inammissibilità, improponibilità e infondatezza della citazione e delle relative domande di rilievo e regresso per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta e conseguentemente respingere integralmente le domande proposte da nei confronti di CP_3 CP_1
3) Accertare comunque che la polizza fideiussoria indicata in premessa non garantisce le prestazioni di cui il ha richiesto l'adempimento Parte_1 con nota 36001 del 7.5.13;
4) Sempre in via principale respingere in quanto inammissibili e infondate le domande riconvenzionali e le eccezioni della . Controparte_11
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si è altresì costituita la la quale, ugualmente contestando Controparte_3
l'avverso gravame, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
A. In via preliminare:
pag. 5/11 - rigettare l'istanza del di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26 dell'11 gennaio 2021 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
B. In via principale:
I. rigettare integralmente l'appello del in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato per i motivi tutti dedotti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26 dell'11 gennaio 2021;
II. accertare e dichiarare, ai sensi degli articoli 1953 cod. civ. e 10 delle Condizioni
Generali della Polizza, nonché dell'Atto di 34 Coobbligazione, il diritto di nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 in concordato preventivo e di
[...] Controparte_5
e concordato preventivo, al c.d. rilievo e, per l'effetto, condannare
[...] [...] in concordato preventivo e Controparte_1 [...]
e concordato preventivo, in Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido, a costituire in pegno favore di contanti o titoli per un valore complessivo di Euro Controparte_3
12.350.000,00, oltre interessi e spese, ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso, fissando altresì, ai sensi dell'articolo 614-bis
c.p.c., il quantum che sarà dovuto dalle stesse parti a n Controparte_3 caso di ogni violazione o inosservanza successiva di quanto deciso o per ogni ritardo nell'adempimento;
C. In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di cui sopra sub B.I:
- accertare e dichiarare che, con il pagamento da parte di Controparte_3 di Euro 12.350.000,00, oltre interessi e spese, o di qualsiasi altro importo in
[...] dipendenza della Polizza a favore del , Controparte_12 [...] ai sensi degli articoli 1950 cod. civ. e 6 e 7 della Polizza, nonché CP_3 dell'Atto di Coobbligazione, ha diritto di regresso nei confronti di
[...] in concordato preventivo e Controparte_1 [...]
e concordato preventivo per il medesimo Controparte_5 importo, oltre spese e interessi legali a partire dal giorno del pagamento, e, per pag. 6/11 l'effetto, condannare in concordato Controparte_1 preventivo e e Controparte_5 concordato preventivo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido, al pagamento di tali somme.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali”.
Non si è costituita la e Controparte_5 concordato preventivo benchè ritualmente citata per cui ne va dichiara la contumacia.
Respinta la istanza di inibitoria nonché quella di I.P. di chiamata in causa del terzo, alla udienza a trattazione scritta del 4.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello proposto dal è certamente ammissibile, avendo la difesa Pt_1 appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi ed il motivo a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito: come unico ed assorbente motivo, il lamenta la erroneità della sentenza Pt_1 emessa dal Giudice di prime cure che avrebbe travisato del tutto le risultanze processuali, in particolare con riferimento alle ragioni per le quali l'Ente aveva CP_ inteso escutere la polizza fideiussoria emessa dalla e da in suo favore. CP_3
Senza dover ripercorrere l'intera vicenda processuale, è sufficiente ricordare come la questione ruoti effettivamente intorno alla interpretazione della convenzione CP_ sottoscritta dalla con il da una parte e della polizza fideiussoria che il Pt_1 ha ritenuto di dover escutere a fronte del grave inadempimento della Pt_1 controparte in ordine alla obbligazione dalla medesima assunta in ordine alla suddetta convenzione, non avendo la stessa intrapreso i lavori nei termini convenuti.
In definitiva, il sostiene che la escussione della polizza, contrariamente a Pt_1 quanto erroneamente affermato dal Tribunale, sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 7 comma 1 della convenzione in relazione alla cui violazione era operante appunto la pag. 7/11 polizza fideiussoria e non ai sensi dell'art. 7 comma 2 in relazione a cui la stessa non lo era.
Tale volontà sarebbe ricavabile dallo stesso contenuto anche degli atti deliberativi adottati dal che, infatti, con la delibera del 20.10.2010 aveva rivisto quanto Pt_1 deliberato in precedenza, ovvero di avvalersi del comma 2 del citato art. 7 , così invitando I.P. alla effettiva esecuzione delle opere, poi non eseguite con la conseguente escussione della polizza. CP_ Occorre premettere che l'art. 7 comma 1 della convenzione tra il CP_13 così recita:
“Il contraente privato si impegna a realizzare come contributo straordinario a favore del ulteriori opere pubbliche fino alla concorrenza Parte_1 massima di complessiva di € 12.350.000,00….”
Al comma 2 così si dice: “Il ha facoltà di richiedere – entro Parte_1 dodici mesi dalla firma della presente convenzione – in luogo della realizzazione diretta delle opere di cui al comma 1, il versamento dei medesimi importi suindicati con le modalità di seguito descritte….”
La polizza sottoscritta in favore del così invece dispone: Pt_1
“Garanzia della realizzazione delle opere previste all'art.
7.1 della Convenzione urbanistica”.
Orbene, con determinazione dirigenziale n. 31 del 16.4.2013, in atti, dopo una puntuale ricostruzione della intera vicenda amministrativa, si dà espressamente atto che “con nota prot. 34015 del 17.5.2012, su atto di indirizzo della Giunta
Comunale, è stato deciso – a causa dell'evidente procrastinarsi dei tempi relativi alla chiusura della conferenza dei servizi relativo al progetto dell'opera di cui all'art. 7
I,P. il versamento – entro trenta giorni Controparte_9 dal ricevimento della nota stessa – delle risorse finanziarie dovute a titolo di contributo straordinario ex art. 7 comma 2 della convenzione succitata..”.
A tale richiesta la I.P. non ha poi provveduto e, quindi, il ha tentato Pt_1 invano la escussione della polizza.
Da quanto sopra emerge chiaramente che, a parte la evidente variazione decisionale da parte del che dapprima ha ritenuto di avvalersi del contributo Pt_1
pag. 8/11 straordinario ex art.
7.2 della convenzione, poi ha ritenuto di operare diversamente nel senso di richiedere alla impresa la esecuzione delle opere, salvo poi tornare nuovamente suoi passi, risulta per tabulas in modo assolutamente inequivocabile che la polizza avrebbe dovuta essere escussa, come da determina dirigenziale sopra richiamata, ai sensi dell'art. 7.2, pur non essendo ciò ammissibile ed essendo comunque trascorso il periodo di dodici mesi previsti con decorrenza dalla stipula della convenzione (stipula 20.5.2020 e atto dirigenziale del 16.4.2013).
E, come da polizza, essa era limitata ad operare solo con riferimento alla violazione CP_ da parte della agli obblighi di cui all'art. 7.1.
Sono ben due, dunque, i motivi per cui correttamente meritava accoglimento la domanda attorea, fatta poi propria dalla coobbligata Controparte_5
[...]
Non va, peraltro, trascurato che in primo grado il ha improntato le proprie Pt_1 difese solo in riferimento alla natura della polizza fideiussoria quale contratto di garanzia autonomo ed alla impossibilità per la controparte di opporre eccezioni di sorta.
In sede di gravame, invece, esso lamenta la errata interpretazione che degli atti e dei contratti sarebbe stata fornita dal Primo Giudice.
In ogni caso, si condivide al riguardo la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, atteso che il garante autonomo non può opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative al rapporto sottostante, ma non gli è impedita la possibilità di opporre eccezioni riguardanti proprio il rapporto di garanzia (Cass. 11.12.2018 n.
31956).
Ed è esattamente quanto verificatosi nella fattispecie oggetto del presente giudizio nel quale ciò che è stata opposta è stata la estensibilità della garanzia alla ipotesi di cui all'art.
7.2 della convenzione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, in parte qua confermata.
Analogamente è a dirsi con riferimento alla richiesta di riforma della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese sul presupposto che l'appellante non ha formulato alcuna domanda nei confronti delle altre parti ed essendo stata eccessiva la liquidazione operata dal Tribunale.
pag. 9/11 Non va dimenticato che la si è vista indotta ad agire in giudizio nei CP_3
CP_ confronti di e di con l'azione di rilievo e di regresso proprio in via CP_14 subordinata al mancato accoglimento della domanda principale proposta nei confronti del che aveva inteso illegittimamente escutere la polizza in Pt_1 garanzia.
E proprio alla stregua di detto illegittimo comportamento, le altre due parti sono state costrette a loro volta a costituirsi in primo grado per difendersi.
Corretta è stata dunque la decisione adottata anche al riguardo dal Tribunale il quale ha fatto applicazione del principio della soccombenza e correttamente si è peraltro attenuto ai valori previsti dal D.M. 55/14 all'epoca vigente.
In definitiva, la sentenza impugnata va totalmente confermata con il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sempre secondo la fascia di riferimento già richiamata in primo grado e secondo il D.M. oggi applicabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 26/21, così Pt_1 Parte_1 provvede:
dichiara la contumacia della Controparte_5
e Concordato preventivo;
[...]
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna il appellante alla rifusione in favore delle parti appellate Pt_1 costituite delle competenze del presente grado che per ciascuna liquida, per competenze, in € 57.461,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del CU, se dovuto.
pag. 10/11 Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
pag. 11/11
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini