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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/06/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 29-1/2025 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. nel procedimento
R.G.P.U. n. 29-1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
[...]
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Formazza, regione Foppiano n. 8, ed elettivamente domiciliato in Gavirate (VA), via XXV Aprile n. 61/a, presso lo studio dell'avv. Elena Frattini (c.f.
), che lo rappresenta e difende, con poteri disgiunti, unitamente C.F._2 all'avv. Giuseppe Battaglia del Foro di Milano (c.f. ), come da procura C.F._3 rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
visto il ricorso depositato in data 4/6/2025, con il quale ha chiesto che Parte_1
venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
1 A) sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, C.C.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. L'omonima ditta individuale del ricorrente, è stata, infatti, cancellata dal registro delle imprese in data 17/01/2022, di tal ché trova applicazione l'art. 33, comma 1 bis, C.C.I.;
C) valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I., atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito annuo netto di € 40.000,00, circa, in parte assorbito da spese di mantenimento mensile suo e della sua famiglia – alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento scaduto di circa euro € 188.000,00 (per la maggior parte, verso l'Erario); quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono esposte nella relazione del Gestore della Crisi (v. pag.
5) e dal debitore nel ricorso (v. pag. 2-3);
D) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I.;
E) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Elisabetta FRANCINA, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
F) sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
G) il Gestore della Crisi ha attestato che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, oltre alle prededuzioni, mediante l'acquisizione del surplus di reddito da lavoro del debitore ricorrente e la liquidazione, a termini dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, C.C.I.I.;
H) è da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
2 RILEVATO CHE
- in ogni caso, i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I. non possono essere definitivamente stabiliti con la presente sentenza, ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);
- in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, pertanto, il relativo provvedimento sarà demandato al G.D., previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore istanza e su motivato parere del liquidatore, con apprensione provvisoria – in attesa della predetta statuizione – di una quota del reddito mensile del debitore pari ad € 600,00 (o, comunque, l'importo eccedente le spese mensili – quantificate in euro 2.287,50 – rispetto alla busta paga che mensilmente verrà percepita), stante quanto dichiarato dall'OCC (v. pag. 11 della relazione);
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), C.C.I.I., il legislatore contempla espressamente tra
i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal G.D. (v. Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De
Simone, Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
- per il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, lett. f), e 65, comma 2, C.C.I.I., al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c., stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, C.C.I.I. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 C.C.I.I., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;
RITENUTO CHE
3 sussistano, quindi, tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del debitore (C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._1
regione Foppiano n. 8;
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Caterina Sinico;
NOMINA liquidatore l'OCC, avv. Elisabetta FRANCINA;
ORDINA alla ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., con la precisazione che trova applicazione l'articolo 10, comma 3, C.C.I.I.;
ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
RAMMENTA che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, C.C.I.I.;
DISPONE,
4 a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Verbania;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA al liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
5 I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
DÀ ATTO che, ai sensi degli art. 270, comma 5, e art. 150 C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare – anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio – può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;
DISPONE che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale
6 dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma
2, lett. d), C.C.I.I. ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;
DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 24/6/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Caterina Sinico Francesca Parola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. nel procedimento
R.G.P.U. n. 29-1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
[...]
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Formazza, regione Foppiano n. 8, ed elettivamente domiciliato in Gavirate (VA), via XXV Aprile n. 61/a, presso lo studio dell'avv. Elena Frattini (c.f.
), che lo rappresenta e difende, con poteri disgiunti, unitamente C.F._2 all'avv. Giuseppe Battaglia del Foro di Milano (c.f. ), come da procura C.F._3 rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
visto il ricorso depositato in data 4/6/2025, con il quale ha chiesto che Parte_1
venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
1 A) sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, C.C.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. L'omonima ditta individuale del ricorrente, è stata, infatti, cancellata dal registro delle imprese in data 17/01/2022, di tal ché trova applicazione l'art. 33, comma 1 bis, C.C.I.;
C) valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I., atteso che lo stesso non è in grado di far fronte – con il reddito annuo netto di € 40.000,00, circa, in parte assorbito da spese di mantenimento mensile suo e della sua famiglia – alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento scaduto di circa euro € 188.000,00 (per la maggior parte, verso l'Erario); quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono esposte nella relazione del Gestore della Crisi (v. pag.
5) e dal debitore nel ricorso (v. pag. 2-3);
D) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I.;
E) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Elisabetta FRANCINA, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
F) sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
G) il Gestore della Crisi ha attestato che è possibile acquisire in corso di procedura un attivo non irrisorio da distribuire ai creditori, oltre alle prededuzioni, mediante l'acquisizione del surplus di reddito da lavoro del debitore ricorrente e la liquidazione, a termini dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, C.C.I.I.;
H) è da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
2 RILEVATO CHE
- in ogni caso, i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I. non possono essere definitivamente stabiliti con la presente sentenza, ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);
- in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, pertanto, il relativo provvedimento sarà demandato al G.D., previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore istanza e su motivato parere del liquidatore, con apprensione provvisoria – in attesa della predetta statuizione – di una quota del reddito mensile del debitore pari ad € 600,00 (o, comunque, l'importo eccedente le spese mensili – quantificate in euro 2.287,50 – rispetto alla busta paga che mensilmente verrà percepita), stante quanto dichiarato dall'OCC (v. pag. 11 della relazione);
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), C.C.I.I., il legislatore contempla espressamente tra
i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal G.D. (v. Trib. Milano, 29 febbraio 2024, Pres. De
Simone, Est. Agnese in Diritto della Crisi), ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
- per il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, lett. f), e 65, comma 2, C.C.I.I., al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c., stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, C.C.I.I. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 C.C.I.I., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I., nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;
RITENUTO CHE
3 sussistano, quindi, tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del debitore (C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._1
regione Foppiano n. 8;
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Caterina Sinico;
NOMINA liquidatore l'OCC, avv. Elisabetta FRANCINA;
ORDINA alla ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., con la precisazione che trova applicazione l'articolo 10, comma 3, C.C.I.I.;
ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
RAMMENTA che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, C.C.I.I.;
DISPONE,
4 a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Verbania;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA al liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
5 I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
DÀ ATTO che, ai sensi degli art. 270, comma 5, e art. 150 C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare – anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio – può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;
DISPONE che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale
6 dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma
2, lett. d), C.C.I.I. ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;
DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 24/6/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Caterina Sinico Francesca Parola
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