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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1020/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Jacopo Tei e dall'avv. Francesco Biagiotti
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Monica Battaglia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“➢ Accertare e dichiarare totalmente fondata l'opposizione a precetto proposta in primo grado dal Sig. nei confronti della Sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
r.g. n. 1020/2020 1 dichiarare che la Sig.ra non ha diritto di agire neppure per la somma Controparte_1
di € 16.332,80, somma indicata in Sentenza.
➢ Accertare e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1
parte appellata, per i motivi in premessa indicati.
➢ Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. nei Parte_1
confronti della Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per sé e per Controparte_1
i figli e AM EL Re con riferimento al periodo dal gennaio 2011 al maggio Per_1
2016.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA:
➢ Previo ricalcolo delle somme eventualmente dovute dall'appellante nei confronti dell'appellata, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta da parte del Sig. alla Sig.ra Pt_1 CP_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio da liquidarsi separatamente ai procuratori antistatari come da procura in calce al presente atto.
Per l'appellata:
“-respingere l'appello principale proposto da Parte_1
-in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto dalla concludente, riformare in parte qua la sentenza impugnata e, dato atto della rinuncia della creditrice all'importo di € 1.205,58 rispetto a quanto intimato nel precetto opposto, dichiarare il diritto della concludente di procedere esecutivamente nei confronti di per Parte_1
l'importo di € 29.852,06 oltre spese e interessi successivi al precetto di pagamento;
-in subordine, e salvo gravame, accertare e dichiarare il diverso ammontare delle somme dovute dall'opponente per differenze sugli assegni di mantenimento e relativi adeguamenti automatici annuali, e per l'effetto condannare il debitore al relativo pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva dinanzi al Tribunale di Civitavecchia opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatogli da per il pagamento Controparte_1
r.g. n. 1020/2020 2 dell'importo di € 31.057,64 a titolo di differenze su assegni di mantenimento, come aggiornati secondo indici ISTAT, dovuti per il periodo compreso tra maggio 2011 e maggio 2016.
L'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva in capo all'intimante, la nullità del precetto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 480
c.p.c. e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento della somma intimata. Chiedeva quindi di dichiarare l'inefficacia del precetto di pagamento e, in via subordinata, la determinazione della minor somma dovuta dall'opponente a seguito del “ricalcolo” della rivalutazione Istat.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1641/19, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava il diritto della ad agire CP_1
esecutivamente nei confronti dell'intimato per la minore somma di € 16.332,80 e compensava le spese di lite.
Il tribunale, per quanto qui di interesse, riteneva che non rilevassero né i pagamenti che il assumeva di aver eseguito nelle mani del figlio , Pt_1 Per_1
in quanto la legittimazione a ricevere i pagamenti spettava solo alla , né CP_1
il pagamento di € 10.000,00 effettuato a gennaio 2011, per il quale l'attore avrebbe dovuto formulare eccezione di compensazione.
Rilevava che, d'altra parte, la non aveva dimostrato che alcuni dei CP_1
versamenti non fossero imputabili al mantenimento, ma a spese straordinarie la cui effettuazione non era stata provata.
Rideterminava, pertanto, la somma dovuta e, dato il parziale accoglimento della domanda, compensava le spese.
Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato Parte_1
la suddetta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dal momento che il aveva provato l'effettuazione Pt_1
nel periodo compreso tra gennaio 2011 e gennaio 2016 di pagamenti per la complessiva somma di € 119.147,36. Pertanto, anche non tenendo conto dei pagamenti effettuati nelle mani del figlio e dei € 10.000,00 versati a gennaio
2011, l'importo risultava comunque superiore a quello di € 100.082,50 dovuto, secondo il verbale di separazione, per il periodo gennaio 2011 – maggio 2016.
r.g. n. 1020/2020 3 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto di non considerare nei conteggi la somma di €
10.000,00 versata nel gennaio 2011 sul presupposto che l'attore non avesse formulato eccezione di compensazione. Il tribunale, infatti, dopo aver
“compensato” tutti i pagamenti effettuati dal nei confronti della , Pt_1 CP_1
ometteva di fare lo stesso esclusivamente per il pagamento di € 10.000,00 del gennaio 2011.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il tribunale non aveva considerato che l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio era stato revocato a far data dalla data della domanda di divorzio
(25/03/2016) tanto che la aveva rinunciato alla somma di € 1.205,58 sul CP_1
totale.
Con il quarto motivo l'appellante ha sostenuto che il tribunale avrebbe acriticamente utilizzato i conteggi prodotti dalla opposta che, in modo del tutto arbitrario, considerava pagate somme mensili di € 1.300,00 in luogo di quelle, maggiori, effettivamente versate e documentalmente provate dall'opponente.
Si è costituita che, concordando con l'appellante sulla sola Controparte_1
questione della riduzione degli assegni per i mesi di aprile e maggio 2016 a seguito dello stralcio della quota di mantenimento destinata al figlio , ha Per_1
chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale.
La con il primo motivo ha contestato la sentenza per avere il CP_1
tribunale illegittimamente incluso nel conteggio delle somme versate da Pt_1
anche versamenti che avevano causale diversa dal mantenimento (regali ai figli, contributi alle loro vacanze, libri universitari, spese mediche ecc.).
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che sulla gravasse l'onere di provare che CP_1
alcuni dei versamenti erano stati eseguiti per spese straordinarie.
I motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Occorre premettere che, secondo l'accordo contenuto nel verbale di separazione omologato con decreto n. 65042/2003, il doveva Pt_1
corrispondere mensilmente alla l'assegno di mantenimento di € CP_1
1.500,00 (€ 500,00 per la moglie e € 1.000,00 per i figli) oltre adeguamento r.g. n. 1020/2020 4 automatico annuale secondo gli indici ISTAT. L'appellante era tenuto, inoltre, a corrispondere alla moglie il 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive nonché quelle sostenute per le vacanze invernali ed estive.
Tali condizioni venivano parzialmente modificate a far data dalla domanda di divorzio quando, a seguito dello stralcio della quota di mantenimento destinata al figlio , si stabiliva che dal mese di aprile 2016 il Per_1 Pt_1
avrebbe dovuto corrispondere la minor somma di € 1.000,00 mensili.
In virtù di tali disposizioni, tenuto conto della rivalutazione ISTAT - calcolata dall'opposta mediante applicazione dei relativi indici e non contestata in questa sede dall'appellante -, le somme dovute dal sono così determinate per Pt_1
ciascun periodo:
Maggio 2011 – novembre 2011 € 1.702,74 x 7 = € 11.919,18
Dicembre 2011 – novembre 2012 € 1.757,23 x 12 = € 21.086,76
Dicembre 2012 – novembre 2013 € 1.799,40 x 12 = € 21.592,8
Dicembre 2013 – Novembre 2014 € 1.810,20 x 12 = € 21.722,4
Dicembre 2014 – Novembre 2015 € 1.808,39 x 12 = € 21.700,68
Dicembre 2015 – Marzo 2016 € 1.808,39 x 4 = € 7.233,56
Aprile 2016 – Maggio 2016 € 1.808,39 x 2 - € 1.205,58 (riduzione quota) = € 2.411,20
Ne deriva che l'appellante, per il periodo in contestazione, avrebbe dovuto corrispondere a titolo di assegni di mantenimento la complessiva somma di €
107.666,58.
La Conetta sostiene che dal maggio 2011 il aveva corrisposto la minor Pt_1
somma di € 1.300,00 mensili e che da febbraio a maggio 2016 aveva ridotto ulteriormente l'importo pagando € 1.000,00 mensili.
Deduce che gli importi maggiori documentati dal erano dovuti Pt_1
all'accordo intercorso tra la parti per cui dal settembre 2011 lo stesso aveva iniziato a versare, unitamente alla somma dovuta per il mantenimento, la somma di € 100,00 per coprire le spese straordinarie dei figli e dal febbraio 2015 ulteriori € 100,00 per il pagamento del corso in criminologia frequentato dalla figlia. Ciò dava giustificazione degli importi, pari ad € 1.400,00 e € 1.500,00, delle distinte di pagamento prodotte dall'appellante.
r.g. n. 1020/2020 5 L'odierno appellante sostiene, invece, di aver corrisposto quanto dovuto, avendo effettuato, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e gennaio 2016, pagamenti per € 119.147,36, somma pertanto superiore rispetto a quella dovuta.
Tali le prospettazioni delle parti, onde determinare la somma effettivamente ancora dovuta dell'appellante, occorre tenere a mente il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta che il debitore, su cui incombe il relativo onere, abbia dimostrato del pagamento puntualmente eseguito con riferimento al credito vantato, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. n. 19039/2019; n.
20288/2011).
Ora, il ha documentato una serie di pagamenti la cui causale risulta Pt_1
espressamente riferibile al pagamento della mensilità di volta in volta dovuta.
Non rilevano, invece, tutti i pagamenti relativi a spese straordinarie quali, a titolo esemplificativo, “viaggio AM”, “analisi”, “regalo” che da verbale di separazione non erano inclusi nell'importo dovuto per il mantenimento mensile.
Quanto all'importo di € 10.000,00 versato a gennaio 2011 dall'appellante, non
è emerso alcun elemento che induca a ritenere la somma imputabile al mantenimento per il periodo in contestazione tenuto conto che è stato effettuato in epoca anteriore al maggio 2011, che nella causale è indicata la dicitura “50% gennaio” e che le parti hanno offerto versioni discordanti in ordine alla reale causale del pagamento.
In merito alla allegazione della appellata circa l'imputabilità ad altri crediti della somma di € 100,00, poi divenuta di € 200,00, asseritamente corrisposta unitamente all'assegno mensile di mantenimento per le spese straordinarie, la cifra deve essere decurtata dall'importo pagato mensilmente solo laddove espressamente indicata in causale (vd. ad esempio mesi del 2015 in cui è indicato: “mese + corso”). Tanto più che i ratei del corso frequentato dalla figlia
AM sono stati corrisposti anche con separati bonifici (vd. 2 bonifici per €
200,00 del 26.01.2015 “ratei gennaio + febbraio corso AM”).
Ciò premesso, esaminata la documentazione in atti, emerge che l'appellante ha versato i seguenti importi:
r.g. n. 1020/2020 6 - per il periodo maggio 2011 – novembre 2011 la somma complessiva di €
9.500,00: per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre risultano bonifici per € 1.400,00 mensili (vd. distinte di pagamento del 4.9.2011,
27.9.2011, 27.10.2011, 30.11.2011). Relativamente al mese di ottobre l'accredito è di € 1.562,00, ma la causale “ottobre + regalo” induce a ritenere che l'importo di € 162,00 eccedente i 1.400,00 sia imputabile alla spesa per il regalo. Non vi è in atti documentazione contabile relativa al pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio, con la conseguenza per tali mensilità deve computarsi l'importo di € 1.300,00 allegato dalla appellata;
- per il periodo dicembre 2011 – novembre 2012 la somma complessiva di €
16.700,00: per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre risultano bonifici per € 1.400,00 mensili (vd. pagamenti del 2.01.2012, 30.01.2012, 29.02.2012, 29.05.2012,
29.06.2012, 29.07.2012, 29.08.2012, 29.09.2012, 29.10.2012, 27.11.2012).
Relativamente al mese di aprile il versamento è stato di € 1.470,00 per
“aprile + fattura fima” (vd. bonifico 29.04.2012), con la conseguenza che devono essere decurtati € 70 imputabili al pagamento della fattura. Per il mese di marzo, in assenza di documentazione contabile, si imputa la cifra di
1.300,00 dichiarata dalla appellata;
- per il periodo dicembre 2012 – novembre 2013 la somma complessiva di €
16.800,00: per l'intero periodo risultano pagati euro 1.400 mensili (vd. bonifici 26.12.2012, 26.01.2013, 28.02.2013, 27.03.2013, 27.04.2013, 28.05.2013,
28.06.2013, 27.7.2013, 27.08.2013, 30.09.2013, 28.10.2013, 28.11.2013).
Relativamente al mese di aprile, vengono decurtati € 50 di € 1.450,00 relativi al pagamento del “biglietto aereo” indicato in causale;
- per il periodo dicembre 2013 – novembre 2014 la somma complessiva di €
16.800,00: per l'intero periodo risultano versati 1.400,00 (vd. bonifici del
27.12.2013, 31.01.2014, 27.02.2014, 27.03.2014, 28.04.2014, 27.05.2014,
27.06.2014, 27.7.2014, 27.08.2014, 22.09.2014, 27.10.2014, 27.11.2014), ad eccezione del mese di febbraio per il quale risulta l'importo di € 1.552,00 per
“mese + libri” per cui non si tiene conto dell'importo di € 152,00, eccedente la somma di € 1.400,00;
r.g. n. 1020/2020 7 - per il periodo dicembre 2014 – novembre 2015 la somma complessiva di €
17.500,00: risultano corrisposti per dicembre e gennaio 1.400,00 mensili (vd. pagamenti 23.12.2014, 26.01.2015). Per i mesi di febbraio, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre e novembre risultano versati 1.500,00 (vd.
6.02.2015, 27.04.2015, 28.05.2015, 26.06.2015, 27.07.2015, 27.08.2015,
28.09.2015, 26.10.2015, 26.11.2015). Per i mesi di marzo, giugno e luglio (vd.
27.03.2015, 26.06.2015 e 27.07.2015), nella causale del pagamento è inserita la dicitura “mese + corso” per cui si ritiene di decurtare la somma di € 100,00 concordata tra le parti per il pagamento della spesa straordinaria del corso della figlia AM;
- per il periodo dicembre 2015 – maggio 2016 la somma complessiva di €
6.900,00: risultano versati per dicembre € 1.500,00 (27.12.2015), gennaio €
1.400 (25.01.2016), febbraio e maggio € 1.000,00 (vd. pagamenti 27.02.2016,
27.03.2016, 26.04.2016, 27.05.2016).
Alla luce di tali risultanze, la somma corrisposta dal per le causali di Pt_1
cui all'intimazione di pagamento risulta ammontare a complessivi € 84.200,00 a fronte dell'importo dovuto di € 107.666,58 con la conseguenza che il credito della per i titoli di cui è causa è di € 23.466,58. CP_1
La soccombenza reciproca, dettata dal parziale accoglimento dell'appello principale (sul motivo relativo agli importi minori dovuti a seguito dello stralcio della quota dovuta per il figlio ) e dall'altrettanto parziale Per_1
accoglimento dell'appello incidentale (circa l'erronea inclusione di alcune spese straordinarie nei calcoli operati dal tribunale), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che Controparte_1
ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di nei Parte_1
limiti della somma di € 23.466,58.
2) Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
17.02.2025.
r.g. n. 1020/2020 8 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1020/2020 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Jacopo Tei e dall'avv. Francesco Biagiotti
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Monica Battaglia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“➢ Accertare e dichiarare totalmente fondata l'opposizione a precetto proposta in primo grado dal Sig. nei confronti della Sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
r.g. n. 1020/2020 1 dichiarare che la Sig.ra non ha diritto di agire neppure per la somma Controparte_1
di € 16.332,80, somma indicata in Sentenza.
➢ Accertare e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1
parte appellata, per i motivi in premessa indicati.
➢ Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. nei Parte_1
confronti della Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per sé e per Controparte_1
i figli e AM EL Re con riferimento al periodo dal gennaio 2011 al maggio Per_1
2016.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA:
➢ Previo ricalcolo delle somme eventualmente dovute dall'appellante nei confronti dell'appellata, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta da parte del Sig. alla Sig.ra Pt_1 CP_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio da liquidarsi separatamente ai procuratori antistatari come da procura in calce al presente atto.
Per l'appellata:
“-respingere l'appello principale proposto da Parte_1
-in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto dalla concludente, riformare in parte qua la sentenza impugnata e, dato atto della rinuncia della creditrice all'importo di € 1.205,58 rispetto a quanto intimato nel precetto opposto, dichiarare il diritto della concludente di procedere esecutivamente nei confronti di per Parte_1
l'importo di € 29.852,06 oltre spese e interessi successivi al precetto di pagamento;
-in subordine, e salvo gravame, accertare e dichiarare il diverso ammontare delle somme dovute dall'opponente per differenze sugli assegni di mantenimento e relativi adeguamenti automatici annuali, e per l'effetto condannare il debitore al relativo pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva dinanzi al Tribunale di Civitavecchia opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatogli da per il pagamento Controparte_1
r.g. n. 1020/2020 2 dell'importo di € 31.057,64 a titolo di differenze su assegni di mantenimento, come aggiornati secondo indici ISTAT, dovuti per il periodo compreso tra maggio 2011 e maggio 2016.
L'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva in capo all'intimante, la nullità del precetto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 480
c.p.c. e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento della somma intimata. Chiedeva quindi di dichiarare l'inefficacia del precetto di pagamento e, in via subordinata, la determinazione della minor somma dovuta dall'opponente a seguito del “ricalcolo” della rivalutazione Istat.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1641/19, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava il diritto della ad agire CP_1
esecutivamente nei confronti dell'intimato per la minore somma di € 16.332,80 e compensava le spese di lite.
Il tribunale, per quanto qui di interesse, riteneva che non rilevassero né i pagamenti che il assumeva di aver eseguito nelle mani del figlio , Pt_1 Per_1
in quanto la legittimazione a ricevere i pagamenti spettava solo alla , né CP_1
il pagamento di € 10.000,00 effettuato a gennaio 2011, per il quale l'attore avrebbe dovuto formulare eccezione di compensazione.
Rilevava che, d'altra parte, la non aveva dimostrato che alcuni dei CP_1
versamenti non fossero imputabili al mantenimento, ma a spese straordinarie la cui effettuazione non era stata provata.
Rideterminava, pertanto, la somma dovuta e, dato il parziale accoglimento della domanda, compensava le spese.
Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato Parte_1
la suddetta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dal momento che il aveva provato l'effettuazione Pt_1
nel periodo compreso tra gennaio 2011 e gennaio 2016 di pagamenti per la complessiva somma di € 119.147,36. Pertanto, anche non tenendo conto dei pagamenti effettuati nelle mani del figlio e dei € 10.000,00 versati a gennaio
2011, l'importo risultava comunque superiore a quello di € 100.082,50 dovuto, secondo il verbale di separazione, per il periodo gennaio 2011 – maggio 2016.
r.g. n. 1020/2020 3 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto di non considerare nei conteggi la somma di €
10.000,00 versata nel gennaio 2011 sul presupposto che l'attore non avesse formulato eccezione di compensazione. Il tribunale, infatti, dopo aver
“compensato” tutti i pagamenti effettuati dal nei confronti della , Pt_1 CP_1
ometteva di fare lo stesso esclusivamente per il pagamento di € 10.000,00 del gennaio 2011.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il tribunale non aveva considerato che l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio era stato revocato a far data dalla data della domanda di divorzio
(25/03/2016) tanto che la aveva rinunciato alla somma di € 1.205,58 sul CP_1
totale.
Con il quarto motivo l'appellante ha sostenuto che il tribunale avrebbe acriticamente utilizzato i conteggi prodotti dalla opposta che, in modo del tutto arbitrario, considerava pagate somme mensili di € 1.300,00 in luogo di quelle, maggiori, effettivamente versate e documentalmente provate dall'opponente.
Si è costituita che, concordando con l'appellante sulla sola Controparte_1
questione della riduzione degli assegni per i mesi di aprile e maggio 2016 a seguito dello stralcio della quota di mantenimento destinata al figlio , ha Per_1
chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale.
La con il primo motivo ha contestato la sentenza per avere il CP_1
tribunale illegittimamente incluso nel conteggio delle somme versate da Pt_1
anche versamenti che avevano causale diversa dal mantenimento (regali ai figli, contributi alle loro vacanze, libri universitari, spese mediche ecc.).
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che sulla gravasse l'onere di provare che CP_1
alcuni dei versamenti erano stati eseguiti per spese straordinarie.
I motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Occorre premettere che, secondo l'accordo contenuto nel verbale di separazione omologato con decreto n. 65042/2003, il doveva Pt_1
corrispondere mensilmente alla l'assegno di mantenimento di € CP_1
1.500,00 (€ 500,00 per la moglie e € 1.000,00 per i figli) oltre adeguamento r.g. n. 1020/2020 4 automatico annuale secondo gli indici ISTAT. L'appellante era tenuto, inoltre, a corrispondere alla moglie il 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive nonché quelle sostenute per le vacanze invernali ed estive.
Tali condizioni venivano parzialmente modificate a far data dalla domanda di divorzio quando, a seguito dello stralcio della quota di mantenimento destinata al figlio , si stabiliva che dal mese di aprile 2016 il Per_1 Pt_1
avrebbe dovuto corrispondere la minor somma di € 1.000,00 mensili.
In virtù di tali disposizioni, tenuto conto della rivalutazione ISTAT - calcolata dall'opposta mediante applicazione dei relativi indici e non contestata in questa sede dall'appellante -, le somme dovute dal sono così determinate per Pt_1
ciascun periodo:
Maggio 2011 – novembre 2011 € 1.702,74 x 7 = € 11.919,18
Dicembre 2011 – novembre 2012 € 1.757,23 x 12 = € 21.086,76
Dicembre 2012 – novembre 2013 € 1.799,40 x 12 = € 21.592,8
Dicembre 2013 – Novembre 2014 € 1.810,20 x 12 = € 21.722,4
Dicembre 2014 – Novembre 2015 € 1.808,39 x 12 = € 21.700,68
Dicembre 2015 – Marzo 2016 € 1.808,39 x 4 = € 7.233,56
Aprile 2016 – Maggio 2016 € 1.808,39 x 2 - € 1.205,58 (riduzione quota) = € 2.411,20
Ne deriva che l'appellante, per il periodo in contestazione, avrebbe dovuto corrispondere a titolo di assegni di mantenimento la complessiva somma di €
107.666,58.
La Conetta sostiene che dal maggio 2011 il aveva corrisposto la minor Pt_1
somma di € 1.300,00 mensili e che da febbraio a maggio 2016 aveva ridotto ulteriormente l'importo pagando € 1.000,00 mensili.
Deduce che gli importi maggiori documentati dal erano dovuti Pt_1
all'accordo intercorso tra la parti per cui dal settembre 2011 lo stesso aveva iniziato a versare, unitamente alla somma dovuta per il mantenimento, la somma di € 100,00 per coprire le spese straordinarie dei figli e dal febbraio 2015 ulteriori € 100,00 per il pagamento del corso in criminologia frequentato dalla figlia. Ciò dava giustificazione degli importi, pari ad € 1.400,00 e € 1.500,00, delle distinte di pagamento prodotte dall'appellante.
r.g. n. 1020/2020 5 L'odierno appellante sostiene, invece, di aver corrisposto quanto dovuto, avendo effettuato, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e gennaio 2016, pagamenti per € 119.147,36, somma pertanto superiore rispetto a quella dovuta.
Tali le prospettazioni delle parti, onde determinare la somma effettivamente ancora dovuta dell'appellante, occorre tenere a mente il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta che il debitore, su cui incombe il relativo onere, abbia dimostrato del pagamento puntualmente eseguito con riferimento al credito vantato, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. n. 19039/2019; n.
20288/2011).
Ora, il ha documentato una serie di pagamenti la cui causale risulta Pt_1
espressamente riferibile al pagamento della mensilità di volta in volta dovuta.
Non rilevano, invece, tutti i pagamenti relativi a spese straordinarie quali, a titolo esemplificativo, “viaggio AM”, “analisi”, “regalo” che da verbale di separazione non erano inclusi nell'importo dovuto per il mantenimento mensile.
Quanto all'importo di € 10.000,00 versato a gennaio 2011 dall'appellante, non
è emerso alcun elemento che induca a ritenere la somma imputabile al mantenimento per il periodo in contestazione tenuto conto che è stato effettuato in epoca anteriore al maggio 2011, che nella causale è indicata la dicitura “50% gennaio” e che le parti hanno offerto versioni discordanti in ordine alla reale causale del pagamento.
In merito alla allegazione della appellata circa l'imputabilità ad altri crediti della somma di € 100,00, poi divenuta di € 200,00, asseritamente corrisposta unitamente all'assegno mensile di mantenimento per le spese straordinarie, la cifra deve essere decurtata dall'importo pagato mensilmente solo laddove espressamente indicata in causale (vd. ad esempio mesi del 2015 in cui è indicato: “mese + corso”). Tanto più che i ratei del corso frequentato dalla figlia
AM sono stati corrisposti anche con separati bonifici (vd. 2 bonifici per €
200,00 del 26.01.2015 “ratei gennaio + febbraio corso AM”).
Ciò premesso, esaminata la documentazione in atti, emerge che l'appellante ha versato i seguenti importi:
r.g. n. 1020/2020 6 - per il periodo maggio 2011 – novembre 2011 la somma complessiva di €
9.500,00: per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre risultano bonifici per € 1.400,00 mensili (vd. distinte di pagamento del 4.9.2011,
27.9.2011, 27.10.2011, 30.11.2011). Relativamente al mese di ottobre l'accredito è di € 1.562,00, ma la causale “ottobre + regalo” induce a ritenere che l'importo di € 162,00 eccedente i 1.400,00 sia imputabile alla spesa per il regalo. Non vi è in atti documentazione contabile relativa al pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio, con la conseguenza per tali mensilità deve computarsi l'importo di € 1.300,00 allegato dalla appellata;
- per il periodo dicembre 2011 – novembre 2012 la somma complessiva di €
16.700,00: per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre risultano bonifici per € 1.400,00 mensili (vd. pagamenti del 2.01.2012, 30.01.2012, 29.02.2012, 29.05.2012,
29.06.2012, 29.07.2012, 29.08.2012, 29.09.2012, 29.10.2012, 27.11.2012).
Relativamente al mese di aprile il versamento è stato di € 1.470,00 per
“aprile + fattura fima” (vd. bonifico 29.04.2012), con la conseguenza che devono essere decurtati € 70 imputabili al pagamento della fattura. Per il mese di marzo, in assenza di documentazione contabile, si imputa la cifra di
1.300,00 dichiarata dalla appellata;
- per il periodo dicembre 2012 – novembre 2013 la somma complessiva di €
16.800,00: per l'intero periodo risultano pagati euro 1.400 mensili (vd. bonifici 26.12.2012, 26.01.2013, 28.02.2013, 27.03.2013, 27.04.2013, 28.05.2013,
28.06.2013, 27.7.2013, 27.08.2013, 30.09.2013, 28.10.2013, 28.11.2013).
Relativamente al mese di aprile, vengono decurtati € 50 di € 1.450,00 relativi al pagamento del “biglietto aereo” indicato in causale;
- per il periodo dicembre 2013 – novembre 2014 la somma complessiva di €
16.800,00: per l'intero periodo risultano versati 1.400,00 (vd. bonifici del
27.12.2013, 31.01.2014, 27.02.2014, 27.03.2014, 28.04.2014, 27.05.2014,
27.06.2014, 27.7.2014, 27.08.2014, 22.09.2014, 27.10.2014, 27.11.2014), ad eccezione del mese di febbraio per il quale risulta l'importo di € 1.552,00 per
“mese + libri” per cui non si tiene conto dell'importo di € 152,00, eccedente la somma di € 1.400,00;
r.g. n. 1020/2020 7 - per il periodo dicembre 2014 – novembre 2015 la somma complessiva di €
17.500,00: risultano corrisposti per dicembre e gennaio 1.400,00 mensili (vd. pagamenti 23.12.2014, 26.01.2015). Per i mesi di febbraio, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre e novembre risultano versati 1.500,00 (vd.
6.02.2015, 27.04.2015, 28.05.2015, 26.06.2015, 27.07.2015, 27.08.2015,
28.09.2015, 26.10.2015, 26.11.2015). Per i mesi di marzo, giugno e luglio (vd.
27.03.2015, 26.06.2015 e 27.07.2015), nella causale del pagamento è inserita la dicitura “mese + corso” per cui si ritiene di decurtare la somma di € 100,00 concordata tra le parti per il pagamento della spesa straordinaria del corso della figlia AM;
- per il periodo dicembre 2015 – maggio 2016 la somma complessiva di €
6.900,00: risultano versati per dicembre € 1.500,00 (27.12.2015), gennaio €
1.400 (25.01.2016), febbraio e maggio € 1.000,00 (vd. pagamenti 27.02.2016,
27.03.2016, 26.04.2016, 27.05.2016).
Alla luce di tali risultanze, la somma corrisposta dal per le causali di Pt_1
cui all'intimazione di pagamento risulta ammontare a complessivi € 84.200,00 a fronte dell'importo dovuto di € 107.666,58 con la conseguenza che il credito della per i titoli di cui è causa è di € 23.466,58. CP_1
La soccombenza reciproca, dettata dal parziale accoglimento dell'appello principale (sul motivo relativo agli importi minori dovuti a seguito dello stralcio della quota dovuta per il figlio ) e dall'altrettanto parziale Per_1
accoglimento dell'appello incidentale (circa l'erronea inclusione di alcune spese straordinarie nei calcoli operati dal tribunale), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che Controparte_1
ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di nei Parte_1
limiti della somma di € 23.466,58.
2) Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
17.02.2025.
r.g. n. 1020/2020 8 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1020/2020 9