Art. 6. Circolazione temporanea delle opere
dei musei statali non esposte al pubblico 1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticita' conservative, fermo restando quanto previsto dall' articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge. L'elenco e' aggiornato ogni ventiquattro mesi.
2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;
b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi gia' presenti nel territorio di riferimento;
c) disponibilita' di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte;
d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.
dei musei statali non esposte al pubblico 1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticita' conservative, fermo restando quanto previsto dall' articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge. L'elenco e' aggiornato ogni ventiquattro mesi.
2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;
b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi gia' presenti nel territorio di riferimento;
c) disponibilita' di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte;
d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.