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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile innanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto - iscritta al n.316 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del
14.02.2025
tra
avv. rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana De Luca;
Parte_1 Pt_2
ricorrente
e
, contumace; CP_1
convenuta contumace
All'udienza del 14.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni della parte attrice precisate con note scritte depositate il 13.02.2025, note alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO L'avv. Matteo Malandrino ha presentato ricorso ex art.14 D.Lgs. 1°.09.2011 n.150 innanzi alla Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto al fine di ottenere la condanna di al CP_1 pagamento dei compensi delle attività professionali espletate nell'interesse di nel CP_1 giudizio di appello dinanzi alla stessa Corte d'Appello iscritto al n.302/2020 avente ad oggetto lo appello avverso la sentenza n.1/2020 del Tribunale di Taranto, attività consistite nello studio della controversia, nell'introduzione dell'appello e nella trattazione della causa, dato che prima della CP_ precisazione delle conclusioni prevista per l'udienza del 7.12.2022 la ha revocato il mandato e l'incarico all'avv. . Parte_1
Regolarmente notificati in data 4.09.2024 il ricorso (contenente le indicazioni e gli avvertimenti di cui all'art.281 undecies c. I c.p.c.) e il decreto di fissazione dell'udienza prevista per il 13.12.2024 e CP_ rispettato dunque il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 281 undecies c. II c.p.c., la è rimasta contumace.
Premesso che il ricorrente ha prodotto (v. fascicolo di parte) l'atto introduttivo del giudizio di appello n. 302/2020 di questa Corte per il quale l'avv. ha maturato i compensi chiesti in questa Parte_1
sede, la comparsa di risposta della controparte nel citato giudizio di appello, il verbale d'udienza CP_ dell'8.04.2022 e la revoca dell'incarico all'avv. sottoscritta dalla in data 1°.04.2022, Parte_1
la domanda è da accogliere nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
CP_ Dalla revoca suddetta risulta implicitamente il conferimento dell'incarico professionale dalla allo avv. Matteo Malandrino. Nella lettera di revoca si fa espresso riferimento alla causa di divisione
CP_ ereditaria tra la e i di lei figli, così come nell'atto di appello si fa espresso riferimento anche alla causa di divisione ereditaria pendente tra le parti. E questo riferimento in entrambi gli atti (sia nello atto di revoca dell'incarico che nell'atto di appello) alla suddetta causa di divisione ereditaria induce a ritenere che in effetti l'incarico professionale (oggetto di revoca) riguardasse la divisione ereditaria CP_ giudiziale tra la e la figlia oggetto del giudizio di appello per i cui compensi si Persona_1
discute.
CP_ L'atto di appello della sottoscritto dall'avv. , la comparsa di risposta della parte Parte_1 avversa e il verbale d'udienza dell'8.04.2022 dimostrano anche l'espletamento dell'attività di studio da parte dell'avv. in quanto necessaria per la preparazione dell'appello, la preparazione Parte_1 dell'appello essendo stato questo notificato ed iscritto a ruolo, la trattazione della causa essendo comparso l'avv. all'udienza di appello di prima comparizione e trattazione della causa di Parte_1
appello. Consegue la maturazione del diritto dell'avv. al compenso, ai sensi degli artt. 2225 e Parte_1
CP_ 2233 c.c. e 4 c. V DM 10.03.2014 n. 55, per le attività professionali svolte in favore della relative alla fase di studio della controversia, a quella di introduzione del giudizio e a quella della trattazione.
Dall'atto di appello e dalla comparsa di risposta della parte avversa si rileva che oggetto del contendere in appello è la somma di € 63.079,02 al cui pagamento in favore della figlia
[...]
CP_ la è stata condannata dal Tribunale di Taranto dopo aver il tribunale accertato i crediti Per_1
reciproci derivanti (tutti, secondo il tribunale) dalla comunione ereditaria del patrimonio del defunto e operato le relative “compensazioni” tra le due parti. Il valore della causa è dunque da Persona_2
commisurare alla somma suddetta, rientrante nello scaglione tra i 52.001 e i 260.000 euro dei parametri approvati con DM 10.03.2014 n.55.
Dovendosi far riferimento ex art. 4 c. I D.M. 10.03.2014 n.55 ai valori medi delle tabelle allegate allo stesso decreto ministeriale e alle tabelle vigenti fino al 22.10.2022 poiché il diritto al compenso CP_ maturato alla cessazione dell'incarico avvenuta nell'aprile 2022 con la revoca inviata dalla , i compensi spettanti all'avv. Matteo Malandrino possono quantificarsi, secondo lo scaglione suddetto, in € 8.775,00 di cui € 2.835,00 per la fase di studio della controversia, € 1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello ed € 4.120,00 per la fase della trattazione.
Tali compensi vanno incrementati del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ex art.2 DM
10.03.2014 n.55, nonché del CAP e dell'IVA dovuti ex lege.
Spettano all'avv. sul compenso e sul rimborso spese forfettarie anche gli interessi di Parte_1
mora. Tali interessi, essendo stata proposta domanda giudiziale, vanno liquidati ex art.1284 c. IV c.c. al tasso di cui agli artt.2 lett. e) e 5 D.lgs.
9.10.2002 n. 231, ma con decorrenza comunque dalla data della mora, da individuarsi, in mancanza di prova di una precedente richiesta di pagamento, nella data di notifica del ricorso, non escludendo l'art.1284 c. IV c.c. la necessità della mora.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, da liquidarsi nella misura di € 3.000,00 prossima ai minimi per la non complessità della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta ai sensi dell'art.14 D.Lg. 1°.09.2011 n.150 dall'avv. Matteo Malandrino nei confronti di
[...]
con ricorso depositato il 31.07.2024, così provvede: CP_1 1) liquida il credito dell'avv. Matteo Malandrino nei confronti di per le prestazioni CP_1
giudiziali indicate in ricorso nelle somme specificate in motivazione e per l'effetto condanna
[...]
a pagare all'avv. Matteo Malandrino la somma di € 8.775,00 per compensi professionali, il CP_1
rimborso spese forfettarie (15%) su detta somma, il CAP e l'IVA come per legge, nonchè gli interessi di mora sui compensi e sul rimborso spese forfettarie al tasso di cui all'art.1284 c. IV c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo di lite fino saldo;
4) condanna a rimborsare all'avv. Matteo Malandrino le spese di lite di questo giudizio CP_1 liquidate in € 286,75 per spese non imponibili ed € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto il 19.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(Dr. Michele Campanale) (Dr. Pietro Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile innanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto - iscritta al n.316 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del
14.02.2025
tra
avv. rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana De Luca;
Parte_1 Pt_2
ricorrente
e
, contumace; CP_1
convenuta contumace
All'udienza del 14.02.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni della parte attrice precisate con note scritte depositate il 13.02.2025, note alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO L'avv. Matteo Malandrino ha presentato ricorso ex art.14 D.Lgs. 1°.09.2011 n.150 innanzi alla Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto al fine di ottenere la condanna di al CP_1 pagamento dei compensi delle attività professionali espletate nell'interesse di nel CP_1 giudizio di appello dinanzi alla stessa Corte d'Appello iscritto al n.302/2020 avente ad oggetto lo appello avverso la sentenza n.1/2020 del Tribunale di Taranto, attività consistite nello studio della controversia, nell'introduzione dell'appello e nella trattazione della causa, dato che prima della CP_ precisazione delle conclusioni prevista per l'udienza del 7.12.2022 la ha revocato il mandato e l'incarico all'avv. . Parte_1
Regolarmente notificati in data 4.09.2024 il ricorso (contenente le indicazioni e gli avvertimenti di cui all'art.281 undecies c. I c.p.c.) e il decreto di fissazione dell'udienza prevista per il 13.12.2024 e CP_ rispettato dunque il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 281 undecies c. II c.p.c., la è rimasta contumace.
Premesso che il ricorrente ha prodotto (v. fascicolo di parte) l'atto introduttivo del giudizio di appello n. 302/2020 di questa Corte per il quale l'avv. ha maturato i compensi chiesti in questa Parte_1
sede, la comparsa di risposta della controparte nel citato giudizio di appello, il verbale d'udienza CP_ dell'8.04.2022 e la revoca dell'incarico all'avv. sottoscritta dalla in data 1°.04.2022, Parte_1
la domanda è da accogliere nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
CP_ Dalla revoca suddetta risulta implicitamente il conferimento dell'incarico professionale dalla allo avv. Matteo Malandrino. Nella lettera di revoca si fa espresso riferimento alla causa di divisione
CP_ ereditaria tra la e i di lei figli, così come nell'atto di appello si fa espresso riferimento anche alla causa di divisione ereditaria pendente tra le parti. E questo riferimento in entrambi gli atti (sia nello atto di revoca dell'incarico che nell'atto di appello) alla suddetta causa di divisione ereditaria induce a ritenere che in effetti l'incarico professionale (oggetto di revoca) riguardasse la divisione ereditaria CP_ giudiziale tra la e la figlia oggetto del giudizio di appello per i cui compensi si Persona_1
discute.
CP_ L'atto di appello della sottoscritto dall'avv. , la comparsa di risposta della parte Parte_1 avversa e il verbale d'udienza dell'8.04.2022 dimostrano anche l'espletamento dell'attività di studio da parte dell'avv. in quanto necessaria per la preparazione dell'appello, la preparazione Parte_1 dell'appello essendo stato questo notificato ed iscritto a ruolo, la trattazione della causa essendo comparso l'avv. all'udienza di appello di prima comparizione e trattazione della causa di Parte_1
appello. Consegue la maturazione del diritto dell'avv. al compenso, ai sensi degli artt. 2225 e Parte_1
CP_ 2233 c.c. e 4 c. V DM 10.03.2014 n. 55, per le attività professionali svolte in favore della relative alla fase di studio della controversia, a quella di introduzione del giudizio e a quella della trattazione.
Dall'atto di appello e dalla comparsa di risposta della parte avversa si rileva che oggetto del contendere in appello è la somma di € 63.079,02 al cui pagamento in favore della figlia
[...]
CP_ la è stata condannata dal Tribunale di Taranto dopo aver il tribunale accertato i crediti Per_1
reciproci derivanti (tutti, secondo il tribunale) dalla comunione ereditaria del patrimonio del defunto e operato le relative “compensazioni” tra le due parti. Il valore della causa è dunque da Persona_2
commisurare alla somma suddetta, rientrante nello scaglione tra i 52.001 e i 260.000 euro dei parametri approvati con DM 10.03.2014 n.55.
Dovendosi far riferimento ex art. 4 c. I D.M. 10.03.2014 n.55 ai valori medi delle tabelle allegate allo stesso decreto ministeriale e alle tabelle vigenti fino al 22.10.2022 poiché il diritto al compenso CP_ maturato alla cessazione dell'incarico avvenuta nell'aprile 2022 con la revoca inviata dalla , i compensi spettanti all'avv. Matteo Malandrino possono quantificarsi, secondo lo scaglione suddetto, in € 8.775,00 di cui € 2.835,00 per la fase di studio della controversia, € 1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello ed € 4.120,00 per la fase della trattazione.
Tali compensi vanno incrementati del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ex art.2 DM
10.03.2014 n.55, nonché del CAP e dell'IVA dovuti ex lege.
Spettano all'avv. sul compenso e sul rimborso spese forfettarie anche gli interessi di Parte_1
mora. Tali interessi, essendo stata proposta domanda giudiziale, vanno liquidati ex art.1284 c. IV c.c. al tasso di cui agli artt.2 lett. e) e 5 D.lgs.
9.10.2002 n. 231, ma con decorrenza comunque dalla data della mora, da individuarsi, in mancanza di prova di una precedente richiesta di pagamento, nella data di notifica del ricorso, non escludendo l'art.1284 c. IV c.c. la necessità della mora.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, da liquidarsi nella misura di € 3.000,00 prossima ai minimi per la non complessità della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta ai sensi dell'art.14 D.Lg. 1°.09.2011 n.150 dall'avv. Matteo Malandrino nei confronti di
[...]
con ricorso depositato il 31.07.2024, così provvede: CP_1 1) liquida il credito dell'avv. Matteo Malandrino nei confronti di per le prestazioni CP_1
giudiziali indicate in ricorso nelle somme specificate in motivazione e per l'effetto condanna
[...]
a pagare all'avv. Matteo Malandrino la somma di € 8.775,00 per compensi professionali, il CP_1
rimborso spese forfettarie (15%) su detta somma, il CAP e l'IVA come per legge, nonchè gli interessi di mora sui compensi e sul rimborso spese forfettarie al tasso di cui all'art.1284 c. IV c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo di lite fino saldo;
4) condanna a rimborsare all'avv. Matteo Malandrino le spese di lite di questo giudizio CP_1 liquidate in € 286,75 per spese non imponibili ed € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto il 19.02.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(Dr. Michele Campanale) (Dr. Pietro Genoviva)