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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2527 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, con l'Avv. Roberto Guglielmo Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Massimo Controparte_1
Boccia Neri
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Cassino n. 299/2023 pubblicata il 14.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Affinché l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO adita, in accoglimento del presente appello, Voglia riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare ingiustificati i verbali di mancato accesso domiciliare redatti dal medico in occasione CP_1
delle visite di controllo del 20/9/2020 e 21/10/2020, pur in presenza di persistente patologia conseguente all'intervento di protesi al ginocchio destro e successiva riabilitazione come da certificazione medica allegata;
per l'effetto dichiararsi dovuta la indennità di malattia del
1 periodo come per legge. Voglia quindi condannare l' al pagamento delle spese, CP_1
compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Cassa Avv.ti ed
I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per averne dato l'Ente così ingiustificato motivo.”;
Per l'appellato: “rigettare il ricorso proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva evocato in giudizio l' innanzi al Tribunale di Cassino Parte_1 CP_1
esponendo:
- di essere dipendente;
- che a seguito di intervento di artroprotesi al ginocchio destro dal 14.6.2020 cadeva in malattia e trasmetteva all' la relativa certificazione medica;
CP_1
- che il 20.9.2020 e il 21.10.2020 veniva disposta visita domiciliare del medico mentre CP_1
con nota del 25.2.2021 gli veniva contestata l'assenza alle suddette visite con parziale perdita dell'indennità di malattia, nonostante il ricorso al Comitato Provinciale rimasto senza esito;
- che dai verbali del medico risulta che egli non aveva rinvenuto l'abitazione del CP_1
lavoratore e quindi l'accesso domiciliare non era stato effettuato;
- che infatti nei due verbali si legge: “al n. civico 7 di via unità d'Italia in Formia è presente giardino senza abitazione al cui ingresso è posto un cancello chiuso con lucchetto” e che la ricerca dell'abitazione è durata tre minuti.
Tanto premesso, contestando la regolarità delle operazioni di identificazione svolte dal medico dell'Istituto previdenziale, aveva concluso nel senso di: “accertare e dichiarare ingiustificati i verbali di mancato accesso domiciliare redatti dal medico in occasione CP_1
delle visite di controllo del 20.9.2020 e 21.10.2020, pur in presenza di persistente patologia conseguente all'intervento di protesi al ginocchio destro e successiva riabilitazione come da certificazione medica allegata;
per l'effetto dichiararsi dovuta l'indennità di malattia del periodo come per legge”. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
L' si era costituto per resistere al ricorso, deducendo la natura di atto pubblico dei CP_1
verbali, fidefacenti fino a querela di falso.
Il Tribunale di Cassino ha respinto il ricorso sottolineando l'obbligo del lavoratore di indicare correttamente il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico, pena il venire meno del diritto al trattamento di malattia: nella specie, i certificati medici inviati dal
2 ricorrente indicavano come indirizzo di reperibilità “Via Unità d'Italia 7” a Formia, dove c'era un semplice giardino, mentre dalla documentazione anagrafica l'indirizzo è declinato come “VIALE Unità d'Italia n. 7”; né risultava conclusiva l'ulteriore documentazione prodotta, tutta riferita al “Viale” e non alla “Via” dichiarata dal lavoratore.
Conclude il Tribunale che il ricorrente non si era diligentemente adoperato per evitare che le visite fiscali andassero a vuoto, anche eventualmente verificando errori di trascrizione commessi dal proprio medico;
e del resto la contestazione dell'assenza alle visite è pervenuta al proprio nell'indirizzo dichiarato nel certificato medico. Pt_1 ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con un primo motivo di appello si censura l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c.: sottolineando che il ha abbondantemente dimostrato con plurimi documenti di Pt_1 risiedere in Viale Unità d'Italia n. 7 e che, diversamente da quanto interpretato dal Tribunale, CP_ proprio la circostanza che le missive indirizzate al in Via Unità d'Italia, n. 7 Pt_1
siano state regolarmente recapitate dimostra che nessun errore nella indicazione dell'indirizzo è ravvisabile.
Inoltre nel presente grado l'appellante deposita e chiede l'acquisizione del documento di CP_ identità del in scadenza al 18/01/2022, già in possesso dell' poiché allegato alla Pt_1
istanza di accesso agli atti per il rilascio dei certificati medici per cui è causa (all. 12) in CP_1 cui è riportato indirizzo di residenza in Viale Unità d'Italia, 7; e della attestazione rilasciata dall'Ufficio Toponomastica del Comune di Formia in cui si attesta che “Via Unità D'Italia n.
7” corrisponde a “Viale Unità d'Italia, n. 7” (all. 13); e ricorda di avere chiesto di escutere a teste il responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Formia.
Con un secondo motivo l'appellante rileva l'error in procedendo del Tribunale, dal momento che non vi è nessuna errata indicazione dell'indirizzo di reperibilità da parte dell'allora ricorrente e che in ogni caso avrebbe potuto e potrebbe ancora esercitarsi il potere istruttorio d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. ai fini della ricerca della verità oggettiva al di là della meccanica applicazione delle regole sull'onere della prova.
3 Con un terzo motivo si deduce che la motivazione della sentenza è erronea laddove fondata su un precedente della Cassazione (n. 9877/1991) relativo alla diversa ipotesi di totale “mancata indicazione dell'indirizzo”.
L' , nel costituirsi in grado di appello, ha ribadito come l'indicazione dell'esatto CP_1
indirizzo di reperibilità sia un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo: e che nella specie l'indicazione erronea di “VIA” al posto di “VIALE”, imputabile al abbia precluso Pt_1
al medico di accedere alla residenza del ricorrente, come da verbali che fanno fede fino a querela di falso.
2.
L'appello è fondato nel merito con riferimento ai tre motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Le allegazioni del per come documentate in primo grado, sono esaurienti e Pt_1
convincenti nel senso di concludere che:
- l'indirizzo di residenza sia da rinvenire in Viale Unità d'Italia n. 7 a Formia;
- per errore nel certificato medico è indicato l'indirizzo “VIA (e non Viale) Unità
d'Italia n. 7” a Formia;
- il medico attesta di essersi recato in Via Unità d'Italia n. 7 a Formia e di avervi rinvenuto un semplice giardino;
- la successiva missiva dell' indirizzata a questo secondo recapito è CP_1
regolarmente pervenuta al ricorrente.
Dal complesso degli elementi a disposizione del Tribunale emerge pianamente che la tesi sostenuta dall' in ordine a quanto avvenuto nelle due visite mediche (vale a dire, che CP_1
nell'indirizzo comunicato nel certificato di malattia sia stato rinvenuto un semplice giardino) potrebbe accogliersi a meno che non emerga che Via e Viale Unità d'Italia siano due indicazioni intercambiabili, solo così potendosi spiegare la ricezione della missiva da ultimo recapitata dall' : ciò configura idonea pista probatoria (cfr. da ultimo, ad esempio, Cass. CP_1
ord. n. 24813/2022).
Si ritiene che il materiale documentale acquisito nei due gradi (ed acquisibile direttamente in appello anche ai sensi degli artt. 421 e 437, comma secondo, c.p.c.), in particolare la documentazione dell'Ufficio Toponomastica in cui si attesta che “Via Unità D'Italia n. 7” corrisponde a “Viale Unità d'Italia, n. 7”, valga a dimostrare che non vi è alcuna “Via Unità
4 d'Italia n. 7” in cui il medico dell' abbia potuto recarsi rinvenendo un semplice CP_1
giardino.
Ed allora, nel momento in cui i verbali indicano lo svolgimento di una attività ispettiva svolta in un indirizzo (la “Via”) che, in quanto tale, non esiste, se non nella misura in cui si intenda alludere al “Viale” in cui, al n. 7, pacificamente risiede e abita il (ed altri Pt_1
condomini come da fotografie e documentazione di genuinità non contestata), è evidente che i verbali stessi risultano destituiti di efficacia probatoria a prescindere dalla querela di falso.
Infatti, delle due l'una: o il medico dell' si è effettivamente recato nel Viale al civico CP_1
7, e allora non potrebbe avervi rinvenuto un giardino, essendovi invece un Condominio;
oppure si è recato in luogo attiguo corrispondente ad un giardino, ma per errore (proprio): in entrambe le ipotesi l'errore consistente nell'indicare “Via” in luogo di “Viale” appare causalmente irrilevante rispetto alla produzione dell'evento costituito dal mancato rinvenimento del in loco, che è all'origine della decadenza dall'indennità. Pt_1
In altre parole, mai il medico avrebbe potuto recarsi in un indirizzo in sé inesistente CP_1
e mai avrebbe potuto rinvenire un giardino nell'indirizzo di effettiva residenza: e dunque resta dimostrato dall'odierno appellante che i verbali non possono essere, per logica, totalmente veritieri.
Pertanto, in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, occorre dichiarare dovuta l'indennità di malattia non erogata dall' per effetto dei verbali CP_1
di cui alle visite di controllo del 20.9.2020 e del 21.10.2020.
3.
Le spese di lite del doppio grado meritano rivisitazione alla luce della riconosciuta soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore della CP_1 controversia, con distrazione in favore del procuratore anticipatario dell'appellante, Avv.
Roberto Guglielmo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 11.10.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Cassino n.
299/2023 pubblicata il 14.4.2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovuta l'indennità di malattia non erogata dall' per effetto dei CP_1
verbali di cui alle visite di controllo del 20.9.2020 e del 21.10.2020;
5 - Condanna l' al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1
doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 3.000,00 e quanto al presente grado in euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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