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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 18.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4415/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
3211/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Coppola Nicola Parte_1
e Baldini Ilaria ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nannucci Elisa ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr 3211/2021 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art.3 comma 3 L.104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata dichiarata soggetto non avente diritto alle prestazioni sanitarie.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 4 CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.01.2020, con condanna dell a corrispondere le relative provvidenze economiche, nonché i ratei. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento ai procuratori anticipatari. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 15.06.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 04.07.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 31.07.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Contrariamente a quanto dedotto dall' il ricorso è ammissibile essendo specifici i CP_1 motivi di opposizione.
Mel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art.3, comma3, L.104/1992, al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente.
A sostegno della propria opposizione, la Sig.ra ha dedotto che il certificato geriatrico del Pt_1
Pag. 2 di 4 16.03.2023 dell'Asl NA 3 Sud in cui si legge: “vasculopatia cerebrale cronica con rallentamento ideo-motorio, labilità emotiva. Sindrome ansioso- depressiva. Parziale disorientamento spazio-temporale. Confusione, ripetitizione, deflessione del tono dell'umore con facilità al pianto. Artrosi polidistrettuale con particolare impegno del rachide. Controparte_2
Contr Deficit della deambulazione possibile a piccoli passi con l'aiuto costrante di appoggi. Portatrice di attesta con assoluta chiarezza e certezza la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92.
Essendo queste le censure mosse dal ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal Consulente.
Dalla lettura dell'elaborato peritale, si deduce che il Dott. abbia condotto un ampio esame Per_1 clinico e correttamente valutato la capacità funzionale del periziando, soffermandosi, specificamente, sull'apparato osteoarticolare. Nella perizia si legge espressamente: “alla ispezione cicatrice in regione anca destra post-chirurgica, impegno funzionale antalgico nell'exursus articolare al rachide, tuttavia conservato sino ai gradi medio- massimi. Cambi posturali autonomi, deambulazione e stazione eretta autonome e possibili autonomamente” (Cfr. Perizia in atti).
Dall'esame obiettivo, quindi, il ctu non ha riscontrato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né l'impossibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana.
Nessun rilievo significativo neanche per quanto concerne l'apparato neurologico. Invero, il consulente del Tribunale ha evidenziato che: “paziente vigile, orientata nei parametri spazio-temporali. Colloquio
e comportamento nella norma. Memoria passata e recente conservata. EON negativo” (Perizia in atti).
Anche, in questo caso, dall'esame obiettivo il ctu non ha accertato una minorazione fisica, psichica, di relazione o di integrazione tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Quanto al richiamato certificato del 16.03.2023 posto nell'atto di opposizione è dedotta “deambulazione possibile a piccoli passi con l'aiuto costante di appoggio” e non “l'impossibilità di deambulare autonomamente” – unico requisito in grado di giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento, quindi, è evidente che tale certificato non emerge un'impossibilità di deambulazione tale da poter rinnovare le operazioni peritali.
Essendo queste le risultanze complessa, lo Scrivente Magistrato ritiene la perizia della scevra da errori, omissioni e/o contraddizioni.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarata Parte_1 soggetto non avente diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità ex art.3 comma 3 L.104/1992.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, redatta nel giudizio atp, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico
Pag. 3 di 4 CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte il requisito Parte_1 sanitario per l'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art.3, comma 3 L.104/92;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 18.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola
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