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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6107 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 72827/2022, posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025, vertente
TRA
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Roma, via Chiana 38, presso lo studio dell'Avv. Luciacristina
Arquilla, (C.F. ), che la rappresenta e la difende in C.F._2
virtù di mandato in calce all'atto di citazione -attrice-
E
- (C.F. ), in persona del Sindaco pro- CP_1 P.IVA_1
tempore con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. Controparte_2
1, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Nicola Sabato e Matteo Mungari (Codice Fiscale
, PEC ) C.F._3 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via Guido d'Arezzo n. 32, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta -
E CONTRO - con sede in Via Sistina n.121 Controparte_3
– Roma (C.F. e P.I. ) in persona del l.r.p.t., Sig. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marino (C.F. CP_4
PEC: ), C.F._4 Email_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via
Alessandro Poerio n. 88, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata;
E CONTRO
- con riferimento al rischio Parte_2
assunto con il certificato di polizza n. A2LIA01640I, in persona di nella sua qualità di procuratore speciale del Parte_3
Rappresentante Generale per l'Italia della stessa (C.F. – P.IVA_3
P.IVA ), domiciliati per la carica in Milano al Corso P.IVA_4
Garibaldi n. 86, elettivamente domiciliati per il presente giudizio in
Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv.
Alfredo Flajani (c.f. dal quale sono rappresentati C.F._5
e difesi giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato depositato in atti unitamente alla comparsa di costituzione;
- terza chiamata;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
(artt. 2051 – 2043 c.c.);
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.1.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, . CP_1
Esponeva l'attrice che: - in data 06.12.2017, si trovava a percorrere a piedi Piazza del
Quarticciolo in Roma quando, giunta all'altezza del civico 10, si apprestava ad attraversare la strada per recarsi verso Via Cerignola e, durante l'attraversamento, cadeva a terra a causa di un dislivello di due centimetri presente sulla carreggiata, caratterizzato da sanpietrini instabili con rattoppo d'asfalto;
- assistita dalle numerose persone, intervenivano i soccorsi delle stesse chiamate che in breve tempo la trasportavano presso il vicino pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico Casilino, ove era sottoposta alle cure del caso e veniva dimessa con una prognosi di sette giorni e con una diagnosi di “contusioni multiple della mano e della spalla sinistra e delle ginocchia”;
- il giorno seguente, in data 07/12/2017, intervenivano sul luogo dell'accaduto i vigili del V° Gruppo Prenestino ex Casilino, i quali riscontravano che in corrispondenza del civico 10 di Piazza del
Quarticciolo era presente sulla carreggiata ove lei era scivolata, un dislivello non visibile creato da un rattoppo di asfalto inserito tra alcuni sanpietrini resi instabili e provvedevano ad effettuare n. 3 scatti fotografici dell'area interessata;
- in particolare, le autorità intervenute sul luogo accertavano ictu oculi la presenza sulla carreggiata “di un rifacimento del manto stradale di mt
2 per mt 2,30 circa che crea un dislivello di 2 cm circa con i sanpietrini presenti su tutta l'area”;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, malgrado la responsabilità di ai sensi degli artt. 2051 – 2043 c.c.; CP_1
così concludeva l'attrice
“All'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare che le lesioni subite dalla Sig.ra sono Parte_1
causalmente collegate alla responsabilità delle controparti in violazione dell'art. 2051 c.c. ovvero della norma applicabile in giustizia;
-accertare che parte convenuta non ha adempiuto diligentemente al proprio obbligo di custodia della strada in cui è avvenuto il danno;
-per l'effetto condannare le controparti a risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'attrice pari ad euro 28.997,59 caratterizzata da un'invalidità permanente del 10%; un'inabilità permanente di 8 gg;
invalidità temporanea al 75% di 30 gg e un'invalidità temporanea parziale al 50% di 45 gg, oltre spese mediche ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta in giustizia;
- Condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva Roma capitale, preliminarmente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva atteso che, all'epoca di verificazione del sinistro per cui è causa, ossia il 6 dicembre 2017, aveva affidato alla Pè General Contractor S.r.l. la sorveglianza dell'area teatro dell'incidente, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la predetta impresa al fine di essere dalla stessa manlevata da qualsiasi responsabilità e/o conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla domanda attorea, nel merito contestando gli assunti attorei, infondati e non provati, attesa l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., sottolineando come, alla luce delle risultanze della documentazione depositata agli atti di causa, i requisiti di invisibilità, imprevedibilità e inevitabilità della pretesa insidia, nonché della sussistenza del nesso causale tra il danno subito e il pericolo nascosto difettino totalmente, risultando dal rapporto dell'autorità, intervenuta il giorno successivo alla verificazione del fatto “per i rilievi di un sinistro su dichiarazione occorso in data 06/12/17”,
l'insussistenza dei surriferiti requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, assumendo la responsabilità della stessa attrice nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
-) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., con sede legale in Roma 00187, Via Sistina, 121;
-) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda CP_1
attrice, legittimata essendo invece la Controparte_3
in persona del l.r.p.t., per i motivi dedotti in narrativa;
[...]
-) nel merito, in via principale, rigettare la domanda avanzata dalla signora in quanto infondata in fatto, in diritto e Parte_1
non provata in ogni sua parte;
-) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, individuare nella Controparte_3
in persona del l.r.p.t., l'unica responsabile dell'evento per cui
[...]
è causa e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di tutte le somme che venissero ritenute dovute in favore dell'attrice;
-) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare gli obblighi contrattuali di garanzia e manleva della
[...]
in persona del l.r.p.t., in virtù dell'appalto Controparte_3
indicato in premessa e, per l'effetto, condannare la
[...] in persona del l.r.p.t., alla rifusione in favore Controparte_3
di di tutte le somme che verranno ritenute dovute da CP_1
detta Amministrazione locale all'attrice, ivi comprese le spese di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Pè General Contractor
s.r.l., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché non provato in fatto ed in diritto, assumendo l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., evidenziando come l'attrice conoscesse i luoghi di causa, risiedendo la stessa ad appena 100 metri dal luogo di verificazione dell'evento dannoso, evidenziando che se l'attrice avesse utilizzato le strisce pedonali, il sinistro non si sarebbe verificato, eccependo dunque l'interruzione del nesso causale e l'integrazione del caso fortuito da individuarsi nella stessa colpa del danneggiato, quanto alla chiamata in garanzia da parte di , CP_1
rilevando che era stata messa al corrente delle condizioni CP_1
della strada, tuttavia pare non abbia emesso alcun ordine di servizio, atteso che la Contractor svolgeva solo il servizio di CP_3
sorveglianza mentre manutenzione e pronto intervento erano affidati ad altra impresa, rilevando che non aveva mai applicato CP_1
alcuna sanzione o penale per violazione da parte dell'impresa delle norme sulla sorveglianza, contestando la domanda attorea anche in punto di quantum debeatur, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_5
in virtù di polizza assicurativa n A2LIA01640I al fine della
[...]
manleva, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti,
1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della Pt_2
rappresentanza generale per l'Italia in persona del rappresentante generale per l'Italia p.t. con sede legale in Corso
Garibaldi n. 86 C.A.P.
20121 - Milano (MI).
NEL MERITO:
1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che
l'impresa non è tenuta a manlevare Controparte_3
e/o rimborsare;
CP_1
3) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di , CP_1
condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la
a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata”. Parte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano i , contestando Pt_2
ogni assunto, deduzione e richiesta avversa, chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto inammissibile e destituita di qualsivoglia fondamento nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, rilevando, con riferimento alla domanda di garanzia, la violazione del cd. patto di gestione della lite da parte della Pè General Contractor, la quale si è costituita in giudizio autonomamente, senza dare la possibilità all'assicuratore di valutare l'opportunità di assumere la gestione diretta della vertenza in nome e per conto dell'assicurata, disattendendo apertamente a quanto previsto dall'art. 13 delle C.d.A. del contratto di polizza di cui l'appaltatrice invoca le garanzie, con la conseguenza che resteranno in ogni caso a carico di tale società appaltatrice tutte le spese relative alla propria costituzione in giudizio, in quanto la clausola contrattuale recita: “Gli hanno diritto di gestire i Sinistri Parte_4
in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia […] Nel caso in cui gli non si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, Parte_4
saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, solo se sostenute con il loro assenso scritto”, rilevando che la polizza prevede una franchigia assoluta per ciascun sinistro di €
2.000,00, evidenziando che, in forza dell'art. 12 denominato “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”, “L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne notizia agli Assicuratori entro 5 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto”, sottolineando che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro è un vero e proprio obbligo e non un semplice onere a carico dell'assicurato, contestando la domanda attorea e quella proposta contro l'impresa assicurata, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare ogni avversa domanda laddove infondata, sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale dell'attrice e la prova per testi.
All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 29.1.2025 e in detta udienza, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata, in punto di prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento, alle dichiarazioni rese dai testimoni indotti dall'attrice e regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, deve ritenersi provato che in data 6.12.2017 mentre attraversava la strada Parte_1
all'altezza del civico 10 di piazza del Quarticciolo, per recarsi verso via
Cerignola, dove abitava, cadeva in terra riportando lesioni fisiche.
Quanto alle modalità della caduta l'attrice, in sede di interpello, ha riferito che “ … erano circa le 11,30-11,45 del 6.12.2017 e non pioveva; non vi erano ostacoli che impedissero la visibilità ma io, uscendo da un negozio di frutteria, senza fare spesa e con calzature basse, mentre attraversavo la strada, mi sono ritrovata in terra;
… abitavo ed abito in via Cerignola;
davanti a me non vi era nessuno,
a fianco c'era la signora di cui ho detto …”.
La teste ha dichiarato che “ … la è uscita dal mio Tes_1 Parte_1
negozio e ha iniziato l'attraversamento della strada;
io sono rientrata in negozio e ad un certo punto abbiamo sentito delle urla, sono uscita dal negozio e l'ho vista in terra tra il marciapiede e i sampietrini; non ho visto come è caduta;
… Era una bella giornata,
c'erano delle foglie …”.
A sua volta, il testimone ha riferito che “ … Testimone_2
ero fuori dal negozio a sistemare il banco e l'ho vista cadere mentre attraversava la strada o meglio, ho sentito un urlo, l'ho vista in terra e mi sono avvicinato per aiutarla;
a metà dell'attraversamento, verso la fine dell'attraversamento, la signora è caduta;
preciso che ero di spalle e ho sentito la signora urlare, mi sono girato e l'ho vista in terra e subito mi sono avvicinato a lei per soccorrerla;
… era dicembre, era una giornata normale, non pioveva …”.
La teste ha dichiarato che “ … al momento del fatto Testimone_3
ero all'interno del negozio di frutteria;
ho sentito un urlo, siamo usciti fuori e la signora stava in terra, a metà Pt_1
dell'attraversamento …”.
Gli agenti di polizia locale, in sede di sopralluogo, effettuato il giorno successivo al fatto, constatavano che “ … in corrispondenza del civico
10 di Piazza del Quarticciolo, sulla carreggiata, è presente un rifacimento in asfalto del manto stradale di mt 2 per mt 2,30 circa che crea un dislivello di 2 cm circa con i sanpietrini presenti per tutta l'estensione della piazza …”.
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi non adeguatamente provato che l'attrice cadde a causa del dissesto da lei segnalato agli agenti, poi intervenuti (così nella sua dichiarazione agli agenti: “Il giorno 06/12/2017 mi trovavo a transitare in Piazza del
Quarticciolo quando giunta in corrispondenza del civico 10 attraversavo la strada per recarmi verso Via Cerignola, dove risiedo;
nel fare ciò inciampavo e rovinavo in terra a seguito di un dislivello presente sulla carreggiata tra i sampietrini e un rattoppo di asfalto. Sul posto al momento dell'incidente erano presenti altre persone.
Persone presenti sul posto provvedevano a contattare il 118 che giungeva sul posto provvedendo a portarmi al Policlinico Casilino per
cure del caso”).
Le dichiarazioni rese dai testimoni, invero, non consentono di ritenere adeguatamente provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Tutti i testimoni escussi hanno visto l'attrice in terra, nessuno ha potuto riferire come (e perché) la stessa sia caduta.
D'altro canto, non può non rilevarsi quanto segue.
Se è pacifico che sul tratto di strada che l'attrice si trovava a percorrere, era presente un rifacimento in asfalto del manto stradale di mt 2 per mt 2,30 circa, che creava un dislivello di 2 cm circa con i sanpietrini presenti per tutta l'estensione della piazza, come constatato dagli agenti in sede di sopralluogo, è risultato altrettanto provato che al momento del fatto le condizioni di luce e di traffico, anche pedonale, erano tali da consentire a qualsiasi pedone attento e prudente che transitasse su quel tratto, a maggior ragione se i luoghi erano ben conosciuti abitando nei paraggi, di far caso alle condizioni del manto stradale, in particolare alla presenza del rattoppo e di potervi far fronte senza alcun problema.
A norma dell'art. 2051 c.c, invocato dall'attrice a fondamento della sua pretesa e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito.
E' oramai pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia) mentre al custode convenuto spetta, al fine di liberarsi da responsabilità, la dimostrazione della sussistenza del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo, in tutto o in parte, la sua responsabilità.
E' altresì pacifico che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, e via dicendo), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
La responsabilità per le cose in custodia prescinde inoltre dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
essa inoltre prescinde dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.
Vi sono elementi, come chiarito pacificamente dalla giurisprudenza, idonei a spezzare il nesso causale, quali ad esempio la condotta dello stesso danneggiato o di un terzo, che assumano valenza causale in tutto o in parte determinante ai fini del verificarsi dell'evento dannoso. La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e ciò viene fatto in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., “richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., Ordinanza 03/04/2019,
n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483; cfr. anche Cass. 22.03.2011 n. 6529).
Nel caso di specie, come già evidenziato, da un lato è mancata l'adeguata prova del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno, dall'altro è risultato che le condizioni del luogo erano tali da non celare alcuna insidia tale da poter provocare incidenti ad un pedone attento allo stato dei luoghi e prudente.
Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le domande di manleva restano assorbite.
L'accertamento dello stato dei luoghi, se da un lato non determina responsabilità del custode secondo quanto evidenziato, dall'altro giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, dichiara assorbite le domande di manleva proposte da CP_1 [...]
nei confronti della Pè General Contractor S.r.l. e da questa nei CP_1
confronti dei e compensa fra tutte le Pt_2 Controparte_6
parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025. IL GIUDICE