Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2145 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
Federica Falconi, elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), via Fontanella, n. 44, presso lo studio del difensore, in virtù di procura in calce al.al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2022, ha chiesto la pronuncia della Parte_2 cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio contratto con CP_2 in Porto Sant'Elpidio (FM), il 09.10.1999, esponendo che dall'unione sono nati tre figli,
[...]
il 03.12.1993, il 06.05.1995 e il 20.12.2000. Per_1 Per_2 Persona_3
Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge da oltre venti anni e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
1
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi davanti a sé per ivi, sentite le parti, emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che dovesse reputare necessari nell'interesse dei coniugi e della prole, nonché rimettere le parti innanzi al G.I per la prosecuzione del giudizio affinchè sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Porto Sant'Elpidio (FM) il 9.8.1999 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e chiedendo il mantenimento delle condizioni stabilite in sede di separazione. Con vittoria di spese e competenze del procedimento in ipotesi di ingiusta opposizione”.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza presidenziale del 30.03.2023, non è stato esperito il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della parte resistente;
all'esito, il Presidente ha omesso l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 15.05.2023, il ricorrente ha rappresentato la disponibilità a corrispondere ai tre figli, e maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Persona_4 autosufficienti, la somma mensile di euro 500,00, a titolo di contributo al loro mantenimento, oltre alle spese straordinarie relative agli stessi, nella misura del 100 %.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di all'udienza Controparte_2 del 29.06.2023 la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia non definitiva sullo status; quindi, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 722/2023, pubblicata in data 29.09.2023, l'intestato
Tribunale, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice, previa richiesta della parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo alla casa coniugale in mancanza di una specifica domanda.
Con riguardo al contributo al mantenimento dei figli nati dal matrimonio, il ricorrente, nella memoria integrativa ha integrato le conclusioni nel senso di “disporre che Parte_2 corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli maggiorenni, la complessiva somma di euro
500,00 nonché il 100% delle spese straordinarie”, salvo, poi, in sede di comparsa conclusionale dare atto dell'intervenuta indipendenza economica dei figli, titolari di contratto di lavoro e, quindi, di
2 un proprio reddito personale. Alla luce delle superiori argomentazioni, come visto, Parte_2 ha manifestato la disponibilità a continuare a versare alla prole quanto previsto
[...] nell'ambito delle condizioni della separazione, laddove questi si trovassero in stato di necessità economica.
Tanto premesso, il Collegio, in assenza dei presupposti per una pronuncia relativa al mantenimento della prole maggiorenne e autosufficiente economicamente, prende atto della disponibilità del ricorrente a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli maggiorenni, la complessiva somma di euro 500,00, nonché il 100% delle spese straordinarie, come stabilito nella sentenza di separazione.
La contumacia della resistente, l'esiguità delle questioni trattate e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 722/2023, del 29.09.2023, così provvede:
❖ dà atto della disponibilità del ricorrente a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli maggiorenni, la complessiva somma di euro 500,00, nonché il
100% delle spese straordinarie;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 15.05.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
3