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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Dr.
ES AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 n. 40282, decisa alla pubblica udienza del 18.3.2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1
ricorso, dagli avv.ti Pier Luigi Panici e Matteo Panici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Germanico n. 172,
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' in Roma, di Via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Clotilde Mazza, che lo CP_1
rappresenta e difende come da procura generale alle liti, per atto notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni a carico fondo di garanzia CP_1
1 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze di sin dal 19.6.2017. La predetta società era stata dichiarata CP_2
fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 165/2022 del 17.3.2022. L' Parte_1
aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento per complessivi euro 21.038,23. Il Giudice delegato con decreto dichiarato esecutivo del 23.3.2023 aveva ammesso il ricorrente al passivo del fallimento per € 8.027,98 a titolo di TF e per € 4.572,77 a titolo delle ultime tre mensilità della retribuzione. aveva quindi presentato domanda amministrativa al fine di ottenere Parte_1
l'intervento del ON di Garanzia dell per entrambe le somme sopra indicate. CP_1
Il 6.12.2023 veniva liquidato l'importo relativo alle ultime tre mensilità della retribuzione (all. 3). Veniva invece respinta la domanda relativa al TF con la motivazione "il tfr risulta versato al ON di SO al quale va richiesto" ( all.
4).
Pertanto, il 20.1.2024 la curatela del fallimento aveva inoltrato domanda al ON di
SO (all. 5). Tuttavia, esponeva ancora l trascorsi sei mesi, non gli era Parte_1
ancora stata liquidata la somma relativa al TF. Alla sollecitazione rivolta all' CP_1
quest'ultimo rispondeva che era necessario che il lavoratore producesse la busta paga di aprile 2022 e il CUD 2023, documenti che l'azienda datrice di lavoro mai aveva consegnato all' che comunque riusciva ad ottenere dalla curatela la busta Parte_1
paga dell'aprile 2022 solo in data 15.7.2024, ma non il CUD 2023. RE depositava quindi la busta paga presso l' che però nulla versava al ricorrente, che CP_1
pertanto in data 29.7.2024 proponeva ricorso amministrativo che tuttavia l' CP_1
respingeva qualificandolo come sollecito. Da qui il ricorso dell'RE al Giudice del lavoro.
2 Il ricorrente precisava che altri colleghi ammessi come l al passivo del Parte_1
fallimento, avevano percepito il TF dal ON di Garanzia (si trattava di Per_1
, , ).
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
Aggiungeva inoltre il ricorrente che secondo la circolare n. 70 del 26.7.2023 CP_1
(punto n. 8), in merito ai rapporti tra ON SO e ON di Garanzia dispone che "Qualora il datore di lavoro tenuto all'obbligo contributivo al ON di
SO non abbia esposto, in tutto o in parte, sul flusso Uniemens le relative quote
e, pertanto, l'ammontare del TF presente nel conto del ON di SO del dipendente risulti inferiore a quello accertato nello stato passivo esecutivo, la domanda di intervento del ON di Garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 può essere accolta per la parte non esposta nel conto del ON di tesoreria. La stessa soluzione deve essere adottata nell'ipotesi di flussi totalmente assenti sul conto
ON di SO" (all. 13).
Il ricorrente concludeva quindi chiedendo di accertare il suo diritto a percepire dall' quale gestore del ON di SO e/o Garanzia il TF maturato alle CP_1
dipendenze di e quindi condannare l' al pagamento in suo favore della CP_2 CP_1
somma di euro 8.027,98 a titolo di TF, con vittoria di spese, competenze, onorari, iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 4.3.2025 e chiedeva CP_1
pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Rilevava infatti che dalla stampa della lista dei pagamenti era possibile osservare che già a far data dal 06/11/2024 erano stati accreditati in favore del ricorrente euro
4.163,14 a titolo di TF a carico del ON di SO (all.1).
L'Istituto previdenziale rilevava inoltre che controparte ha chiesto la corresponsione di € 8.027,98 senza però menzionare di aver già ottenuto parte del TF erogato dal fondo di SO nel 2012 per un importo pari ad euro 6.947,48 lordi (netti
5.391,99) (all.2), TF erogato anche in tal caso dal ON di SO nel 2012 per l'azienda ' deduceva pertanto che tutto quanto versato al ON CP_2 CP_1
3 di SO per il rapporto iniziato il 17/06/2017 con era stato già CP_2
liquidato, tanto da non far residuare nell'attualità ulteriori somme che il ricorrente avrebbe potuto pretendere poiché il saldo in estratto risulta nullo. Segnalava inoltre l' che, acquisita la documentazione richiesta con nota del 19.02.2024 (all.3), CP_1
aveva provveduto ad erogare quanto di spettanza al ricorrente, con valuta 06/11/2024.
Osservava inoltre che, come noto, la legge finanziaria per l'anno 2007 (art. 1, comma
755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha istituito a decorrere dal mese di gennaio 2007, “il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.” denominato “ON di
SO . Tale fondo garantisce ai lavoratori del settore privato l'erogazione CP_1
dei trattamenti di fine rapporto, secondo l'art. 2120 c.c. per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al fondo stesso. Si tratta quindi del trasferimento del TF (in relazione al quale comunque il lavoratore aveva optato per la permanenza in azienda) al ON di SO , che si sostituisce al datore di lavoro nell'erogazione CP_1
futura alla conclusione del rapporto di lavoro per licenziamento o per dimissioni.
Ciò posto, con riferimento alle spese del giudizio l' rilevava infine che il ricorso è CP_1
stato iscritto a ruolo il 6.11.2024 (risulta depositato il 5.11.2024) e che la somma di €
4.163,14 è stata accreditata a favore del ricorrente con valuta in pari data. Il ricorrente avrebbe potuto evitare di presentare ricorso se solo avesse consultato la sua posizione sul portale Chiedeva quindi di dichiarare la cessazione della materia del CP_1
contendere con spese a carico del ricorrente.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 18.3.2025, il difensore dell Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dall' rilevava che la somma di euro 6.947,48 CP_1
lordi (euro 5.391,99 netti) effettivamente corrisposta il 26.2.2012 al ricorrente costituiva il TF spettante al lavoratore in relazione al primo rapporto di lavoro che aveva avuto con la stessa datrice di lavoro e che era terminato il 30.6.2011. Pertanto,
l'importo di euro 4.163,14 versato all il 6.11.2024, altro non è se non una Parte_1
prima tranche del TF che gli spetta in relazione al secondo rapporto di lavoro.
4 Quindi, a favore del ricorrente residua da corrispondere ancora la somma di euro
3.864,84 (tfr totale euro 8.027,98 - anticipo € 4.168,14 = 3.864,84).
L' all'udienza del 18.3.2024 ha chiedeva termine per verificare la fondatezza o CP_1
meno di quanto sostenuto dal ricorrente. Alla successiva udienza del 27.5.2025 l' CP_1
nulla ha riferito o prodotto a chiarimento della questione, sicché veniva onerato dal giudice di produrre documentazione in suo possesso al fine di dedurre l'eventuale sussistenza di altri titoli in forza dei quali assume di non dovere corrispondere ulteriori somme al ricorrente.
Con le note depositate il 16.6.2025 l' ha posto in evidenza che il ricorrente ha CP_1
avuto due rapporti di lavoro con (circostanza peraltro già emersa in CP_2
giudizio, anche per via documentale): il primo durato dal 2005 al 2011 e il secondo sempre con iniziato nel 2017 e terminato nel 2022. I due rapporti non CP_2
sono stati continuativi e tra i due l' aveva lavorato per altre aziende. Parte_1
Rileva inoltre l' che in relazione ai due rapporti di lavori intercorsi con CP_1 CP_2
l' avrebbe dovuto ricevere due distinti pagamenti: uno per il TF
[...] Parte_1
inerente al rapporto di lavoro intercorso con (matr. 7039186572) e il CP_2
secondo relativo al rapporto di lavoro intercorso sempre con (avente però CP_2
matricola n. 7066713936).
Le domande rivolte al fondo tesoreria sono state effettivamente due:
1) Quella del 2012 in relazione alla quale sono stati liquidati euro 5.391,00 netti;
2) Quella del 2024 in relazione alla quale sono stati liquidati euro 4.163,00 netti.
L'equivoco sarebbe stato causato dalla stessa azienda che, nel trasmettere le domande del ricorrente, avrebbe lasciato il codice 2T indicativo di rapporto continuativo. Per tale ragione l' con riferimento alla posizione dell non aveva CP_1 Parte_1
predisposto due conti separati ma un unico conto presso il ON SO. Ciò era avvenuto nonostante in relazione ai due distinti rapporti di lavoro, entrambi intercorsi con azienda denominata risultassero due distinti numeri di matricola CP_2
aziendale e nonostante fosse intercorso un rilevante arco di tempo tra i due rapporti dal 2011 al 2017.
5 Rileva inoltre l' che in relazione al conto 1sono stati eseguiti due pagamenti CP_1
diretti corrispondenti alle due domande rivolte al ON SO e liquidati rispettivamente il primo con la somma lorda di euro 6.497,00 che ha fatto residuare sul conto dell un credito di euro 8.305,00, che è stato oggetto del secondo Parte_1
pagamento di euro 4.163,00 netti. Il pagamento di euro 6.947,00 non costituiva un anticipo, ma il pagamento di quanto dovuto in relazione al rapporto intercorso con la prima azienda contraddistinta dalla matricola n. 039186572. Effettuato tale CP_2
primo pagamento, sul conto residuava secondo la ricostruzione fornita dall' un CP_1
credito di euro 8.305,00 liquidato con la corresponsione nel novembre del 2024 di euro 4.163,00 netti. Sostiene dunque l' che con il pagamento di euro 8.305,00 CP_1
all'RE è stato corrisposto tutto ciò che gli spettava e pertanto nulla residua a suo credito.
Quanto sostenuto dall' corrisponde a ciò che emerge dal cassetto previdenziale CP_1
dell tratto dal ricorrente dai sistemi informatici dell'Istituto previdenziale. Parte_1
Risulta infatti dalla produzione effettuata dal ricorrente il 10.6.2025, che lo stesso ha imputato il pagamento eseguito il 26.1.2012 al periodo lavorato dal ricorrente CP_1
presso la tra l'1.6.2007 e il 31.8.2011. E non poteva essere diversamente, CP_2
considerata la data della liquidazione della somma a favore dell Parte_1
Preso atto di quanto osservato dall' si può dare per accertato che nulla è più CP_1
dovuto all a titolo di TF in relazione al primo rapporto di lavoro Parte_1
intercorso con e terminato il 30.6.2011, resta da verificare se l' abbia CP_2 CP_1
corrisposto integralmente o parzialmente all quanto allo stesso spettante in Parte_1
relazione al secondo periodo di lavoro svolto alle dipendenze di CP_2
L'ammontare del TF spettante al ricorrente a tale titolo è stato quantificato dalla curatela del fallimento ai fini della ammissione al passivo dell CP_2 Parte_1
con importo di euro 8.027,98 (cfr. all. 2 al ricorso). L' ha documentato che tale CP_1
somma è stata interamente corrisposta dall' mediante erogazione all in CP_1 Parte_1
data 6.11.2024 della somma netta di euro 4.163,14 corrispondente ad un lordo di euro
8.305,00.
6 Preso atto di quanto dimostrato dall' con argomentazione convincente, è opinione CP_1
del Tribunale che il ricorso non possa essere accolto.
Quanto alle spese di lite, pur rilevato che la materiale erogazione della prestazione in oggetto è avvenuta successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo (il ricorso risulta depositato il 5.11.2014 e la liquidazione è stata effettuata dall' in CP_1
data 6.11.2024), non si può trascurare che la somma da ultimo erogata rappresenta solo la seconda e ultima tranche della complessiva somma spettante al ricorrente, che in ricorso ha peraltro del tutto sottaciuto di aver già percepito nel 2012 dal ON di
SO l'importo di euro 6.947,48 lordi (netti 5.391,99), cui ha fatto seguito la corresponsione di euro 4.163,00 netti in data 6.11.2024 (ossia il giorno seguente rispetto al deposito telematico del ricorso, cui è seguita l'iscrizione a ruolo del procedimento lo stesso giorno del pagamento, ossia il 6.11.2024), con la conseguenza che vengono ritenute sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per fare luogo alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 24 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
ES AT
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